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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15450/2021 promossa da:
difeso dall'avv. GRANDE STEVENS CRISTINA, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in VIA DEL CARMINE, 2 10122 TORINO ITALIA
ATTORE contro
Controparte_1 Controparte_2 [...]
e difesi dall'avv. PRINCIPATO LUIGI, elettivamente CP_3 Controparte_4
domiciliato presso il suo studio in VIA FEDERICO CESI N. 21 ROMA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia co-desto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza o eccezione
In via principale:
-accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dai Signori Controparte_1
e nonché dalla casa editrice in persona del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore Sig. , con riferimento alla pubblicazione oggetto del CP_5 presente giudizio perché diffamatoria nei confronti dell'Avv. per tutto quanto esposto in Parte_1 narrativa;
e per l'effetto
1 – dichiarare tenute e condannare le parti convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni cagionati all'Avv. a qualunque titolo, quale conseguenza degli Parte_1
eventi e delle condotte sopra esposte, nella misura da quantificarsi in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia anche con valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione, se dovuta;
- dichiarare tenute e condannare le parti convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione,
a corrispondere all'attore la sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche con valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione, se dovuta;
- ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza ovvero di una parte di essa a cura dell'attore e a spese delle parti convenute su più quotidiani a diffusione nazionale entro un termine stabilito decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, autorizzando in mancanza la parte attrice a procederci, con il diritto di ripetere le spese dagli obbligati;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge”.
Per parte convenuta:
Rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e non provate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 21.7.2021 ha chiesto il risarcimento dei patiti a Parte_1
seguito della pubblicazione da parte della casa editrice del libro a fumetti dal titolo Controparte_4
- una storia italiana” e sottotitolo “il crack di una banca, la morte di un manager, Persona_1
l'ombra del vaticano”, scritto da (già autore sull'argomento di una inchiesta per Controparte_1 il programma televisivo “Le Iene”), in collaborazione con e Controparte_2 Controparte_3
L'attore ha esposto:
2 Contr
• nell'aprile 2012 il è stato nominato consigliere di amministrazione in ed aveva Parte_1 avuto modo di conoscere il Dott. allora responsabile dell'area comunicazione di Persona_1
Contr
ed incontrarlo presso la sede della Banca in occasione di taluni convegni istituzionali.
Nell'ambito della propria attività di avvocato, il prestava anche consulenza Parte_1 professionale in favore dell'Istituto per le Opere di Religione della Città del Vaticano ( “IOR”).
• La pubblicazione a fumetti che ha ad oggetto una inchiesta giornalistica sulla morte di Per_1
avvenuta il 6 marzo 2013, contiene notizie false e addebiti gravissimi a carico del
[...]
Parte_1
• Gli autori della pubblicazione, insinuano nel lettore il sospetto che il abbia avuto un Parte_1
ruolo attivo nella vicenda che ha portato alla morte di quale “anello di Persona_1
Contr congiunzione” tra e lo IOR;
in particolare:
- gli autori alle pagine 17-20 raccontano a fumetti un'intervista all'allora legale della famiglia
Avv. UC CC, mandata in onda nel corso della trasmissione Le Iene il 14 Per_1 novembre 2017 sull'emittente televisiva Italia 1-, in cui l'Avv. CC, riferiva fatti riportatigli da tale sedicente , nel corso di un colloquio riservato, avvenuto presso il suo Persona_2
studio un anno e mezzo prima, facendo menzione di presunti incontri tra lui, e un Persona_1 terzo soggetto, che nel servizio televisivo viene definito nei seguenti termini: “andavano allo
IOR e s'incontravano con una persona […] che era *****, non so se il nome vi è noto, consigliere di amministrazione Monte Paschi di Siena e dello IOR”. E ancora CC “ Per_2
cosa mi dice: che loro tornavano da Roma con la borsa dove avevano determinati denari che portavano direttamente in Rocca perché aveva i conti correnti aperti in Rocca Salimbeni” Per_2
e ancora “Te lo dico io che dice che c'erano i soldi”. Sebbene il nome del consigliere di Contr Amministrazione di riferito dall'Avv. CC sia stato omesso, le informazioni divulgate sugli incarichi lavorativi svolti dall'Avv. all'epoca dei fatti sono talmente specifiche Parte_1
da consentire di individuare agevolmente la sua identità.
Riprendendo quella intervista, nel fumetto è raffigurato l'Avv. CC il quale fa riferimento al racconto del sedicente e ai suoi presunti viaggi a Roma con il Dott. per Persona_2 Per_1 portare una valigetta allo IOR dove “incontravano una persona importante”, “qualcuno con entrature di primo livello sia a Siena che al Vaticano”.
- L'ulteriore accostamento alla persona del contenuto nello stampato riguarda una Parte_1 notizia del tutto falsa riportata da “L'Espresso” nel 2013, circa l'esistenza di un presunto mandato di perquisizione a carico dell'esponente e di una fantomatica “valigetta”. Alle pagine
44 e 45, il fumetto racconta che all'arrivo su un volo privato all'aeroporto di Ciampino, l'Avv.
3 e il suo accompagnatore monsignor sarebbero stati fermati dalla Parte_1 Persona_3
Guardia di Finanza per una perquisizione, a cui gli stessi si sarebbero opposti esibendo entrambi un passaporto diplomatico vaticano e, soltanto dopo l'intervento della Santa Sede, l'Avv.
e NS CH avrebbero potuto lasciare l'aeroporto romano senza Parte_1
consegnare agli agenti le loro borse.
La notizia è falsa perché in effetti si trattò di un normale controllo di cani anti droga.
- A pag 47 vi è un nuovo riferimento all'avv. che viene definito un avvocato scaltro Parte_1 dall'ex Presidente dello IOR Dott. il quale afferma testualmente “Un Persona_4
avvocato molto scaltro. È sua la battaglia per impedire che le nuove regole che ho imposto nel
2011 allo Ior fossero applicate e con effetti retroattivi.
Fatto questo, non vero.
- La pubblicazione si concentra in apertura da pag. 14 a pag. 20 su un ulteriore filone relativo ad un presunto giro di “festini” a sfondo sessuale che avrebbero coinvolto personaggi in vista della Contr città di Siena e di e quindi, si lascia intendere, anche il soggetto che viene definito anello
Contr di congiunzione tra e IOR e cioè l'avv. In queste tavole vi sono reiterati Parte_1
richiami visivi e discorsivi a una valigetta da portare “a Roma”, consegnata durante un festino a da un soggetto in maschera, insinuando che quella valigetta sia la stessa che poi Persona_1
UC CC riferì dovesse essere portata a Roma allo IOR e la stessa che ed il Parte_1
NS CH si rifiutarono di mostrare agli agenti a Ciampino.
• Nel monologo di pag. 84 infine, utilizzando un linguaggio pesantemente allusivo ed insinuante, gli autori accostano ancora una volta l'Avv. all'evento infausto della morte di Parte_1 Per_1
Contr
in ragione delle asserite e indimostrate trame di rapporti tra lui, e lo IOR.
[...]
In definitiva, secondo la prospettazione attorea, gli autori mirano a creare un artificioso fil rouge
Contr in grado di collegare la morte di il crack di lo IOR e fantomatici festini a base di Persona_1
Contr sesso e droga a cui avrebbero partecipato importanti personalità delle Istituzioni e di tra cui evidentemente l'avv. citato come anello di congiunzione. I fatti tuttavia sono narrati in Parte_1
modo suggestivo e sono falsi. L'avv. non è mai stato lambito da alcuna indagine giudiziaria Parte_1
connessa con la morte di Persona_1
L'attore chiedeva quindi il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa tenendo conto della gravità della diffamazione alla luce degli addebiti mossi e della qualità soggettiva del diffamato e dei diffamanti.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_7
4 e ed hanno svolto le seguenti difese. CP_3 Controparte_4
• La casa dedica un'intera collana di opere al genere “graphic journalism”, Controparte_8
e quindi fa narrazione di casi di cronaca attraverso i fumetti. In quest'ambito si è occupata della vicenda che ha visto coinvolto morto apparentemente per suicidio, in circostanze Persona_1
tuttavia ancora oggetto di accertamento.
• Il fumetto è stato realizzato da in qualità di giornalista che si Controparte_1
era già occupato del caso nella trasmissione “Le Iene;
in qualità di Controparte_9
sceneggiatore, e in qualità di disegnatore. Controparte_3
• In particolare, sulle contestazioni mosse da parte attrice alla pubblicazione:
- A pagina 17 il fumetto riporta un'intervista resa al giornalista dall'avv. UC CP_1
CC, ex legale della vedova di Il CC racconta di un uomo presentatosi Persona_1
come , il quale aveva raccontato di aver accompagnato più volte a Persona_2 Persona_1
Roma dove questi si incontrava con una persona importante;
che nell'ultimo viaggio il manager portava con sé una valigetta, consegnatagli a margine di un festino orgiastico; che la sera della sua morte aveva visto il corpo del manager a terra e che, quella stessa notte, aveva subito un'aggressione da parte di alcuni uomini, cui era fortunosamente scampato.
Dalle immagini dell'intervista dell'avv. CC non si può desumere alcuno specifico riferimento a nessuna persona determinata, men che meno all'avv. Parte_1
Nelle pagine successive si prosegue con la ricostruzione di un immaginario racconto del viaggio di insieme con il sig. e la famosa valigetta da consegnare allo IOR. Persona_1 Per_2
Il racconto di questo episodio si esaurisce e viene interrotto (p. 37) attraverso la presentazione di una pagina nera, volta espressamente a far intendere il cambio di narrazione, nelle pagine successive.
- In un separato capitolo il fumetto riporta un episodio riferito all'avv. (p. 43): si tratta Parte_1
di uno spostamento che questi opera, insieme al monsignor CH, da Torino a Roma;
di esso v'è un ampio resoconto in un approfondito articolo dell'Espresso, che non ha mai dato luogo, né a querele, né a richieste di rettifica o domande risarcitorie;
pertanto i fatti in esso narrati devono ritenersi attendibili.
- La narrazione prosegue (da p. 46) con un'intervista avvenuta tra il sig. e il Prof. CP_1
presidente dello IOR fino al 2012, e parzialmente trasmessa dal Persona_4 programma “Le Iene”, riguardante il progetto di trasparenza bancaria che il professore era stato Per_ incaricato dal di realizzare: in merito tornava di interesse la narrazione di fatti della vita professionale dell'avv. (p. 47), l'avvocato “scaltro” perché proporrebbe di non Parte_1
5 ritenere applicabili retroattivamente le regole imposte dal prof. allo IOR. Anche Persona_4 in questo caso, non vi sono riferimenti offensivi all'odierno attore, ma semplici constatazioni circa lo svolgimento del suo abile lavoro come consulente dello IOR.
- Il fumetto prosegue con la rappresentazione di fatti estranei all'attore fino a quando (p. 84), dopo tre interruzioni rappresentate sempre da pagine nere e dal riavvio della narrazione, l'avv. Contr viene citato perché si riassumono i rapporti tra e IOR, istituti in cui l'attore era Parte_1
titolare di incarichi amministrativi e di consulenza.
I convenuti hanno sostenuto che il riferimento all'avv. nella narrazione, è risultato Parte_1 necessario perché questi, all'epoca dei fatti, era sia membro del Consiglio di Amministrazione di
Monte dei Paschi di Siena (MPS) sia consulente dell' (IOR). Tuttavia Parte_2
all'avv. non è stato imputato alcun coinvolgimento diretto nella morte del manager del Parte_1
Contr
al contrario, la narrazione dei fatti relativi all'avv. è espressamente differenziata dalle Parte_1
vicende inerenti la morte di sia da un punto di vista grafico, con pagine nere che separano Persona_1
i vari capitoli, che da un punto di vista specificamente letterario.
La pubblicazione non ha dunque alcun contenuto diffamatorio ai danni del Parte_1
I convenuti chiedevano quindi la reiezione della domanda attorea.
La causa è stata istruita a mezzo prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.12.2024 con cui sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
******
Parte attrice ha ritenuto che la pubblicazione - una storia italiana - il crack di una Persona_1 banca, la morte di un manager, l'ombra del vaticano”, sollevi nel lettore il sospetto che dietro la morte Contr di vi sia lo scandalo finanziario di e che sull'evento infausto incomberebbero poteri Persona_1
occulti riconducibili alla Città del Vaticano. Il viene individuato quale “anello di Parte_1
Contr congiunzione” tra e lo IOR, insinuando il dubbio che sia stato coinvolto nella morte del Per_1
Occorre preliminarmente chiarire quali sono le contestazioni mosse dall'attore alla pubblicazione.
