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Sentenza 10 marzo 2021
Sentenza 10 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2021, n. 9520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9520 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. ET MA, n. Torino 06/02/1970 2. ET LT, n. Torino 17/03/1975 3. IN EL, n. NO (Rc) 22/10/1979 4. IN AL, n. QU (Rc) 10/11/1981 5. AR NT, n. IV (To) 18/09/1972 6. AR CO, n. IV (To) 18/09/1972 avverso la sentenza n. 1894/19 della Corte di appello di Torino del 27/02/2019 visti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ET DI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio nei confronti di ET MA e ET LT e per il rigetto Penale Sent. Sez. 6 Num. 9520 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 01/02/2021 degli altri ricorsi;
sentiti i difensori dei ricorrenti - avv. Basilio Foti per ET MA e ET LT;
avv. Giuseppe Del Sorbo e avv. Domenico Putrino per IN EL e IN AL;
avv. Roberto Lamacchia per AR NT;
avv. Cosimo Palumbo per AR CO - i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte di cassazione con sentenza n. 53477 del 15 giugno 2017, ha in larga parte confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato MA ET, LT ET, EL DO, AL IN, NT AR e CO AR colpevoli del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) e in particolare alla cd. locale di IV, cellula della 'ndrangheta calabrese nell'omonimo centro urbano piemontese, procedendo alla riduzione delle pene inflitte dal primo giudice nei confronti di tre imputati e ribadendo per gli altri il medesimo trattamento sanzionatorio. La condanna in primo grado era stata determinata in via pressoché esclusiva dalla acclarata partecipazione degli imputati ad una colletta organizzata in occasione delle festività natalizie a favore di indagati accusati di partecipazione ad associazione mafiosa e ristretti in carcere in occasione della prima grande operazione di contrasto all'attività della 'ndrangheta calabrese nell'Italia Settentrionale (cd. Operazione Minotauro). Rilevando la formazione progressiva del giudicato sui punti della decisione concernenti l'esistenza della locale di 'ndrangheta di IV e la partecipazione degli imputati alla colletta (con l'eccezione di LT ET perché beneficiario in prima persona del sostegno in denaro), la Corte di appello ha riaffermato la responsabilità degli imputati sulla base di un compendio probatorio largamente fondato su detta partecipazione ma integrato da ulteriori elementi ritenuti di riscontro rispetto alla prospettazione accusatoria. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, che hanno articolato i motivi di censura sinteticamente esposti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2 3. Ricorso congiunto di MA ET e LT ET Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in merito alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta. La Corte di appello ha ignorato le prescrizioni della sentenza rescindente che aveva ritenuto insufficiente la mera partecipazione alla colletta in favore dei detenuti a dare dimostrazione dell'appartenenza alla 'ndrangheta e aveva chiesto la valutazione di ulteriori dati di fatto idonei a provarla, limitandosi a rinnovare l'apprezzamento di elementi già acquisiti al compendio indiziario, oltre tutto generici e insuscettibili di fungere da riscontro probatorio all'unico vero indizio rappresentato da quella partecipazione. 4. Ricorso congiunto di EL IN e AL IN (atto a firma dell'avv. Giuseppe del Sorbo) Erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. ed inosservanza dell'art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen., vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ribadita partecipazione degli imputati alla 'ndrangheta in base agli elementi di fatto valorizzati dalla Corte territoriale. Vizi cumulativi di motivazione in relazione al mancato bilanciamento delle circostanze generiche in senso prevalente rispetto alle contestate aggravanti. 5. Ricorso congiunto di EL IN e AL IN (atto a firma dell'avv. Domenico Putrino) Si contestano in termini generali il modus procedendi e la valutazione degli elementi probatori condotti dal giudice di rinvio e si lamenta che la Corte di appello non ha sopperito alle carenze motivazionali indicate nella sentenza rescindente. 6. Motivi nuovi a firma congiunta degli avv. Del Sorbo e Putrino per EL DO e AL IN. Nell'atto vengono riportati ampi brani della sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione n. 40851/2016 (prodotta, peraltro, in allegato), che nell'esaminare la posizione di due imputati, del tutto sovrapponibile a quella dei ricorrenti, ha statuito l'inidoneità degli elementi di prova acquisiti (gli stessi del presente giudizio) a fornire dimostrazione della appartenenza al sodalizio criminale denominato 'ndrangheta. 