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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 382 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
NT e RA Baldari, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede in Napoli, Controparte_1 P.IVA_1 quale mandante di CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. (c.f. P.IVA_2 con sede in San Donato Milanese (Mi), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Augusto Faraone, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 10.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
<<con atto di citazione, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe – parte_1< i>
- ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3129/2019 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 05.12.2019, con il quale le era stato intimato, in qualità di fideiussore omnibus di il pagamento, in favore della CP_2 [...]
e, per essa, in qualità di mandataria, Controparte_3 [...] nei limiti della garanzia eventualmente prestata, della somma Controparte_4 complessiva di euro 240.965,12 oltre a “gli interessi come da domanda”, nonché le spese e competenze della procedura, (...) oltre “interessi moratori successivi dal
31.12.2018 fino al soddisfo” (...).
L'opponente ha eccepito: la nullità e, per l'effetto, la revocabilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 50, Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
la nullità ed inefficacia, ex artt. 1418 e 1419 c.c., del contratto di fideiussione cd. omnibus in relazione alle clausole recepite agli artt. 2, 6, 7, e 8 dello schema dei contratti di fideiussione omnibus raccomandato per l'adozione nella generalità dei rapporti con la clientela dalla associazione bancaria italiana (abi) alle rispettive affiliate;
la nullità parziale dei contratti di apertura di credito bancario e di anticipazione e sconto bancario di effetti, fatture e documenti di carta commerciale s.b.f. (c.d. conto anticipi), entrambi tratti, a far data dal 24 giugno 2009, da presso CP_2 [...]
Filiale di Lecce, in relazione alle clausole determinative Controparte_3 di interessi debitori, capitalizzazione periodica dei conti debitori, commissioni sul massimo scoperto, ulteriori commissioni e spese, nonché le capitalizzazioni,
l'antergazione e postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data di rispettiva contabilizzazione, poiché nulle per contrarietà a norme di legge e di ordine pubblico, nonché illecite, inique, vessatorie e comunque inefficaci;
la inesigibilità del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in ragione della insussistenza della nominale ragione di credito ivi azionata;
la “nullità ed inefficacia, ai sensi e per gli pag. 2/9 effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di eventuale convenzione di capitalizzazione, su base trimestrale, degli interessi, commissioni, altre competenze e spese annotate in conto dare, in relazione agli artt. 1283, 1284, 1346 e 2697 c.c., per inesistenza di uso normativo;
la nullità ed inefficacia, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 1283, 1284, 1343, 1344, 1346, e 2697 c.c., di eventuale convenzione di pari periodicità di capitalizzazione di interessi creditori e debitori e di capitalizzazione, su base trimestrale, degli interessi, commissioni, altre competenze e spese annotate in dare, per illiceità della causa per essere in frode a norma imperativa di legge”; il difetto del presupposto di una valida pattuizione di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e degli interessi debitori, e dunque, in linea di mero principio, di ammissibilità della capitalizzazione trimestrale sui conti debitori;
la “nullità ed inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e
1419, comma 2, c.c., di eventuale convenzione di annotazioni in dare di cc.dd. commissioni sul massimo scoperto trimestrale, in relazione all'art. 1325, n. 2), c.c., per inesistenza di causa giustificatrice;
la nullità ed inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di eventuale convenzione di annotazioni in dare di cc.dd. commissioni sul massimo scoperto trimestrale, in relazione agli artt. 117 t.u.b.
