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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/09/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
n. 115/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 19.01.2023, al n. 115 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 863/2022 del Tribunale di
Livorno, emessa e pubblicata in data 24.11.2022, nell'ambito del procedimento n.
3393/2020 R.G. promossa da
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Sig. (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. Marco Monticelli Levorato (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio, in Piombino (LI), Vicolo della Pergola 1/B, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(p. iva , corrente in Piombino (LI), via Controparte_1 P.IVA_2
Ombrone n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi P.
[...] C.F._3
Murciano (c.f. ) e Francesca Vezzani (c.f. C.F._4
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito C.F._5 in San Giuliano Terme (PI), loc. Ghezzano La Fontina, via G. Carducci n. 13, giusta procura in atti;
APPELLATA
1 La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “In via preliminare istruttoria: insiste nella richiesta di ammissione delle proprie istanze istruttorie, così come formulate nell'atto di citazione in appello e, pertanto, chiede ammettersi CTU tecnica attesa la necessità di confermare, da un lato, che le lavorazioni oggetto di contestazione non vennero svolte a regola d'arte e, dall'altro, la congruità e correttezza degli importi dedotti e richiesti a titolo di risarcimento del danno;
nel merito, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione reietta, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta e dichiarare che nulla è dovuto da a In via subordinata: Nell'ipotesi in cui venisse provato Parte_1 CP_1 un eventuale credito della società ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, CP_1 anche alla luce dei difetti allegati nell'esecuzione del lavoro;
In via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato che la ha subito danni patrimoniali, consistiti nel Parte_1 ripristino di quanto male eseguito dalla società nonché dei danni ulteriori da CP_1 questa provocati nell'esecuzione dei lavori, chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'odierna appellante della somma di €. 24.292,00 o di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”; per l'appellata, “Voglia la S.V. Ill.ma, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, - rigettare l'appello formulato da avverso Parte_1 la sentenza resa dal Tribunale di Livorno in data 24.11.2024, all'esito del giudizio
n.863/2022, perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato per tutte le ragioni sopra dedotte;
- dunque, confermare la sentenza pronunciata resa dal Tribunale di Livorno in data 24.11.2024, all'esito del giudizio n.863/2022; - con vittoria delle spese tutte anche di secondo grado compresi gli accessori di legge. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze d'avvocato del presente procedimento, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 4.10.2020 emesso dal Tribunale di Livorno, su ricorso ed in favore di con il quale era Controparte_1 stato ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di €. 18.178,00 oltre ad interessi moratori, spese e competenze del procedimento monitorio a titolo di saldo per lavori di adeguamento della Gru a Cavaliere Modello ELIDRA 80 appaltati alla con contratto del 29 novembre 2019. CP_1
2 lamentava l'inadempimento dell'appaltatore nella realizzazione del Parte_1 lavoro, con conseguenti danni alle imbarcazioni circostanti rimaste macchiate a seguito dello spargimento di materiale ferroso all'interno del cantiere nautico, evidenziando di aver potuto prendere visione delle lavorazioni svolte dalla CP_1 solo nel mese di maggio 2020 – alla ripresa delle attività successivamente al lockdown disposto con il DL 19/2020 - accertando il grave deterioramento delle componenti sostituite o comunque su cui era intervenuta la società CP_1
Domandava, pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata, la riduzione secondo giustizia ed equità del dovuto. Spiegava altresì la seguente domanda riconvenzionale: “accertato e dichiarato che la ha Parte_1 subito danni patrimoniali, consistiti nel ripristino di quanto male eseguito dalla società
nonché dei danni ulteriori da questa provocati nell'esecuzione dei lavori, CP_1 chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di
€. 24.292,00 o di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso”.
La società costituendosi in giudizio, deduceva che le modalità di intervento CP_1 erano conformi all'offerta tecno-economica dedotta nel contratto, che la denunciata ossidazione rinvenuta sui componenti sostituiti veniva provocata dalla piastra su cui venivano serrati i bulloni che, ossidandosi, aggrediva gli stessi e riscontrando il termine dei lavori appaltati – svolti alla costante presenza di tecnici dell'opponente –
a gennaio 2020, con conseguente tardività della denuncia di danni, e che, in ogni caso, il danno lamentato dalla parte opponente non era riconducibile alla lavorazione effettuata. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 863/2022 - sostenendo l'infondatezza della domanda di ma dando comunque atto del pagamento di euro Parte_1
3.000,00 effettuato, in data 9 marzo 2021, da in favore della Parte_1
con imputazione del versamento all'acconto fattura n. 8, Controparte_1 sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1154/2020 - revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento dell'importo di euro
15.178,00, oltre interessi;
rigettava inoltre la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa e la condannava al pagamento delle spese di lite.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1) “TEMPESTIVITA' DELLA DENUNCIA DEI VIZI”.