7. Ricorso di NT AR Nullità della sentenza per violazione di legge processuale con riferimento agli 3 artt. 34 e 36 cod. proc. pen. Del collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata ha fatto parte anche la d.ssa Federica Bompieri, estensore della motivazione, che versava in una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. per avere esercitato le funzione di G.i.p. nel medesimo procedimento a carico dei medesimi imputati, in quella funzione autorizzando in due occasioni (decreti del 21 e del 23 agosto 2012) la proroga di intercettazioni ambientali a bordo di autovetture nella disponibilità dei coimputati PI AR e MA MA e nonostante questo senza avvertire il dovere di astenersi in base al disposto di cui all'art. 36 lett. g) cod. proc. pen. Vizi congiunti di legge e di motivazione in ordine alla ribadita partecipazione all'associazione di tipo mafioso, avendo la decisione impugnata volutamente ignorato la rilevanza della sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 40851/16 resa in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame. Vizi congiunti di motivazione in relazione alla mancata indicazione del ruolo e della posizione asseritamente ricoperti dall'imputato nell'ambito del sodalizio criminale. Violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta natura di indizio certo, preciso ed univoco della colletta e alla non avvertita necessità di individuare elementi nuovi a conferma dell'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione agli elementi indiziari confermativi dell'indizio rappresentato dalla colletta. Erronea applicazione dei legge penale in relazione alle disposizioni patrimoniali e manifesta illogicità della motivazione sul punto sulla ribadita disposizione della confisca ai danni del ricorrente. 8. Ricorso di CO AR Nullità della sentenza per violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, lett. a), 34 e 36 cod. proc. pen. ed alla dedotta incompatibilità, quale componente del Collegio in grado di appello, della d.ssa Federica Bompieri (v. supra). Nullità della sentenza per violazione dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello utilizzato ai fini della decisione atti non acquisiti nel corso del'istruttoria dibattimentale e in particolare una informativa di Polizia Giudiziaria e il verbale di interrogatorio reso dall'imputato dinanzi al PM in data 10 ottobre 2012. Violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 416-bis cod. 4 pen., 192 comma 3 e 238-bis cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione alla ribadita partecipazione del ricorrente all'associazione contestata. La Corte di appello non si è conformata al principio di diritto stabilito nella sentenza rescindente e non ha tenuto conto di quanto affermato da Cass. n. 40851/16 nei confronti di altri due imputati partecipanti alla colletta, così violando il disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. circa il carattere armato dell'associazione criminale. Mancanza di motivazione in relazione alla denegata applicazione delle pur riconosciute attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, meritano accoglimento ed impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. La Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) a seguito di annullamento della precedente pronuncia disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte di cassazione con sentenza n. 53477 del 15 giugno 2017, ha ribadito la condanna dei ricorrenti per partecipazione alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale piemontese denominata 'locale' di IV. Annullando la precedente decisione della Corte territoriale, la sentenza rescindente aveva a sua volta osservato che, con riferimento alla situazione degli odierni ricorrenti, "non manca l'indicazione di altri elementi ritenuti confermare la partecipazione del singolo imputato al sodalizio criminoso, spesso, perciò, oggetto di mera elencazione senza un adeguato approfondimento della loro valenza probatoria, evidentemente perché ritenuta a tal fine già di per sé sufficiente la partecipazione alla colletta in favore delle famiglie dei sodali " (p. 22-23 sent. rescindente). Sulla base di tale statuizione, la Corte di appello di Torino si è, dunque, profusa nell'apprezzabile sforzo di passare compiutamente in rassegna quegli ulteriori elementi di prova in precedenza solo indicati e dopo averli sottoposti a rinnovata valutazione, ha concluso nel senso della loro complessiva idoneità a colmare la lacuna probatoria determinata dall'avere fatto assurgere ad elemento esclusivo di prova la ormai nota partecipazione degli imputati al fondo di solidarietà con gli 5 indagati di 'ndrangheta