e 1346 c.c., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto”; la “nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di annotazioni in dare di interessi per differenza in giorni-banca tra la data di contabilizzazione delle singole operazioni in c/c e la data di rispettiva valuta in relazione all'art. 1325, n. 1), c.c., per inesistenza di accordo tra le parti”; la “nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di eventuale convenzione di annotazioni in conto dare di interessi per differenza in giorni-banca tra la data di contabilizzazione delle singole operazioni in c/c e la data di rispettiva valuta, in relazione all'art. 1325, n. 2), c.c., per difetto di causa negoziale”; la “nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di annotazioni in dare di c.d. commissione trimestrale di disponibilità fondi, in relazione all'art. 1325, n. 1), c.c., per inesistenza di accordo tra le parti”; la “nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di annotazioni in conto dare di interessi, commissioni, remunerazioni e spese ad un tasso pag. 3/9 effettivo globale (teg), ai sensi dell'art. 1, comma 6, legge 7 marzo 1996, n. 108
(disposizioni in materia di usura), eccedente il limite di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 4, della detta legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituita la (già CP_1 Controparte_1
, cessionaria della CP_5 Controparte_6
, nonché mandante della CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A.,
[...] contestando, in fatto e diritto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dall'opponente e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE: - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione de qua non è fondata su prova scritta e non si rappresenta di pronta soluzione, e pertanto previamente assegnare termine alle Parti per l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010. NEL
MERITO: - respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto accogliendo le domande formulate dall'opponente, condannare la sig.ra a pagare Parte_1 alla convenuta già Controparte_1 CP_5 titolare del credito di cui è causa, in virtù di contratto di cessione di crediti concluso in data 29/06/2020 con in amministrazione straordinaria, Controparte_3 la somma di € 240.965,22=, oltre ulteriori interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero le diverse somme che verranno accertate nel corso del giudizio”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 959 del
6.4.2022 ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo;
ha, altresì condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
pag. 4/9 - ha, innanzitutto, ritenuto infondata l'eccezione preliminare relativa all'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB ai fini della prova del credito vantato dalla CP_3 quest'ultima ha, infatti, dimostrato di aver assolto sin dalla fase monitoria il proprio onere probatorio producendo, oltre al suddetto certificato (per costante giurisprudenza sufficiente a costituire principio di prova scritta del diritto fatto valere, in fase monitoria), copiosa documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria;
- ha, altresì, ritenuto infondata l'eccezione con cui parte opponente ha lamentato la nullità ed inefficacia, ex artt. 1418 e 1419 c.c., del contratto di fideiussione c.d. omnibus concluso mediante utilizzazione dei moduli ABI;
- ha, poi, nel merito, rigettato le questioni relative all'asserita illegittima applicazione da parte della della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione CP_3 del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
- ha, parimenti, rigettato le eccezioni di nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto e di usurarietà dei tassi debitori perché generiche.
§ 2
Avverso la sentenza n. 959/22 del tribunale di Brindisi ha proposto appello Parte_1 ed ha chiesto che, in totale riforma di tale provvedimento, fosse accertata la
[...] nullità ed inefficacia del d.i. n. 3129/19 e che, per l'effetto, lo stesso fosse revocato;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze.
In data 2.10.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in sei motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame ha denunciato la violazione dell'art. Parte_1
112 c.p.c.: secondo l'appellante, il tribunale avrebbe “condotto il proprio accertamento pag. 5/9 sull'erroneo presupposto del radicamento di una domanda attorea di accertamento della nullità assoluta del contratto di fideiussione omnibus, per cui è causa, evidentemente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, comma 1, c.c., che parte Contr opponente non ha proposto, avendo invece dedotto (..) la nullità parziale del medesimo contratto, ai sensi della diversa disposizione di cui all'art. 1419, comma 2,
c.c. ovvero, con riguardo, solo ed esclusivamente, alle clausole, riprodotte nel capitolato delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalla odierna Attrice con in data 24 giugno 2009, di contenuto identico e Controparte_3 corrispondente a quelle oggetto di censura di nullità dal noto Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, nell'ulteriore presupposto di una convenzione negoziale formalmente valida ed efficace tra le parti, ma con la deduzione di inesigibilità della obbligazione di pagamento del presunto debito, oggetto di garanzia, per difetto dei presupposti di applicazione dell'art. 1957 c.c., immediatamente applicabile in via sostitutiva alla fattispecie in odierno esame per l'effetto della dedotta nullità ed inefficacia della clausola contrattuale che ad essa derogava.”