Il non ha mosso contestazioni in merito alla rilevanza pubblica della vicenda;
né in Parte_1
Contr effetti ha contestato il fatto che egli quale membro del Consiglio di amministrazione di e consulente dello IOR, nel momento storico in cui si è consumata la morte del rivestiva un ruolo Per_1
6 di rilievo pubblico. La vicenda della morte di apparentemente avvenuta per suicidio, è Persona_1
ancora avvolta da incertezza e mistero, tanto è vero che con delibera dell'11.03.2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16.3.2021, è stata istituita la “Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di (doc. 3 di parte convenuta). Persona_1
Non è quindi in discussione tra le parti né il diritto di cronaca giornalistica sulla vicenda ancora aperta;
né la rilevanza pubblica che in allora aveva la figura del Parte_1
Parimenti le doglianze di parte attrice non hanno avuto ad oggetto la continenza delle espressioni usate nella pubblicazione.
La contestazione mossa dall'attore ha avuto ad oggetto piuttosto
1) la veridicità di alcuni fatti rappresentanti nel fumetto;
2) l'impianto narrativo della pubblicazione secondo un fil rouge suggestivo che induce il lettore a ritenere che l'avv. abbia avuto un ruolo attivo nella morte di Parte_1 Persona_1
Contr 3) La falsità dei rapporti tra e lo IOR.
I vari passaggi della pubblicazione, riferiti o riferibili al Briamonte, quindi, vanno esaminati sotto questi due profili oggetto di contestazione;
con la precisazione però che riguardo all'ultima delle tre contestazioni l'attore non ha alcuna legittimazione attiva, essendo evidentemente interessate a Contr contestare la falsità dei rapporti tra e lo IOR, questi due soggetti;
questo aspetto pertanto non verrà trattato.
La pubblicazione si apre con una introduzione esplicativa, in prosa, di – Controparte_1
già giornalista delle Iene, con cui:
1) inquadra storicamente e politicamente il momento di riferimento: gli anni dal 2012 e 2013, momento critico per gli scandali bancari;
2) narra la morte per ritenuto suicidio di evidenziando tutte le incongruenze delle Persona_1
indagini svolte e le circostanze che avvolgono di incertezza e mistero quel fatto;
3) racconta che in quello stesso frangente storico- politico l'11 febbraio 2013 papa CP_10
annuncia le proprie dimissioni dovute, si ritiene allo scandalo sulla pedofilia e alle finanze fuori controllo dello IOR, per cui il Pontefice aveva affidato a il compito di Persona_4
ripulire lo IOR e varare una nuova normativa antiriciclaggio. getta la spugna a Persona_4
maggio 2012;
4) ricorda che dopo solo un mese 21.3.2013 un articolo on line dell'Espresso racconta che il
NS CH e l'avv. vengono fermati dalla guardia di Finanza all'aeroporto Parte_1
7 di Roma con un mandato di perquisizione, che evitano grazie al passaporto diplomatico. appare come l'anello di congiunzione tra due vicende ugualmente scottanti: lo IOR Parte_1
e l'inchiesta sul Monte Paschi di Siena. Dopo pochi giorni su ordine dei pm senesi viene perquisito lo studio e la casa del Il nella sua qualità di consulente Parte_1 Parte_1
fornisce le motivazioni legali per opporsi alla richiesta dell'AIF (autorità di vigilanza italiana), suggerendo che tali misure non possono avere efficacia retroattiva;
5) conclude evidenziando la contestualità di tutti questi eventi con la morte di Persona_1
6) avverte infine che “le pagine che seguono raccolgono elementi di fatto a elementi di finzione che sono il frutto dei ragionamenti che autore, sceneggiatore e disegnatore hanno sviluppato partendo da elementi certi e interviste sul campo”.
L'introduzione della pubblicazione dichiara apertamente la sua natura di giornalismo d'inchiesta: attraverso l'esposizione di fatti veri o ritenuti tali dagli autori, si vuole far emergere una realtà a più piani ed indurre il lettore ad una riflessione autonoma su quella vicenda.
Non modifica la natura e l'intento della pubblicazione, la circostanza che i fatti di cronaca narrati con valore dichiaratamente informativo e di indagine, siano intervallati e arricchiti da elementi di finzione, che pacificamente non stravolgono la narrazione dei fatti ed hanno un valore puramente artistico.
Il fumetto è organizzato per tavole tra loro separate che rappresentano episodi distinti, individuati con la indicazione del dato spazio/temporale in cui sono accaduti. Questa separazione è stata realizzata visivamente con pagine nere, che sebbene non riportate nel documento 1 di parte attrice, nondimeno non è stato contestato che vi fossero, come anche confermato dal teste Testimone_1
a) I festini ( pag. 14 a pag. 20 )
In queste pagine vi è una successione ritmata di immagini di riti orgiastici, e reiterati richiami visivi e discorsivi a una valigetta da portare “a Roma”, consegnata a durante un festino a Persona_1
base di sesso e stupefacenti, da un soggetto in maschera.
In queste tavole non si riscontra mai il nome di né è raffigurato un personaggio che lo possa Parte_1
rappresentare.
Il ha ritenuto tuttavia che il rilievo dato a questa valigetta, evidentemente con contenuto Parte_1
compromettente, lo coinvolga direttamente perché la valigetta ricompare nelle tavole successive dove anche egli viene menzionato.
Poiché le tavole del fumetto da pag 14 a pag. 20 non fanno pacificamente nessun riferimento all'avv.
8 non si ravvede un contenuto diffamatorio ai sui danni. Sulla valigetta di dirà nel prosieguo. Parte_1
b) L'intervista all'avv. CC (alle pagine 17-20)
A pagina 17 del fumetto, inizia una tavola, o episodio, contraddistinta dall'indicazione
“avvocato UC CC, ex legale della vedova . Per_1
Si tratta della rappresentazione grafica dell'intervista del al CC, avvocato della CP_1
famiglia che era stata mandata in onda nel corso della trasmissione “Le Iene” il 14 novembre Per_1
2017.
Si riportano, in discorso indiretto, le parti, che qui interessano, di quanto viene fatto dire al personaggio CC nel fumetto.
L'avv. CC racconta di essere stato contattato circa due anni dopo la morte del da un Per_1
imprenditore, che disse di chiamarsi – cosa che poi scoprì non essere vera -, il quale Persona_2 sapeva cose sull'omicidio del il giorno della sua morte aveva un appuntamento con lui, era Per_1
arrivato in ritardo e lo aveva trovato morto;
era stato a sua volta aggredito ma era riuscito a liberarsi. Il non aveva denunciato il fatto perché non aveva interesse a parlare con le forze dell'ordine. Lui, Per_2
, aveva accompagnato il a Roma con una valigetta. Persona_2 Per_1
Segue una ricostruzione immaginaria del momento in cui il chiede al di accompagnarlo a Per_1 Per_2
Roma per portare la valigetta. Questo intermezzo, dichiaratamente immaginato, non aggiunge e non modifica nulla rispetto ai fatti salienti raccontati dal CC.
Riprende l'intervista nello studio dell'avv. CC che racconta che gli disse che sarebbero Per_2
andati allo IOR per incontrare una persona importante, con entrature di primo livello sia a Siena che in
Vaticano.
A pag 20 l'episodio termina e si passa ad un'altra tavola - individuata con il titolo Controparte_11
Monte Paschi di Siena. -
Secondo il Briamonte dalle parole di CC si può senz'altro individuare l'avv. nel Parte_1
personaggio descritto come persona importante, con entrature di primo livello sia a Siena che in
Vaticano.
Parte convenuta ha sostenuto invece che in quelle pagine non compaia alcun riferimento esplicito o implicito all'avv. Parte_1
Il fatto storico narrato nel fumetto, e cioè l'intervista in allora resa dal CC al è CP_1
vero; vero anche che il CC dichiarò quanto riportato nel fumetto.
Il nel proprio atto introduttivo ha riferito che i contenuti dell'intervista a UC CC Parte_1
montata da sono stati oggetto di una denuncia querela da parte sua, che ha dato Controparte_1
9 origine al procedimento penale n. 28189/2017 R.G.N.R. Procura di Torino per il delitto di diffamazione aggravata. Nel corso del procedimento penale a carico del all'udienza in data 19.2.2022 CP_1 emerse che la registrazione contenuta nel DVD dell'intervista resa dal CC al in data CP_1
14.11.2017 non fosse sovrapponibile o identica a quella mandata in onda dalla trasmissione Le Iene: il consulente riteneva che l'intervista mandata in onda era stata montata in modo diverso da quella originaria, prospettando che alcune dichiarazione (al minuto 11.05) parevano registrate in luogo diverso dallo studio del CC, poiché vi erano rumori di fondo non esistenti nel video originario. Quindi dice il consulente c'èa uno stralcio dell'intervista all'avv. CC, mandato in onda nel servizio delle Iene che non è presente nel video originario;
la traccia audio è stata montata utilizzando lo sfondo dello studio dell'avv. CC.
Tuttavia ad oggi non risulta che sia stato giudizialmente accertato che le dichiarazioni attribuite al CC in quella intervista, poi ripresa dal fumetto, fossero artefatte e da lui mai pronunciate.
Peraltro lo stesso attore non precisa nel proprio atto introduttivo quali parti del discorso del CC di cui all'intervista televisiva, riportate nel fumetto, non sarebbero mai state pronunciate dal CC;
né ha prodotto in giudizio quel filmato per poter acquisire il dato.
Allo stato quindi non può che ritenersi che quella intervista all'avv. CC sia stata effettivamente resa e che egli abbia dichiarato quanto andato in onda nel programma Le Iene, poi ripreso dalla pubblicazione a fumetti di cui qui ci si occupa.
Non sussiste alcuna responsabilità del giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni rese da una terza persona, nell'ambito di una vicenda di interesse pubblico (Sul punto Cass. pen. N.
19889/2021 secondo l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'inter-vistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessaria-mente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, (…)” e Cass. pen. N. 19889/2021 “sanzionare un giornalista per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni fatte da un terzo durante un colloquio ostacolerebbe gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su problemi di interesse generale” ).
Si deve concludere sul punto che gli autori del fumetto non sono responsabili per aver diffuso, per quanto qui ci riguarda, a mezzo fumetto, una intervista resa dal CC che per il suo contenuto rivestiva senz'altro un interesse pubblico.
Non si condivide invece la difesa di parte convenuta che ha sostenuto, in ogni caso, che alcun
10 riferimento all'avv. possa essere colto nelle tavole da pag 17 a pag 20. Parte_1
Ed infatti, sebbene in queste tavole non venga menzionato esplicitamente il nome dell'avv. Parte_1
non di meno il lettore può facilmente dare un nome alla persona importante, con entrature di primo livello sia a Siena che in Vaticano, grazie alle delucidazioni contenute nella introduzione del fumetto,
Contr dove, come si è detto, il viene considerato l'anello di congiunzione tra e IOR;
ed al Parte_1
riassunto degli episodi narrati a pag 84, di cui si dirà, dove viene fatto esplicitamente il nome di
Contr
a quel tempo amministratore di e consigliere dello IOR. Parte_1
Per identificare in il personaggio menzionato da CC nel fumetto, non è neanche Parte_1
necessario ricorrere, come pure ha fatto parte attrice, all'intervista all'avv. CC nella trasmissione
Le Iene andata in onda il 14 novembre 2017 sull'emittente televisiva Italia 1, dove gli indizi erano molto più espliciti: lì appunto il CC, riferiva fatti riportatigli dal sedicente , nel corso Persona_2 di un colloquio riservato avvenuto presso il suo studio un anno e mezzo prima,: “andavano allo IOR e
s'incontravano con una persona […] che era *****, non so se il nome vi è noto, consigliere di amministrazione Monte Paschi di Siena e dello IOR”. E ancora CC “ cosa mi dice: che loro Per_2
tornavano da Roma con la borsa dove avevano determinati denari che portavano direttamente in
Rocca perché aveva i conti correnti aperti in Rocca Salimbeni” e ancora “Te lo dico io che dice Per_2 che c'erano i soldi”. Non si può infatti desumere il carattere diffamatorio di un articolo, nel nostro caso di un fumetto, sulla base di un collegamento esterno ad altro servizio televisivo che si sarebbe costretti a presumere il lettore abbia visto, ricordi e ricolleghi al fumetto, per poter riconoscere un personaggio non espressamente menzionato. Il carattere diffamatorio di un articolo o di un fumetto non può che desumersi dal suo contenuto interno, anche eventualmente per effetto di rinvio o richiamo ad altro scritto, che però deve essere esplicitato, potendosi solo così ritenere che il lettore ne abbia preso contezza. Diversamente ragionando, per verificare se sussiste una diffamazione a mezzo stampa non ci si dovrebbe limitare ad esaminare l'articolo diffamatorio, ma si dovrebbero mettere insieme tutte le infinite fonti non citate da cui il lettore possa aver eventualmente attinto informazioni e formatosi il suo bagaglio di conoscenze ed il suo giudizio.