detenuti nell'ambito della cd. Operazione Minotauro. I giudici di appello hanno in particolare affermato che non si incontra alcuna preclusione nel prendere nuovamente in esame quegli elementi di contorno suscettibili di fornire riscontro al dato, processualmente ormai acclarato, della partecipazione degli imputati alla colletta, ribadendone, pertanto, la condanna. Le difese di pressoché tutti i ricorrenti hanno contestato la correttezza di tale passaggio logico-argonnentativo che costituisce l'indefettibile presupposto della decisione impugnata, evidenziando per contro il fatto che la sentenza rescindente aveva stabilito come l'elemento indiziario costituto dalla partecipazione alla colletta dovesse essere necessariamente messo in correlazione con ulteriori risultanze probatorie che, secondo tale prospettiva, non potevano essere le stesse già indicate nella sentenza di appello annullata con rinvio. Il Collegio osserva che sotto tale profilo la sentenza impugnata non può essere tacciata di violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Va, infatti, considerato che la sentenza rescindente ha posto come unico e invalicabile principio di diritto quello secondo cui l'affermazione di responsabilità per la partecipazione al gruppo criminale di 'ndrangheta non può trovare base probatoria esclusiva nella partecipazione alla colletta, lasciando per il resto liberq la Corte territoriale di valorizzare nel giudizio di rinvio ulteriori elementi probatori che, da come è dato ricavare dallo snodo decisivo della pronuncia rescindente sopra riportato, ben potevano consistere in risultanze processuali esistenti, in precedenza solo indicate, ma non apprezzate in maniera approfondita dai giudici di appello. Sotto tale profilo risultano, pertanto, prive di fondamento le doglianze difensive, contenute nei ricorsi proposti da MA ET, LT ET e CO AR, con cui si lamenta il mancato rispetto del principio affermato dalla sentenza rescindente. Deve, anzi, darsi atto di come la sentenza della Corte di appello di Torino abbia costituito un non illogico sviluppo della pronuncia rescindente, che le aveva sostanzialmente imposto una rinnovata valutazione del complessivo quadro probatorio esaminato nella precedente pronuncia. 3. Diversa questione è valutare se le ulteriori - ancorché già presenti nel compendio probatorio - risultanze processuali apprezzate dalla Corte territoriale siano di contenuto ed efficacia tali da porre rimedio alla insufficienza probatoria dovuta alla rilevanza esclusiva in precedenza attribuita alla partecipazione degli imputati alla colletta e come anzidetto all'origine dell'annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione. 6 Diverse doglianze formulate dai ricorrenti si fondano, infatti, sull'omessa considerazione della portata della sentenza della Prima Sezione penale n. 40851 del 2016 di questa Corte di cassazione, che, pronunciandosi su un troncone dello stesso procedimento (cd. Colpo di coda) e nei confronti dei coimputati Lo NA e Fotia, ha sancito l'inidoneità non solo della partecipazione alla colletta ma anche degli altri elementi di contorno, analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, a fornire dimostrazione della relativa partecipazione ad un'altra cd. locale di ‘ndrangheta (NO Ferraris) operante in Piemonte. Uno dei ricorrenti (CO AR) ha anche prospettato la tesi, ovviamente infondata, che la decisione possa costituire una sorta di precedente vincolante ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., ma il senso ultimo della censura è che la Corte di cassazione si è già pronunciata sulla questione della rilevanza di quegli ulteriori elementi di prova che la Corte territoriale ha ritenuto suscettibili di fornire dimostrazione della militanza dei ricorrenti nel gruppo criminale. La decisione della Prima Sezione aveva, infatti, preso in considerazione, oltre alla partecipazione alla colletta, anche la verificata presenza degli imputati a tre matrimoni di figli di soggetti indicati come esponenti della ‘ndrangheta piemontese, concludendo, tuttavia, nel senso che quella presenza non possedeva valore "univocamente e gravemente indiziante" (pag. 22), dal momento che non era stata "acquisita al processo alcuna informazione sul coinvolgimento dei due ricorrenti in attività criminose specifiche, in rapporti o contatti personali o a distanza e nemmeno nella gestione di iniziative economiche con altri soda/i, nelle tipiche riunioni mafiose dallo apparente carattere conviviale, ma in realtà deputate ad assolvere finalità operative e strategiche" (pag. 23). Scorrendo in veloce rassegna le risultanze probatorie del presente giudizio, va rilevato che, oltre al significato e alla portata della partecipazione in sé alla colletta (par.