3 Anzitutto impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1 giudice riteneva che la denuncia dei vizi, effettuata tramite il procuratore della società in data 25 maggio 2020, fosse tardiva ai sensi dell'art. 1667 c.c. Il giudice, pur accogliendo la tesi della non immediata verificabilità del fenomeno di ossidazione, riteneva che, in virtù della missiva del sig. del 25 febbraio 2020, relativa a Parte_3 residui ferrosi rinvenuti sulla propria imbarcazione, già da quel momento la avesse avuto la possibilità concreta di accorgersi dei danni derivanti Parte_1 dalle lavorazioni, e quindi l'onere di verificarli su tutte le imbarcazioni danneggiate.
Tale ricostruzione appariva illogica e infondata alla società appellante la quale sosteneva che il giudice aveva erroneamente assimilato il fenomeno dello spargimento del pulviscolo ferroso sulle imbarcazioni circostanti alla denuncia dei vizi riguardante l'ammaloramento dei bulloni oggetto del contratto. Deduceva che quest'ultimo vizio veniva accertato solo nel maggio 2020, durante le operazioni di ispezione da parte dell'Ente accertatore, e che non risultava plausibile che tale ammaloramento fosse visibile già a febbraio, ossia appena un mese dopo la sostituzione dei bulloni.
Sosteneva che quanto sopra trovava conferma dalle risultanze dell'ispezione dell'Ente accertatore del 19 giugno 2020. Era emerso non solo che “Diverse riparazioni indicate nella relazione 2018/692.12 del 20/12/2018 non sono state eseguite a regola d'arte.
Risulta necessario procedere alla riparazione a regola d'arte” ma altresì che i bulloni sostituiti presentavano già fenomeni di ossidazione nei punti di contatto con la struttura ossidata sottostante e che, pertanto, veniva prescritto di ripristinare prima le flange ossidate e poi applicare bulloni idonei, ossia sostituirli ex novo.
Rilevava che, comunque, poiché lo scopo dei lavori – la messa a norma della gru – non veniva raggiunto - anzi, i lavori si rivelavano inutili e dannosi, tant'è che aveva dovuto affidare nuovamente l'intervento a un'altra ditta e Parte_1 sostenere le spese per la pulizia, lucidatura e verniciatura delle imbarcazioni danneggiate dalle operazioni di taglio effettuate dal personale - non risultava CP_1 applicabile l'art. 1667 c.c. Richiamando a sostegno della propria tesi giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. II, 02/02/2009, n. 2562), affermava che, in presenza di vizi tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, doveva farsi valere non la garanzia di perfetta esecuzione, bensì il difetto funzionale della causa, e l'azione non poteva subire limitazioni temporali diverse da quelle dell'ordinaria prescrizione.
Alla luce della corretta e tempestiva denuncia dei vizi effettuata dalla , Parte_1 quest'ultima vantava il pieno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pari complessivamente ad €. 24.292,00.
4 2) “ERRATA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL GIUDICE SULLE LAVORAZIONI
APPALTATE”.
Con la seconda censura l'appellante lamentava che, nel punto 5 della sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione sollevata dalla CP_1 circa la mancanza di nesso causale tra l'opera prestata e il deterioramento dei componenti installati ex novo.
sosteneva che il convincimento del giudicante si fondava su una lettura Parte_1 errata del materiale probatorio: aveva infatti ritenuto che la contestazione operata dall'Ente certificatore non riguardasse specificamente i componenti sostituiti dalla società opposta, bensì la corrosione delle strutture su cui tali bulloni erano stati installati e che, comunque, il lavoro appaltato riguardasse la sostituzione della bulloneria presente sulla gru e non la verifica della struttura sottostante.
A tal proposito, sosteneva che i lavori appaltati dovevano essere eseguiti a regola d'arte, e ciò comportava per l'appaltatore l'obbligo di adempiere con diligenza e perizia, garantendo il raggiungimento dello scopo dell'opera, che in questo caso consisteva nella messa a norma della gru.
In altre parole, deduceva che la in virtù dell'obbligazione assunta, avrebbe CP_1 dovuto procedere alla pulitura delle flange sulle quali sarebbero stati installati i nuovi bulloni, poiché tale operazione rientrava nei criteri della “regola d'arte”, senza che rilevasse che tale passaggio non fosse indicato nel contratto, poiché non era necessario specificarlo.
In mancanza di tale prova, a detta dell'appellante - che richiamava a sostegno della propria tesi giurisprudenza di legittimità, tra cui sent. Cass. Civ. n. 9733/2022 –,
l'appaltatore rimaneva responsabile a titolo contrattuale per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
A ulteriore conferma della necessità di trattare le flange prima della sostituzione della bullonatura, richiamava la testimonianza del personale della ditta Parte_1
“Comimp”, incaricata successivamente per l'esecuzione dei lavori: il teste Tes_1 escusso il 4 maggio 2022, dichiarava: “Abbiamo tolto la bulloneria, abbiamo ripristinato tutte le flange coperte da ruggine, abbiamo dato una mano di antiruggine, riverniciato, messo la bulloneria nuova e verniciato anche la nuova bulloneria”.
3) “L'AUTONOMIA E LA VALIDITÀ DELLE DOMANDE RICONVENZIONALI
SVOLTE”.
5 Parte appellante criticava altresì il rigetto da parte del giudice di prime cure della domanda riconvenzionale, quale conseguenza immediata della tardività della denuncia dei vizi.
deduceva che, aldilà del fatto che la denuncia dei vizi era tempestiva e Parte_1 circostanziata, le due domande riconvenzionali svolte erano autonome rispetto alla questione dei vizi.