In conclusione sul punto, l'intervista resa dal CC al è fatto vero e di rilevanza CP_1
pubblica; il contenuto delle dichiarazioni rese dal CC e riportate nel fumetto sono anch'esse un fatto, che allo stato deve ritenersi vero, non essendo intervenuto alcun accertamento in senso contrario.
La notizia vera di quella intervista ed i suoi contenuti potevano quindi essere oggetto di una pubblicazione giornalistica;
vieppiù considerato che non solo non era stata accertata giudizialmente la falsità e diffamatorietà delle dichiarazioni del terzo intervistato;
ma neanche né vi era stata alcuna
11 smentita pubblica o richiesta di rettifica alla rete emittente.
c) L'episodio avvenuto all'aeroporto di Ciampino (alle pagine 43-46).
La tavola è contraddistinta dal riferimento spazio temporale “aeroporto di Campino Febbraio
2013” e narra l'episodio in cui il – qui espressamente individuato per nome - ed il Parte_1
NS CH, spostandosi in aereo da Torino a Roma, sono stati fermati a Ciampino dalla
Guardia di Finanza;
hanno mostrato i passaporti diplomatici ed hanno rifiutato di aprire il bagaglio adducendo che si trattava di documenti riservati. Interveniva telefonicamente la segreteria del Vaticano che minacciava l'incidente diplomatico, così i due viaggiatori venivano fatti passare senza ulteriori controlli.
Il ha sostenuto che il fatto narrato è falso poiché si trattò di un normale controllo di Parte_1 dogana a seguito dell'interessamento dei cani antidroga al passaggio del e del NSe. Parte_1
Riportare questo episodio falso, nel contesto e nello spirito del fumetto, ha una natura diffamatoria.
I convenuti si sono difesi adducendo di aver attinto la notizia da una fonte affidabile e cioè dall'articolo on line dell'Espresso in data 28.3.2013.
La tesi di parte convenuta deve essere condivisa.
Come anticipato nell'introduzione al fumetto, l'episodio era stata oggetto di un approfondito articolo dell'Espresso pubblicato on line il 28.3.2013 ( doc.2 di parte convenuta). Quest'articolo non è mai stato sconfessato dal con una querela, o una richiesta di rettifica o con richieste di Parte_1
accertamento giudiziale e domande risarcitorie. Lo stesso non ha affermato in questo Parte_1
giudizio di aver mai reagito sulla stampa o con iniziative giudiziarie all'articolo comparso sull'Espresso.
Il tuttavia in questo giudizio ha affermato e provato che i fatti riportati nell'articolo Parte_1 dell'Espresso, non erano veri, producendo il verbale di operazioni compiute dal nucleo operativo di
Ciampino ( doc. 3). In questo verbale risulta che egli viene identificato con passaporto diplomatico e fermato a seguito di interessamento dei cani antidroga, i quali poi non avevano mostrato segni di nervosismo al contatto. Le operazioni si concludevano in 30 minuti, senza perquisizione del bagaglio.
Il doc. 3 di parte attrice fa prova fino a querela di falso di quanto deve ritenersi accaduto all'aeroporto di Ciampino alla presenza degli agenti verbalizzanti. Tuttavia questo è chiaramente un documento privato, in possesso del in quanto soggetto coinvolto. Non è stato allegato né Parte_1
vieppiù dimostrato che questo verbale fosse mai stato reso noto alla collettività o alla stampa, neanche dopo la pubblicazione dell'articolo dell'Espresso che riportava, come abbiamo visto, una diversa narrazione.
12 Quindi all'epoca della pubblicazione del fumetto non era emersa né sulla stampa, né in un'aula di
Tribunale una verità diversa.
Non si può ritenere quindi che gli autori del fumetto oggi in discussione abbiano mancato al dovere del giornalista di inchiesta di verificare la fonte della notizia, perché non avrebbero potuto essere a conoscenza del documento a mani solo del che non lo ha mai reso pubblico, Parte_1
neanche per reagire all'articolo dell'Espresso.
L'articolo dell'Espresso costituisce quindi una fonte giornalistica che al momento della pubblicazione del fumetto poteva ritenersi attendibile e quindi utilizzabile per altri articoli o pubblicazioni. Nel fumetto il fatto è stato narrato come riportato dall'articolo dell'Espresso, senza aggiunta di considerazioni o espressioni che possano essere offensive o allusive.
Per completezza va detto che in epoca successiva alla pubblicazione del fumetto, questo episodio è stato raccontato dallo stesso durante l'udienza del 19.1.2022, già citata, nel Parte_1
procedimento 28189/17 R.G.N.R.. Qui il racconta egli stesso un fatto parzialmente diverso Parte_1
da quanto riportato nel verbale della Guardia di Finanza: Il 24 di febbraio del 2012, mentre mi recavo, era una domenica, mentre mi recavo in Roma con NS CH, siamo attinti da una pattuglia composta da un appuntato e
Per un maresciallo della Guardia di Finanza, con al guinzaglio un cane, tale il quale cane GA era tranquillissimo e
serenissimo. Attraversando noi lo spazio doganale presso il quale è consentito per legge, tale forma di controllo,
l'appuntato falsamente dichiarò che il cane aveva avuto un interessamento. Questo ci mise immediatamente in una condizione di guardia, di protezione, tanto è vero, signor Presidente, che tu sei in quella fase, nella fase delicatissima del conclave, perché poi il papa sarebbe cambiato il 13 marzo NS CH aveva la qualifica di diplomatico, e tutti noi
giureconsulti proprio per la delicatezza della fase, proprio in prossimità del conclave di passaporto diplomatico e fummo inseriti nella lista apposta. Apposta per evitare, diciamo, manovre diciamo piuttosto spericolate. Diciamo che sostanzialmente capitò questo, capitò che questo appuntato finse che il cane si fosse interessato, sia io sia NS
CH comprendemmo immediatamente che questo non era la verità, e venne fuori il maresciallo dicendo: “Talvolta il cane si agita in modi che voi non vedete perché ci sono le medicine”. Io e CH offrimmo di vedere le medicine, egli si ritirò a parlare con un superiore, che poi scoprii ex post, a seguito delle indagini, che facemmo fare essere un capitano di Per nome il quale tornando lì disse: “No, vogliamo vedere i documenti”. A quel punto CH decise a mio avviso giustamente di opporre le prerogative della Convenzione di Vienna, vennero convocati a Ciampino naturalmente tutti i
diplomatici in vigore la Santa Sede, in guardia la Santa Sede, in particolare che naturalmente si CP_12 opposero impedendogli illegale perquisizione. Di questa perquisizione, tentativo illegale di perquisizione, io feci rapporto come agente diplomatico alla Santa Sede, e al Segretario di Stato, questo fece da scaturigine a una nota diplomatica al governo italiano, vennero interrogati dell'autorità giudiziaria, dal Pubblico Ministero Nello Rossi, sia il maresciallo sia
l'appuntato, i quali dissero, tentennando, che secondo loro non avevano ben capito, ma forse il cane aveva avuto un interessantissimo. Ovviamente diciamo la vicenda non ha nulla a che fare con ciò che era riportato dall'Espresso, e cioè un mandato di perquisizione al quale noi ci saremmo opposti, cosa che ovviamente, non solo per attitudine personale ma
anche per logica e intelligenza, diciamo, non avrei mai consentito a di fare. Parte_3
13 Da questa deposizione emerge ex post che il racconto reso nel fumetto non era comunque falso perché conforme a quanto lo stesso ha narrato: effettivamente l'attore ed il NS CH Parte_1
vennero fermati per una perquisizione che non fu fatta a fronte della esibizione del passaporto diplomatico e dell'interessamento dei diplomatici della Santa Sede che si opposero alla perquisizione illegale.
d) La definizione da parte di è un avvocato scaltro (alle pagine 46- 47) Persona_4
La narrazione prosegue (da p. 46) con la rappresentazione grafica di un'intervista resa al dal Prof. presidente dello IOR fino al 2012, e parzialmente CP_1 Persona_4 trasmessa dal programma “Le Iene”, riguardante il progetto di trasparenza bancaria che il professore Per_ era stato incaricato dal di realizzare.
Nel fumetto, su espressa domanda del giornalista: che mi dice a proposito di , il Parte_1 prof. risponde: un avvocato molto scaltro. E' sua la battaglia per impedire che le nuove regole Per_4
che ho imposto nel 2011 allo IOR fossero applicate con effetti retroattivi.
Il nel proprio atto introduttivo ha sostenuto che sia falsa e denigratoria l'insinuazione Parte_1
Contr per cui fosse a conoscenza di presunti conti correnti riconducibili a aperti presso lo IOR e che si sia adoperato per impedire che si facesse luce sugli stessi, come riportato nell'illustrazione grafica a pag. 47. Parte attrice ha sostenuto che “ in realtà il Dott. intervistato da Le Iene Persona_4
Contr sui presunti collegamenti tra lo IOR e non avesse mai fatto il nome dell'Avv. Persona_1
né tantomeno fosse mai stata accertata l'esistenza di conti correnti aperti presso lo IOR Parte_1
Contr riferibili a Di questi aveva riferito a volto coperto un monsignore in un servizio mandato in onda dal programma Report, tanto che la stessa trasmissione RAI si è vista costretta a censurare pubblicamente l'indiscrezione mediante un comunicato ufficiale (Doc. 4); così come falso si è dimostrato il documento (una fantomatica “lettera”) utilizzato nel corso della trasmissione per sostenere Contr l'esistenza di legami tra lo IOR e (Doc. 5)”.
La contestazione è fondata.
A fronte delle contestazioni del parte convenuta non ha assolto all'onere che su di essa Parte_1
incombeva di provare la verità della notizia riportata dal fumetto e cioè: che nell'intervista
[...]
Per_4
Contr
- abbia riferito al di essere a conoscenza di conti presso lo IOR, CP_1
- abbia fatto il nome di definendolo avvocato scaltro;
Parte_1
- abbia detto: E' sua la battaglia per impedire che le nuove regole che ho imposto nel 2011 allo IOR fossero applicate con effetti retroattivi
14 Al contrario nel supporto audio prodotto da parte attrice (chiave USB) ci sono 5 videoclip dell'intervista a evidentemente non integrali ed in parte tagliati, ma nei quai in ogni Persona_4 caso l'intervistato non menziona mai il nome del e la sua condotta come consulente dello Parte_1
Contr IOR e non dice mai di essere stato a conoscenza di legami bancari tra e IOR, sebbene non li escluda e li dia per possibili, riferendo di conti che compaiono e spariscono in pochi secondi e di personaggi che sarebbero capaci di tutto.
Del resto parte convenuta in nessuno dei suoi atti si è difesa per sostenere e provare che le dichiarazioni rese da a erano proprio quelle riportate nel fumetto;
la prova sul punto Persona_4 CP_1 avrebbe potuto essere facilmente fornita con il filmato integrale dell'intervista.
La definizione di avvocato scaltro, che isolatamente considerata non è di per sé offensiva, e poiché sinonimo di abile ed astuto, diviene tuttavia diffamante quando è usata nei confronti del
Briamonte, per far sostenere al quanto da questi mai dichiarato e cioè che egli si adoperasse per Per_4
sottrarre i conti dello IOR alle nuove regole di trasparenza bancaria.