6.1 sentenza), la Corte territoriale ha valorizzato per tutti i ricorrenti la partecipazione a determinati eventi conviviali (par. 6.2) e la correlata inclusione in alcune liste matrimoniali nonché elementi singolarmente riferiti ad alcuni di essi come: - il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate nei confronti di ER AR (padre di NT e CO); - la reazione al ritrovamento di un biglietto anonimo da parte degli stessi CO e NT AR e la prospettazione di una ritorsione nei confronti del possibile autore;
- la presenza di CO AR nel consiglio di amministrazione della CHIND S.p.A., società di servizi partecipata del Comune di IV, a dispetto della mancanza di competenze professionale in materia;
7 - il comportamento processuale mantenuto in corso di giudizio (CO AR, MA ET, EL e AL IN); - i pregressi contatti intercorsi con ambienti malavitosi (MA e LT ET); - l'essere a disposizione del sodalizio malavitoso nel periodo di detenzione in carcere per altro reato (LT ET); - la condanna per ricettazione di una pistola semiautomatica cal. 7,65 nel 2010 (AL IN); - la frequentazione di un bar costituente luogo abituale di riunioni di ‘ndrangheta (AL DO); - il contrasto insorto nella spartizione di lavori di movimento terra tra società contigue alla 'ndrangheta, tra cui una riconducibile a EL IN, risolto con l'intervento del padre VE e con il coinvolgimento di centri decisionali mafiosi calabresi (cd. vicenda Verteranne). Vale subito osservare che, ai fini del significato probatorio, non rileva tanto la pluralità degli elementi quanto la rispettiva attitudine a dimostrare la partecipazione dei ricorrenti all'associazione criminale. Reputa in proposito il Collegio, in linea di piena continuità interpretativa con la decisione della Prima Sezione più volte citata, come l'insieme dei suddetti elementi potrebbe al più dimostrare l'appartenenza di tutti i ricorrenti ad un contesto criminale di ‘ndrangheta, normativamente rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 159 del 2011 ed eventualmente suscettibile di giustificare l'adozione delle misure di prevenzione ivi previste, ma non la partecipazione in senso dinamico all'omonima associazione criminale di cui la locale di IV rappresenta un'articolazione territoriale. Trattasi, infatti, di elementi talora neutri rispetto al thema decidendum (il comportamento processuale osservato, i precedenti per reati non specifici), talaltra privi di efficacia dimostrativa dirimente (il contenuto delle conversazioni intercettate, la saltuaria frequentazione di un bar in altre occasioni teatro di riunioni operative di 'ndrangheta, i pregressi contatti con ambienti malavitosi), altre volte ancora illustrativi di una indubbia contiguità di alcuni ricorrenti con ambienti mafiosi (presenza nel consiglio di amministrazione di una società partecipata pubblica, esito della cd. vicenda Verterame), ma che non valgono a colmare le carenze probatorie evidenziate dalla sentenza rescindente. Conclusivamente, l'appartenenza dei ricorrenti ad un contesto mafioso di ‘ndrangheta, dovuto tanto all'esistenza di stretti legami familiari (NT e CO AR rispetto al padre ER, già condannato per art. 416-bis cod. pen.; EL e AL DO rispetto al padre VE, persona in contatto con centri decisionali mafiosi attestati in Calabria) quanto ad antiche e costanti 8 o - frequentazioni con componenti di altre cd. locali (LT e MA ET) appare fuori discussione e gli elementi probatori apprezzati dalla Corte di merito confermano l'assunto. Quel che, invece, manca dal panorama probatorio esaminato dalla Corte di appello è almeno uno di quegli elementi tipici, già indicati dalla ricordata decisione della Prima Sezione (v. supra), atti a dimostrare in maniera non equivoca l'attuale inserimento organico dei ricorrenti nel gruppo criminale con assunzione di un ruolo specifico e dinamico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi del sodalizio (tra molte, v. Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418). 4. Per il complesso delle ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non avere i ricorrenti commesso il fatto, con la conseguente revoca delle disposizioni patrimoniali nei confronti di NT AR;
le questioni procedurali restano ovviamente assorbite dalla natura della pronuncia.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti per non avere commesso il fatto. Revoca la confisca di beni e denaro disposta a carico di AR NT e ne ordina la restituzione all'avente diritto. Così deciso, 1 febbraio 2021
