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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2025REG.PROV.COLL.
N. 02556/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2556 del 2021, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Stocchiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Azienda di tutela della salute di Bergamo, l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, l’Istituto comprensivo di NO, il Ministero dell’istruzione, non costituiti in giudizio;
l’Azienda socio sanitaria territoriale - A.S.S.T. - Bergamo Ovest, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, n. 142;
il Comune di NO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Giuffrè e Massimiliano Gioncada, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, n. 39;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, n. 545 del 16 luglio 2020, resa inter partes , concernente una domanda di risarcimento danni per la mancata assegnazione di un assistente educatore di sostegno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda socio sanitaria territoriale - A.S.S.T. - di Bergamo Ovest e del Comune di NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 6 novembre 2024 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Nicola Stocchiero, Chiara Giubileo, in sostituzione dell’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, e Francesca Giuffrè in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lombardia, notificato in data 9.7.13, il signor-OMISSIS- aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali patiti in ragione della mancata assegnazione di un assistente educatore di sostegno per gli anni scolastici 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999, anni nei quali aveva frequentato la Scuola Materna privata AN Giuseppe di Poscante nel Comune di NO.
2. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto la violazione del proprio diritto alla salute e alla formazione della sua personalità, con pregiudizio di tutte le proprie funzioni naturali (di rilevanza biologica, culturale, sociale e relazionale).
3. Costituitesi le Amministrazioni intimate, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle parti resistenti nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) in favore dell’Azienda Ospedaliera Treviglio e di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore del Ministero dell’università e della ricerca e delle sue articolazioni.
4. In particolare, il T.a.r. ha rilevato che il ricorso:
- era stato depositato solo nel 2013, quasi quindici anni dopo la conclusione dell’ultimo anno della scuola d’infanzia in relazione al quale l’esponente aziona la pretesa risarcitoria;
- non era stato individuato in modo puntuale l’autore del fatto lesivo, avendo l’esponente evocato indistintamente tutti i soggetti pubblici a suo avviso coinvolti dalla tematica dell’assegnazione dell’insegnante di sostegno;
- era sfornito di qualsivoglia principio di prova del danno patito.
5. Avverso tale pronuncia il signor-OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 16 febbraio 2021 e depositato il 18 marzo 2021, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 11-28):
I) l’erroneità e l’illogicità della motivazione, atteso che il T.a.r. avrebbe: a) stigmatizzato il comportamento dei genitori dell’appellante, sindacandone le scelte processuali; b) errato nel ritenere non individuato il responsabile del comportamento dannoso; c) ingiustificatamente ritenuto il danno non provato;
II) la violazione di legge e l’eccesso di potere. L’appellante ripropone tutte le argomentazioni atte a supportare l’esistenza di un concorrente comportamento negligente e colposo da parte dell’amministrazione comunale di NO, della (allora) U.S.S.L. n. 11 di NT AN IE (confluita dapprima nella A.S.L. della Provincia di Bergamo e nella Azienda Ospedaliera Treviglio ed ora nella A.T.S. Bergamo e nella A.S.S.T. Bergamo Ovest) e della Direzione Didattica di NO (di cui oggi risponde l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, l’Istituto Comprensivo di NO e comunque il Ministero dell’Istruzione), foriero del danno ingiusto all’appellante.
5.1. L’appellante ha rinnovato le istanze istruttorie, insistendo per l’ammissione di C.T.U. medico-legale al fine di accertare la natura, l’entità e le cause dei danni psico-fisici asseritamente riportati dal ricorrente e della prova testimoniale.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi la condanna al risarcimento del danno.
7. In data 20 aprile 2021 l’Azienda socio sanitaria territoriale – A.S.S.T. Bergamo Ovest si è costituita in giudizio, riproponendo, con memoria difensiva depositata in data 4 ottobre 2024, le argomentazioni difensive di primo grado.
8. In data 5 luglio 2021 il Comune di NO si è costituito in giudizio per il rigetto del gravame, preliminarmente eccependo, in punto di rito, la sua inammissibilità per genericità e, nel merito, la sua infondatezza. L’Amministrazione ha chiesto che, in applicazione dell’art. 26 comma 2, c.p.a., l’appellante sia condannato al pagamento della sanzione per lite temeraria, siccome ben consapevole del fatto che il termine impugnatorio era spirato da molto tempo, considerate sia le suindicate “ istanze istruttorie ” sia che l’atto d’appello altro non è che l’esatta riproposizione dei motivi già addotti, e respinti, in primo grado.
9. In data 4 ottobre 2024 parte appellante ha depositato memoria al fine di insistere per l’accoglimento del gravame.
10. Le parti costituite hanno successivamente depositato rispettive memorie di replica.
11. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 6 novembre 2024, è stata ivi trattenuta in decisione.
12. L’appello è infondato.
12.1. Ritiene il Collegio che l’infondatezza nel merito del gravame consenta di reputare assorbita ogni questione sollevata in punto di rito da parte appellata e segnatamente nell’ottica della asserita inammissibilità del gravame per genericità delle deduzioni formulate.
12.2. I due motivi di gravame sollevati, per il loro tenore, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente.
Come esposto in narrativa il quadro censorio che connota l’appello in esame è inteso a suffragare la domanda risarcitoria, formulata in prime cure e riproposta in questa sede, addebitandosi all’Amministrazione il mancato assolvimento dei compiti assistenziali nel periodo scolastico.
