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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/10/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 740/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Nigro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Davide Arnaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal
[...]
contro il decreto ingiuntivo n. 1484/2023, emesso in data 11.12.2023 Parte_1
dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 4057/2023 r.g., con il quale gli
è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 83.718,34, Controparte_1
oltre interessi come da domanda, spese e competenze del monitorio.
1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) l'inefficacia della cessione del credito nei confronti del b) la nullità del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto stante l'avvenuto pagamento delle somme in favore della cedente LM
S.r.l.; c) la non debenza degli interessi.
2. - Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1
opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
2.1. - In particolare, la società opposta ha sostenuto la validità ed efficacia della cessione del credito, perfezionatasi in data 05.05.2022 tramite la Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti (PCC), ai sensi dell'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014,
e regolarmente comunicata al Ha inoltre dedotto che i pagamenti effettuati dal Pt_1
in favore della cedente LM S.r.l. non sarebbero liberatori, in quanto Pt_1
successivi alla cessione e alla sua comunicazione, e che gli interessi moratori richiesti sarebbero dovuti ex d.lgs. n. 231/2002.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c. In tal sede, il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. - La questione centrale oggetto di esame concerne l'opponibilità al
[...]
della cessione del credito operata da LM S.r.l. in favore di Parte_1 [...]
con riferimento alla fattura n. 14/2022, per l'importo complessivo di € CP_1
119.516,89.
Pag. 2 di 5 4.1. - La cessione è stata effettuata in data 05.05.2022 mediante la Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti (PCC), ai sensi dell'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014, il quale prevede che le cessioni dei crediti certificati si intendano notificate e siano efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione attraverso la piattaforma elettronica, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione.
4.2. - Tuttavia, nel caso di specie, il rapporto contrattuale tra il e LM S.r.l. Pt_1
è regolato da un Capitolato speciale d'appalto che, all'art. 30, comma 2, prevede espressamente che “Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all' , le CP_2 rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione” (cfr. doc. 5, fasc. opponente).
4.2.1. - La clausola pattizia, dunque, pur ammettendo la cessione, ne subordina l'opponibilità all'amministrazione ad una serie di formalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa generale, tra cui l'accettazione espressa da parte dell'ente pubblico, senza previsione di un termine perentorio.
4.2.2. - La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto legittima l'estensione pattizia delle formalità previste per la cessione coinvolgente enti pubblici (Cass. n. 29420/2023), valorizzando l'autonomia contrattuale delle parti. In tale pronuncia, la Corte ha affermato che le parti possono convenzionalmente derogare alla disciplina generale della cessione dei crediti, “imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione”.
4.2.3. - In tale contesto, deve ritenersi che l'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014 non abbia natura imperativa, in quanto esso stesso prevede la possibilità per la P.A. di rifiutare la cessione e non contiene alcuna sanzione di nullità per clausole pattizie
Pag. 3 di 5 difformi. La norma ha carattere dispositivo e può essere derogata dalle parti, specie in ambito di contratti pubblici, ove la tutela dell'interesse pubblico giustifica l'introduzione di formalità più rigorose.
4.3. - Nel caso in esame, non risulta che la cessione sia stata effettuata con le modalità previste dall'art. 30, comma 2, del Capitolato speciale, specie per quanto concerne l'espressa accettazione del Comune. Ne consegue che la cessione deve ritenersi inopponibile al con conseguente insussistenza del titolo azionato in via Pt_1
monitoria.
5. - Per le ragioni dianzi indicate, l'opposizione proposta dal Parte_1
è fondata e merita accoglimento. Deve conseguentemente essere revocato il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1484/2023, emesso in data 11.12.2023 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 4057/2023 r.g.
6. - Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta e in favore dell'opponente, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dai procuratori delle parti in sede di discussione orale.
7. - Va infine disattesa la richiesta di condanna della società opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c., formulata dall'opponente. Non risultano infatti allegati né provati elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un danno subito in conseguenza della proposizione della domanda monitoria, come richiesto dal comma 1 della norma.
7.1. - Né, a voler qualificare la domanda ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., sussistono i presupposti della mala fede o della colpa grave, tenuto conto che la decisione della controversia ha richiesto l'esame della questione interpretativa concernente l'eventuale natura inderogabile dell'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n.
66/2014. La complessità giuridica della materia esclude la configurabilità di un comportamento processuale abusivo.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 740/2024 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1484/2023, emesso in data 11.12.2023 dal
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 4057/2023 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, in favore del in persona Parte_1
del Sindaco pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
406,50 a titolo di spese vive, ed € 9.142,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 740/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Nigro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Davide Arnaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal
[...]
contro il decreto ingiuntivo n. 1484/2023, emesso in data 11.12.2023 Parte_1
dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 4057/2023 r.g., con il quale gli
è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 83.718,34, Controparte_1
oltre interessi come da domanda, spese e competenze del monitorio.
