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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1369/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
RO RE, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17313/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025486428000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS impugnando l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, relativa al presunto mancato pagamento dell'IRPEF anno 2005,a contravvenzioni al codice della strada” anno “2008” e a “sanzioni amministrative” anno “2014” deducendo a fondamento del ricorso l'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione,la prescrizione della pretesa azionata e l'indeterminatezza della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS producendo documentazione relativa alla notifica delle cartelle sottese al gravato provvedimento e delle intimazioni di pagamento interruttive del termine di prescrizione,notificate in data successiva alla notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella
07120170106737749000, avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate ex legge 689 dell'81 e legge
386/90 e alla cartella n.07120110116192323000,avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, trattandosi di controversie estranee all'oggetto della giurisdizione tributaria con conseguente onere da parte del contribuente di riassumere il giudizio, dinanzi al giudice ordinario competente per territorio,nel termine previsto dalla legge.
In merito alla ulteriore cartella impugnata n. 07120080222349450000 il ricorso,invece, è suscettibile di essere trattato nel merito, e si configura infondato.
Preliminarmente giova evidenziare che la suindicata cartella risulta regolarmente notificata, in data
06.06.2009, attraverso la procedura dell'irreperibilità relativa, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge, risultando attestato, da parte del messo incaricato, la temporanea assenza del contribuente e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., il successivo deposito dell'atto nella casa Comunale e il successivo invio della raccomandata a/r n.60693068475 che risulta consegnata il 12/06/2009.
Da ciò consegue che anche l'eccezione di prescrizione non può essere accolta venendo in rilievo, nella gravata cartella, il mancato pagamento dell'IRPEF e dell'IVA,ovvero di un tributo soggetto a termine di prescrizione decennale risultando notificata, la gravata intimazione,a mezzo posta,l'11.07.2025.Peraltro
l'Agente della IS, con riferimento alla suindicata cartella di pagamento, successivamente alla sua notifica ha provveduto a notificare:1) in data 31.05.2017,con la procedura dell'irreperibilità relativa,
l'intimazione di pagamento n. 07120169042171201000;2) in data 20.01.2020,con la consegna a mani dello stesso ricorrente,l'intimazione di pagamento n. 07120199043021482000;3)con la procedura della irreperibilità relativa, in data 14/12/2023. l'intimazione di pagamento n.07120239026977492000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle riportate in motivazione.Rigetta nel resto condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 oltre IVA e
CPA e altri oneri per legge .
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
RO RE, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17313/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025486428000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS impugnando l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, relativa al presunto mancato pagamento dell'IRPEF anno 2005,a contravvenzioni al codice della strada” anno “2008” e a “sanzioni amministrative” anno “2014” deducendo a fondamento del ricorso l'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione,la prescrizione della pretesa azionata e l'indeterminatezza della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate IS producendo documentazione relativa alla notifica delle cartelle sottese al gravato provvedimento e delle intimazioni di pagamento interruttive del termine di prescrizione,notificate in data successiva alla notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella
07120170106737749000, avente ad oggetto sanzioni amministrative irrogate ex legge 689 dell'81 e legge
386/90 e alla cartella n.07120110116192323000,avente ad oggetto contravvenzione al codice della strada, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92, trattandosi di controversie estranee all'oggetto della giurisdizione tributaria con conseguente onere da parte del contribuente di riassumere il giudizio, dinanzi al giudice ordinario competente per territorio,nel termine previsto dalla legge.
In merito alla ulteriore cartella impugnata n. 07120080222349450000 il ricorso,invece, è suscettibile di essere trattato nel merito, e si configura infondato.
Preliminarmente giova evidenziare che la suindicata cartella risulta regolarmente notificata, in data
06.06.2009, attraverso la procedura dell'irreperibilità relativa, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge, risultando attestato, da parte del messo incaricato, la temporanea assenza del contribuente e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., il successivo deposito dell'atto nella casa Comunale e il successivo invio della raccomandata a/r n.60693068475 che risulta consegnata il 12/06/2009.
Da ciò consegue che anche l'eccezione di prescrizione non può essere accolta venendo in rilievo, nella gravata cartella, il mancato pagamento dell'IRPEF e dell'IVA,ovvero di un tributo soggetto a termine di prescrizione decennale risultando notificata, la gravata intimazione,a mezzo posta,l'11.07.2025.Peraltro
l'Agente della IS, con riferimento alla suindicata cartella di pagamento, successivamente alla sua notifica ha provveduto a notificare:1) in data 31.05.2017,con la procedura dell'irreperibilità relativa,
l'intimazione di pagamento n. 07120169042171201000;2) in data 20.01.2020,con la consegna a mani dello stesso ricorrente,l'intimazione di pagamento n. 07120199043021482000;3)con la procedura della irreperibilità relativa, in data 14/12/2023. l'intimazione di pagamento n.07120239026977492000.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle riportate in motivazione.Rigetta nel resto condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 oltre IVA e
CPA e altri oneri per legge .