Spiegava, infatti, che: la prima riguardava il danno causato a terzi – i proprietari delle imbarcazioni danneggiate dal pulviscolo ferroso generato dalle operazioni di taglio eseguite dalla – per il quale si era dovuta fare carico. Tale CP_1 Parte_1 danno, pari a € 14.292,00, risultava provato sia documentalmente (doc. 11 e 12) sia tramite le testimonianze dei sig.ri e;
la seconda voce di Parte_3 Per_1 Tes_2 danno, pari a € 10.000,00, si riferiva ai lavori di sostituzione dei bulloni della gru, imposti dall'Ente accertatore e non eseguiti correttamente dalla Anche CP_1 questa risultava provata tramite contratto (doc. 13) e testimonianze dei sig.ri e Per_2 Tes_1
Alla luce di ciò sosteneva che la dovesse essere condannata al risarcimento CP_1 complessivo di € 24.292,00.
4) “LA RICHIESTA DI CTU TECNICA”.
Deduceva infine l'appellante di aver domandato più volte in primo grado - in sede di precisazione delle conclusioni e in sede di udienza di discussione - l'ammissione della
CTU tecnica.
Ritenendo che la consulenza avrebbe permesso, da un lato, di confermare che le lavorazioni oggetto di contestazione non vennero svolte a regola d'arte e, dall'altro, la congruità e correttezza degli importi dedotti e richiesti a titolo di risarcimento del danno, reiterava la richiesta anche in sede di gravame.
III. In data 20 dicembre 2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale contestava ciascuno dei motivi di impugnazione.
1) Deduceva, anzitutto, l'infondatezza della prima doglianza, secondo cui il giudice avrebbe errato nel ritenere non tempestiva la denuncia dei vizi, confondendo il fenomeno dello spargimento del pulviscolo ferroso sulle imbarcazioni con quello relativo al contenuto della denuncia dei vizi che ha riguardato il fenomeno di ammaloramento dei bulloni.
Riteneva, infatti, che nella sentenza non veniva fatta alcuna confusione considerando che il giudice di prime cure aveva chiaramente esposto i motivi per cui la denuncia dei vizi, intervenuta nel maggio 2020, doveva essere considerata tardiva ritendo provata la costante presenza dei dipendenti della durante le Parte_1
6 lavorazioni e tenendo in conto l'avvenuto completamento del lavoro già nel gennaio
2020.
Sosteneva che, in ogni caso, la questione risultava superata dalle valutazioni sul merito dei vizi contestati in quanto, come spiegato al punto 5 della sentenza, il giudice riteneva non accertato il nesso causale tra l'intervento operato dalla e CP_1
l'ossidazione in questione. Riteneva infondata anche la doglianza secondo cui i termini di cui all'art. 1667 c.c. non sarebbero applicabili perché i vizi e le difformità dei lavori appaltati avevano reso del tutto inadatta alla sua destinazione l'opera appaltata. Sul punto, deduceva che all'accertata insussistenza di vizi conseguiva che i termini di cui all'art. 1667 c.c. erano pienamente applicabili.
2) Quanto al secondo motivo, parte appellata evidenziava come la sentenza di primo grado avesse correttamente ritenuto fondata l'eccezione relativa all'assenza del nesso causale tra l'intervento eseguito e il danno lamentato dalla controparte. Il Giudice, infatti, si soffermava su valutazioni tecniche che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risultavano errate, ma si fondavano su elementi documentali forniti dalla stessa attrice.
In particolare, l'appellata richiamava la relazione tecnica dell'ing. , prodotta Per_3 in primo grado, dalla quale emergeva che l'ossidazione riscontrata sui componenti non dipendeva dai bulloni installati dalla bensì dalle flange su cui Controparte_1 questi venivano serrati. Tali flange, come rilevato dal Giudice, non rientravano tra i componenti oggetto della sostituzione commissionata alla società appellata.
Sottolineava che la sentenza impugnata motivava in modo logico e coerente che, anche qualora vi fosse stato un problema di ossidazione, questo non poteva essere ricondotto alla bullonatura eseguita dalla la quale aveva operato Controparte_1 in piena conformità contrattuale, utilizzando bulloni ad alta resistenza 10.9 zincati, come previsto dal contratto. Tale circostanza, peraltro, non veniva contestata dalla controparte nell'atto introduttivo del giudizio.
In merito alle affermazioni dell'appellante circa la presunta esecuzione non a regola d'arte dei lavori, rilevava come tali doglianze fossero prive di riscontri probatori e fondate su mere presunzioni. La sentenza, in tal senso, appariva del tutto coerente nel chiarire che l'appalto riguardava esclusivamente la sostituzione della bulloneria della gru, senza che vi fosse prova o allegazione specifica circa una richiesta di verifica della struttura sottostante o di comunicazione delle prescrizioni contenute nel rapporto del 20.12.2018.
Infine, sottolineava come il danno lamentato dall'appellante non fosse in alcun modo supportato da adeguata prova del nesso causale: la documentazione fotografica
7 prodotta, oltre a non essere datata né chiaramente riferibile alle imbarcazioni coinvolte, si limitava a mostrare presunte macchie di ruggine, senza fornire alcun elemento tecnico che potesse dimostrare un collegamento diretto con l'intervento eseguito dalla Controparte_1
3) Sul terzo motivo di appello, osservava che la pretesa di attribuire piena autonomia alla domanda riconvenzionale rispetto alla denuncia dei presunti vizi non trovava riscontro né logico né giuridico.
Deduceva, infatti, che la domanda riconvenzionale non poteva essere considerata autonoma, poiché strettamente collegata all'eccezione di inadempimento formulata dalla stessa opponente nel ricorso introduttivo.
In ogni caso, rilevava come la dinamica causale ipotizzata dall'appellante, in relazione alla presunta macchiatura delle imbarcazioni, apparisse del tutto inverosimile. Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, qualora vi fosse stato un effettivo spargimento di materiale, questo si sarebbe dovuto manifestare contestualmente allo svolgimento dei lavori, rendendosi visibile già durante l'esecuzione. Tale circostanza, tuttavia, non si era verificata, confermando l'assenza di correlazione tra il danno lamentato e l'attività svolta dalla Controparte_1
4) Con riferimento alla lamentata omissione di pronuncia relativa alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica, sosteneva che la doglianza non Controparte_1 poteva considerarsi fondata poiché il giudice di prime cure, al punto 1 della sentenza, si era pronunciato sulla reiterata richiesta di consulenza tecnica, affermando che la causa appariva matura per la decisione allo stato degli atti e dell'istruttoria svolta.
IV. Ritenuti superflui gli approfondimenti istruttori a mezzo CTU richiesti dall'appellante, con provvedimento del 30.01.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 15.04.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante censura la decisione in primo grado sotto il profilo della asserita tempestività della denuncia dei vizi e sotto il profilo della errata valutazione della correttezza tecnica dei lavori appaltati con sussistenza del rapporto di causalità rispetto ai danni denunciati esclusa dalla sentenza.
8 Quanto al primo motivo, relativo alla tempestività della denuncia dei vizi, la Corte osserva che sulla scorta del materiale istruttorio acquisito, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la denuncia di vizi del 25.5.10.
In tal senso emerge in atti che i lavori oggetto del contratto di appalto si sono conclusi nel gennaio 2020 con fattura del 31.1.20. Emerge altresì che personale di era costantemente presente durante l'esecuzione degli interventi: in tal Parte_1 senso le risultanze probatorie acquisite mediante prova per testi, alle udienze del
4.5.22 e 22.6.22, riscontrano la presenza di personale della durante le Parte_1 operazioni effettuate dall'odierna appellata (teste “confermo che fu sempre Tes_3 presente personale della , non ricordo il nome, ma posso dire che erano Parte_1 due persone che si alternavano.”).
A tali elementi si aggiunge il dato concernente la missiva del 25 febbraio 2020, con cui un proprietario di imbarcazione segnalava residui ferrosi sulle proprie unità; tale circostanza costituiva un chiaro elemento che consentiva alla società di rilevare la possibilità di vizi dell'opera, né la contestazione avanzata da secondo cui Parte_1 il fenomeno dello spargimento del pulviscolo ferroso sarebbe distinto dall'ammaloramento dei bulloni può ritenersi determinante tenuto conto che secondo la prospettazione della questo sarebbe l'evento di danno dipendente Parte_1 dall'inadempimento per il quale è avanzata domanda riconvenzionale e che in ogni caso la circostanza appariva sicuramente rilevante al fine di verificare più in generale il corretto espletamento della prestazione da parte della ditta appaltatrice con la conseguenza che già dal 25 febbraio vi era la concreta possibilità di verificare l'intero stato della bullonatura e delle strutture circostanti, e quindi di individuare eventuali vizi.
Resta peraltro il dato che rispetto all'ammaloramento dei bulloni la decisione del giudice ha escluso la sussistenza di un nesso causale con la condotta dell'appaltatrice, conclusione questa pure contestata e su cui si dirà infra.
In sostanza, per ciò che concerne la conclusione circa la tempestività della denuncia formale, inoltrata solo il 25 maggio 2020, questa deve ritenersi tardiva rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1667 c.c.
La tesi sostenuta da parte appellante secondo cui non sarebbero applicabili i termini di decadenza dell'art. 1667 c.c. perché l'opera sarebbe stata del tutto inidonea allo scopo perseguito non trova riscontro negli atti.
In tal senso non è documentato che il contratto prevedesse espressamente l'obbligo di mettere la gru “a norma secondo prescrizioni ispettive”: il documento contrattuale e l'offerta dell'appaltatrice indicano esclusivamente la manutenzione e la sostituzione
9 della bulloneria, di talchè non potrebbe configurarsi un difetto funzionale dell'opera nella misura in cui non ha prodotto l'assolvimento delle prescrizioni imposte dall'organo ispettivo. Resta dunque applicabile la disciplina dei vizi di cui all'art. 1667 cc rispetto a cui non vi è stata tempestiva denuncia.
Quanto al secondo motivo, relativo alla presunta errata valutazione dei lavori e alla sussistenza della responsabilità della per l'ossidazione dei bulloni, le CP_1 determinazioni del giudice di primo grado appaiono convincenti anche nella misura in cui non ritengono raggiunta la prova della riconducibilità dell'ammaloramento dei bulloni sostituiti ad una imperita prestazione della dalla lettura del verbale CP_1 dell'organo accertatore emerge che l'ossidazione delle flange sottostanti preesisteva e dunque può inferirsi che l'ossidazione riscontrata sui bulloni installati non dipendeva dall'esecuzione dell'opera, bensì dalla condizione delle flange sottostanti, la cui manutenzione non era oggetto del contratto.
Sul punto l'appellante sostiene che l'obbligo dell'appaltatore comprendesse anche la pulizia delle flange e il trattamento della ruggine, in quanto necessario per garantire il risultato dell'opera a regola d'arte, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'appaltatore deve adempiere con perizia e diligenza e risponde dei vizi derivanti dalla propria prestazione. Tuttavia, tale conclusione prova troppo non apparendo sostenibile che la perizia e la diligenza richieste all'appaltatore nell'esecuzione possano spingersi fino ad estendere l'appalto anche ad altri e diversi lavori non oggetto del contratto stipulato: dalle risultanze istruttorie emerge che l'appaltatore ha operato in conformità al contratto e non vi è prova che la fosse tenuta a CP_1 intervenire sulla struttura sottostante, né che sussistessero, come supra detto, ulteriori obbligazioni di risultato con riferimento all'assolvimento delle prestazioni imposte dall'organo ispettivo alla . Parte_1
In definitiva, il giudice di primo grado ha correttamente valutato sia la questione della tempestività della denuncia dei vizi, sia il nesso causale tra lavori eseguiti e danni lamentati, fornendo motivazioni coerenti, logiche e adeguatamente documentate. Le doglianze dell'appellante si basano su mere supposizioni e non trovano riscontro probatorio, tenuto conto che la documentazione prodotta dall'appellante, comprese fotografie e dichiarazioni dei testi, non consente di stabilire alcun collegamento diretto tra l'intervento e l'ossidazione Quanto alla richiesta di consulenza tecnica, la stessa risulta non necessaria poiché irrilevante rispetto alla tardività della denuncia, oltre che superflua alla luce degli accertamenti già compiuti: il vizio lamentato dall'appellante (ossidazione dei bulloni sostituiti) è stato correttamente ricondotto dal
10 primo giudice all'ossidazione della struttura portante (non oggetto dell'appalto) sulla base delle risultanze istruttorie in atti già di per sé idonee a sorreggere la decisione.
Con il terzo motivo di appello, censura il rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale, sostenendo l'autonomia delle pretese risarcitorie rispetto alla denuncia dei vizi. La società appellante deduce che le due voci di danno, rispettivamente € 14.292,00 per le imbarcazioni danneggiate dal pulviscolo ferroso generato dalle operazioni di taglio e € 10.000,00 per i lavori di sostituzione dei bulloni imposti dall'Ente accertatore, sarebbero pienamente autonome rispetto alla contestazione dei vizi e provate sia documentalmente sia testimonialmente. Tale assunto non appare sostenibile in considerazione del fatto che le domande riconvenzionali poste non possono che fondarsi sulla presunta responsabilità della per inadempimento contrattuale e per vizi dell'opera; esse sono, pertanto, CP_1 strettamente collegate alla contestazione principale sollevata da Parte_1 nell'opposizione al decreto ingiuntivo. L'indipendenza delle domande riconvenzionali non può essere invocata laddove la stessa lamentata causale (pulviscolo ferroso, danni alle imbarcazioni) è riconducibile alle lavorazioni contestate e soggetta al termine di decadenza ex art. 1667 c.c. Con riferimento al quarto motivo di appello, va evidenziato che non vi è stata omessa pronuncia sulle richieste di mezzi istruttori che di contro sono stati esplicitamente ritenuti non necessari nelle premesse della sentenza appellata.
In conclusione, anche i motivi di appello sub 3 e 4 risultano dunque privi di fondamento, essendo correttamente rigettate le pretese risarcitorie e la richiesta istruttoria dal giudice di primo grado, con motivazione adeguata e coerente rispetto agli atti e alle risultanze probatorie.
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado nella sua interezza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dell'attività svolta in causa -con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi-, del valore e della natura e complessità della controversia, nella misura di euro 3966,00 oltre spese e competenze
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
11 - Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nella misura di euro 3966,00 oltre spese e competenze;
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002 se dovuto
Firenze, lì 5.09.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 19.01.2023, al n. 115 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 863/2022 del Tribunale di
Livorno, emessa e pubblicata in data 24.11.2022, nell'ambito del procedimento n.
3393/2020 R.G. promossa da
(p. iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Sig. (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'avv. Marco Monticelli Levorato (c.f. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio, in Piombino (LI), Vicolo della Pergola 1/B, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(p. iva , corrente in Piombino (LI), via Controparte_1 P.IVA_2
Ombrone n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi P.