È diffamatorio per un avvocato essere definito scaltro, in un senso evidentemente non commendevole,
e cioè essere accusato di essersi adoperato per eludere l'applicazione delle norme sulla trasparenza bancaria, sebbene con l'utilizzo di eccezioni del tutto legali – irretroattività delle norme -, in un contesto in cui evidentemente la finalità dell'inchiesta giornalistica è quella di far emerge illeciti
Contr rapporti bancari tra lo IOR e nel periodo storico in cui si colloca la morte di Persona_1
d) Conclusione a pag. 84,
Nella parte conclusiva della pubblicazione a fumetti, un personaggio, che compare nel corso del racconto con il nome di “ ” riflette e chiama il lettore a riflettere sugli elementi acquisiti Parte_4 in questa sorta di indagine giornalistica. A pag 84, l'avv. viene nuovamente citato: “…. Si sa Parte_1
Contr che un membro del Consiglio di amministrazione di in carico quando vola dalla finestra, Per_1
svolgeva un incarico di alta consulenza presso lo IOR. Era un uomo del cardinal in contrasto CP_13 con la linea di e del suo uomo È l'avv. fermato CP_10 Persona_4 Parte_1 all'aeroporto di Ciampino una settimana prima della morte di con una valigetta misteriosa”. Per_1
I fatti enucleati dal misterioso uomo sono gli stessi esposti nelle tavole del fumetto e di cui si è già detto. Di questi fatti l'unico non vero è quello riferito all'intervista di Persona_4
Contr
- è vero che fosse un membro del Consiglio di amministrazione di in carico Parte_1
quando vola dalla finestra, Persona_1
- è vero che svolgeva un incarico di alta consulenza presso lo IOR Parte_1
- è vero che l'avv. era stato fermato all'aeroporto di Ciampino una settimana Parte_1
15 prima della morte di con una valigetta il cui contenuto non ha mostrato;
Per_1
- non è vero che sia mai emerso che fosse un uomo del cardinal in Parte_1 CP_13
contrasto con la linea di e del suo uomo e che qusti lo abbia CP_10 Persona_4 dichiarato in un'intervista .
A questo punto, dopo aver esaminato i singoli episodi in cui il fumetto ha menzionato l'avv.
separatamente considerati, dobbiamo chiederci se letti nel loro complesso essi abbiano un Parte_1
contenuto diffamatorio e cioè se inducano surrettiziamente il lettore ad addebitare al un Parte_1
ruolo attivo, nella morte di Persona_1
Occorre premettere una considerazione di massima: il giornalismo di inchiesta ha la funzione di portare alla luce aspetti rimasti oscuri o trascurati di vicende di pubblico interesse;
di sollevare dubbi e domande su profili che non hanno trovato riposte o hanno avuto risposte che non paiono convincenti alla luce di fatti ed elementi rinvenuti dal giornalista. “Il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste
l'interesse pubblico all'oggetto dell'indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti la libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti” (Cass. civ., sent. n. 4036/2021).
Nel caso che ci occupa, possiamo dire quanto segue della pubblicazione a fumetti sulla vicenda della morte di Persona_1
➢ La tragica storia di ritenuto suicida, è ancora avvolta nel mistero e nell'incertezza, Persona_1
come dimostrato dal fatto che con delibera dell'11.03.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 16.3.2021, è stata istituita la “Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di
, con il compito di a) ricostruire in maniera puntuale fatti, cause e motivi che Persona_1
portarono alla caduta di dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Persona_1
Paschi di Siena e valutare eventuali responsabilità di terzi;
b) esaminare e valutare il materiale raccolto da inchieste giornalistiche e indagare sulle vicende collegate a c) Persona_1
verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano cagionato o cagionino ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità riguardanti la morte di (doc. 3 di parte convenuta). Persona_1
16 ➢ Gli autori hanno evidenziato nel prologo introduttivo del fumetto che esistono molti aspetti dell'indagine giudiziaria che appaiono non del tutto approfonditi ed hanno quindi dichiarato la natura della pubblicazione, di giornalismo di inchiesta.
➢ L'indagine sulla vicenda dai contorni non ancora definiti, non poteva che essere svolta narrando fatti, riportando articoli di giornale ed interviste, ritenuti rilevanti, sulla cui verità si è già detto.
➢ I fatti sono esposti in episodi non collegati gli uni agli altri, di cui però è evidenziata la contestualità.
➢ La pubblicazione non fornisce conclusioni al lettore, non dà risposte certe e categoriche su fatti che non hanno trovato allo stato riscontro giudiziario, ma sollecita la curiosità del lettore, gli chiede di interrogarsi, formulare ipotesi possibili.
In definitiva, ogni lettore potrà trarre le sue conclusioni: potrà decidere che gli elementi di riflessione forniti dal giornalista siano insignificanti e non portino a nessuna possibile ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quanto fino qui accertato;
o potrà invece ritenere che i fatti raccontati e riferiti da terzi, nei limiti in cui si è detto che siano veri o ritenuti tali, possano costituire i tasselli di una verità alternativa.
Nell'esercizio dell'attività di inchiesta giornalistica fatta dal fumetto, non è diffamatorio aver giustapposto dinanzi al lettore le tessere di un mosaico scomposto, lasciando a ciascun lettore la facoltà di ordinarle nel disegno che la sua mente compone.
Tuttavia tra queste tessere ve n'è una non vera, quella, come detto, relativa ai contenuti dell'intervista resa da Persona_4
La diffamazione è limitata a questa notizia falsa, la cui gravità va valutata considerando i seguenti parametri:
- gravità del fatto addebitato: si imputa all'avvocato di aver utilizzato eccezioni legali e quindi evidentemente legittime, per evitare tuttavia scomodi ma doverosi controlli sulla trasparenza bancaria in un momento storico/politico molto delicato. L'offesa al professionista è grave ma non gravissima: non gli viene imputato di aver violato la legge, ma piuttosto di aver trovato escamotage legali per eludere le norme sulla trasparenza bancaria;
- l'offesa è arrecata al professionista nell'esercizio della sua attività;
- il all'epoca dei tragici fatti, era un personaggio piuttosto noto;
Parte_1
- il è un giornalista anch'egli abbastanza noto, autore dell'intervista mandata in CP_1
onda dal programma Le Iene;
- la diffamazione è stata compiuta con uno stampato, acquisibile anche on line che ha avuto
17 una certa diffusione ed è stato pubblicizzato in vari eventi. il 4 dicembre 2019
[...]
è intervenuto presso in Roma nell'ambito della CP_1 Controparte_14 manifestazione insieme al giornalista e l'ex sindaco di Controparte_15 CP_16
Siena Pierluigi;
il 10 gennaio 2020 ed CP_17 Controparte_1 Controparte_3
hanno preso parte ad un evento organizzato presso la Libreria Controparte_2
Mondadori di Siena;
il 10 gennaio 2020 ha presentato lo stampato Controparte_1
presso la libreria La Feltrinelli Point di Arezzo;
il 15 febbraio 2020, è Controparte_3 intervenuto all'evento organizzato presso gli spazi della libreria di CP_18
Salerno, in occasione dell'evento Fuorifestival Letteratura;
il 29 marzo 2020
[...]
e l'editore sono intervenuti all'evento “Fumetti a domicilio” CP_1 CP_5
organizzato dal sulla piattaforma Zoom13; il 3 settembre Controparte_19
2020 e l'editore hanno presentato lo stampato ad Controparte_1 CP_5
Otranto durante la terza serata del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo14; il 17 aprile
2021 ha preso parte al webminar tra ombre e misteri, Controparte_1 Persona_1 omicidio o suicidio ?” organizzato da (cfr doc. da 7 a 13 di parte attrice); Parte_5
- lo stampato tuttavia è stato venduto in sole 500 copie, come riferito da parte convenuta – fatto questo che non ha trovato smentita in giudizio – e quindi non è stato un grande successo editoriale;
- la notizia falsa, né considerata isolatamente, né unitamente agli altri fatti veri riportati nel fumetto sull'avv. getta l'ombra del sospetto che questi fosse stato attivamente Parte_1
coinvolto nella morte del Dalla lettura del fumetto si apprende solo che tra i vari Per_1 personaggi che in quel momento rivestivano un ruolo di rilievo, anche l'avv. in Parte_1
Contr qualità di consigliere di e consulente dello IOR, è stato protagonista di episodi accaduti o riferiti da terzi, che è rimesso al lettore valutare.
- Non è stato sostenuto e vieppiù provato dall'attore che proprio le false dichiarazioni su messe in bocca a abbiano avuto ripercussioni sulla sua vita Parte_1 Persona_4
personale e professionale.
Concludendo, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene di poter riconoscere al un risarcimento del danno per diffamazione, limitatamente ai contenuti non veri riportati nel Parte_1 fumetto a proposito dell'intervista resa da nell'importo equitativamente determinato in Persona_4
€ 12.000,00, già liquidati all'attualità .
Non si ritiene necessario ai fini della riparazione del danno, disporre la pubblicazione della sentenza su
18 quotidiani a diffusione nazionale, considerato che lo stampato a fumetti ha avuto una tiratura limitata, è stato diffuso nell'ambito di convegni ed eventi locali e non ha raggiunto quindi il grande pubblico;
non si giustifica pertanto una rettifica su una testata nazionale.
Attesa la gravità del fatto, come più sopra valutata, non si ritiene di dover applicare la sanzione aggiuntiva prevista dall' art. 12 L. 47/1948, ritenendo che il danno sia integralmente e sufficientemente risarcito, senza ulteriore necessità di una riparazione aggiuntiva1
Sulla domanda di risarcimento danni per lesione del diritto alla riservatezza
Parte attrice ha chiesto altresì il risarcimento del danno patito dall'esponente anche ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016), essendo evidentemente incorsi nella violazione dei doveri di lealtà e correttezza nello svolgimento dell'attività giornalistica.
La domanda è infondata poiché non sono stati diffusi dati personali del ma solo Parte_1
Contr informazioni di interesse pubblico, connesse al ruolo ed alla funzione rivestiti dall'attore sia nel che nello IOR.
Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale
Parte attrice ha lamentato anche un danno di natura patrimoniale in termini di contrazione di reddito professionale collegata al discredito provocato dallo stampato, in relazione al quale si riservava di ulteriormente dedurre e produrre entro i termini che sarebbero stati concessi.
Questa doglianza tuttavia è del tutto generica e non è stata supportata da alcuna allegazione difensiva specifica né da alcuna prova.
La domanda va quindi respinta.
Sulla responsabilità dei convenuti 1 Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10347: Sulla scorta dei lavori preparatori della L. n. 47 del
1948 (che fu approvata, peraltro, dall'Assemblea Costituente), lo scopo dell'art. 12, è quello di "rendere più sensibili le conseguenze per
l'offensore della diffamazione libellistica", donde l'espressa qualificazione, in quella stessa sede, data alla "riparazione aggiuntiva al
risarcimento del danno come "pena privata"", o più esattamente come una "sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa e che è rafforzativa della sanzione penale", di talchè "presuppone l'accertamento degli elementi costitutivi di tale reato,
che può peraltro essere compiuto anche dal giudice civile" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2000, n. 14485, Rv.
541462-01; nel senso della necessità della sussistenza di tutti gli elementi costituitivi del delitto di diffamazione, si veda anche, più di
recente, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2015, n. 16054, Rv. 636182-01).
19 Parte convenuta ha sostenuto che i ruoli di sceneggiatore, e Controparte_2 [...]
disegnatore, hanno un rilievo diverso rispetto a quello del giornalista CP_3 Controparte_1 all'interno della pubblicazione. Il primo si è limitato a dare una forma letteraria ai testi predisposti dal
Il secondo, addirittura, è un semplice disegnatore. CP_1
La tesi sostenuta dai convenuti non può essere condivisa: il il e l' sono CP_1 CP_7 CP_3
tutti ugualmente responsabili, ciascuno per il ruolo svolto, nella realizzazione del fumetto che è un'opera a più mani. Ciascuno di loro dando il proprio contributo artistico e apponendo la propria firma come autore dello stampato, ne ha condiviso il contenuto.