L’appellante, in un contesto argomentativo ampiamente articolato, evidenzia l’inerzia delle amministrazioni coinvolte tanto che il ricorrente non beneficiava dell’insegnante di sostegno per ben 3 anni. Di qui la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Ebbene, per giurisprudenza consolidata (Cassazione civile, sez. III, 30 giugno 2015, n.13328 e pronunce ivi citate tra cui: Sentenza n. 691 del 18 gennaio 2012), nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come la richiesta di risarcimento dei “ danni subiti e subendi ”, perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa.
Premesso che per quanto riguarda il danno patrimoniale questo di certo non sussiste in assenza di ogni allegazione, per quello non patrimoniale vale osservare che anche in tal caso la parte si limita ad affermazioni generiche ipotizzando una quantificazione equitativa ove non si ritenga necessaria una CTU.
Tale circostanza già di per sé assume carattere ostativo ai fini dell’accoglimento della domanda, in quanto “ il danno non patrimoniale è configurabile quale danno-conseguenza derivante dall’effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela e, inoltre, deve essere puntualmente allegato e dimostrato nella sua consistenza, anche attraverso a presunzioni, purché plurime, precise e concordanti ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2019, n.4454). Secondo un preciso orientamento di questo Consiglio (sentenza n. 4291/2015), inoltre, è necessaria anche con riferimento ad un inadeguato sostegno scolastico una prova rigorosa del cd. danno conseguenza, il cui ristoro è, appunto, in concreto possibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in ordine alla sua consistenza (deducibile da specifiche circostanze da cui possa desumersi la violazione di interessi di rilievo costituzionale) ed in ordine alla sua riferibilità eziologica alla condotta del soggetto asseritamente danneggiato.
Tale orientamento si è consolidato negli anni successivi (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2017, n. 3052; id ., sez. IV, 15 maggio 2018, n. 2888) ritenendosi che:
a) il danno morale e quello biologico sono risarcibili quando risulti la commissione di un reato nei confronti dell’alunno disabile, ovvero il nesso causale tra l’atto illegittimo dell’Amministrazione e l’insorgenza di una menomazione ulteriore, permanente o temporanea dell’integrità psicofisica dell’alunno disabile, suscettibile di valutazione medico-legale;
b) il danno alla vita di relazione è risarcibile quando risulti che la mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno abbia comportato regressioni o abbia reso irrealizzabile il “progetto di vita” delineato dal PEI, che in materia rileva quale parametro di riferimento, specifico dei principi enunciati da Cass. civ., sez. III 20 aprile 2016, n. 7766.
Non ignora questo Collegio che la presenza dell’insegnante di sostegno è fondamentale per l’attuazione dei principi costituzionali relativi all’istruzione, all’inclusione di tutti i soggetti anche quelli con diversità, all’eguaglianza dei cittadini, secondo l’interpretazione dell’art. 3 Cost. che legittima il trattamento differenziato quando serve a evitare situazioni penalizzanti per certe categorie di cittadini, ossia quando è la non applicazione a determinare le osteggiate discriminazioni.
Peraltro il periodo in cui non è stata assicurata all’odierno appellante la presenza dell’insegnante di sostegno è stato particolarmente significativo e pertanto e senz’altro potenzialmente foriero di danni. La vicenda all’esame presenta tuttavia profili di specialità che precludono l’accoglibilità della domanda risarcitoria, avuto riguardo sia al grado “lieve” del -OMISSIS- al tempo accusato sia al lungo lasso temporale trascorso a decorrere dal periodo scolastico in cui l’appellante ha accusato il mancato sostegno.
E’ del tutto plausibile ritenere che dopo tale notevole torno temporale (pari a oltre 25 anni) sia materialmente impossibile accertare l’eventuale nesso di causalità tra la mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno e le attuali condizioni di salute -OMISSIS- dell’appellante, peraltro aggravatesi soltanto in data 11.9.17 e quindi a distanza di circa un ventennio dal periodo scolastico in contestazione, a meno che non si voglia ritenere che la sola mancata concessione dell’insegnante di sostegno possa ingenerare un danno risarcibile e quantificabile equitativamente.
Deve peraltro evidenziarsi anche in questa sede il lungo lasso di tempo, pari a quasi 15 anni, decorso dalla conclusione del terzo anno scolastico “incriminato” prima di esercitare l’azione legale. Se è vero che parte appellante sottolinea di essersi avveduto del deficit assistenziale, per il tramite dei suoi genitori, soltanto nel corso dell’anno 1998 è pur vero che già in allora era nelle condizioni di attivarsi in sede giudiziale per la pronta attribuzione del beneficio assistenziale.
Inoltre, secondo preciso orientamento di questo Consiglio, suscettibile di conferma in questa sede, “ Il danno non patrimoniale, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi ”. Non si configura, quindi, un meccanismo automatico tra il danno non patrimoniale e la sua inclusione nella sfera risarcibile.
Deve quindi conclusivamente osservarsi che, come correttamente evidenziato in prime cure, non emergono in radice elementi che denotino la risarcibilità del danno lamentato per insussistenza dei relativi presupposti. Da ciò deriva l’infondatezza del gravame potendosi reputare assorbita ogni altra argomentazione posta a sostegno dell’iniziativa impugnatoria.
13. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
14. Sussistono nondimeno giusti motivi, disattesa la domanda risarcitoria per lite temeraria stante l’insussistenza dei presupposti contemplati dall’art. 26, comma 2, c.p.a., per disporre la compensazione delle spese di grado, stante l’assoluta peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 2556/2021), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.