TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/09/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 21.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 434/2021 R.G., avente ad oggetto “reddito di cittadinanza”;
promossa da:
nata a [...], il [...], e residente in [...] Sandro Botticelli n. 8, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Widad Arif del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. dell'08.02.2021;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
nei confronti di:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'Avv. Giovanni Giurato del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO in CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 05.03.2021 e corredato di istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha chiesto volersi annullare, previa immediata sospensione, il Parte_1 provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza di cui all'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019, erogatole dall' fino al 07.10.2020 su domanda amministrativa del 28.03.2019, CP_4 erroneamente ed illegittimamente fondato “su controlli del per mancanza del requisito di CP_2 residenza e di cittadinanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, della L. 26/2019”, essa ricorrente essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla richiamata disposizione di legge, siccome residente ininterrottamente in Italia a far data dal 24.09.2015, fino al 26.02.2018 nel Comune di Vittoria (RG) e dal 27.02.2018 in poi nel Comune di Comiso (RG). Costituitosi in lite, l' ha chiesto volersi ordinare la propria estromissione dal giudizio o CP_4 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di residenza, unico soggetto responsabile dei controlli sui requisiti di cittadinanza e residenza e all'implementazione dell'apposita piattaforma informatica GePI. Acquisite informative ex art. 213 c.p.c. presso i due enti locali e ordinata ex art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio del , l'ente si è costituito in giudizio per Controparte_2 confermare l'iscrizione della ricorrente nei propri registri della popolazione residente e rappresentare di non averne giammai inserito nella piattaforma GePI la decadenza dal diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza per mancanza del requisito della stabile residenza, essendo perciò sprovvisto del potere di rimuovere dal sistema informatico il blocco procedurale che aveva impedito l'erogazione del beneficio. Accordata la sospensione cautelare dell'impugnata revoca e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 21.05.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le medesime ragioni già poste a fondamento dell'ordinanza cautelare del 26.08.2021. Premesso che a norma dell'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019 “il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”, la ricorrente, cittadina italiana, oltre al possesso dei prescritti requisiti economici, peraltro non contestati dall' ha documentato il CP_4 possesso del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi. Soccorrono al riguardo le prodotte certificazioni anagrafiche, dalle quali emerge che la
, nata a [...], vi ha risieduto continuativamente dalla nascita fino al Parte_1 27.02.2018, per essere quindi emigrata nel Comune di Comiso (cfr. certificato storico trasmesso dal Comune di Vittoria, in atti), nel quale è appunto residente dal 27.02.2018, come confermato dall'ente, il quale ha altresì dichiarato che “nessuna segnalazione è stata mai inserita in ordine alla mancanza del requisito della stabile residenza”. In disparte le ragioni che hanno condotto all'erroneo inserimento nella piattaforma informatica della segnalazione impeditiva per cui è causa - certamente non addebitabile alla ricorrente -, deve dunque ritenersi la fondatezza della formulata impugnazione, atteso il documentato possesso, in capo a dei requisiti di legge per la fruizione del RDC e il diritto della stessa Parte_1 all'erogazione del beneficio fino alla permanenza dei requisiti di legge. Attesa l'inascrivibilità del disguido posto a fondamento dell'impugnato provvedimento di revoca ad alcuna delle parti in causa e l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vanno opportunamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 434/2021 R.G., in accoglimento della domanda, ritenuta l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza di cui all'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019, per difetto dei requisiti residenziali;
dichiara il diritto di al beneficio anzidetto fino alla permanenza dei Parte_1 requisiti di legge e al conseguente versamento dei ratei non erogati;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 22 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 21.05.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 434/2021 R.G., avente ad oggetto “reddito di cittadinanza”;
promossa da:
nata a [...], il [...], e residente in [...] Sandro Botticelli n. 8, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Widad Arif del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. dell'08.02.2021;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
nei confronti di:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 dall'Avv. Giovanni Giurato del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO in CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 05.03.2021 e corredato di istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha chiesto volersi annullare, previa immediata sospensione, il Parte_1 provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza di cui all'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019, erogatole dall' fino al 07.10.2020 su domanda amministrativa del 28.03.2019, CP_4 erroneamente ed illegittimamente fondato “su controlli del per mancanza del requisito di CP_2 residenza e di cittadinanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, della L. 26/2019”, essa ricorrente essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla richiamata disposizione di legge, siccome residente ininterrottamente in Italia a far data dal 24.09.2015, fino al 26.02.2018 nel Comune di Vittoria (RG) e dal 27.02.2018 in poi nel Comune di Comiso (RG). Costituitosi in lite, l' ha chiesto volersi ordinare la propria estromissione dal giudizio o CP_4 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di residenza, unico soggetto responsabile dei controlli sui requisiti di cittadinanza e residenza e all'implementazione dell'apposita piattaforma informatica GePI. Acquisite informative ex art. 213 c.p.c. presso i due enti locali e ordinata ex art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio del , l'ente si è costituito in giudizio per Controparte_2 confermare l'iscrizione della ricorrente nei propri registri della popolazione residente e rappresentare di non averne giammai inserito nella piattaforma GePI la decadenza dal diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza per mancanza del requisito della stabile residenza, essendo perciò sprovvisto del potere di rimuovere dal sistema informatico il blocco procedurale che aveva impedito l'erogazione del beneficio. Accordata la sospensione cautelare dell'impugnata revoca e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 21.05.2025.
***
Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto per le medesime ragioni già poste a fondamento dell'ordinanza cautelare del 26.08.2021. Premesso che a norma dell'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019 “il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”, la ricorrente, cittadina italiana, oltre al possesso dei prescritti requisiti economici, peraltro non contestati dall' ha documentato il CP_4 possesso del requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi. Soccorrono al riguardo le prodotte certificazioni anagrafiche, dalle quali emerge che la
, nata a [...], vi ha risieduto continuativamente dalla nascita fino al Parte_1 27.02.2018, per essere quindi emigrata nel Comune di Comiso (cfr. certificato storico trasmesso dal Comune di Vittoria, in atti), nel quale è appunto residente dal 27.02.2018, come confermato dall'ente, il quale ha altresì dichiarato che “nessuna segnalazione è stata mai inserita in ordine alla mancanza del requisito della stabile residenza”. In disparte le ragioni che hanno condotto all'erroneo inserimento nella piattaforma informatica della segnalazione impeditiva per cui è causa - certamente non addebitabile alla ricorrente -, deve dunque ritenersi la fondatezza della formulata impugnazione, atteso il documentato possesso, in capo a dei requisiti di legge per la fruizione del RDC e il diritto della stessa Parte_1 all'erogazione del beneficio fino alla permanenza dei requisiti di legge. Attesa l'inascrivibilità del disguido posto a fondamento dell'impugnato provvedimento di revoca ad alcuna delle parti in causa e l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vanno opportunamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 434/2021 R.G., in accoglimento della domanda, ritenuta l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza di cui all'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019, per difetto dei requisiti residenziali;
dichiara il diritto di al beneficio anzidetto fino alla permanenza dei Parte_1 requisiti di legge e al conseguente versamento dei ratei non erogati;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa il 22 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella