Ordinanza collegiale 20 febbraio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01459/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2025, proposto da
Banca IS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ezio Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, Via Firenze, n. 52;
contro
Comune di Lentini, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 545/2024 del Tribunale di Siracusa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa EL CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo n. 545/2024, il Tribunale di Siracusa ha condannato il Comune di Lentini al pagamento in favore di Banca IS S.p.A. della somma di € 23.764,11, oltre interessi come da domanda, nonché delle spese della procedura, liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge;
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Banca IS S.p.A. ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del suddetto titolo, chiedendo che sia ordinato al Comune di Lentini il pagamento di quanto dovuto;
- il Comune di Lentini, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Considerato che:
- il titolo azionato non è stato opposto, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto:
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe mediante il pagamento della somma dovuta, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale commissario ad acta , il Segretario Generale del Comune di Siracusa, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, autorizzato sin d’ora all’uso del mezzo proprio (fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, dando immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Lentini di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, mediante pagamento delle somme dovute, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta , il Segretario Generale del Comune di Siracusa, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
US LE, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EL CC, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| EL CC | US LE |
IL SEGRETARIO