Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9019/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mauro Grego,
Ricorrente
nei confronti di
C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
23.4.1983, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Filippo Sguerso,
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni del ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
1
1. recepire l'accordo raggiunto tra le parti in sede di udienza odierna in ordine all'affido, collocazione abitativa e frequentazioni con i minori;
2. dare atto della disponibilità paterna a corrispondere l'importo non superiore ad euro 300,00 per ciascun figlio a titolo di contributo per il loro mantenimento oltre alle spese straordinarie suddivise nella misura del 50% tra genitori;
4. accertare e dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi e, per l'effetto, previa revoca dell'attuale assegno, dichiarare che nulla è dovuto alla Signora a Controparte_1
titolo di assegno divorzile a far data dalla domanda o, in subordine, dalla data della sentenza divorzile con condanna della medesima alla restituzione delle somme pagate a tale titolo nella misura dovuta (oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo);
vinte le spese”;
conclusioni della resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, attesa la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto il 16/07/2016 in Genova dai coniugi e Parte_1
, Controparte_1
recepire l'accordo raggiunto tra le parti in sede di udienza odierna in ordine all'affido, collocazione abitativa e frequentazioni con i minori;
disporre altresì a carico del signor il contributo mensile di €600,00 per ciascun figlio, Pt_1
sia considerando le loro aumentate esigenze dovute alla fase adolescenziale, sia il mancato adeguamento Istat della somma prevista in sede di separazione.
Disporre altresì in capo al padre le spese straordinarie nella misura del 60%, fino a quando la madre non intraprenda una attività lavorativa percependo un reddito mensile di almeno €
800,00. In tal caso le spese straordinarie saranno ripartite al 50%.
Il padre verserà altresì ulteriori € 400,00 mensili a titolo di contributo per le spese di abitazione
a favore dei figli.
Disporre il versamento della somma di € 450,00 mensili a favore della Signora a titolo di CP_1
contributo al suo mantenimento, considerando che il signor non ha provveduto ad Pt_1
aggiornare l'importo previsto in sede di separazione, fino a quando la stessa non percepisca
2 un reddito mensile di almeno € 800,00.
Vinte le spese e, in ogni caso, con liquidazione delle spese con separato decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 DPR 115/02”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2021 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con Controparte_1
e che fosse altresì disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa,
[...]
frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli minori (nata dall'unione Per_1
coniugale il 21.1.2012) e (nato il [...] da precedente relazione di Persona_2
e adottato da in forza di sentenza n. 50/2020 CP_1 CP_1 Parte_1
del 20.3.2020 del Tribunale per i Minorenni di Genova).
Con memoria del 9.3.2022 si è costituita in giudizio la resistente, la quale si è associata alla domanda di divorzio, formulando per il resto richieste parzialmente difformi da quelle del marito.
Con ordinanza del 28.3.2022 il presidente facente funzioni ha provvisoriamente posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie, quale contributo al proprio mantenimento, la somma mensile di euro 150,00, in tal modo riducendo il maggiore importo (pari a euro 400,00 mensili) previsto in sede di separazione consensuale del 15.6.2020; per il resto ha confermato, in via provvisoria, le condizioni di cui agli accordi di separazione.
Rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore, questo Tribunale, con sentenza non definitiva n.
2494/2022 del 7.11.2022, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra i coniugi.
All'udienza del 26.9.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa e frequentazione dei figli minori.
Alla medesima udienza il giudice istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva:
- verserà a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario Pt_1 CP_1
dei figli e la somma mensile di euro 1.200,00 complessivi (euro 600,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in
3 base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al verbale Per_1 Per_2
della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
- l'assegno unico per i figli potrà essere percepito dalle parti in misura paritaria;
- nulla verserà a a titolo di assegno divorzile”. Pt_1 CP_1
Il ricorrente ha prestato adesione alla proposta appena riportata. La resistente ha dichiarato di contro di non potervi aderire;
al contempo ha formulato una controproposta – che controparte non ha accettato – nei termini che seguono:
“- verserà alla ex moglie la somma mensile di euro 1400,00 come contributo di Pt_1
mantenimento per i figli;
fermo tutto il resto”.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra trascritti.
***
1. Deve anzitutto prendersi atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa e frequentazione dei figli minori e Per_1 Per_2
[...]
Alla luce della situazione del nucleo familiare quale emersa nel corso del procedimento, si ritiene che l'assetto concordato dagli ex coniugi – nei termini che si riportano nel dispositivo
– sia idoneo a soddisfare adeguatamente le esigenze di tutela dei figli minori e possa essere allora recepito.