Tutti i convenuti, editore compreso, vanno quindi condannati in solido al risarcimento del danno, come più sopra liquidato.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 26.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_3 Controparte_4
provvede:
dichiara tenuti e condanna Controparte_1 Controparte_2
l pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 di € 12.000,00;
20 dichiara tenuti e condanna i convenuti all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed € 518,00 + 27,00 per spese Parte_1
vive ed € 64,87 per spese di notifica, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 6/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15450/2021 promossa da:
difeso dall'avv. GRANDE STEVENS CRISTINA, elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in VIA DEL CARMINE, 2 10122 TORINO ITALIA
ATTORE contro
Controparte_1 Controparte_2 [...]
e difesi dall'avv. PRINCIPATO LUIGI, elettivamente CP_3 Controparte_4
domiciliato presso il suo studio in VIA FEDERICO CESI N. 21 ROMA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia co-desto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza o eccezione
In via principale:
-accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dai Signori Controparte_1
e nonché dalla casa editrice in persona del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore Sig. , con riferimento alla pubblicazione oggetto del CP_5 presente giudizio perché diffamatoria nei confronti dell'Avv. per tutto quanto esposto in Parte_1 narrativa;
e per l'effetto
1 – dichiarare tenute e condannare le parti convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni cagionati all'Avv. a qualunque titolo, quale conseguenza degli Parte_1
eventi e delle condotte sopra esposte, nella misura da quantificarsi in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia anche con valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione, se dovuta;
- dichiarare tenute e condannare le parti convenute, in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione,
a corrispondere all'attore la sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948 nella misura che verrà ritenuta di giustizia anche con valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione, se dovuta;
- ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza ovvero di una parte di essa a cura dell'attore e a spese delle parti convenute su più quotidiani a diffusione nazionale entro un termine stabilito decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, autorizzando in mancanza la parte attrice a procederci, con il diritto di ripetere le spese dagli obbligati;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge”.
Per parte convenuta:
Rigettare le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto e non provate.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 21.7.2021 ha chiesto il risarcimento dei patiti a Parte_1
seguito della pubblicazione da parte della casa editrice del libro a fumetti dal titolo Controparte_4
- una storia italiana” e sottotitolo “il crack di una banca, la morte di un manager, Persona_1
l'ombra del vaticano”, scritto da (già autore sull'argomento di una inchiesta per Controparte_1 il programma televisivo “Le Iene”), in collaborazione con e Controparte_2 Controparte_3
L'attore ha esposto:
2 Contr
• nell'aprile 2012 il è stato nominato consigliere di amministrazione in ed aveva Parte_1 avuto modo di conoscere il Dott. allora responsabile dell'area comunicazione di Persona_1
Contr
ed incontrarlo presso la sede della Banca in occasione di taluni convegni istituzionali.
Nell'ambito della propria attività di avvocato, il prestava anche consulenza Parte_1 professionale in favore dell'Istituto per le Opere di Religione della Città del Vaticano ( “IOR”).
• La pubblicazione a fumetti che ha ad oggetto una inchiesta giornalistica sulla morte di Per_1
avvenuta il 6 marzo 2013, contiene notizie false e addebiti gravissimi a carico del
[...]
Parte_1
• Gli autori della pubblicazione, insinuano nel lettore il sospetto che il abbia avuto un Parte_1
ruolo attivo nella vicenda che ha portato alla morte di quale “anello di Persona_1
Contr congiunzione” tra e lo IOR;
in particolare:
- gli autori alle pagine 17-20 raccontano a fumetti un'intervista all'allora legale della famiglia
Avv. UC CC, mandata in onda nel corso della trasmissione Le Iene il 14 Per_1 novembre 2017 sull'emittente televisiva Italia 1-, in cui l'Avv. CC, riferiva fatti riportatigli da tale sedicente , nel corso di un colloquio riservato, avvenuto presso il suo Persona_2
studio un anno e mezzo prima, facendo menzione di presunti incontri tra lui, e un Persona_1 terzo soggetto, che nel servizio televisivo viene definito nei seguenti termini: “andavano allo
IOR e s'incontravano con una persona […] che era *****, non so se il nome vi è noto, consigliere di amministrazione Monte Paschi di Siena e dello IOR”. E ancora CC “ Per_2
cosa mi dice: che loro tornavano da Roma con la borsa dove avevano determinati denari che portavano direttamente in Rocca perché aveva i conti correnti aperti in Rocca Salimbeni” Per_2
e ancora “Te lo dico io che dice che c'erano i soldi”. Sebbene il nome del consigliere di Contr Amministrazione di riferito dall'Avv. CC sia stato omesso, le informazioni divulgate sugli incarichi lavorativi svolti dall'Avv. all'epoca dei fatti sono talmente specifiche Parte_1
da consentire di individuare agevolmente la sua identità.
Riprendendo quella intervista, nel fumetto è raffigurato l'Avv. CC il quale fa riferimento al racconto del sedicente e ai suoi presunti viaggi a Roma con il Dott. per Persona_2 Per_1 portare una valigetta allo IOR dove “incontravano una persona importante”, “qualcuno con entrature di primo livello sia a Siena che al Vaticano”.
- L'ulteriore accostamento alla persona del contenuto nello stampato riguarda una Parte_1 notizia del tutto falsa riportata da “L'Espresso” nel 2013, circa l'esistenza di un presunto mandato di perquisizione a carico dell'esponente e di una fantomatica “valigetta”. Alle pagine
44 e 45, il fumetto racconta che all'arrivo su un volo privato all'aeroporto di Ciampino, l'Avv.
3 e il suo accompagnatore monsignor sarebbero stati fermati dalla Parte_1 Persona_3
Guardia di Finanza per una perquisizione, a cui gli stessi si sarebbero opposti esibendo entrambi un passaporto diplomatico vaticano e, soltanto dopo l'intervento della Santa Sede, l'Avv.
e NS CH avrebbero potuto lasciare l'aeroporto romano senza Parte_1
consegnare agli agenti le loro borse.
La notizia è falsa perché in effetti si trattò di un normale controllo di cani anti droga.
- A pag 47 vi è un nuovo riferimento all'avv. che viene definito un avvocato scaltro Parte_1 dall'ex Presidente dello IOR Dott. il quale afferma testualmente “Un Persona_4
avvocato molto scaltro. È sua la battaglia per impedire che le nuove regole che ho imposto nel
2011 allo Ior fossero applicate e con effetti retroattivi.
Fatto questo, non vero.
- La pubblicazione si concentra in apertura da pag. 14 a pag. 20 su un ulteriore filone relativo ad un presunto giro di “festini” a sfondo sessuale che avrebbero coinvolto personaggi in vista della Contr città di Siena e di e quindi, si lascia intendere, anche il soggetto che viene definito anello
Contr di congiunzione tra e IOR e cioè l'avv. In queste tavole vi sono reiterati Parte_1
richiami visivi e discorsivi a una valigetta da portare “a Roma”, consegnata durante un festino a da un soggetto in maschera, insinuando che quella valigetta sia la stessa che poi Persona_1
UC CC riferì dovesse essere portata a Roma allo IOR e la stessa che ed il Parte_1
NS CH si rifiutarono di mostrare agli agenti a Ciampino.
• Nel monologo di pag. 84 infine, utilizzando un linguaggio pesantemente allusivo ed insinuante, gli autori accostano ancora una volta l'Avv. all'evento infausto della morte di Parte_1 Per_1
Contr
in ragione delle asserite e indimostrate trame di rapporti tra lui, e lo IOR.
[...]
In definitiva, secondo la prospettazione attorea, gli autori mirano a creare un artificioso fil rouge
Contr in grado di collegare la morte di il crack di lo IOR e fantomatici festini a base di Persona_1
Contr sesso e droga a cui avrebbero partecipato importanti personalità delle Istituzioni e di tra cui evidentemente l'avv. citato come anello di congiunzione. I fatti tuttavia sono narrati in Parte_1
modo suggestivo e sono falsi. L'avv. non è mai stato lambito da alcuna indagine giudiziaria Parte_1
connessa con la morte di Persona_1
L'attore chiedeva quindi il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa tenendo conto della gravità della diffamazione alla luce degli addebiti mossi e della qualità soggettiva del diffamato e dei diffamanti.
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_7
4 e ed hanno svolto le seguenti difese. CP_3 Controparte_4
• La casa dedica un'intera collana di opere al genere “graphic journalism”, Controparte_8
e quindi fa narrazione di casi di cronaca attraverso i fumetti. In quest'ambito si è occupata della vicenda che ha visto coinvolto morto apparentemente per suicidio, in circostanze Persona_1
tuttavia ancora oggetto di accertamento.
• Il fumetto è stato realizzato da in qualità di giornalista che si Controparte_1
era già occupato del caso nella trasmissione “Le Iene;
in qualità di Controparte_9
sceneggiatore, e in qualità di disegnatore. Controparte_3
• In particolare, sulle contestazioni mosse da parte attrice alla pubblicazione:
- A pagina 17 il fumetto riporta un'intervista resa al giornalista dall'avv. UC CP_1
CC, ex legale della vedova di Il CC racconta di un uomo presentatosi Persona_1
come , il quale aveva raccontato di aver accompagnato più volte a Persona_2 Persona_1
Roma dove questi si incontrava con una persona importante;
che nell'ultimo viaggio il manager portava con sé una valigetta, consegnatagli a margine di un festino orgiastico; che la sera della sua morte aveva visto il corpo del manager a terra e che, quella stessa notte, aveva subito un'aggressione da parte di alcuni uomini, cui era fortunosamente scampato.
Dalle immagini dell'intervista dell'avv. CC non si può desumere alcuno specifico riferimento a nessuna persona determinata, men che meno all'avv. Parte_1
Nelle pagine successive si prosegue con la ricostruzione di un immaginario racconto del viaggio di insieme con il sig. e la famosa valigetta da consegnare allo IOR. Persona_1 Per_2
Il racconto di questo episodio si esaurisce e viene interrotto (p. 37) attraverso la presentazione di una pagina nera, volta espressamente a far intendere il cambio di narrazione, nelle pagine successive.
- In un separato capitolo il fumetto riporta un episodio riferito all'avv. (p. 43): si tratta Parte_1
di uno spostamento che questi opera, insieme al monsignor CH, da Torino a Roma;
di esso v'è un ampio resoconto in un approfondito articolo dell'Espresso, che non ha mai dato luogo, né a querele, né a richieste di rettifica o domande risarcitorie;
pertanto i fatti in esso narrati devono ritenersi attendibili.
- La narrazione prosegue (da p. 46) con un'intervista avvenuta tra il sig. e il Prof. CP_1
presidente dello IOR fino al 2012, e parzialmente trasmessa dal Persona_4 programma “Le Iene”, riguardante il progetto di trasparenza bancaria che il professore era stato Per_ incaricato dal di realizzare: in merito tornava di interesse la narrazione di fatti della vita professionale dell'avv. (p. 47), l'avvocato “scaltro” perché proporrebbe di non Parte_1
5 ritenere applicabili retroattivamente le regole imposte dal prof. allo IOR. Anche Persona_4 in questo caso, non vi sono riferimenti offensivi all'odierno attore, ma semplici constatazioni circa lo svolgimento del suo abile lavoro come consulente dello IOR.
- Il fumetto prosegue con la rappresentazione di fatti estranei all'attore fino a quando (p. 84), dopo tre interruzioni rappresentate sempre da pagine nere e dal riavvio della narrazione, l'avv. Contr viene citato perché si riassumono i rapporti tra e IOR, istituti in cui l'attore era Parte_1
titolare di incarichi amministrativi e di consulenza.
I convenuti hanno sostenuto che il riferimento all'avv. nella narrazione, è risultato Parte_1 necessario perché questi, all'epoca dei fatti, era sia membro del Consiglio di Amministrazione di
Monte dei Paschi di Siena (MPS) sia consulente dell' (IOR). Tuttavia Parte_2
all'avv. non è stato imputato alcun coinvolgimento diretto nella morte del manager del Parte_1
Contr
al contrario, la narrazione dei fatti relativi all'avv. è espressamente differenziata dalle Parte_1
vicende inerenti la morte di sia da un punto di vista grafico, con pagine nere che separano Persona_1
i vari capitoli, che da un punto di vista specificamente letterario.
La pubblicazione non ha dunque alcun contenuto diffamatorio ai danni del Parte_1
I convenuti chiedevano quindi la reiezione della domanda attorea.
La causa è stata istruita a mezzo prove testimoniali ed è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.12.2024 con cui sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
******
Parte attrice ha ritenuto che la pubblicazione - una storia italiana - il crack di una Persona_1 banca, la morte di un manager, l'ombra del vaticano”, sollevi nel lettore il sospetto che dietro la morte Contr di vi sia lo scandalo finanziario di e che sull'evento infausto incomberebbero poteri Persona_1
occulti riconducibili alla Città del Vaticano. Il viene individuato quale “anello di Parte_1
Contr congiunzione” tra e lo IOR, insinuando il dubbio che sia stato coinvolto nella morte del Per_1
Occorre preliminarmente chiarire quali sono le contestazioni mosse dall'attore alla pubblicazione.
