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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3460 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3460 /2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , e residente in Parte_1 C.F._1
Romentino (NO) in Via Sant'Ambrogio n. 56/A, elettivamente domiciliata in Novara, Via Giulio Biglieri n. 10, presso lo studio dell'avv. LOMBI ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato in [...] in data [...], c.f. , e residente in CP_1 C.F._2
Novara (NO) in C.so Torino n. 7, elettivamente domiciliato in Novara, Via Giulio Biglieri n. 10, presso lo studio dell'avv. LOMBI ELISABETTA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra o Parte_1 Parte_2
e celebrato in Novara il giorno 21/02/1993, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di CP_1
Novara in data 22/02/1993, al n. 8, Parte II, anno 1993, Serie A, con ogni altra conseguente statuizione;
2) prevedere che il Signor versi a favore della figlia € 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di CP_1 Per_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ludico-ricreative e sportive relativamente alle figlie, previamente concordate con l'altro coniuge, oltre che successivamente documentate, giusto protocollo di Torino”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Novara in data Parte_1 CP_1
21/02/1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 1993. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (21/07/1993), maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente, con un proprio nucleo familiare e (02/02/2006), maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente in quanto studentessa presso il Liceo Linguistico Carlo Alberto di Novara. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 12/02/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 21/02/1993 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_1 CP_1 comune al n.8, Parte II, Serie A, anno 1993.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.2.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott. Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3460 /2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , e residente in Parte_1 C.F._1
Romentino (NO) in Via Sant'Ambrogio n. 56/A, elettivamente domiciliata in Novara, Via Giulio Biglieri n. 10, presso lo studio dell'avv. LOMBI ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nato in [...] in data [...], c.f. , e residente in CP_1 C.F._2
Novara (NO) in C.so Torino n. 7, elettivamente domiciliato in Novara, Via Giulio Biglieri n. 10, presso lo studio dell'avv. LOMBI ELISABETTA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra o Parte_1 Parte_2
e celebrato in Novara il giorno 21/02/1993, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di CP_1
Novara in data 22/02/1993, al n. 8, Parte II, anno 1993, Serie A, con ogni altra conseguente statuizione;
2) prevedere che il Signor versi a favore della figlia € 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di CP_1 Per_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ludico-ricreative e sportive relativamente alle figlie, previamente concordate con l'altro coniuge, oltre che successivamente documentate, giusto protocollo di Torino”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Novara in data Parte_1 CP_1
21/02/1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 1993. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (21/07/1993), maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente, con un proprio nucleo familiare e (02/02/2006), maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente in quanto studentessa presso il Liceo Linguistico Carlo Alberto di Novara. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 12/02/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 21/02/1993 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_1 CP_1 comune al n.8, Parte II, Serie A, anno 1993.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 21.2.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
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