2. In ordine ai provvedimenti di ordine economico, rispetto ai quali le conclusioni formulate dalle parti restano divergenti, giova preliminarmente rilevare che in sede di separazione consensuale i coniugi avevano concordato, in sintesi e per quel che qui preme evidenziare, quanto segue: i) obbligo per il sig. di corrispondere alla moglie la somma di euro Pt_1
500,00 mensili quale contributo al mantenimento di , nonché l'ulteriore somma di euro Per_1
500,00 mensili per il mantenimento di;
ii) integrale accollo delle spese Persona_2
4 straordinarie per i due minori da parte del sig. per i primi sei mesi dalla sottoscrizione Pt_1
del ricorso introduttivo del giudizio di separazione;
suddivisione, con riferimento al periodo successivo, delle predette spese straordinarie al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre fintantoché la sig.ra non avesse reperito una occupazione che le CP_1
garantisse un “reddito aggiuntivo netto di almeno euro 800,00 mensili”; iii) obbligo a carico del padre di corrispondere l'ulteriore somma mensile di euro 400,00 quale concorso alle spese alloggiative dei minori;
iv) previsione a carico del marito del versamento alla moglie della somma di euro 400,00 mensili “a regolamentazione e transazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed a titolo di contributo al mantenimento della signora;
v) impegno della CP_1
odierna resistente a retrocedere le quote della società GMC S.r.l. al marito, o a cederle a persona da lui nominata, senza corrispettivo.
La resistente insta perché sia posto a carico dell'ex marito il versamento della somma mensile di euro 450,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, fintantoché ella non percepisca un reddito mensile di almeno euro 800,00.
Il ricorrente si oppone alla domanda spiegata da controparte.
Ritiene il collegio che non sussistano i presupposti per sancire l'obbligo del sig. di Pt_1
corrispondere alcuna somma quale assegno divorzile in favore della ex moglie.
Occorre al riguardo anzitutto rilevare che, secondo quanto dichiarato dalla stessa resistente, ella, conseguita l'abilitazione come “agente di affari in mediazione” nell'ottobre 2022, ha avviato l'attività con partita IVA quale agente immobiliare nel gennaio 2023 e ha ricavato, nello stesso anno 2023, redditi pari a 10.000,00 euro netti, pari dunque a circa 830,00 euro al mese.
È pur vero che la sig.ra in udienza ha altresì dichiarato di aver guadagnato nei CP_1
primi nove mesi del 2024 per la sua attività “l'importo di euro 2070,00 lordi;
oltre a remunerazioni dai [suoi] associati per circa 300,00 euro complessivi”. Sennonché, alla luce di quanto dichiarato dalla resistente in sede di interrogatorio libero in ordine ai redditi da lavoro conseguiti nel 2023; delle esperienze lavorative pregresse da lei svolte (anche) nel settore della mediazione immobiliare;
della circostanza che ella (ora) consegue remunerazioni da associati, e dunque ha strutturato la propria attività in forma associata e complessa, è ragionevole credere che anche per il 2024 abbia percepito redditi dal proprio impiego pari,
5 almeno, a euro 10.000,00, e dunque a circa 830,00 euro al mese.
Soprattutto, l'asserito decremento degli emolumenti conseguiti dalla sig.ra nel CP_1
2024 non ha trovato riscontro alcuno nella documentazione versata in atti, e non può allora essere assunto come elemento su cui fondare la decisione in merito alla spiegata domanda di assegno divorzile, se solo si consideri la ripartizione degli oneri probatori al riguardo incombenti sulle parti.
Con queste premesse – e anche a prescindere da ulteriori rilievi in ordine alla insussistenza nel caso di specie dei presupposti che, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sono richiesti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (cfr.
Cass., sez. un., 11.7.2018, n. 18287) –, deve opportunamente valorizzarsi il fatto che la resistente abbia espressamente ancorato, e in tal modo circoscritto, la propria domanda di assegno divorzile alla circostanza di non guadagnare la somma mensile di euro 800,00: ne segue che, sulla base dei pregressi rilievi in ordine alla situazione reddituale della sig.ra CP_1
non vi è spazio per accordare in suo favore assegno alcuno a tale titolo.
[...]
2.1. Quanto al periodo di tempo antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio tra i coniugi, occorre considerare per un verso l'assetto economico quale concordato dalle parti in sede di separazione consensuale;
per altro verso, deve tenersi conto dell'attività lavorativa svolta dalla resistente, anche prima della predetta sentenza, per conto di società attive nel campo della mediazione immobiliare, pur con un ritorno reddituale inizialmente limitato;
nonché della piena idoneità lavorativa della sig.ra anche in considerazione della sua ancora giovane età. Si ritiene, CP_1
conseguentemente, che sia congruo confermare – fino alla data dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio tra i coniugi – la statuizione provvisoria adottata dal presidente facente funzioni con ordinanza del 28.3.2022 con cui è stato posto a carico del sig. l'obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie Pt_1
(già previsto in sede di separazione, ma) nella (ridotta) misura di euro 150,00 al mese.
2.2. Merita poi accoglimento, nei termini di seguito indicati, la domanda del ricorrente di restituzione delle somme da lui corrisposte alla moglie.
Segnatamente, posto che la sig.ra ha riconosciuto di aver regolarmente CP_1
percepito la somma di euro 150,00 mensili dal marito quale concorso al suo mantenimento,
6 deve disporsi la restituzione delle somme (pari appunto a euro 150,00 mensili) indebitamente versate dal sig. alla moglie per il suo mantenimento con riferimento al lasso di tempo Pt_1
successivo al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio: giacché tali versamenti non risultano sorretti da alcun fondamento giustificativo una volta che si sia esclusa la fondatezza della domanda di assegno divorzile spiegata dalla moglie.
Sulle predette somme spetteranno altresì al sig. gli interessi legali dai rispettivi Pt_1
pagamenti mensili sino all'effettivo soddisfo, senza che rilevi la condizione di buona o mala fede dell'accipiens, trattandosi di somme versate in esecuzione di un provvedimento poi riformato (cfr. Cass., sez. I, 18.10.2021, n. 28646).
3. Quanto agli obblighi di contribuzione paterna al mantenimento dei figli, il ricorrente chiede di contenere la predetta contribuzione in un importo non superiore a euro 300,00 al mese per ciascun figlio;
la resistente insta perché sia posto a carico dell'ex marito il versamento della somma mensile di euro 600,00 per ciascun figlio, nonché dell'ulteriore somma di euro 400,00 al mese quale concorso alle spese di abitazione per i minori.
Deve al riguardo nuovamente assumersi come punto di riferimento l'assetto economico concordato dalle parti in sede di separazione, quale più sopra richiamato. E devono poi considerarsi le circostanze di fatto sopravvenute successivamente all'omologa della separazione consensuale.
Segnatamente, occorre anzitutto prendere atto che il sig. ha costituito un nucleo Pt_1
familiare con una nuova compagna (con la quale poi ha contratto matrimonio), e dalla loro unione sentimentale è nata una figlia il 7.9.2021: in capo all'odierno ricorrente si configurano perciò conseguenti doveri di contribuzione al mantenimento della nuova figlia, che indubbiamente concorrono a ridurre le risorse economiche a disposizione del predetto.
È poi emerso, come più sopra evidenziato, che la sig.ra ha avviato un'attività CP_1
lavorativa come agente immobiliare, dopo aver conseguito la relativa abilitazione professionale.
Il ricorrente si duole per altro verso della intervenuta contrazione dei redditi derivanti dalla propria attività lavorativa nel settore della ristorazione a seguito delle misure restrittive adottate per contrastare l'emergenza pandemica. Deduce altresì che nel maggio 2021 gli è stato intimato sfratto per morosità relativamente all'immobile in Genova, via Quarnaro 1/2
7 da lui condotto in locazione;
nel settembre 2021 non è stata rinnovata la concessione di occupazione di suolo pubblico in Corso Italia in favore di società riferibile al medesimo ricorrente (GMC s.r.l.) con conseguente cessazione del punto di ristorazione Boccafritto;
nel novembre 2021 è stata iscritta ipoteca per un valore di circa 179.000,00 euro sull'unico immobile (sito in Genova, via Lungobisagno Istria, 6/14) di cui egli risulta proprietario;
nel dicembre 2021 è stato notificato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di società a lui facente capo ( per la somma di euro Parte_2
2.400,00; nel gennaio 2022 gli è stato notificato atto di precetto in rinnovazione per l'importo di euro 11.680,34; nel febbraio 2022 risulta essere stata emessa cartella esattoriale nei riguardi della per euro 587.000,00 circa;
nell'agosto 2024 è venuta Parte_2
meno l'entrata di 450,00 euro mensili derivanti dalla locazione dell'immobile in Genova, via
Lungobisagno Istria, a seguito della protratta morosità del conduttore;
nell'immobile si è recata ad abitare la madre del sig. . Pt_1
Nondimeno, deve evidenziarsi che:
- per ammissione del medesimo ricorrente, già al momento della conclusione degli accordi di separazione le attività del sig. risultavano soggette a importante esposizione Pt_1
debitoria pari, almeno, a euro 509.000,00 circa: le ulteriori poste passive che sarebbero medio tempore intervenute assumono, allora, rispetto alla complessiva situazione patrimoniale del ricorrente una portata piuttosto contenuta;
- non consta, alla luce della documentazione in atti, che i redditi del sig. derivanti Pt_1
dalla propria attività lavorativa abbiano subito, su base annuale, flessione alcuna;
- a nulla rileva in questa sede il fatto che il ricorrente abbia disposto (a titolo gratuito) dell'immobile di sua proprietà in favore della propria madre, trattandosi di posta patrimoniale attiva pur sempre (potenzialmente) idonea a produrre reddito, che deve allora computarsi ai fini della individuazione dei cespiti su cui commisurare l'obbligazione contributiva.