Il non ha mosso contestazioni in merito alla rilevanza pubblica della vicenda;
né in Parte_1
Contr effetti ha contestato il fatto che egli quale membro del Consiglio di amministrazione di e consulente dello IOR, nel momento storico in cui si è consumata la morte del rivestiva un ruolo Per_1
6 di rilievo pubblico. La vicenda della morte di apparentemente avvenuta per suicidio, è Persona_1
ancora avvolta da incertezza e mistero, tanto è vero che con delibera dell'11.03.2021, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16.3.2021, è stata istituita la “Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di (doc. 3 di parte convenuta). Persona_1
Non è quindi in discussione tra le parti né il diritto di cronaca giornalistica sulla vicenda ancora aperta;
né la rilevanza pubblica che in allora aveva la figura del Parte_1
Parimenti le doglianze di parte attrice non hanno avuto ad oggetto la continenza delle espressioni usate nella pubblicazione.
La contestazione mossa dall'attore ha avuto ad oggetto piuttosto
1) la veridicità di alcuni fatti rappresentanti nel fumetto;
2) l'impianto narrativo della pubblicazione secondo un fil rouge suggestivo che induce il lettore a ritenere che l'avv. abbia avuto un ruolo attivo nella morte di Parte_1 Persona_1
Contr 3) La falsità dei rapporti tra e lo IOR.
I vari passaggi della pubblicazione, riferiti o riferibili al Briamonte, quindi, vanno esaminati sotto questi due profili oggetto di contestazione;
con la precisazione però che riguardo all'ultima delle tre contestazioni l'attore non ha alcuna legittimazione attiva, essendo evidentemente interessate a Contr contestare la falsità dei rapporti tra e lo IOR, questi due soggetti;
questo aspetto pertanto non verrà trattato.
La pubblicazione si apre con una introduzione esplicativa, in prosa, di – Controparte_1
già giornalista delle Iene, con cui:
1) inquadra storicamente e politicamente il momento di riferimento: gli anni dal 2012 e 2013, momento critico per gli scandali bancari;
2) narra la morte per ritenuto suicidio di evidenziando tutte le incongruenze delle Persona_1
indagini svolte e le circostanze che avvolgono di incertezza e mistero quel fatto;
3) racconta che in quello stesso frangente storico- politico l'11 febbraio 2013 papa CP_10
annuncia le proprie dimissioni dovute, si ritiene allo scandalo sulla pedofilia e alle finanze fuori controllo dello IOR, per cui il Pontefice aveva affidato a il compito di Persona_4
ripulire lo IOR e varare una nuova normativa antiriciclaggio. getta la spugna a Persona_4
maggio 2012;
4) ricorda che dopo solo un mese 21.3.2013 un articolo on line dell'Espresso racconta che il
NS CH e l'avv. vengono fermati dalla guardia di Finanza all'aeroporto Parte_1
7 di Roma con un mandato di perquisizione, che evitano grazie al passaporto diplomatico. appare come l'anello di congiunzione tra due vicende ugualmente scottanti: lo IOR Parte_1
e l'inchiesta sul Monte Paschi di Siena. Dopo pochi giorni su ordine dei pm senesi viene perquisito lo studio e la casa del Il nella sua qualità di consulente Parte_1 Parte_1
fornisce le motivazioni legali per opporsi alla richiesta dell'AIF (autorità di vigilanza italiana), suggerendo che tali misure non possono avere efficacia retroattiva;
5) conclude evidenziando la contestualità di tutti questi eventi con la morte di Persona_1
6) avverte infine che “le pagine che seguono raccolgono elementi di fatto a elementi di finzione che sono il frutto dei ragionamenti che autore, sceneggiatore e disegnatore hanno sviluppato partendo da elementi certi e interviste sul campo”.
L'introduzione della pubblicazione dichiara apertamente la sua natura di giornalismo d'inchiesta: attraverso l'esposizione di fatti veri o ritenuti tali dagli autori, si vuole far emergere una realtà a più piani ed indurre il lettore ad una riflessione autonoma su quella vicenda.
Non modifica la natura e l'intento della pubblicazione, la circostanza che i fatti di cronaca narrati con valore dichiaratamente informativo e di indagine, siano intervallati e arricchiti da elementi di finzione, che pacificamente non stravolgono la narrazione dei fatti ed hanno un valore puramente artistico.
Il fumetto è organizzato per tavole tra loro separate che rappresentano episodi distinti, individuati con la indicazione del dato spazio/temporale in cui sono accaduti. Questa separazione è stata realizzata visivamente con pagine nere, che sebbene non riportate nel documento 1 di parte attrice, nondimeno non è stato contestato che vi fossero, come anche confermato dal teste Testimone_1
a) I festini ( pag. 14 a pag. 20 )
In queste pagine vi è una successione ritmata di immagini di riti orgiastici, e reiterati richiami visivi e discorsivi a una valigetta da portare “a Roma”, consegnata a durante un festino a Persona_1
base di sesso e stupefacenti, da un soggetto in maschera.
In queste tavole non si riscontra mai il nome di né è raffigurato un personaggio che lo possa Parte_1
rappresentare.
Il ha ritenuto tuttavia che il rilievo dato a questa valigetta, evidentemente con contenuto Parte_1
compromettente, lo coinvolga direttamente perché la valigetta ricompare nelle tavole successive dove anche egli viene menzionato.
Poiché le tavole del fumetto da pag 14 a pag. 20 non fanno pacificamente nessun riferimento all'avv.
8 non si ravvede un contenuto diffamatorio ai sui danni. Sulla valigetta di dirà nel prosieguo. Parte_1
b) L'intervista all'avv. CC (alle pagine 17-20)
A pagina 17 del fumetto, inizia una tavola, o episodio, contraddistinta dall'indicazione
“avvocato UC CC, ex legale della vedova . Per_1
Si tratta della rappresentazione grafica dell'intervista del al CC, avvocato della CP_1
famiglia che era stata mandata in onda nel corso della trasmissione “Le Iene” il 14 novembre Per_1
2017.
Si riportano, in discorso indiretto, le parti, che qui interessano, di quanto viene fatto dire al personaggio CC nel fumetto.
L'avv. CC racconta di essere stato contattato circa due anni dopo la morte del da un Per_1
imprenditore, che disse di chiamarsi – cosa che poi scoprì non essere vera -, il quale Persona_2 sapeva cose sull'omicidio del il giorno della sua morte aveva un appuntamento con lui, era Per_1
arrivato in ritardo e lo aveva trovato morto;
era stato a sua volta aggredito ma era riuscito a liberarsi. Il non aveva denunciato il fatto perché non aveva interesse a parlare con le forze dell'ordine. Lui, Per_2
, aveva accompagnato il a Roma con una valigetta. Persona_2 Per_1
Segue una ricostruzione immaginaria del momento in cui il chiede al di accompagnarlo a Per_1 Per_2
Roma per portare la valigetta. Questo intermezzo, dichiaratamente immaginato, non aggiunge e non modifica nulla rispetto ai fatti salienti raccontati dal CC.
Riprende l'intervista nello studio dell'avv. CC che racconta che gli disse che sarebbero Per_2
andati allo IOR per incontrare una persona importante, con entrature di primo livello sia a Siena che in
Vaticano.
A pag 20 l'episodio termina e si passa ad un'altra tavola - individuata con il titolo Controparte_11
Monte Paschi di Siena. -
Secondo il Briamonte dalle parole di CC si può senz'altro individuare l'avv. nel Parte_1
personaggio descritto come persona importante, con entrature di primo livello sia a Siena che in
Vaticano.
Parte convenuta ha sostenuto invece che in quelle pagine non compaia alcun riferimento esplicito o implicito all'avv. Parte_1
Il fatto storico narrato nel fumetto, e cioè l'intervista in allora resa dal CC al è CP_1
vero; vero anche che il CC dichiarò quanto riportato nel fumetto.
Il nel proprio atto introduttivo ha riferito che i contenuti dell'intervista a UC CC Parte_1
montata da sono stati oggetto di una denuncia querela da parte sua, che ha dato Controparte_1
9 origine al procedimento penale n. 28189/2017 R.G.N.R. Procura di Torino per il delitto di diffamazione aggravata. Nel corso del procedimento penale a carico del all'udienza in data 19.2.2022 CP_1 emerse che la registrazione contenuta nel DVD dell'intervista resa dal CC al in data CP_1
14.11.2017 non fosse sovrapponibile o identica a quella mandata in onda dalla trasmissione Le Iene: il consulente riteneva che l'intervista mandata in onda era stata montata in modo diverso da quella originaria, prospettando che alcune dichiarazione (al minuto 11.05) parevano registrate in luogo diverso dallo studio del CC, poiché vi erano rumori di fondo non esistenti nel video originario. Quindi dice il consulente c'èa uno stralcio dell'intervista all'avv. CC, mandato in onda nel servizio delle Iene che non è presente nel video originario;
la traccia audio è stata montata utilizzando lo sfondo dello studio dell'avv. CC.
Tuttavia ad oggi non risulta che sia stato giudizialmente accertato che le dichiarazioni attribuite al CC in quella intervista, poi ripresa dal fumetto, fossero artefatte e da lui mai pronunciate.
Peraltro lo stesso attore non precisa nel proprio atto introduttivo quali parti del discorso del CC di cui all'intervista televisiva, riportate nel fumetto, non sarebbero mai state pronunciate dal CC;
né ha prodotto in giudizio quel filmato per poter acquisire il dato.
Allo stato quindi non può che ritenersi che quella intervista all'avv. CC sia stata effettivamente resa e che egli abbia dichiarato quanto andato in onda nel programma Le Iene, poi ripreso dalla pubblicazione a fumetti di cui qui ci si occupa.
Non sussiste alcuna responsabilità del giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni rese da una terza persona, nell'ambito di una vicenda di interesse pubblico (Sul punto Cass. pen. N.
19889/2021 secondo l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'inter-vistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessaria-mente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, (…)” e Cass. pen. N. 19889/2021 “sanzionare un giornalista per aver contribuito alla diffusione di dichiarazioni fatte da un terzo durante un colloquio ostacolerebbe gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su problemi di interesse generale” ).
Si deve concludere sul punto che gli autori del fumetto non sono responsabili per aver diffuso, per quanto qui ci riguarda, a mezzo fumetto, una intervista resa dal CC che per il suo contenuto rivestiva senz'altro un interesse pubblico.
Non si condivide invece la difesa di parte convenuta che ha sostenuto, in ogni caso, che alcun
10 riferimento all'avv. possa essere colto nelle tavole da pag 17 a pag 20. Parte_1
Ed infatti, sebbene in queste tavole non venga menzionato esplicitamente il nome dell'avv. Parte_1
non di meno il lettore può facilmente dare un nome alla persona importante, con entrature di primo livello sia a Siena che in Vaticano, grazie alle delucidazioni contenute nella introduzione del fumetto,
Contr dove, come si è detto, il viene considerato l'anello di congiunzione tra e IOR;
ed al Parte_1
riassunto degli episodi narrati a pag 84, di cui si dirà, dove viene fatto esplicitamente il nome di
Contr
a quel tempo amministratore di e consigliere dello IOR. Parte_1
Per identificare in il personaggio menzionato da CC nel fumetto, non è neanche Parte_1
necessario ricorrere, come pure ha fatto parte attrice, all'intervista all'avv. CC nella trasmissione
Le Iene andata in onda il 14 novembre 2017 sull'emittente televisiva Italia 1, dove gli indizi erano molto più espliciti: lì appunto il CC, riferiva fatti riportatigli dal sedicente , nel corso Persona_2 di un colloquio riservato avvenuto presso il suo studio un anno e mezzo prima,: “andavano allo IOR e
s'incontravano con una persona […] che era *****, non so se il nome vi è noto, consigliere di amministrazione Monte Paschi di Siena e dello IOR”. E ancora CC “ cosa mi dice: che loro Per_2
tornavano da Roma con la borsa dove avevano determinati denari che portavano direttamente in
Rocca perché aveva i conti correnti aperti in Rocca Salimbeni” e ancora “Te lo dico io che dice Per_2 che c'erano i soldi”. Non si può infatti desumere il carattere diffamatorio di un articolo, nel nostro caso di un fumetto, sulla base di un collegamento esterno ad altro servizio televisivo che si sarebbe costretti a presumere il lettore abbia visto, ricordi e ricolleghi al fumetto, per poter riconoscere un personaggio non espressamente menzionato. Il carattere diffamatorio di un articolo o di un fumetto non può che desumersi dal suo contenuto interno, anche eventualmente per effetto di rinvio o richiamo ad altro scritto, che però deve essere esplicitato, potendosi solo così ritenere che il lettore ne abbia preso contezza. Diversamente ragionando, per verificare se sussiste una diffamazione a mezzo stampa non ci si dovrebbe limitare ad esaminare l'articolo diffamatorio, ma si dovrebbero mettere insieme tutte le infinite fonti non citate da cui il lettore possa aver eventualmente attinto informazioni e formatosi il suo bagaglio di conoscenze ed il suo giudizio.
