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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 , nella causa iscritta al n. 3217 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
ON PO presso il cui studio in Benevento alla Via Calandra, 3, elett.te domicilia giusta mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del suo presidente pro tempore , rapp.to e Controparte_1 difeso, giusta procura generale alle liti , dall' Avv. Tommaso Parisi e con questi elett.te dom.to in
Benevento alla Via Michele Foschini 28 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in calce allegata al presente atto, dall'avv. Luigi Corsiero e con lui elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), via S. Francesco d'Assisi, 118;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.8.2023 il ricorrente in epigrafe identificato, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.02776202300000223000 notificata il
26.7.2023 in relazione alla cartella esattoriale n. 01720220004322786000 ed agli avvisi di addebito nn. 31720170000193973000, 31720170001578966000, 31720170001749101000,
31720180002085702000, 31720180002350344000, 31720220000646247000 e
31720230000088533000.
Parte ricorrente ha contestato l'omessa notifica delle cartelle nonché la prescrizione dei crediti .
Ha inoltre eccepito la nullità della notifica del preavviso in quanto effettuato a mezzo pec.
Infine ha impugnato le cartelle e gli avvisi per vizi di forma. CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 15.12.2023 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , si Controparte_2
è costituita con memoria depositata il 25.4.2025 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificato dall' in data 26.7.2023 eccependo preliminarmente il Controparte_4 difetto di notifica in quanto effettuato a mezzo pec.
Nel caso di specie l' ha notificato il preavviso, oggetto del Controparte_5 presente giudizio utilizzando l'indirizzo pec: t. Email_1
Occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR 602/73 ai sensi del quale “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido
e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' all'indirizzo di Controparte_6 posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”
Nondimeno, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 68/2005, contenente il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, espressamente richiamato dall'art. 26 cit., “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come recentemente chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.
Ebbene, la normativa sopra richiamata prevede che la notifica possa essere eseguita dall'Ente riscossore a mezzo Posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (“Ini-Pec”); con ciò prevedendo la necessità di iscrizione nei registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione e non anche dell'indirizzo Pec del mittente della stessa.
In ogni caso, si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per
l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Ebbene nel caso di specie, pacifica la consegna della busta, la parte ricorrente nemmeno deduce che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali , sia derivata la sua mancata conoscenza degli atti notificati, non avendo, come detto, avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
(Tribunale di Roma Sez.Lavoro Sentenza n. 8976/2021 del 2.11.2021).
Di recente la Corte di Cassazione con ordinanza n.982/ 2023 ha ribadito che “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come CP_2 presente nei pubblici registri ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' ”. Controparte_7
Nel caso di specie, come detto, in difetto di contestazione della detta conformità deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della rituale notifica via PEC del preavviso di ipoteca.
*
Parte ricorrente ha eccepito, inoltre, l'omessa notifica degli atti presupposti.
L' ha infatti provato di avere notificato la cartella esattoriale n. Controparte_2
01720220004322786000 a mezzo PEC in data 19/09/2022. CP_ L' ha provato di avere notificato tutti gli avvisi di addebito a mezzo PEC
(n.31720170000193973000 in data 12/04/2017; n. 31720170001578966000 in data 24/11/2017;
n.31720170001749101000 in data 15/12/2017; n.31720180002085702000 in data 05/12/2018; n.
31720180002350344000 in data 25/12/2018; n. 31720220000646247000 in data 25/07/2022; n.
31720230000088533000 in data 01/04/2023).
La regolare notifica degli atti impositivi comporta l'inammissibilità delle eccezioni di rito e merito sollevate da parte ricorrente essendo decorso un termine superiore a 20/40 giorni tra la notifica delle cartelle ed avvisi ed il deposito del ricorso (16.8.2023).
Invero, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 46 cit., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nei termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma quinto, del medesimo d.lgs., riferibile all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, (cfr.
Sentenza n. 25208 del 30/11/2009).
In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
(come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.( Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
*
Resta, pertanto, da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19. In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Tanto premesso, in relazione agli avvisi di addebito n. 31720170000193973000,
n.31720170001578966000 e n. 31720170001749101000 l'Ente di Riscossione ha depositato la richiesta di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione ter), presentata dal ricorrente in data del 30/04/2019.
Come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n.
18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate
(Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L,
29/12/2015, n. 26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria
(Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cassazione sent.n.5160/2022).
È evidente che considerata la regolare notifica degli atti impositivi e della successiva richiesta di definizione agevolata , non risulta decorso il termine di prescrizione tra la notifica delle cartelle e avvisi di addebito e la notifica del preavviso di ipoteca (16.8.2023).
Il ricorso va rigettato in quanto manifestamente infondato ed ai limiti della temerarietà avendo la parte fondato l'intero impianto argomentativo sull'asserita mancata notifica degli atti impositivi impugnati mentre gli enti ne hanno provato la regolare notifica a mezzo pec .