Il motivo è infondato.
Nella sentenza gravata il tribunale ha fatto espresso riferimento, in motivazione, alla nullità parziale eccepita da parte opponente (cfr pag.
9-12 della sentenza impugnata): nell'operare un ampio excursus sull'evoluzione giurisprudenziale della corte di legittimità in merito alla nullità eccepita, il primo giudice ha rammentato che “La
Suprema Corte a Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994 ha affermato dunque il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione” (cfr. pag. 10 sent. 1° grado). Tale richiamo permette di escludere che sia stata omessa la valutazione della nullità parziale delle clausole, già denunciata dall'opponente in primo grado, e poi rimarcata nel primo motivo di appello.
Dopo aver dedotto ampiamente sulla questione relativa alla nullità parziale, tuttavia, il tribunale ha concluso affermando che “deve intendersi rigettata l'eccezione di nullità assoluta della fideiussione per cui è causa”.
Tale affermazione contiene in realtà un refuso: il tribunale aveva già argomentato e rigettato la primaria questione relativa alla nullità assoluta, e dopo essere passato pag. 6/9 all'analisi della questione relativa alla eccepita nullità parziale, ha concluso nuovamente facendo riferimento alla nullità assoluta (per mero errore materiale).
La decisione in ordine alla insussistenza di nullità assoluta della fideiussione, è dunque coperta da giudicato, mentre deve essere statuito in appello - previa rettifica dell'evidenziato errore materiale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata -
l'accertamento positivo della nullità parziale dell'accordo, denunciata dal fideiussore
[...] in primo grado. Parte_1
In forza del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, le clausole contrattuali riproduttive degli artt. 2, 6, 7 e 8 del modulo ABI devono essere dichiarate nulle e dunque disapplicate, ferma restando, per il resto la validità del contratto di garanzia da verificare secondo la previsione dell'art. 1419 cod.civ. secondo cui la nullità di singole clausole si estende all'intero contratto ssolo se risulta “che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Va in proposito osservato che la al momento del perfezionamento del Pt_1 contratto di fideiussione, era anche l'amministratore della società garantita, come risulta dal fatto che, in tale qualità firmò il contratto di apertura di credito in conto corrente ed il conto anticipi. In particolare, nella richiesta di credito in data 8 giugno 2009, la
[...] si qualifica espressamente come amministratore e legale rappresentante della Pt_1 società, di cui deteneva l'80% del capitale sociale. La circostanza di cui innanzi, evidenziando un interesse diretto della fideiubente alla conclusione dei contratti che assicuravano alla società di cui era amministratrice la liquidità senza la quale non avrebbe potuto operare, fa da sola fondatamente ritenere che l'appellante avrebbe comunque concluso il contratto anche in assenza delle clausole nulle. A ciò deve aggiungersi che il venir meno della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. - che è l'unica di cui si discute nella specie comporta una disciplina del rapporto contrattuale più favorevole al fideiussore.
Le sorti della controversia tuttavia non mutano.
Ed invero, la disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. al comma 1 prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. pag. 7/9 Nella specie, la banca, in qualità di creditore procedente ha, con racc. A/R del 31.1.2019 dapprima comunicato alla debitrice principale ed alla garante CP_2 [...]
la risoluzione dei contratti di apertura di credito garantiti. Successivamente, ha Pt_1 azionato la pretesa ottenendo, contro entrambi gli obbligati;
il d.i. in data 5.6.2019, nel rispetto del termine di sei mesi previsto dalla norma in esame.
La declaratoria di nullità parziale della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. è dunque ininfluente ai fini del decidere. Il vincolo obbligatorio di garanzia persiste in capo a , in quanto la banca ha agito tempestivamente contro il debitore Parte_1 principale.