[...] C.F._3
Murciano (c.f. ) e Francesca Vezzani (c.f. C.F._4
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale, sito C.F._5 in San Giuliano Terme (PI), loc. Ghezzano La Fontina, via G. Carducci n. 13, giusta procura in atti;
APPELLATA
1 La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI: per l'appellante, “In via preliminare istruttoria: insiste nella richiesta di ammissione delle proprie istanze istruttorie, così come formulate nell'atto di citazione in appello e, pertanto, chiede ammettersi CTU tecnica attesa la necessità di confermare, da un lato, che le lavorazioni oggetto di contestazione non vennero svolte a regola d'arte e, dall'altro, la congruità e correttezza degli importi dedotti e richiesti a titolo di risarcimento del danno;
nel merito, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione reietta, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta e dichiarare che nulla è dovuto da a In via subordinata: Nell'ipotesi in cui venisse provato Parte_1 CP_1 un eventuale credito della società ridursi secondo giustizia ed equità il dovuto, CP_1 anche alla luce dei difetti allegati nell'esecuzione del lavoro;
In via riconvenzionale:
Accertato e dichiarato che la ha subito danni patrimoniali, consistiti nel Parte_1 ripristino di quanto male eseguito dalla società nonché dei danni ulteriori da CP_1 questa provocati nell'esecuzione dei lavori, chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'odierna appellante della somma di €. 24.292,00 o di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio”; per l'appellata, “Voglia la S.V. Ill.ma, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis, - rigettare l'appello formulato da avverso Parte_1 la sentenza resa dal Tribunale di Livorno in data 24.11.2024, all'esito del giudizio
n.863/2022, perché inammissibile, irricevibile, improponibile, improcedibile e comunque infondato per tutte le ragioni sopra dedotte;
- dunque, confermare la sentenza pronunciata resa dal Tribunale di Livorno in data 24.11.2024, all'esito del giudizio n.863/2022; - con vittoria delle spese tutte anche di secondo grado compresi gli accessori di legge. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze d'avvocato del presente procedimento, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 4.10.2020 emesso dal Tribunale di Livorno, su ricorso ed in favore di con il quale era Controparte_1 stato ingiunto alla ricorrente il pagamento della somma di €. 18.178,00 oltre ad interessi moratori, spese e competenze del procedimento monitorio a titolo di saldo per lavori di adeguamento della Gru a Cavaliere Modello ELIDRA 80 appaltati alla con contratto del 29 novembre 2019. CP_1
2 lamentava l'inadempimento dell'appaltatore nella realizzazione del Parte_1 lavoro, con conseguenti danni alle imbarcazioni circostanti rimaste macchiate a seguito dello spargimento di materiale ferroso all'interno del cantiere nautico, evidenziando di aver potuto prendere visione delle lavorazioni svolte dalla CP_1 solo nel mese di maggio 2020 – alla ripresa delle attività successivamente al lockdown disposto con il DL 19/2020 - accertando il grave deterioramento delle componenti sostituite o comunque su cui era intervenuta la società CP_1
Domandava, pertanto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata, la riduzione secondo giustizia ed equità del dovuto. Spiegava altresì la seguente domanda riconvenzionale: “accertato e dichiarato che la ha Parte_1 subito danni patrimoniali, consistiti nel ripristino di quanto male eseguito dalla società
nonché dei danni ulteriori da questa provocati nell'esecuzione dei lavori, CP_1 chiede condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente della somma di
€. 24.292,00 o di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia. Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso”.
La società costituendosi in giudizio, deduceva che le modalità di intervento CP_1 erano conformi all'offerta tecno-economica dedotta nel contratto, che la denunciata ossidazione rinvenuta sui componenti sostituiti veniva provocata dalla piastra su cui venivano serrati i bulloni che, ossidandosi, aggrediva gli stessi e riscontrando il termine dei lavori appaltati – svolti alla costante presenza di tecnici dell'opponente –
a gennaio 2020, con conseguente tardività della denuncia di danni, e che, in ogni caso, il danno lamentato dalla parte opponente non era riconducibile alla lavorazione effettuata. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 863/2022 - sostenendo l'infondatezza della domanda di ma dando comunque atto del pagamento di euro Parte_1
3.000,00 effettuato, in data 9 marzo 2021, da in favore della Parte_1
con imputazione del versamento all'acconto fattura n. 8, Controparte_1 sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1154/2020 - revocava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento dell'importo di euro
15.178,00, oltre interessi;
rigettava inoltre la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa e la condannava al pagamento delle spese di lite.
II. Avverso detta sentenza, proponeva appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
1) “TEMPESTIVITA' DELLA DENUNCIA DEI VIZI”.
3 Anzitutto impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Parte_1 giudice riteneva che la denuncia dei vizi, effettuata tramite il procuratore della società in data 25 maggio 2020, fosse tardiva ai sensi dell'art. 1667 c.c. Il giudice, pur accogliendo la tesi della non immediata verificabilità del fenomeno di ossidazione, riteneva che, in virtù della missiva del sig. del 25 febbraio 2020, relativa a Parte_3 residui ferrosi rinvenuti sulla propria imbarcazione, già da quel momento la avesse avuto la possibilità concreta di accorgersi dei danni derivanti Parte_1 dalle lavorazioni, e quindi l'onere di verificarli su tutte le imbarcazioni danneggiate.
