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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1221/2025 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
DAVIDE CONDRO' del Foro di Imperia (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo Studio in Sanremo (IM), Via Roma n. 176. RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], c.f.: ivi CP_1 C.F._3 residente in [...]. CONTUMACE-RESISTENTE Conclusioni
Il difensore della ricorrente chiede pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Motivi della decisione
Con ricorso datato 15.7.2025 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a Sanremo il 23.8.2018 con , che non avevano CP_1 avuto figli e che era intervenuta tra di loro separazione giudiziale (come da sentenza di questo Tribunale n. 738/24 del 29.11.2024), chiese la pronuncia di scioglimento del matrimonio, senza ulteriori richieste, sussistendone i presupposti di legge, non essendo intervenuta riconciliazione e ripresa dei rapporti.
non si presentò alla prima udienza del 27.11.2025, benché CP_1 ritualmente notificata.
Il Giudice rilevò che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare e che la causa era matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova.
Il difensore chiese di poter precisare le conclusioni, rinunziando al deposito della comparsa conclusionale e non essendo, pertanto, necessario, assegnare il relativo termine.
Autorizzato dal Giudice, l'avv. Anna Bruno chiese che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, senza condizioni.
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Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di prima comparizione dei coniugi nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la volontà del ricorrente di porre fine al rapporto matrimoniale, il disinteresse mostrato dalla resistente, sono elementi che dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Attesa la non contestazione della domanda da parte della resistente, si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese processuali sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, visto l'art. 3 n. 2, lettera b, legge 1° dicembre 1970 n. 898 e succ. mod., pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Sanremo il 23.8.2018 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di anno 2018, parte I, atto n. 66, reg. 1) tra e Parte_1 [...]
, senza condizioni. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Sanremo, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Dichiara non ripetibili le spese processuali sostenute dal ricorrente.
Imperia, 3 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. Eduardo Bracco