1.1. - A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha dedotto: a) l'inefficacia della cessione del credito nei confronti del b) la nullità del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto stante l'avvenuto pagamento delle somme in favore della cedente LM
S.r.l.; c) la non debenza degli interessi.
2. - Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1
opposizione poiché infondata in fatto e in diritto.
2.1. - In particolare, la società opposta ha sostenuto la validità ed efficacia della cessione del credito, perfezionatasi in data 05.05.2022 tramite la Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti (PCC), ai sensi dell'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014,
e regolarmente comunicata al Ha inoltre dedotto che i pagamenti effettuati dal Pt_1
in favore della cedente LM S.r.l. non sarebbero liberatori, in quanto Pt_1
successivi alla cessione e alla sua comunicazione, e che gli interessi moratori richiesti sarebbero dovuti ex d.lgs. n. 231/2002.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.07.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c. In tal sede, il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. - La questione centrale oggetto di esame concerne l'opponibilità al
[...]
della cessione del credito operata da LM S.r.l. in favore di Parte_1 [...]
con riferimento alla fattura n. 14/2022, per l'importo complessivo di € CP_1
119.516,89.
Pag. 2 di 5 4.1. - La cessione è stata effettuata in data 05.05.2022 mediante la Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti (PCC), ai sensi dell'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014, il quale prevede che le cessioni dei crediti certificati si intendano notificate e siano efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione attraverso la piattaforma elettronica, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione.
4.2. - Tuttavia, nel caso di specie, il rapporto contrattuale tra il e LM S.r.l. Pt_1
è regolato da un Capitolato speciale d'appalto che, all'art. 30, comma 2, prevede espressamente che “Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all' , le CP_2 rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione” (cfr. doc. 5, fasc. opponente).
4.2.1. - La clausola pattizia, dunque, pur ammettendo la cessione, ne subordina l'opponibilità all'amministrazione ad una serie di formalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa generale, tra cui l'accettazione espressa da parte dell'ente pubblico, senza previsione di un termine perentorio.
4.2.2. - La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto legittima l'estensione pattizia delle formalità previste per la cessione coinvolgente enti pubblici (Cass. n. 29420/2023), valorizzando l'autonomia contrattuale delle parti. In tale pronuncia, la Corte ha affermato che le parti possono convenzionalmente derogare alla disciplina generale della cessione dei crediti, “imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione”.
4.2.3. - In tale contesto, deve ritenersi che l'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66/2014 non abbia natura imperativa, in quanto esso stesso prevede la possibilità per la P.A. di rifiutare la cessione e non contiene alcuna sanzione di nullità per clausole pattizie
Pag. 3 di 5 difformi. La norma ha carattere dispositivo e può essere derogata dalle parti, specie in ambito di contratti pubblici, ove la tutela dell'interesse pubblico giustifica l'introduzione di formalità più rigorose.
4.3. - Nel caso in esame, non risulta che la cessione sia stata effettuata con le modalità previste dall'art. 30, comma 2, del Capitolato speciale, specie per quanto concerne l'espressa accettazione del Comune. Ne consegue che la cessione deve ritenersi inopponibile al con conseguente insussistenza del titolo azionato in via Pt_1
monitoria.
5. - Per le ragioni dianzi indicate, l'opposizione proposta dal Parte_1
è fondata e merita accoglimento. Deve conseguentemente essere revocato il
[...]
decreto ingiuntivo n. 1484/2023, emesso in data 11.12.2023 dal Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 4057/2023 r.g.
6. - Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta e in favore dell'opponente, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dai procuratori delle parti in sede di discussione orale.
7. - Va infine disattesa la richiesta di condanna della società opposta ai sensi dell'art. 96
c.p.c., formulata dall'opponente. Non risultano infatti allegati né provati elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un danno subito in conseguenza della proposizione della domanda monitoria, come richiesto dal comma 1 della norma.
7.1. - Né, a voler qualificare la domanda ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., sussistono i presupposti della mala fede o della colpa grave, tenuto conto che la decisione della controversia ha richiesto l'esame della questione interpretativa concernente l'eventuale natura inderogabile dell'art. 37, comma 7-bis, del d.l. n.
66/2014. La complessità giuridica della materia esclude la configurabilità di un comportamento processuale abusivo.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 740/2024 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 1484/2023, emesso in data 11.12.2023 dal
Tribunale di Siracusa, nel procedimento iscritto al n. 4057/2023 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, in favore del in persona Parte_1
del Sindaco pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
406,50 a titolo di spese vive, ed € 9.142,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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