Tale ricostruzione appariva illogica e infondata alla società appellante la quale sosteneva che il giudice aveva erroneamente assimilato il fenomeno dello spargimento del pulviscolo ferroso sulle imbarcazioni circostanti alla denuncia dei vizi riguardante l'ammaloramento dei bulloni oggetto del contratto. Deduceva che quest'ultimo vizio veniva accertato solo nel maggio 2020, durante le operazioni di ispezione da parte dell'Ente accertatore, e che non risultava plausibile che tale ammaloramento fosse visibile già a febbraio, ossia appena un mese dopo la sostituzione dei bulloni.
Sosteneva che quanto sopra trovava conferma dalle risultanze dell'ispezione dell'Ente accertatore del 19 giugno 2020. Era emerso non solo che “Diverse riparazioni indicate nella relazione 2018/692.12 del 20/12/2018 non sono state eseguite a regola d'arte.
Risulta necessario procedere alla riparazione a regola d'arte” ma altresì che i bulloni sostituiti presentavano già fenomeni di ossidazione nei punti di contatto con la struttura ossidata sottostante e che, pertanto, veniva prescritto di ripristinare prima le flange ossidate e poi applicare bulloni idonei, ossia sostituirli ex novo.
Rilevava che, comunque, poiché lo scopo dei lavori – la messa a norma della gru – non veniva raggiunto - anzi, i lavori si rivelavano inutili e dannosi, tant'è che aveva dovuto affidare nuovamente l'intervento a un'altra ditta e Parte_1 sostenere le spese per la pulizia, lucidatura e verniciatura delle imbarcazioni danneggiate dalle operazioni di taglio effettuate dal personale - non risultava CP_1 applicabile l'art. 1667 c.c. Richiamando a sostegno della propria tesi giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. II, 02/02/2009, n. 2562), affermava che, in presenza di vizi tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione, doveva farsi valere non la garanzia di perfetta esecuzione, bensì il difetto funzionale della causa, e l'azione non poteva subire limitazioni temporali diverse da quelle dell'ordinaria prescrizione.
Alla luce della corretta e tempestiva denuncia dei vizi effettuata dalla , Parte_1 quest'ultima vantava il pieno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pari complessivamente ad €. 24.292,00.
4 2) “ERRATA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL GIUDICE SULLE LAVORAZIONI
APPALTATE”.
Con la seconda censura l'appellante lamentava che, nel punto 5 della sentenza impugnata, il giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione sollevata dalla CP_1 circa la mancanza di nesso causale tra l'opera prestata e il deterioramento dei componenti installati ex novo.
sosteneva che il convincimento del giudicante si fondava su una lettura Parte_1 errata del materiale probatorio: aveva infatti ritenuto che la contestazione operata dall'Ente certificatore non riguardasse specificamente i componenti sostituiti dalla società opposta, bensì la corrosione delle strutture su cui tali bulloni erano stati installati e che, comunque, il lavoro appaltato riguardasse la sostituzione della bulloneria presente sulla gru e non la verifica della struttura sottostante.
A tal proposito, sosteneva che i lavori appaltati dovevano essere eseguiti a regola d'arte, e ciò comportava per l'appaltatore l'obbligo di adempiere con diligenza e perizia, garantendo il raggiungimento dello scopo dell'opera, che in questo caso consisteva nella messa a norma della gru.
In altre parole, deduceva che la in virtù dell'obbligazione assunta, avrebbe CP_1 dovuto procedere alla pulitura delle flange sulle quali sarebbero stati installati i nuovi bulloni, poiché tale operazione rientrava nei criteri della “regola d'arte”, senza che rilevasse che tale passaggio non fosse indicato nel contratto, poiché non era necessario specificarlo.
In mancanza di tale prova, a detta dell'appellante - che richiamava a sostegno della propria tesi giurisprudenza di legittimità, tra cui sent. Cass. Civ. n. 9733/2022 –,
l'appaltatore rimaneva responsabile a titolo contrattuale per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
A ulteriore conferma della necessità di trattare le flange prima della sostituzione della bullonatura, richiamava la testimonianza del personale della ditta Parte_1
“Comimp”, incaricata successivamente per l'esecuzione dei lavori: il teste Tes_1 escusso il 4 maggio 2022, dichiarava: “Abbiamo tolto la bulloneria, abbiamo ripristinato tutte le flange coperte da ruggine, abbiamo dato una mano di antiruggine, riverniciato, messo la bulloneria nuova e verniciato anche la nuova bulloneria”.
3) “L'AUTONOMIA E LA VALIDITÀ DELLE DOMANDE RICONVENZIONALI
SVOLTE”.
5 Parte appellante criticava altresì il rigetto da parte del giudice di prime cure della domanda riconvenzionale, quale conseguenza immediata della tardività della denuncia dei vizi.
deduceva che, aldilà del fatto che la denuncia dei vizi era tempestiva e Parte_1 circostanziata, le due domande riconvenzionali svolte erano autonome rispetto alla questione dei vizi.