§ 3.2
I restanti motivi di gravame sono strettamente connessi tra loro e si prestano pertanto ad una disamina unitaria.
- con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha evidenziato che avrebbe errato il giudice di prime cure a non disporre CTU volta ad accertare l'applicazione di interessi usurari ai rapporti intercorsi tra e da CP_2 Controparte_3 cui ha avuto origine l'odierna pretesa portata dal d.i. opposto;
- con i motivi di impugnazione terzo, quarto, quinto e sesto parte appellante ha dedotto che avrebbe errato il giudice di prime cure a non accertare la nullità ed inefficacia dei contratti di conto corrente e anticipo fatture per indebita applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima applicazione di c.m.s., indebita “annotazione in conto dare di interessi per differenza in giorni-banca tra la data di contabilizzazione delle singole operazioni in c/c e la data di rispettiva valuta” (cfr. atto di appello
[...]
p.59), nonché di indebita applicazione di interessi ultralegali a titolo di “cc.dd. Pt_1 commissioni di disponibilità fondi” (cfr. atto di appello p. 64). Pt_1
I motivi sono infondati.
Nessuna delle eccezioni formulate da è opponibile alla banca, poiché Parte_1 la garanzia prestata contiene la clausola “a prima richiesta” che attribuisce all'accordo natura di contratto autonomo di garanzia (cfr modulo in atti, alla lett. g)). Tanto in disparte dalla genericità con cui le eccezioni sono state sollevate che - come già correttamente statuito dal giudice di primo grado - non ammette l'esperimento di CTU contabile, neppure con riguardo alla denuncia di usurarietà degli interessi passivi. pag. 8/9 § 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali del giudizio di appello Controparte_1 che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 382 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
NT e RA Baldari, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede in Napoli, Controparte_1 P.IVA_1 quale mandante di CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. (c.f. P.IVA_2 con sede in San Donato Milanese (Mi), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Augusto Faraone, come da mandato in atti
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 10.9.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
<<con atto di citazione, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe – parte_1< i>
- ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3129/2019 emesso dal
Tribunale di Lecce in data 05.12.2019, con il quale le era stato intimato, in qualità di fideiussore omnibus di il pagamento, in favore della CP_2 [...]
e, per essa, in qualità di mandataria, Controparte_3 [...] nei limiti della garanzia eventualmente prestata, della somma Controparte_4 complessiva di euro 240.965,12 oltre a “gli interessi come da domanda”, nonché le spese e competenze della procedura, (...) oltre “interessi moratori successivi dal
31.12.2018 fino al soddisfo” (...).
L'opponente ha eccepito: la nullità e, per l'effetto, la revocabilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 50, Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
la nullità ed inefficacia, ex artt. 1418 e 1419 c.c., del contratto di fideiussione cd. omnibus in relazione alle clausole recepite agli artt. 2, 6, 7, e 8 dello schema dei contratti di fideiussione omnibus raccomandato per l'adozione nella generalità dei rapporti con la clientela dalla associazione bancaria italiana (abi) alle rispettive affiliate;
la nullità parziale dei contratti di apertura di credito bancario e di anticipazione e sconto bancario di effetti, fatture e documenti di carta commerciale s.b.f. (c.d. conto anticipi), entrambi tratti, a far data dal 24 giugno 2009, da presso CP_2 [...]