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale ET DI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio nei confronti di ET MA e ET LT e per il rigetto Penale Sent. Sez. 6 Num. 9520 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 01/02/2021 degli altri ricorsi;
sentiti i difensori dei ricorrenti - avv. Basilio Foti per ET MA e ET LT;
avv. Giuseppe Del Sorbo e avv. Domenico Putrino per IN EL e IN AL;
avv. Roberto Lamacchia per AR NT;
avv. Cosimo Palumbo per AR CO - i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte di cassazione con sentenza n. 53477 del 15 giugno 2017, ha in larga parte confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato MA ET, LT ET, EL DO, AL IN, NT AR e CO AR colpevoli del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) e in particolare alla cd. locale di IV, cellula della 'ndrangheta calabrese nell'omonimo centro urbano piemontese, procedendo alla riduzione delle pene inflitte dal primo giudice nei confronti di tre imputati e ribadendo per gli altri il medesimo trattamento sanzionatorio. La condanna in primo grado era stata determinata in via pressoché esclusiva dalla acclarata partecipazione degli imputati ad una colletta organizzata in occasione delle festività natalizie a favore di indagati accusati di partecipazione ad associazione mafiosa e ristretti in carcere in occasione della prima grande operazione di contrasto all'attività della 'ndrangheta calabrese nell'Italia Settentrionale (cd. Operazione Minotauro). Rilevando la formazione progressiva del giudicato sui punti della decisione concernenti l'esistenza della locale di 'ndrangheta di IV e la partecipazione degli imputati alla colletta (con l'eccezione di LT ET perché beneficiario in prima persona del sostegno in denaro), la Corte di appello ha riaffermato la responsabilità degli imputati sulla base di un compendio probatorio largamente fondato su detta partecipazione ma integrato da ulteriori elementi ritenuti di riscontro rispetto alla prospettazione accusatoria. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, che hanno articolato i motivi di censura sinteticamente esposti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2 3. Ricorso congiunto di MA ET e LT ET Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in merito alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta. La Corte di appello ha ignorato le prescrizioni della sentenza rescindente che aveva ritenuto insufficiente la mera partecipazione alla colletta in favore dei detenuti a dare dimostrazione dell'appartenenza alla 'ndrangheta e aveva chiesto la valutazione di ulteriori dati di fatto idonei a provarla, limitandosi a rinnovare l'apprezzamento di elementi già acquisiti al compendio indiziario, oltre tutto generici e insuscettibili di fungere da riscontro probatorio all'unico vero indizio rappresentato da quella partecipazione. 4. Ricorso congiunto di EL IN e AL IN (atto a firma dell'avv. Giuseppe del Sorbo) Erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. ed inosservanza dell'art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen., vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ribadita partecipazione degli imputati alla 'ndrangheta in base agli elementi di fatto valorizzati dalla Corte territoriale. Vizi cumulativi di motivazione in relazione al mancato bilanciamento delle circostanze generiche in senso prevalente rispetto alle contestate aggravanti. 5. Ricorso congiunto di EL IN e AL IN (atto a firma dell'avv. Domenico Putrino) Si contestano in termini generali il modus procedendi e la valutazione degli elementi probatori condotti dal giudice di rinvio e si lamenta che la Corte di appello non ha sopperito alle carenze motivazionali indicate nella sentenza rescindente. 6. Motivi nuovi a firma congiunta degli avv. Del Sorbo e Putrino per EL DO e AL IN. Nell'atto vengono riportati ampi brani della sentenza della Prima Sezione penale di questa Corte di cassazione n. 40851/2016 (prodotta, peraltro, in allegato), che nell'esaminare la posizione di due imputati, del tutto sovrapponibile a quella dei ricorrenti, ha statuito l'inidoneità degli elementi di prova acquisiti (gli stessi del presente giudizio) a fornire dimostrazione della appartenenza al sodalizio criminale denominato 'ndrangheta. 