Versione
30 giugno 2004
30 giugno 2004
Art. 1. 1. Nell'ambito della regione Puglia e' istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani e' costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
3. Il capoluogo della nuova provincia e' situato nelle citta' di Barletta, Andria e Trani.
4. Lo statuto stabilisce quale delle tre citta' capoluogo e' sede legale della provincia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani e' costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
3. Il capoluogo della nuova provincia e' situato nelle citta' di Barletta, Andria e Trani.
4. Lo statuto stabilisce quale delle tre citta' capoluogo e' sede legale della provincia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 5
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/01/2024, n. 619Provvedimento: […] In particolare, assumeva che l'illegittimità dei provvedimenti impugnati – e quindi della scelta dell'ente provinciale di collocare la sede della nuova Provincia ad Andria, nonché della previsione di tre capoluoghi di Provincia - discendeva dalla diretta applicazione di norme incostituzionali, in particolare dell'art. 1, comma 3, della legge n. 148 del 2004, che ha fissato il capoluogo della Provincia di Barletta-Andria-Trani nelle città di Barletta, Andria e Trani. […]Leggi di più...
- pubblicazione degli atti amministrativi·
- procedura di approvazione statutaria·
- art. 133 Cost.·
- principio di ragionevolezza·
- sede legale della provincia·
- trasparenza amministrativa·
- autonomia organizzativa degli enti locali·
- art. 97 Cost.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- art. 117 Cost.·
- art. 3 Cost.·
- legittimità costituzionale·
- statuto provinciale·
- invalidità degli atti amministrativi·
- principio di buon andamento