Filiale di Lecce, in relazione alle clausole determinative Controparte_3 di interessi debitori, capitalizzazione periodica dei conti debitori, commissioni sul massimo scoperto, ulteriori commissioni e spese, nonché le capitalizzazioni,
l'antergazione e postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data di rispettiva contabilizzazione, poiché nulle per contrarietà a norme di legge e di ordine pubblico, nonché illecite, inique, vessatorie e comunque inefficaci;
la inesigibilità del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto in ragione della insussistenza della nominale ragione di credito ivi azionata;
la “nullità ed inefficacia, ai sensi e per gli pag. 2/9 effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di eventuale convenzione di capitalizzazione, su base trimestrale, degli interessi, commissioni, altre competenze e spese annotate in conto dare, in relazione agli artt. 1283, 1284, 1346 e 2697 c.c., per inesistenza di uso normativo;
la nullità ed inefficacia, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., in riferimento agli artt. 1283, 1284, 1343, 1344, 1346, e 2697 c.c., di eventuale convenzione di pari periodicità di capitalizzazione di interessi creditori e debitori e di capitalizzazione, su base trimestrale, degli interessi, commissioni, altre competenze e spese annotate in dare, per illiceità della causa per essere in frode a norma imperativa di legge”; il difetto del presupposto di una valida pattuizione di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e degli interessi debitori, e dunque, in linea di mero principio, di ammissibilità della capitalizzazione trimestrale sui conti debitori;
la “nullità ed inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e
1419, comma 2, c.c., di eventuale convenzione di annotazioni in dare di cc.dd. commissioni sul massimo scoperto trimestrale, in relazione all'art. 1325, n. 2), c.c., per inesistenza di causa giustificatrice;
la nullità ed inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di eventuale convenzione di annotazioni in dare di cc.dd. commissioni sul massimo scoperto trimestrale, in relazione agli artt. 117 t.u.b.
e 1346 c.c., per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto”; la “nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di annotazioni in dare di interessi per differenza in giorni-banca tra la data di contabilizzazione delle singole operazioni in c/c e la data di rispettiva valuta in relazione all'art. 1325, n. 1), c.c., per inesistenza di accordo tra le parti”; la “nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di eventuale convenzione di annotazioni in conto dare di interessi per differenza in giorni-banca tra la data di contabilizzazione delle singole operazioni in c/c e la data di rispettiva valuta, in relazione all'art. 1325, n. 2), c.c., per difetto di causa negoziale”; la “nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di annotazioni in dare di c.d. commissione trimestrale di disponibilità fondi, in relazione all'art. 1325, n. 1), c.c., per inesistenza di accordo tra le parti”; la “nullità ed
inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418 e 1419, comma 2, c.c., di annotazioni in conto dare di interessi, commissioni, remunerazioni e spese ad un tasso pag. 3/9 effettivo globale (teg), ai sensi dell'art. 1, comma 6, legge 7 marzo 1996, n. 108
(disposizioni in materia di usura), eccedente il limite di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 4, della detta legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituita la (già CP_1 Controparte_1
, cessionaria della CP_5 Controparte_6
, nonché mandante della CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A.,
[...] contestando, in fatto e diritto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dall'opponente e instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE: - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione de qua non è fondata su prova scritta e non si rappresenta di pronta soluzione, e pertanto previamente assegnare termine alle Parti per l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010. NEL
MERITO: - respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse revocare il decreto ingiuntivo opposto accogliendo le domande formulate dall'opponente, condannare la sig.ra a pagare Parte_1 alla convenuta già Controparte_1 CP_5 titolare del credito di cui è causa, in virtù di contratto di cessione di crediti concluso in data 29/06/2020 con in amministrazione straordinaria, Controparte_3 la somma di € 240.965,22=, oltre ulteriori interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero le diverse somme che verranno accertate nel corso del giudizio”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Brindisi, con sentenza n. 959 del
6.4.2022 ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo;
ha, altresì condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
pag. 4/9 - ha, innanzitutto, ritenuto infondata l'eccezione preliminare relativa all'inidoneità dell'estratto conto ex art. 50 TUB ai fini della prova del credito vantato dalla CP_3 quest'ultima ha, infatti, dimostrato di aver assolto sin dalla fase monitoria il proprio onere probatorio producendo, oltre al suddetto certificato (per costante giurisprudenza sufficiente a costituire principio di prova scritta del diritto fatto valere, in fase monitoria), copiosa documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria;
- ha, altresì, ritenuto infondata l'eccezione con cui parte opponente ha lamentato la nullità ed inefficacia, ex artt. 1418 e 1419 c.c., del contratto di fideiussione c.d. omnibus concluso mediante utilizzazione dei moduli ABI;
- ha, poi, nel merito, rigettato le questioni relative all'asserita illegittima applicazione da parte della della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione CP_3 del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
- ha, parimenti, rigettato le eccezioni di nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto e di usurarietà dei tassi debitori perché generiche.