7. Ricorso di NT AR Nullità della sentenza per violazione di legge processuale con riferimento agli 3 artt. 34 e 36 cod. proc. pen. Del collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata ha fatto parte anche la d.ssa Federica Bompieri, estensore della motivazione, che versava in una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. per avere esercitato le funzione di G.i.p. nel medesimo procedimento a carico dei medesimi imputati, in quella funzione autorizzando in due occasioni (decreti del 21 e del 23 agosto 2012) la proroga di intercettazioni ambientali a bordo di autovetture nella disponibilità dei coimputati PI AR e MA MA e nonostante questo senza avvertire il dovere di astenersi in base al disposto di cui all'art. 36 lett. g) cod. proc. pen. Vizi congiunti di legge e di motivazione in ordine alla ribadita partecipazione all'associazione di tipo mafioso, avendo la decisione impugnata volutamente ignorato la rilevanza della sentenza della Prima Sezione della Corte di cassazione n. 40851/16 resa in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame. Vizi congiunti di motivazione in relazione alla mancata indicazione del ruolo e della posizione asseritamente ricoperti dall'imputato nell'ambito del sodalizio criminale. Violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta natura di indizio certo, preciso ed univoco della colletta e alla non avvertita necessità di individuare elementi nuovi a conferma dell'appartenenza del ricorrente alla 'ndrangheta. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione agli elementi indiziari confermativi dell'indizio rappresentato dalla colletta. Erronea applicazione dei legge penale in relazione alle disposizioni patrimoniali e manifesta illogicità della motivazione sul punto sulla ribadita disposizione della confisca ai danni del ricorrente. 8. Ricorso di CO AR Nullità della sentenza per violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, lett. a), 34 e 36 cod. proc. pen. ed alla dedotta incompatibilità, quale componente del Collegio in grado di appello, della d.ssa Federica Bompieri (v. supra). Nullità della sentenza per violazione dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello utilizzato ai fini della decisione atti non acquisiti nel corso del'istruttoria dibattimentale e in particolare una informativa di Polizia Giudiziaria e il verbale di interrogatorio reso dall'imputato dinanzi al PM in data 10 ottobre 2012. Violazione di legge penale e processuale con riferimento agli artt. 416-bis cod. 4 pen., 192 comma 3 e 238-bis cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione alla ribadita partecipazione del ricorrente all'associazione contestata. La Corte di appello non si è conformata al principio di diritto stabilito nella sentenza rescindente e non ha tenuto conto di quanto affermato da Cass. n. 40851/16 nei confronti di altri due imputati partecipanti alla colletta, così violando il disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto e quinto comma, cod. pen. circa il carattere armato dell'associazione criminale. Mancanza di motivazione in relazione alla denegata applicazione delle pur riconosciute attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, meritano accoglimento ed impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. La Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) a seguito di annullamento della precedente pronuncia disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte di cassazione con sentenza n. 53477 del 15 giugno 2017, ha ribadito la condanna dei ricorrenti per partecipazione alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta nella sua articolazione territoriale piemontese denominata 'locale' di IV. Annullando la precedente decisione della Corte territoriale, la sentenza rescindente aveva a sua volta osservato che, con riferimento alla situazione degli odierni ricorrenti, "non manca l'indicazione di altri elementi ritenuti confermare la partecipazione del singolo imputato al sodalizio criminoso, spesso, perciò, oggetto di mera elencazione senza un adeguato approfondimento della loro valenza probatoria, evidentemente perché ritenuta a tal fine già di per sé sufficiente la partecipazione alla colletta in favore delle famiglie dei sodali " (p. 22-23 sent. rescindente). Sulla base di tale statuizione, la Corte di appello di Torino si è, dunque, profusa nell'apprezzabile sforzo di passare compiutamente in rassegna quegli ulteriori elementi di prova in precedenza solo indicati e dopo averli sottoposti a rinnovata valutazione, ha concluso nel senso della loro complessiva idoneità a colmare la lacuna probatoria determinata dall'avere fatto assurgere ad elemento esclusivo di prova la ormai nota partecipazione degli imputati al fondo di solidarietà con gli 5 indagati di 'ndrangheta detenuti nell'ambito della cd. Operazione Minotauro. I giudici di appello hanno in particolare affermato che non si incontra alcuna preclusione nel prendere nuovamente