Il sig. risulta gravato, insieme con la nuova moglie, del pagamento del canone di Pt_1
locazione per l'immobile in cui i due vivono in Genova, via Dodero, pari a euro 1.250,00 mensili;
peraltro giova qui evidenziare che, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, egli era onerato (con la nuova compagna) di un analogo canone di euro 1.250,00 mensili anche rispetto all'immobile in Genova, via Quarnaro.
8 Per parte sua la sig.ra conduce in locazione un immobile in Genova Nervi, via CP_1
Odoardo Ganduccio, versando un canone mensile di euro 650,00.
Ora, a fronte della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti quale risultante dagli elementi, invero incompleti, acquisiti nel procedimento;
tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori con il padre, il quale già concorre in tal modo in via diretta al loro mantenimento;
considerate le esigenze di vita dei due ragazzi rapportate alla loro età; valutate le spese – per quanto emerso – che incombono su ciascuno dei genitori cui in questa sede può annettersi rilevanza;
considerato il regime previsto in sede di separazione consensuale, ritiene il collegio che sia congruo statuire che l'odierno ricorrente versi alla ex moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, e con decorrenza dalla data della presente decisione, la somma mensile di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio); fermi i provvedimenti provvisori fin qui adottati.
Reputa il collegio altresì congruo, alla luce della disparità reddituale emersa tra le parti, disporre che le spese straordinarie per i due minori siano suddivise tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
4. In ordine alle spese processuali, ritiene il collegio che, tenuto conto delle domande avanzate e dell'esito della lite, e considerato altresì il rifiuto opposto dalla resistente alla proposta transattiva formulata dal giudice istruttore e fatta propria da controparte, debba condannarsi la sig.ra alla refusione delle spese di lite relative alla fase decisoria in favore CP_1
dell'ex marito, disponendosi per il resto la compensazione delle ulteriori spese processuali.
Le spese per la fase decisoria sono liquidate secondo quanto indicato nel dispositivo, sulla scorta dei parametri previsti dalle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55:
- avendo riferimento ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale,
- di valore indeterminabile e complessità bassa,
- e assumendo i valori minimi stante l'esiguità della fase qui in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
9 - recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa e frequentazione dei minori , nata a [...] il [...], e Persona_3
, nato a [...] il [...], nei seguenti termini: Controparte_2
“- affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, con loro collocazione Per_2 Per_1
abitativa prevalente presso la madre;
- il padre può tenere con sé i figli quantomeno secondo le seguenti modalità e termini:
i) week end alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, ovvero nel caso in cui non vi sia scuola riportando i ragazzi presso la madre entro le ore 13,00;
ii) un pernottamento infrasettimanale presso il padre nella giornata di mercoledì, giorno in cui verranno prelevati a scuola dal padre che poi li riporterà a scuola il giorno successivo, ovvero nel caso in cui non vi sia scuola li riporterà presso la madre entro le ore 13,00;
iii) festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale;
iv) ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i minori due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
v) ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i minori dal 25 al 31 dicembre oppure dal 1° gennaio al 6 gennaio durante le vacanze invernali secondo il criterio dell'alternanza annuale, facendo comunque in modo, di volta in volta, di consentirsi reciprocamente la frequentazione dei minori per le giornate del 24 o del 25 dicembre (fra loro alternate);
vi) il padre potrà inoltre trascorrere, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici e di vita dei minori, due ulteriori settimane anche non consecutive nel periodo invernale con i figli;
vii) sono salvi diversi accordi tra i genitori da assumere in ogni caso nel preminente interesse dei minori”;
- rigetta la domanda di di riconoscimento di una somma in suo favore e a carico CP_1
di a titolo di assegno divorzile;
Pt_1
10 - condanna a restituire le somme di euro 150,00 mensili Controparte_1
indebitamente versate dal marito con riferimento al lasso di tempo successivo al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, oltre interessi legali dai rispettivi pagamenti mensili sino all'effettivo soddisfo;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dalla data della presente Parte_1
decisione, a , a titolo di contributo indiretto al mantenimento Controparte_1
ordinario dei figli e , la somma mensile di euro 1.200,00 complessivi Per_1 Persona_2
(euro 600,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle Parte_1 Controparte_1
spese straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al Per_1 Persona_2
verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) nella misura del 60% a carico del padre e del
40% a carico della madre;
- condanna alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite relative alla fase decisoria, liquidate nella misura di euro 1.452,50 per compenso tabellare, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuta;
- compensa per il resto le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.4.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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