§ 2
Avverso la sentenza n. 959/22 del tribunale di Brindisi ha proposto appello Parte_1 ed ha chiesto che, in totale riforma di tale provvedimento, fosse accertata la
[...] nullità ed inefficacia del d.i. n. 3129/19 e che, per l'effetto, lo stesso fosse revocato;
il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame con vittoria di spese e competenze.
In data 2.10.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si articola in sei motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di gravame ha denunciato la violazione dell'art. Parte_1
112 c.p.c.: secondo l'appellante, il tribunale avrebbe “condotto il proprio accertamento pag. 5/9 sull'erroneo presupposto del radicamento di una domanda attorea di accertamento della nullità assoluta del contratto di fideiussione omnibus, per cui è causa, evidentemente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, comma 1, c.c., che parte Contr opponente non ha proposto, avendo invece dedotto (..) la nullità parziale del medesimo contratto, ai sensi della diversa disposizione di cui all'art. 1419, comma 2,
c.c. ovvero, con riguardo, solo ed esclusivamente, alle clausole, riprodotte nel capitolato delle condizioni generali del contratto sottoscritto dalla odierna Attrice con in data 24 giugno 2009, di contenuto identico e Controparte_3 corrispondente a quelle oggetto di censura di nullità dal noto Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, nell'ulteriore presupposto di una convenzione negoziale formalmente valida ed efficace tra le parti, ma con la deduzione di inesigibilità della obbligazione di pagamento del presunto debito, oggetto di garanzia, per difetto dei presupposti di applicazione dell'art. 1957 c.c., immediatamente applicabile in via sostitutiva alla fattispecie in odierno esame per l'effetto della dedotta nullità ed inefficacia della clausola contrattuale che ad essa derogava.”
Il motivo è infondato.
Nella sentenza gravata il tribunale ha fatto espresso riferimento, in motivazione, alla nullità parziale eccepita da parte opponente (cfr pag.
9-12 della sentenza impugnata): nell'operare un ampio excursus sull'evoluzione giurisprudenziale della corte di legittimità in merito alla nullità eccepita, il primo giudice ha rammentato che “La
Suprema Corte a Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994 ha affermato dunque il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione” (cfr. pag. 10 sent. 1° grado). Tale richiamo permette di escludere che sia stata omessa la valutazione della nullità parziale delle clausole, già denunciata dall'opponente in primo grado, e poi rimarcata nel primo motivo di appello.
Dopo aver dedotto ampiamente sulla questione relativa alla nullità parziale, tuttavia, il tribunale ha concluso affermando che “deve intendersi rigettata l'eccezione di nullità assoluta della fideiussione per cui è causa”.
Tale affermazione contiene in realtà un refuso: il tribunale aveva già argomentato e rigettato la primaria questione relativa alla nullità assoluta, e dopo essere passato pag. 6/9 all'analisi della questione relativa alla eccepita nullità parziale, ha concluso nuovamente facendo riferimento alla nullità assoluta (per mero errore materiale).