in esame quegli elementi di contorno suscettibili di fornire riscontro al dato, processualmente ormai acclarato, della partecipazione degli imputati alla colletta, ribadendone, pertanto, la condanna. Le difese di pressoché tutti i ricorrenti hanno contestato la correttezza di tale passaggio logico-argonnentativo che costituisce l'indefettibile presupposto della decisione impugnata, evidenziando per contro il fatto che la sentenza rescindente aveva stabilito come l'elemento indiziario costituto dalla partecipazione alla colletta dovesse essere necessariamente messo in correlazione con ulteriori risultanze probatorie che, secondo tale prospettiva, non potevano essere le stesse già indicate nella sentenza di appello annullata con rinvio. Il Collegio osserva che sotto tale profilo la sentenza impugnata non può essere tacciata di violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Va, infatti, considerato che la sentenza rescindente ha posto come unico e invalicabile principio di diritto quello secondo cui l'affermazione di responsabilità per la partecipazione al gruppo criminale di 'ndrangheta non può trovare base probatoria esclusiva nella partecipazione alla colletta, lasciando per il resto liberq la Corte territoriale di valorizzare nel giudizio di rinvio ulteriori elementi probatori che, da come è dato ricavare dallo snodo decisivo della pronuncia rescindente sopra riportato, ben potevano consistere in risultanze processuali esistenti, in precedenza solo indicate, ma non apprezzate in maniera approfondita dai giudici di appello. Sotto tale profilo risultano, pertanto, prive di fondamento le doglianze difensive, contenute nei ricorsi proposti da MA ET, LT ET e CO AR, con cui si lamenta il mancato rispetto del principio affermato dalla sentenza rescindente. Deve, anzi, darsi atto di come la sentenza della Corte di appello di Torino abbia costituito un non illogico sviluppo della pronuncia rescindente, che le aveva sostanzialmente imposto una rinnovata valutazione del complessivo quadro probatorio esaminato nella precedente pronuncia. 3. Diversa questione è valutare se le ulteriori - ancorché già presenti nel compendio probatorio - risultanze processuali apprezzate dalla Corte territoriale siano di contenuto ed efficacia tali da porre rimedio alla insufficienza probatoria dovuta alla rilevanza esclusiva in precedenza attribuita alla partecipazione degli imputati alla colletta e come anzidetto all'origine dell'annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione. 6 Diverse doglianze formulate dai ricorrenti si fondano, infatti, sull'omessa considerazione della portata della sentenza della Prima Sezione penale n. 40851 del 2016 di questa Corte di cassazione, che, pronunciandosi su un troncone dello stesso procedimento (cd. Colpo di coda) e nei confronti dei coimputati Lo NA e Fotia, ha sancito l'inidoneità non solo della partecipazione alla colletta ma anche degli altri elementi di contorno, analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, a fornire dimostrazione della relativa partecipazione ad un'altra cd. locale di ‘ndrangheta (NO Ferraris) operante in Piemonte. Uno dei ricorrenti (CO AR) ha anche prospettato la tesi, ovviamente infondata, che la decisione possa costituire una sorta di precedente vincolante ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., ma il senso ultimo della censura è che la Corte di cassazione si è già pronunciata sulla questione della rilevanza di quegli ulteriori elementi di prova che la Corte territoriale ha ritenuto suscettibili di fornire dimostrazione della militanza dei ricorrenti nel gruppo criminale. La decisione della Prima Sezione aveva, infatti, preso in considerazione, oltre alla partecipazione alla colletta, anche la verificata presenza degli imputati a tre matrimoni di figli di soggetti indicati come esponenti della ‘ndrangheta piemontese, concludendo, tuttavia, nel senso che quella presenza non possedeva valore "univocamente e gravemente indiziante" (pag. 22), dal momento che non era stata "acquisita al processo alcuna informazione sul coinvolgimento dei due ricorrenti in attività criminose specifiche, in rapporti o contatti personali o a distanza e nemmeno nella gestione di iniziative economiche con altri soda/i, nelle tipiche riunioni mafiose dallo apparente carattere conviviale, ma in realtà deputate ad assolvere finalità operative e strategiche" (pag. 23). Scorrendo in veloce rassegna le risultanze probatorie del presente giudizio, va rilevato che, oltre al significato e alla portata della partecipazione in sé alla colletta (par.
