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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AL Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2274/2022 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Placida Claudia Parte_1 C.F._1
Falsone, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristoforo Lucio Greco, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.07.2022, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229003833605000 e gli avvisi di addebito n. 59120180001844985000, n.
59120190002505470000, n. 59120190002761830000 e n. 59120190002935088000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l' , CP_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Con condanna alle spese.
Mutato il giudicante, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_______________________
Si dà atto che, nelle more del giudizio, è stata accolta l'istanza di rateizzazione presentata da parte ricorrente sull'importo dei contributi di cui agli avvisi di addebito qui impugnati;
di conseguenza, quest'ultima, con atto sottoscritto in data 26.11.2025, ha dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che la cessazione della materia del contendere rappresenta il riflesso del mutamento della situazione sostanziale, per ragioni sia oggettive che soggettive, le quali fanno venire meno l'interesse dell'attore ad una pronuncia nel merito sulla domanda.
A questo proposito, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la cessazione della materia del contendere all'estinzione, riconducendola alla natura processuale per sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. 18.05.2000, n. 368 e Cass. 28.09.2000, n. 1048).
Nella fattispecie deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che,
a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione, la parte ricorrente ha depositato una formale rinuncia alla lite e che, in ogni caso, l'eventuale omesso versamento di rate successive non arrecherebbe pregiudizio agli interessi dell'ente impositore, il quale potrebbe comunque procedere al recupero degli importi non pagati mediante l'ordinaria procedura di riscossione.
Avuto riguardo alla specifica funzione dell'istituto della rateizzazione, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AL Di AL
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AL Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2274/2022 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Placida Claudia Parte_1 C.F._1
Falsone, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristoforo Lucio Greco, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28.07.2022, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229003833605000 e gli avvisi di addebito n. 59120180001844985000, n.
59120190002505470000, n. 59120190002761830000 e n. 59120190002935088000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene l'illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l' , CP_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Con condanna alle spese.
Mutato il giudicante, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_______________________
Si dà atto che, nelle more del giudizio, è stata accolta l'istanza di rateizzazione presentata da parte ricorrente sull'importo dei contributi di cui agli avvisi di addebito qui impugnati;
di conseguenza, quest'ultima, con atto sottoscritto in data 26.11.2025, ha dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che la cessazione della materia del contendere rappresenta il riflesso del mutamento della situazione sostanziale, per ragioni sia oggettive che soggettive, le quali fanno venire meno l'interesse dell'attore ad una pronuncia nel merito sulla domanda.
A questo proposito, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la cessazione della materia del contendere all'estinzione, riconducendola alla natura processuale per sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. 18.05.2000, n. 368 e Cass. 28.09.2000, n. 1048).
Nella fattispecie deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che,
a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione, la parte ricorrente ha depositato una formale rinuncia alla lite e che, in ogni caso, l'eventuale omesso versamento di rate successive non arrecherebbe pregiudizio agli interessi dell'ente impositore, il quale potrebbe comunque procedere al recupero degli importi non pagati mediante l'ordinaria procedura di riscossione.
Avuto riguardo alla specifica funzione dell'istituto della rateizzazione, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AL Di AL