La decisione in ordine alla insussistenza di nullità assoluta della fideiussione, è dunque coperta da giudicato, mentre deve essere statuito in appello - previa rettifica dell'evidenziato errore materiale, ed in parziale riforma della sentenza impugnata -
l'accertamento positivo della nullità parziale dell'accordo, denunciata dal fideiussore
[...] in primo grado. Parte_1
In forza del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, le clausole contrattuali riproduttive degli artt. 2, 6, 7 e 8 del modulo ABI devono essere dichiarate nulle e dunque disapplicate, ferma restando, per il resto la validità del contratto di garanzia da verificare secondo la previsione dell'art. 1419 cod.civ. secondo cui la nullità di singole clausole si estende all'intero contratto ssolo se risulta “che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Va in proposito osservato che la al momento del perfezionamento del Pt_1 contratto di fideiussione, era anche l'amministratore della società garantita, come risulta dal fatto che, in tale qualità firmò il contratto di apertura di credito in conto corrente ed il conto anticipi. In particolare, nella richiesta di credito in data 8 giugno 2009, la
[...] si qualifica espressamente come amministratore e legale rappresentante della Pt_1 società, di cui deteneva l'80% del capitale sociale. La circostanza di cui innanzi, evidenziando un interesse diretto della fideiubente alla conclusione dei contratti che assicuravano alla società di cui era amministratrice la liquidità senza la quale non avrebbe potuto operare, fa da sola fondatamente ritenere che l'appellante avrebbe comunque concluso il contratto anche in assenza delle clausole nulle. A ciò deve aggiungersi che il venir meno della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. - che è l'unica di cui si discute nella specie comporta una disciplina del rapporto contrattuale più favorevole al fideiussore.
Le sorti della controversia tuttavia non mutano.
Ed invero, la disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. al comma 1 prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. pag. 7/9 Nella specie, la banca, in qualità di creditore procedente ha, con racc. A/R del 31.1.2019 dapprima comunicato alla debitrice principale ed alla garante CP_2 [...]
la risoluzione dei contratti di apertura di credito garantiti. Successivamente, ha Pt_1 azionato la pretesa ottenendo, contro entrambi gli obbligati;
il d.i. in data 5.6.2019, nel rispetto del termine di sei mesi previsto dalla norma in esame.
La declaratoria di nullità parziale della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c. è dunque ininfluente ai fini del decidere. Il vincolo obbligatorio di garanzia persiste in capo a , in quanto la banca ha agito tempestivamente contro il debitore Parte_1 principale.
§ 3.2
I restanti motivi di gravame sono strettamente connessi tra loro e si prestano pertanto ad una disamina unitaria.
- con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha evidenziato che avrebbe errato il giudice di prime cure a non disporre CTU volta ad accertare l'applicazione di interessi usurari ai rapporti intercorsi tra e da CP_2 Controparte_3 cui ha avuto origine l'odierna pretesa portata dal d.i. opposto;
- con i motivi di impugnazione terzo, quarto, quinto e sesto parte appellante ha dedotto che avrebbe errato il giudice di prime cure a non accertare la nullità ed inefficacia dei contratti di conto corrente e anticipo fatture per indebita applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima applicazione di c.m.s., indebita “annotazione in conto dare di interessi per differenza in giorni-banca tra la data di contabilizzazione delle singole operazioni in c/c e la data di rispettiva valuta” (cfr. atto di appello
[...]
p.59), nonché di indebita applicazione di interessi ultralegali a titolo di “cc.dd. Pt_1 commissioni di disponibilità fondi” (cfr. atto di appello p. 64). Pt_1
I motivi sono infondati.
Nessuna delle eccezioni formulate da è opponibile alla banca, poiché Parte_1 la garanzia prestata contiene la clausola “a prima richiesta” che attribuisce all'accordo natura di contratto autonomo di garanzia (cfr modulo in atti, alla lett. g)). Tanto in disparte dalla genericità con cui le eccezioni sono state sollevate che - come già correttamente statuito dal giudice di primo grado - non ammette l'esperimento di CTU contabile, neppure con riguardo alla denuncia di usurarietà degli interessi passivi. pag. 8/9 § 4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese processuali del giudizio di appello Controparte_1 che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio 22 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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