Art. 2.
Al maggior onere annuo di lire 45.616.300, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati sui capitoli 117 (lire 29.006.300) e 250 (lire 14.550.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1953-53 e sul corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Al maggior onere annuo di lire 45.616.300, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati sui capitoli 117 (lire 29.006.300) e 250 (lire 14.550.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1953-53 e sul corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.