6.1 sentenza), la Corte territoriale ha valorizzato per tutti i ricorrenti la partecipazione a determinati eventi conviviali (par. 6.2) e la correlata inclusione in alcune liste matrimoniali nonché elementi singolarmente riferiti ad alcuni di essi come: - il contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate nei confronti di ER AR (padre di NT e CO); - la reazione al ritrovamento di un biglietto anonimo da parte degli stessi CO e NT AR e la prospettazione di una ritorsione nei confronti del possibile autore;
- la presenza di CO AR nel consiglio di amministrazione della CHIND S.p.A., società di servizi partecipata del Comune di IV, a dispetto della mancanza di competenze professionale in materia;
7 - il comportamento processuale mantenuto in corso di giudizio (CO AR, MA ET, EL e AL IN); - i pregressi contatti intercorsi con ambienti malavitosi (MA e LT ET); - l'essere a disposizione del sodalizio malavitoso nel periodo di detenzione in carcere per altro reato (LT ET); - la condanna per ricettazione di una pistola semiautomatica cal. 7,65 nel 2010 (AL IN); - la frequentazione di un bar costituente luogo abituale di riunioni di ‘ndrangheta (AL DO); - il contrasto insorto nella spartizione di lavori di movimento terra tra società contigue alla 'ndrangheta, tra cui una riconducibile a EL IN, risolto con l'intervento del padre VE e con il coinvolgimento di centri decisionali mafiosi calabresi (cd. vicenda Verteranne). Vale subito osservare che, ai fini del significato probatorio, non rileva tanto la pluralità degli elementi quanto la rispettiva attitudine a dimostrare la partecipazione dei ricorrenti all'associazione criminale. Reputa in proposito il Collegio, in linea di piena continuità interpretativa con la decisione della Prima Sezione più volte citata, come l'insieme dei suddetti elementi potrebbe al più dimostrare l'appartenenza di tutti i ricorrenti ad un contesto criminale di ‘ndrangheta, normativamente rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 159 del 2011 ed eventualmente suscettibile di giustificare l'adozione delle misure di prevenzione ivi previste, ma non la partecipazione in senso dinamico all'omonima associazione criminale di cui la locale di IV rappresenta un'articolazione territoriale. Trattasi, infatti, di elementi talora neutri rispetto al thema decidendum (il comportamento processuale osservato, i precedenti per reati non specifici), talaltra privi di efficacia dimostrativa dirimente (il contenuto delle conversazioni intercettate, la saltuaria frequentazione di un bar in altre occasioni teatro di riunioni operative di 'ndrangheta, i pregressi contatti con ambienti malavitosi), altre volte ancora illustrativi di una indubbia contiguità di alcuni ricorrenti con ambienti mafiosi (presenza nel consiglio di amministrazione di una società partecipata pubblica, esito della cd. vicenda Verterame), ma che non valgono a colmare le carenze probatorie evidenziate dalla sentenza rescindente. Conclusivamente, l'appartenenza dei ricorrenti ad un contesto mafioso di ‘ndrangheta, dovuto tanto all'esistenza di stretti legami familiari (NT e CO AR rispetto al padre ER, già condannato per art. 416-bis cod. pen.; EL e AL DO rispetto al padre VE, persona in contatto con centri decisionali mafiosi attestati in Calabria) quanto ad antiche e costanti 8 o - frequentazioni con componenti di altre cd. locali (LT e MA ET) appare fuori discussione e gli elementi probatori apprezzati dalla Corte di merito confermano l'assunto. Quel che, invece, manca dal panorama probatorio esaminato dalla Corte di appello è almeno uno di quegli elementi tipici, già indicati dalla ricordata decisione della Prima Sezione (v. supra), atti a dimostrare in maniera non equivoca l'attuale inserimento organico dei ricorrenti nel gruppo criminale con assunzione di un ruolo specifico e dinamico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi del sodalizio (tra molte, v. Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418). 4. Per il complesso delle ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non avere i ricorrenti commesso il fatto, con la conseguente revoca delle disposizioni patrimoniali nei confronti di NT AR;
le questioni procedurali restano ovviamente assorbite dalla natura della pronuncia.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti per non avere commesso il fatto. Revoca la confisca di beni e denaro disposta a carico di AR NT e ne ordina la restituzione all'avente diritto. Così deciso, 1 febbraio 2021