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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/10/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 183-1/2025 R.G. P.U. promossa da con l'Avv. Daniele Martinelli Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di c.f. , con sede legale in Paese (TV), Via CP_1 C.F._1
Mantova n. 36, con l'Avv. Alessandro Canal
- resistente -
***
Letto il ricorso presentato da per la dichiarazione di Parte_1 apertura della procedura di liquidazione giudiziale di CP_1 instaurato il contraddittorio con la parte debitrice mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo PEC;
udita la relazione del giudice relatore;
presa visione dei documenti allegati e assunte le necessarie informazioni;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 C.C.I.I., in quanto la società ha sede legale in Paese (TV); ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi C.C.I.I.) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto, invero, che la parte convenuta sia un imprenditore commerciale;
ritenuto che
la stessa, seppur costituitasi in giudizio, non abbia assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.; risultano, a tale fine insufficienti le dichiarazioni dei redditi prodotte: da un lato, esse riguardano soltanto le annualità
2022 e 2023, e non anche 2024, di tal che non sono idonee a provare l'attivo patrimoniale e i ricavi dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, come richiesto dall'art. 2, co. 1, lett. d), nn.
1 e 2, C.C.I.I.; dall'altro lato, dalle stesse non si evincono i requisiti richiesti da detta norma e, in particolare, l'attivo patrimoniale (per il quale rilevano, ai sensi dell'art. 2424 c.c., le immobilizzazioni e l'attivo circolante, dati non presenti nelle dichiarazioni presentate dall'imprenditore individuale a meri fini fiscali); ritenuto, inoltre, che sussista lo stato di insolvenza del resistente, quale desumibile non solo dal mancato pagamento del modesto debito vantato dal ricorrente, portato da decreto ingiuntivo già esecutivo, e dall'esito negativo dell'esecuzione dal ricorrente medesimo intrapresa nei confronti del debitore, ma anche dall'ingente debito tributario, per un importo superiore ad € 90.000,00; considerato, pertanto, che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera – come già poco sopra evidenziato - la soglia di € 30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
D I C H I A R A
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di c.f. CP_1
, con sede legale in Paese;
C.F._1
N O M I N A la dott.ssa Elena Merlo Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi degli artt.
49 e 125 C.C.I.I., il dott. Nicola Pozzobon Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
O R D I N A alla parte debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato
2 dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
O R D I N A che il curatore proceda a norma dell'art. 193 C.C.I.I., alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I. secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e
155sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
S T A B I L I S C E il giorno 10.2.2026 alle ore 11.45 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
A S S E G N A il termine perentorio di giorni 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del debitore, perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà da quest'ultimo indicato nell'avviso ex art. 200 C.C.I.I., le relative domande di ammissione al passivo di un credito, o di restituzione o di rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE
3 che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., comunicata al debitore, al richiedente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I.
Treviso, 07/10/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
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SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici dott. Bruno CASCIARRI Presidente dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 183-1/2025 R.G. P.U. promossa da con l'Avv. Daniele Martinelli Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di c.f. , con sede legale in Paese (TV), Via CP_1 C.F._1
Mantova n. 36, con l'Avv. Alessandro Canal
- resistente -
***
Letto il ricorso presentato da per la dichiarazione di Parte_1 apertura della procedura di liquidazione giudiziale di CP_1 instaurato il contraddittorio con la parte debitrice mediante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo PEC;
udita la relazione del giudice relatore;
presa visione dei documenti allegati e assunte le necessarie informazioni;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 C.C.I.I., in quanto la società ha sede legale in Paese (TV); ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi C.C.I.I.) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto, invero, che la parte convenuta sia un imprenditore commerciale;
ritenuto che
la stessa, seppur costituitasi in giudizio, non abbia assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.; risultano, a tale fine insufficienti le dichiarazioni dei redditi prodotte: da un lato, esse riguardano soltanto le annualità
2022 e 2023, e non anche 2024, di tal che non sono idonee a provare l'attivo patrimoniale e i ricavi dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, come richiesto dall'art. 2, co. 1, lett. d), nn.
1 e 2, C.C.I.I.; dall'altro lato, dalle stesse non si evincono i requisiti richiesti da detta norma e, in particolare, l'attivo patrimoniale (per il quale rilevano, ai sensi dell'art. 2424 c.c., le immobilizzazioni e l'attivo circolante, dati non presenti nelle dichiarazioni presentate dall'imprenditore individuale a meri fini fiscali); ritenuto, inoltre, che sussista lo stato di insolvenza del resistente, quale desumibile non solo dal mancato pagamento del modesto debito vantato dal ricorrente, portato da decreto ingiuntivo già esecutivo, e dall'esito negativo dell'esecuzione dal ricorrente medesimo intrapresa nei confronti del debitore, ma anche dall'ingente debito tributario, per un importo superiore ad € 90.000,00; considerato, pertanto, che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera – come già poco sopra evidenziato - la soglia di € 30.000,00 di cui all'art. 49, co. 5, C.C.I.I.; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
D I C H I A R A
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di c.f. CP_1
, con sede legale in Paese;
C.F._1
N O M I N A la dott.ssa Elena Merlo Giudice Delegato per la procedura e, ai sensi degli artt.
49 e 125 C.C.I.I., il dott. Nicola Pozzobon Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
O R D I N A alla parte debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato
2 dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
O R D I N A che il curatore proceda a norma dell'art. 193 C.C.I.I., alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I. secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155quater, 155quinquies e
155sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
S T A B I L I S C E il giorno 10.2.2026 alle ore 11.45 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
A S S E G N A il termine perentorio di giorni 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o nel possesso del debitore, perché presentino direttamente al curatore all'indirizzo di posta elettronica certificata, che sarà da quest'ultimo indicato nell'avviso ex art. 200 C.C.I.I., le relative domande di ammissione al passivo di un credito, o di restituzione o di rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
DISPONE
3 che la presente sentenza sia pubblicata ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., comunicata al debitore, al richiedente l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I.
Treviso, 07/10/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Elena Merlo
Il Presidente dott. Bruno Casciarri
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