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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in funzione di Tribunale Concorsuale, composto dai magistrati
Dott.Stefano Brusati Presidente
Dott. Antonino Fazio Giudice relatore
Dott.LE FI Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 61/2025 r.g. promosso da
), con l'Avv. CRISTINA RASTELLI;
Parte_1 C.F._1 nonché da
Parte_2
ANCHE “ (C.F. ), Via Pordenone
[...] Parte_3 P.IVA_1
MILANO, nei confronti di sé stessa (ricorso in proprio);
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 9 CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio e non sono emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
Osservato preliminarmente che la procedura di liquidazione giudiziale ha come presupposto sostanziale lo stato di insolvenza del debitore, così dovendosi fare riferimento sul punto alla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento;
Osservato allora che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. 15772/2019; Cass. 29913/2018) e che, in particolare, a tale accertamento deve procedersi considerando gli elementi sintomatici “secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” (Cass.
6978/2019);
Che a tale valutazione deve procedersi anche quando vi sia un solo credito azionato, di ingente importo (Cass. 7589/2018); che “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice […] deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 19414/2017).
Che ai fini di tale accertamento non deve aversi riguardo solo ai crediti azionati, poiché lo stesso art. 49, comma 5, CCI, riproducendo l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge fallimentare previgente, dispone che "non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti della istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila"; da ciò chiaramente risultando che in detta istruttoria non rilevano i soli crediti dei creditori istanti, bensì' tutti quelli che emergono all'esito dell'istruttoria (cfr. Cass. 10170/2016);
Valutata la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione del fatto che il credito azionato, seppur di importo inferiore alla soglia di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCI., appare comunque rilevante considerato che si tratta di un credito da rapporto di lavoro dipendente, il cui mancato pagamento è indice sintomatico – secondo l' id quod plerumque accidit – della difficoltà dell'impresa ad onorare i debiti c.d. strutturali, i.e. relativi ai rapporti essenziali per la sua concreta operatività; che lo stato di decozione è espressamente riconosciuto dalla debitrice, che ha promosso ricorso per apertura della propria liquidazione giudiziale;
Che unitamente al credito azionato va valutata la notevole esposizione debitoria nei confronti dell'INPS – circa 100mila Euro come da informazioni ritualmente acquisite ex officio in fase istruttoria – osservando al riguardo che l'inadempimento dei debiti previdenziali, unitamente a quelli fiscali e tributari è, per comune esperienza, la prima e più immediata forma di
“autofinanziamento” dell'impresa in crisi, e che l'entità di tale esposizione ormai consolidata consente di ritenerla sintomatica non già di una temporanea e reversibile difficoltà operativa bensì di un conclamato, strutturale ed irreversibile dissesto;
ritenuto quindi che Parte_2
ANCHE “ versi
[...] Parte_3 effettivamente in stato di insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI; ritenuto, conclusivamente, che debba procedersi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Parte_4
“ , CF , con domicilio in Via Pordenone MILANO;
[...] Parte_3 P.IVA_1
Nomina il dott. Antonino Fazio Giudice Delegato per la procedura
Nomina
L'Avv. FILIPPO ERTOLA Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Stabilisce il giorno 16 GIUGNO 2026 ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Piacenza nella camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Antonino Fazio
Il Presidente
Dott. Stefano Brusati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in funzione di Tribunale Concorsuale, composto dai magistrati
Dott.Stefano Brusati Presidente
Dott. Antonino Fazio Giudice relatore
Dott.LE FI Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 61/2025 r.g. promosso da
), con l'Avv. CRISTINA RASTELLI;
Parte_1 C.F._1 nonché da
Parte_2
ANCHE “ (C.F. ), Via Pordenone
[...] Parte_3 P.IVA_1
MILANO, nei confronti di sé stessa (ricorso in proprio);
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 9 CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio e non sono emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
Osservato preliminarmente che la procedura di liquidazione giudiziale ha come presupposto sostanziale lo stato di insolvenza del debitore, così dovendosi fare riferimento sul punto alla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento;
Osservato allora che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. 15772/2019; Cass. 29913/2018) e che, in particolare, a tale accertamento deve procedersi considerando gli elementi sintomatici “secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” (Cass.
6978/2019);
Che a tale valutazione deve procedersi anche quando vi sia un solo credito azionato, di ingente importo (Cass. 7589/2018); che “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice […] deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi la impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 19414/2017).
Che ai fini di tale accertamento non deve aversi riguardo solo ai crediti azionati, poiché lo stesso art. 49, comma 5, CCI, riproducendo l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge fallimentare previgente, dispone che "non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti della istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila"; da ciò chiaramente risultando che in detta istruttoria non rilevano i soli crediti dei creditori istanti, bensì' tutti quelli che emergono all'esito dell'istruttoria (cfr. Cass. 10170/2016);
Valutata la sussistenza dello stato di insolvenza in ragione del fatto che il credito azionato, seppur di importo inferiore alla soglia di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCI., appare comunque rilevante considerato che si tratta di un credito da rapporto di lavoro dipendente, il cui mancato pagamento è indice sintomatico – secondo l' id quod plerumque accidit – della difficoltà dell'impresa ad onorare i debiti c.d. strutturali, i.e. relativi ai rapporti essenziali per la sua concreta operatività; che lo stato di decozione è espressamente riconosciuto dalla debitrice, che ha promosso ricorso per apertura della propria liquidazione giudiziale;
Che unitamente al credito azionato va valutata la notevole esposizione debitoria nei confronti dell'INPS – circa 100mila Euro come da informazioni ritualmente acquisite ex officio in fase istruttoria – osservando al riguardo che l'inadempimento dei debiti previdenziali, unitamente a quelli fiscali e tributari è, per comune esperienza, la prima e più immediata forma di
“autofinanziamento” dell'impresa in crisi, e che l'entità di tale esposizione ormai consolidata consente di ritenerla sintomatica non già di una temporanea e reversibile difficoltà operativa bensì di un conclamato, strutturale ed irreversibile dissesto;
ritenuto quindi che Parte_2
ANCHE “ versi
[...] Parte_3 effettivamente in stato di insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI; ritenuto, conclusivamente, che debba procedersi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Parte_4
“ , CF , con domicilio in Via Pordenone MILANO;
[...] Parte_3 P.IVA_1
Nomina il dott. Antonino Fazio Giudice Delegato per la procedura
Nomina
L'Avv. FILIPPO ERTOLA Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
Ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
Stabilisce il giorno 16 GIUGNO 2026 ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
Segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115;
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Piacenza nella camera di consiglio del 15/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Antonino Fazio
Il Presidente
Dott. Stefano Brusati