Articolo 2 della Legge 17 dicembre 1960, n. 1592
Articolo 1
Versione
18 gennaio 1961
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione di pari importo del fondo speciale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-1961, destinato a fare fronte ad oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 gennaio 1961