In conclusione sul punto, l'intervista resa dal CC al è fatto vero e di rilevanza CP_1
pubblica; il contenuto delle dichiarazioni rese dal CC e riportate nel fumetto sono anch'esse un fatto, che allo stato deve ritenersi vero, non essendo intervenuto alcun accertamento in senso contrario.
La notizia vera di quella intervista ed i suoi contenuti potevano quindi essere oggetto di una pubblicazione giornalistica;
vieppiù considerato che non solo non era stata accertata giudizialmente la falsità e diffamatorietà delle dichiarazioni del terzo intervistato;
ma neanche né vi era stata alcuna
11 smentita pubblica o richiesta di rettifica alla rete emittente.
c) L'episodio avvenuto all'aeroporto di Ciampino (alle pagine 43-46).
La tavola è contraddistinta dal riferimento spazio temporale “aeroporto di Campino Febbraio
2013” e narra l'episodio in cui il – qui espressamente individuato per nome - ed il Parte_1
NS CH, spostandosi in aereo da Torino a Roma, sono stati fermati a Ciampino dalla
Guardia di Finanza;
hanno mostrato i passaporti diplomatici ed hanno rifiutato di aprire il bagaglio adducendo che si trattava di documenti riservati. Interveniva telefonicamente la segreteria del Vaticano che minacciava l'incidente diplomatico, così i due viaggiatori venivano fatti passare senza ulteriori controlli.
Il ha sostenuto che il fatto narrato è falso poiché si trattò di un normale controllo di Parte_1 dogana a seguito dell'interessamento dei cani antidroga al passaggio del e del NSe. Parte_1
Riportare questo episodio falso, nel contesto e nello spirito del fumetto, ha una natura diffamatoria.
I convenuti si sono difesi adducendo di aver attinto la notizia da una fonte affidabile e cioè dall'articolo on line dell'Espresso in data 28.3.2013.
La tesi di parte convenuta deve essere condivisa.
Come anticipato nell'introduzione al fumetto, l'episodio era stata oggetto di un approfondito articolo dell'Espresso pubblicato on line il 28.3.2013 ( doc.2 di parte convenuta). Quest'articolo non è mai stato sconfessato dal con una querela, o una richiesta di rettifica o con richieste di Parte_1
accertamento giudiziale e domande risarcitorie. Lo stesso non ha affermato in questo Parte_1
giudizio di aver mai reagito sulla stampa o con iniziative giudiziarie all'articolo comparso sull'Espresso.
Il tuttavia in questo giudizio ha affermato e provato che i fatti riportati nell'articolo Parte_1 dell'Espresso, non erano veri, producendo il verbale di operazioni compiute dal nucleo operativo di
Ciampino ( doc. 3). In questo verbale risulta che egli viene identificato con passaporto diplomatico e fermato a seguito di interessamento dei cani antidroga, i quali poi non avevano mostrato segni di nervosismo al contatto. Le operazioni si concludevano in 30 minuti, senza perquisizione del bagaglio.
Il doc. 3 di parte attrice fa prova fino a querela di falso di quanto deve ritenersi accaduto all'aeroporto di Ciampino alla presenza degli agenti verbalizzanti. Tuttavia questo è chiaramente un documento privato, in possesso del in quanto soggetto coinvolto. Non è stato allegato né Parte_1
vieppiù dimostrato che questo verbale fosse mai stato reso noto alla collettività o alla stampa, neanche dopo la pubblicazione dell'articolo dell'Espresso che riportava, come abbiamo visto, una diversa narrazione.
12 Quindi all'epoca della pubblicazione del fumetto non era emersa né sulla stampa, né in un'aula di
Tribunale una verità diversa.
Non si può ritenere quindi che gli autori del fumetto oggi in discussione abbiano mancato al dovere del giornalista di inchiesta di verificare la fonte della notizia, perché non avrebbero potuto essere a conoscenza del documento a mani solo del che non lo ha mai reso pubblico, Parte_1
neanche per reagire all'articolo dell'Espresso.
L'articolo dell'Espresso costituisce quindi una fonte giornalistica che al momento della pubblicazione del fumetto poteva ritenersi attendibile e quindi utilizzabile per altri articoli o pubblicazioni. Nel fumetto il fatto è stato narrato come riportato dall'articolo dell'Espresso, senza aggiunta di considerazioni o espressioni che possano essere offensive o allusive.
Per completezza va detto che in epoca successiva alla pubblicazione del fumetto, questo episodio è stato raccontato dallo stesso durante l'udienza del 19.1.2022, già citata, nel Parte_1
procedimento 28189/17 R.G.N.R.. Qui il racconta egli stesso un fatto parzialmente diverso Parte_1
da quanto riportato nel verbale della Guardia di Finanza: Il 24 di febbraio del 2012, mentre mi recavo, era una domenica, mentre mi recavo in Roma con NS CH, siamo attinti da una pattuglia composta da un appuntato e
Per un maresciallo della Guardia di Finanza, con al guinzaglio un cane, tale il quale cane GA era tranquillissimo e
serenissimo. Attraversando noi lo spazio doganale presso il quale è consentito per legge, tale forma di controllo,
l'appuntato falsamente dichiarò che il cane aveva avuto un interessamento. Questo ci mise immediatamente in una condizione di guardia, di protezione, tanto è vero, signor Presidente, che tu sei in quella fase, nella fase delicatissima del conclave, perché poi il papa sarebbe cambiato il 13 marzo NS CH aveva la qualifica di diplomatico, e tutti noi
giureconsulti proprio per la delicatezza della fase, proprio in prossimità del conclave di passaporto diplomatico e fummo inseriti nella lista apposta. Apposta per evitare, diciamo, manovre diciamo piuttosto spericolate. Diciamo che sostanzialmente capitò questo, capitò che questo appuntato finse che il cane si fosse interessato, sia io sia NS
CH comprendemmo immediatamente che questo non era la verità, e venne fuori il maresciallo dicendo: “Talvolta il cane si agita in modi che voi non vedete perché ci sono le medicine”. Io e CH offrimmo di vedere le medicine, egli si ritirò a parlare con un superiore, che poi scoprii ex post, a seguito delle indagini, che facemmo fare essere un capitano di Per nome il quale tornando lì disse: “No, vogliamo vedere i documenti”. A quel punto CH decise a mio avviso giustamente di opporre le prerogative della Convenzione di Vienna, vennero convocati a Ciampino naturalmente tutti i
diplomatici in vigore la Santa Sede, in guardia la Santa Sede, in particolare che naturalmente si CP_12 opposero impedendogli illegale perquisizione. Di questa perquisizione, tentativo illegale di perquisizione, io feci rapporto come agente diplomatico alla Santa Sede, e al Segretario di Stato, questo fece da scaturigine a una nota diplomatica al governo italiano, vennero interrogati dell'autorità giudiziaria, dal Pubblico Ministero Nello Rossi, sia il maresciallo sia
l'appuntato, i quali dissero, tentennando, che secondo loro non avevano ben capito, ma forse il cane aveva avuto un interessantissimo. Ovviamente diciamo la vicenda non ha nulla a che fare con ciò che era riportato dall'Espresso, e cioè un mandato di perquisizione al quale noi ci saremmo opposti, cosa che ovviamente, non solo per attitudine personale ma
anche per logica e intelligenza, diciamo, non avrei mai consentito a di fare. Parte_3
13 Da questa deposizione emerge ex post che il racconto reso nel fumetto non era comunque falso perché conforme a quanto lo stesso ha narrato: effettivamente l'attore ed il NS CH Parte_1
vennero fermati per una perquisizione che non fu fatta a fronte della esibizione del passaporto diplomatico e dell'interessamento dei diplomatici della Santa Sede che si opposero alla perquisizione illegale.
d) La definizione da parte di è un avvocato scaltro (alle pagine 46- 47) Persona_4
La narrazione prosegue (da p. 46) con la rappresentazione grafica di un'intervista resa al dal Prof. presidente dello IOR fino al 2012, e parzialmente CP_1 Persona_4 trasmessa dal programma “Le Iene”, riguardante il progetto di trasparenza bancaria che il professore Per_ era stato incaricato dal di realizzare.
Nel fumetto, su espressa domanda del giornalista: che mi dice a proposito di , il Parte_1 prof. risponde: un avvocato molto scaltro. E' sua la battaglia per impedire che le nuove regole Per_4
che ho imposto nel 2011 allo IOR fossero applicate con effetti retroattivi.
Il nel proprio atto introduttivo ha sostenuto che sia falsa e denigratoria l'insinuazione Parte_1
Contr per cui fosse a conoscenza di presunti conti correnti riconducibili a aperti presso lo IOR e che si sia adoperato per impedire che si facesse luce sugli stessi, come riportato nell'illustrazione grafica a pag. 47. Parte attrice ha sostenuto che “ in realtà il Dott. intervistato da Le Iene Persona_4
Contr sui presunti collegamenti tra lo IOR e non avesse mai fatto il nome dell'Avv. Persona_1
né tantomeno fosse mai stata accertata l'esistenza di conti correnti aperti presso lo IOR Parte_1
Contr riferibili a Di questi aveva riferito a volto coperto un monsignore in un servizio mandato in onda dal programma Report, tanto che la stessa trasmissione RAI si è vista costretta a censurare pubblicamente l'indiscrezione mediante un comunicato ufficiale (Doc. 4); così come falso si è dimostrato il documento (una fantomatica “lettera”) utilizzato nel corso della trasmissione per sostenere Contr l'esistenza di legami tra lo IOR e (Doc. 5)”.
La contestazione è fondata.
A fronte delle contestazioni del parte convenuta non ha assolto all'onere che su di essa Parte_1
incombeva di provare la verità della notizia riportata dal fumetto e cioè: che nell'intervista
[...]
Per_4
Contr
- abbia riferito al di essere a conoscenza di conti presso lo IOR, CP_1
- abbia fatto il nome di definendolo avvocato scaltro;
Parte_1
- abbia detto: E' sua la battaglia per impedire che le nuove regole che ho imposto nel 2011 allo IOR fossero applicate con effetti retroattivi
14 Al contrario nel supporto audio prodotto da parte attrice (chiave USB) ci sono 5 videoclip dell'intervista a evidentemente non integrali ed in parte tagliati, ma nei quai in ogni Persona_4 caso l'intervistato non menziona mai il nome del e la sua condotta come consulente dello Parte_1
Contr IOR e non dice mai di essere stato a conoscenza di legami bancari tra e IOR, sebbene non li escluda e li dia per possibili, riferendo di conti che compaiono e spariscono in pochi secondi e di personaggi che sarebbero capaci di tutto.
Del resto parte convenuta in nessuno dei suoi atti si è difesa per sostenere e provare che le dichiarazioni rese da a erano proprio quelle riportate nel fumetto;
la prova sul punto Persona_4 CP_1 avrebbe potuto essere facilmente fornita con il filmato integrale dell'intervista.
La definizione di avvocato scaltro, che isolatamente considerata non è di per sé offensiva, e poiché sinonimo di abile ed astuto, diviene tuttavia diffamante quando è usata nei confronti del
Briamonte, per far sostenere al quanto da questi mai dichiarato e cioè che egli si adoperasse per Per_4
sottrarre i conti dello IOR alle nuove regole di trasparenza bancaria.