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento € 1800,00 in favore di ciascun resistente oltre Iva, spese generali e cp.a
Così deciso in Benevento, il 8.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA MA
.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA MA, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025 , nella causa iscritta al n. 3217 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
ON PO presso il cui studio in Benevento alla Via Calandra, 3, elett.te domicilia giusta mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del suo presidente pro tempore , rapp.to e Controparte_1 difeso, giusta procura generale alle liti , dall' Avv. Tommaso Parisi e con questi elett.te dom.to in
Benevento alla Via Michele Foschini 28 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta procura in calce allegata al presente atto, dall'avv. Luigi Corsiero e con lui elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE), via S. Francesco d'Assisi, 118;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.8.2023 il ricorrente in epigrafe identificato, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.02776202300000223000 notificata il
26.7.2023 in relazione alla cartella esattoriale n. 01720220004322786000 ed agli avvisi di addebito nn. 31720170000193973000, 31720170001578966000, 31720170001749101000,
31720180002085702000, 31720180002350344000, 31720220000646247000 e
31720230000088533000.
Parte ricorrente ha contestato l'omessa notifica delle cartelle nonché la prescrizione dei crediti .
Ha inoltre eccepito la nullità della notifica del preavviso in quanto effettuato a mezzo pec.
Infine ha impugnato le cartelle e gli avvisi per vizi di forma. CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 15.12.2023 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , si Controparte_2
è costituita con memoria depositata il 25.4.2025 chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificato dall' in data 26.7.2023 eccependo preliminarmente il Controparte_4 difetto di notifica in quanto effettuato a mezzo pec.
Nel caso di specie l' ha notificato il preavviso, oggetto del Controparte_5 presente giudizio utilizzando l'indirizzo pec: t. Email_1
Occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dall'art. 26 DPR 602/73 ai sensi del quale “La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido
e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e' eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' all'indirizzo di Controparte_6 posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.”
Nondimeno, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. n. 68/2005, contenente il “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, espressamente richiamato dall'art. 26 cit., “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come recentemente chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016.
Ebbene, la normativa sopra richiamata prevede che la notifica possa essere eseguita dall'Ente riscossore a mezzo Posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (“Ini-Pec”); con ciò prevedendo la necessità di iscrizione nei registri dell'indirizzo Pec del destinatario della notificazione e non anche dell'indirizzo Pec del mittente della stessa.
In ogni caso, si rileva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per
l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
Ebbene nel caso di specie, pacifica la consegna della busta, la parte ricorrente nemmeno deduce che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali , sia derivata la sua mancata conoscenza degli atti notificati, non avendo, come detto, avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata.
(Tribunale di Roma Sez.Lavoro Sentenza n. 8976/2021 del 2.11.2021).
Di recente la Corte di Cassazione con ordinanza n.982/ 2023 ha ribadito che “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come CP_2 presente nei pubblici registri ma da uno diverso, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' ”. Controparte_7
Nel caso di specie, come detto, in difetto di contestazione della detta conformità deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della rituale notifica via PEC del preavviso di ipoteca.
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Parte ricorrente ha eccepito, inoltre, l'omessa notifica degli atti presupposti.
L' ha infatti provato di avere notificato la cartella esattoriale n. Controparte_2
01720220004322786000 a mezzo PEC in data 19/09/2022. CP_ L' ha provato di avere notificato tutti gli avvisi di addebito a mezzo PEC
(n.31720170000193973000 in data 12/04/2017; n. 31720170001578966000 in data 24/11/2017;
n.31720170001749101000 in data 15/12/2017; n.31720180002085702000 in data 05/12/2018; n.
31720180002350344000 in data 25/12/2018; n. 31720220000646247000 in data 25/07/2022; n.
31720230000088533000 in data 01/04/2023).
La regolare notifica degli atti impositivi comporta l'inammissibilità delle eccezioni di rito e merito sollevate da parte ricorrente essendo decorso un termine superiore a 20/40 giorni tra la notifica delle cartelle ed avvisi ed il deposito del ricorso (16.8.2023).
Invero, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 46 cit., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nei termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma quinto, del medesimo d.lgs., riferibile all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, (cfr.
Sentenza n. 25208 del 30/11/2009).
In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
(come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.( Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
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Resta, pertanto, da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19. In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Tanto premesso, in relazione agli avvisi di addebito n. 31720170000193973000,
n.31720170001578966000 e n. 31720170001749101000 l'Ente di Riscossione ha depositato la richiesta di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione ter), presentata dal ricorrente in data del 30/04/2019.
Come chiarito anche di recente dalla Corte di Cassazione, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n.
18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate
(Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L,
29/12/2015, n. 26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria
(Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cassazione sent.n.5160/2022).
È evidente che considerata la regolare notifica degli atti impositivi e della successiva richiesta di definizione agevolata , non risulta decorso il termine di prescrizione tra la notifica delle cartelle e avvisi di addebito e la notifica del preavviso di ipoteca (16.8.2023).
Il ricorso va rigettato in quanto manifestamente infondato ed ai limiti della temerarietà avendo la parte fondato l'intero impianto argomentativo sull'asserita mancata notifica degli atti impositivi impugnati mentre gli enti ne hanno provato la regolare notifica a mezzo pec .
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente al pagamento € 1800,00 in favore di ciascun resistente oltre Iva, spese generali e cp.a
Così deciso in Benevento, il 8.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA MA
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