È diffamatorio per un avvocato essere definito scaltro, in un senso evidentemente non commendevole,
e cioè essere accusato di essersi adoperato per eludere l'applicazione delle norme sulla trasparenza bancaria, sebbene con l'utilizzo di eccezioni del tutto legali – irretroattività delle norme -, in un contesto in cui evidentemente la finalità dell'inchiesta giornalistica è quella di far emerge illeciti
Contr rapporti bancari tra lo IOR e nel periodo storico in cui si colloca la morte di Persona_1
d) Conclusione a pag. 84,
Nella parte conclusiva della pubblicazione a fumetti, un personaggio, che compare nel corso del racconto con il nome di “ ” riflette e chiama il lettore a riflettere sugli elementi acquisiti Parte_4 in questa sorta di indagine giornalistica. A pag 84, l'avv. viene nuovamente citato: “…. Si sa Parte_1
Contr che un membro del Consiglio di amministrazione di in carico quando vola dalla finestra, Per_1
svolgeva un incarico di alta consulenza presso lo IOR. Era un uomo del cardinal in contrasto CP_13 con la linea di e del suo uomo È l'avv. fermato CP_10 Persona_4 Parte_1 all'aeroporto di Ciampino una settimana prima della morte di con una valigetta misteriosa”. Per_1
I fatti enucleati dal misterioso uomo sono gli stessi esposti nelle tavole del fumetto e di cui si è già detto. Di questi fatti l'unico non vero è quello riferito all'intervista di Persona_4
Contr
- è vero che fosse un membro del Consiglio di amministrazione di in carico Parte_1
quando vola dalla finestra, Persona_1
- è vero che svolgeva un incarico di alta consulenza presso lo IOR Parte_1
- è vero che l'avv. era stato fermato all'aeroporto di Ciampino una settimana Parte_1
15 prima della morte di con una valigetta il cui contenuto non ha mostrato;
Per_1
- non è vero che sia mai emerso che fosse un uomo del cardinal in Parte_1 CP_13
contrasto con la linea di e del suo uomo e che qusti lo abbia CP_10 Persona_4 dichiarato in un'intervista .
A questo punto, dopo aver esaminato i singoli episodi in cui il fumetto ha menzionato l'avv.
separatamente considerati, dobbiamo chiederci se letti nel loro complesso essi abbiano un Parte_1
contenuto diffamatorio e cioè se inducano surrettiziamente il lettore ad addebitare al un Parte_1
ruolo attivo, nella morte di Persona_1
Occorre premettere una considerazione di massima: il giornalismo di inchiesta ha la funzione di portare alla luce aspetti rimasti oscuri o trascurati di vicende di pubblico interesse;
di sollevare dubbi e domande su profili che non hanno trovato riposte o hanno avuto risposte che non paiono convincenti alla luce di fatti ed elementi rinvenuti dal giornalista. “Il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste
l'interesse pubblico all'oggetto dell'indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti la libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti” (Cass. civ., sent. n. 4036/2021).
Nel caso che ci occupa, possiamo dire quanto segue della pubblicazione a fumetti sulla vicenda della morte di Persona_1
➢ La tragica storia di ritenuto suicida, è ancora avvolta nel mistero e nell'incertezza, Persona_1
come dimostrato dal fatto che con delibera dell'11.03.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 16.3.2021, è stata istituita la “Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di
, con il compito di a) ricostruire in maniera puntuale fatti, cause e motivi che Persona_1
portarono alla caduta di dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Persona_1
Paschi di Siena e valutare eventuali responsabilità di terzi;
b) esaminare e valutare il materiale raccolto da inchieste giornalistiche e indagare sulle vicende collegate a c) Persona_1
verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano cagionato o cagionino ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità riguardanti la morte di (doc. 3 di parte convenuta). Persona_1
16 ➢ Gli autori hanno evidenziato nel prologo introduttivo del fumetto che esistono molti aspetti dell'indagine giudiziaria che appaiono non del tutto approfonditi ed hanno quindi dichiarato la natura della pubblicazione, di giornalismo di inchiesta.
➢ L'indagine sulla vicenda dai contorni non ancora definiti, non poteva che essere svolta narrando fatti, riportando articoli di giornale ed interviste, ritenuti rilevanti, sulla cui verità si è già detto.
➢ I fatti sono esposti in episodi non collegati gli uni agli altri, di cui però è evidenziata la contestualità.
➢ La pubblicazione non fornisce conclusioni al lettore, non dà risposte certe e categoriche su fatti che non hanno trovato allo stato riscontro giudiziario, ma sollecita la curiosità del lettore, gli chiede di interrogarsi, formulare ipotesi possibili.
In definitiva, ogni lettore potrà trarre le sue conclusioni: potrà decidere che gli elementi di riflessione forniti dal giornalista siano insignificanti e non portino a nessuna possibile ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quanto fino qui accertato;
o potrà invece ritenere che i fatti raccontati e riferiti da terzi, nei limiti in cui si è detto che siano veri o ritenuti tali, possano costituire i tasselli di una verità alternativa.
Nell'esercizio dell'attività di inchiesta giornalistica fatta dal fumetto, non è diffamatorio aver giustapposto dinanzi al lettore le tessere di un mosaico scomposto, lasciando a ciascun lettore la facoltà di ordinarle nel disegno che la sua mente compone.
Tuttavia tra queste tessere ve n'è una non vera, quella, come detto, relativa ai contenuti dell'intervista resa da Persona_4
La diffamazione è limitata a questa notizia falsa, la cui gravità va valutata considerando i seguenti parametri:
- gravità del fatto addebitato: si imputa all'avvocato di aver utilizzato eccezioni legali e quindi evidentemente legittime, per evitare tuttavia scomodi ma doverosi controlli sulla trasparenza bancaria in un momento storico/politico molto delicato. L'offesa al professionista è grave ma non gravissima: non gli viene imputato di aver violato la legge, ma piuttosto di aver trovato escamotage legali per eludere le norme sulla trasparenza bancaria;
- l'offesa è arrecata al professionista nell'esercizio della sua attività;
- il all'epoca dei tragici fatti, era un personaggio piuttosto noto;
Parte_1
- il è un giornalista anch'egli abbastanza noto, autore dell'intervista mandata in CP_1
onda dal programma Le Iene;
- la diffamazione è stata compiuta con uno stampato, acquisibile anche on line che ha avuto
17 una certa diffusione ed è stato pubblicizzato in vari eventi. il 4 dicembre 2019
[...]
è intervenuto presso in Roma nell'ambito della CP_1 Controparte_14 manifestazione insieme al giornalista e l'ex sindaco di Controparte_15 CP_16
Siena Pierluigi;
il 10 gennaio 2020 ed CP_17 Controparte_1 Controparte_3
hanno preso parte ad un evento organizzato presso la Libreria Controparte_2
Mondadori di Siena;
il 10 gennaio 2020 ha presentato lo stampato Controparte_1
presso la libreria La Feltrinelli Point di Arezzo;
il 15 febbraio 2020, è Controparte_3 intervenuto all'evento organizzato presso gli spazi della libreria di CP_18
Salerno, in occasione dell'evento Fuorifestival Letteratura;
il 29 marzo 2020
[...]
e l'editore sono intervenuti all'evento “Fumetti a domicilio” CP_1 CP_5
organizzato dal sulla piattaforma Zoom13; il 3 settembre Controparte_19
2020 e l'editore hanno presentato lo stampato ad Controparte_1 CP_5
Otranto durante la terza serata del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo14; il 17 aprile
2021 ha preso parte al webminar tra ombre e misteri, Controparte_1 Persona_1 omicidio o suicidio ?” organizzato da (cfr doc. da 7 a 13 di parte attrice); Parte_5
- lo stampato tuttavia è stato venduto in sole 500 copie, come riferito da parte convenuta – fatto questo che non ha trovato smentita in giudizio – e quindi non è stato un grande successo editoriale;
- la notizia falsa, né considerata isolatamente, né unitamente agli altri fatti veri riportati nel fumetto sull'avv. getta l'ombra del sospetto che questi fosse stato attivamente Parte_1
coinvolto nella morte del Dalla lettura del fumetto si apprende solo che tra i vari Per_1 personaggi che in quel momento rivestivano un ruolo di rilievo, anche l'avv. in Parte_1
Contr qualità di consigliere di e consulente dello IOR, è stato protagonista di episodi accaduti o riferiti da terzi, che è rimesso al lettore valutare.
- Non è stato sostenuto e vieppiù provato dall'attore che proprio le false dichiarazioni su messe in bocca a abbiano avuto ripercussioni sulla sua vita Parte_1 Persona_4
personale e professionale.
Concludendo, sulla base delle considerazioni che precedono, si ritiene di poter riconoscere al un risarcimento del danno per diffamazione, limitatamente ai contenuti non veri riportati nel Parte_1 fumetto a proposito dell'intervista resa da nell'importo equitativamente determinato in Persona_4
€ 12.000,00, già liquidati all'attualità .
Non si ritiene necessario ai fini della riparazione del danno, disporre la pubblicazione della sentenza su
18 quotidiani a diffusione nazionale, considerato che lo stampato a fumetti ha avuto una tiratura limitata, è stato diffuso nell'ambito di convegni ed eventi locali e non ha raggiunto quindi il grande pubblico;
non si giustifica pertanto una rettifica su una testata nazionale.
Attesa la gravità del fatto, come più sopra valutata, non si ritiene di dover applicare la sanzione aggiuntiva prevista dall' art. 12 L. 47/1948, ritenendo che il danno sia integralmente e sufficientemente risarcito, senza ulteriore necessità di una riparazione aggiuntiva1
Sulla domanda di risarcimento danni per lesione del diritto alla riservatezza
Parte attrice ha chiesto altresì il risarcimento del danno patito dall'esponente anche ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016), essendo evidentemente incorsi nella violazione dei doveri di lealtà e correttezza nello svolgimento dell'attività giornalistica.
La domanda è infondata poiché non sono stati diffusi dati personali del ma solo Parte_1
Contr informazioni di interesse pubblico, connesse al ruolo ed alla funzione rivestiti dall'attore sia nel che nello IOR.
Sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale
Parte attrice ha lamentato anche un danno di natura patrimoniale in termini di contrazione di reddito professionale collegata al discredito provocato dallo stampato, in relazione al quale si riservava di ulteriormente dedurre e produrre entro i termini che sarebbero stati concessi.
Questa doglianza tuttavia è del tutto generica e non è stata supportata da alcuna allegazione difensiva specifica né da alcuna prova.
La domanda va quindi respinta.
Sulla responsabilità dei convenuti 1 Cassazione civile sez. III, 20/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 20/04/2021), n.10347: Sulla scorta dei lavori preparatori della L. n. 47 del
1948 (che fu approvata, peraltro, dall'Assemblea Costituente), lo scopo dell'art. 12, è quello di "rendere più sensibili le conseguenze per
l'offensore della diffamazione libellistica", donde l'espressa qualificazione, in quella stessa sede, data alla "riparazione aggiuntiva al
risarcimento del danno come "pena privata"", o più esattamente come una "sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa e che è rafforzativa della sanzione penale", di talchè "presuppone l'accertamento degli elementi costitutivi di tale reato,
che può peraltro essere compiuto anche dal giudice civile" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2000, n. 14485, Rv.
541462-01; nel senso della necessità della sussistenza di tutti gli elementi costituitivi del delitto di diffamazione, si veda anche, più di
recente, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2015, n. 16054, Rv. 636182-01).
19 Parte convenuta ha sostenuto che i ruoli di sceneggiatore, e Controparte_2 [...]
disegnatore, hanno un rilievo diverso rispetto a quello del giornalista CP_3 Controparte_1 all'interno della pubblicazione. Il primo si è limitato a dare una forma letteraria ai testi predisposti dal
Il secondo, addirittura, è un semplice disegnatore. CP_1
La tesi sostenuta dai convenuti non può essere condivisa: il il e l' sono CP_1 CP_7 CP_3
tutti ugualmente responsabili, ciascuno per il ruolo svolto, nella realizzazione del fumetto che è un'opera a più mani. Ciascuno di loro dando il proprio contributo artistico e apponendo la propria firma come autore dello stampato, ne ha condiviso il contenuto.
Tutti i convenuti, editore compreso, vanno quindi condannati in solido al risarcimento del danno, come più sopra liquidato.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 26.000,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così Controparte_3 Controparte_4
provvede:
dichiara tenuti e condanna Controparte_1 Controparte_2
l pagamento in favore di Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 di € 12.000,00;
20 dichiara tenuti e condanna i convenuti all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di liquidandole in € 5.077,00 per compensi ed € 518,00 + 27,00 per spese Parte_1
vive ed € 64,87 per spese di notifica, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 6/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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