Spiegava, infatti, che: la prima riguardava il danno causato a terzi – i proprietari delle imbarcazioni danneggiate dal pulviscolo ferroso generato dalle operazioni di taglio eseguite dalla – per il quale si era dovuta fare carico. Tale CP_1 Parte_1 danno, pari a € 14.292,00, risultava provato sia documentalmente (doc. 11 e 12) sia tramite le testimonianze dei sig.ri e;
la seconda voce di Parte_3 Per_1 Tes_2 danno, pari a € 10.000,00, si riferiva ai lavori di sostituzione dei bulloni della gru, imposti dall'Ente accertatore e non eseguiti correttamente dalla Anche CP_1 questa risultava provata tramite contratto (doc. 13) e testimonianze dei sig.ri e Per_2 Tes_1
Alla luce di ciò sosteneva che la dovesse essere condannata al risarcimento CP_1 complessivo di € 24.292,00.
4) “LA RICHIESTA DI CTU TECNICA”.
Deduceva infine l'appellante di aver domandato più volte in primo grado - in sede di precisazione delle conclusioni e in sede di udienza di discussione - l'ammissione della
CTU tecnica.
Ritenendo che la consulenza avrebbe permesso, da un lato, di confermare che le lavorazioni oggetto di contestazione non vennero svolte a regola d'arte e, dall'altro, la congruità e correttezza degli importi dedotti e richiesti a titolo di risarcimento del danno, reiterava la richiesta anche in sede di gravame.
III. In data 20 dicembre 2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 la quale contestava ciascuno dei motivi di impugnazione.
1) Deduceva, anzitutto, l'infondatezza della prima doglianza, secondo cui il giudice avrebbe errato nel ritenere non tempestiva la denuncia dei vizi, confondendo il fenomeno dello spargimento del pulviscolo ferroso sulle imbarcazioni con quello relativo al contenuto della denuncia dei vizi che ha riguardato il fenomeno di ammaloramento dei bulloni.
Riteneva, infatti, che nella sentenza non veniva fatta alcuna confusione considerando che il giudice di prime cure aveva chiaramente esposto i motivi per cui la denuncia dei vizi, intervenuta nel maggio 2020, doveva essere considerata tardiva ritendo provata la costante presenza dei dipendenti della durante le Parte_1
6 lavorazioni e tenendo in conto l'avvenuto completamento del lavoro già nel gennaio
2020.
Sosteneva che, in ogni caso, la questione risultava superata dalle valutazioni sul merito dei vizi contestati in quanto, come spiegato al punto 5 della sentenza, il giudice riteneva non accertato il nesso causale tra l'intervento operato dalla e CP_1
l'ossidazione in questione. Riteneva infondata anche la doglianza secondo cui i termini di cui all'art. 1667 c.c. non sarebbero applicabili perché i vizi e le difformità dei lavori appaltati avevano reso del tutto inadatta alla sua destinazione l'opera appaltata. Sul punto, deduceva che all'accertata insussistenza di vizi conseguiva che i termini di cui all'art. 1667 c.c. erano pienamente applicabili.
2) Quanto al secondo motivo, parte appellata evidenziava come la sentenza di primo grado avesse correttamente ritenuto fondata l'eccezione relativa all'assenza del nesso causale tra l'intervento eseguito e il danno lamentato dalla controparte. Il Giudice, infatti, si soffermava su valutazioni tecniche che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risultavano errate, ma si fondavano su elementi documentali forniti dalla stessa attrice.
In particolare, l'appellata richiamava la relazione tecnica dell'ing. , prodotta Per_3 in primo grado, dalla quale emergeva che l'ossidazione riscontrata sui componenti non dipendeva dai bulloni installati dalla bensì dalle flange su cui Controparte_1 questi venivano serrati. Tali flange, come rilevato dal Giudice, non rientravano tra i componenti oggetto della sostituzione commissionata alla società appellata.
Sottolineava che la sentenza impugnata motivava in modo logico e coerente che, anche qualora vi fosse stato un problema di ossidazione, questo non poteva essere ricondotto alla bullonatura eseguita dalla la quale aveva operato Controparte_1 in piena conformità contrattuale, utilizzando bulloni ad alta resistenza 10.9 zincati, come previsto dal contratto. Tale circostanza, peraltro, non veniva contestata dalla controparte nell'atto introduttivo del giudizio.
In merito alle affermazioni dell'appellante circa la presunta esecuzione non a regola d'arte dei lavori, rilevava come tali doglianze fossero prive di riscontri probatori e fondate su mere presunzioni. La sentenza, in tal senso, appariva del tutto coerente nel chiarire che l'appalto riguardava esclusivamente la sostituzione della bulloneria della gru, senza che vi fosse prova o allegazione specifica circa una richiesta di verifica della struttura sottostante o di comunicazione delle prescrizioni contenute nel rapporto del 20.12.2018.
Infine, sottolineava come il danno lamentato dall'appellante non fosse in alcun modo supportato da adeguata prova del nesso causale: la documentazione fotografica
7 prodotta, oltre a non essere datata né chiaramente riferibile alle imbarcazioni coinvolte, si limitava a mostrare presunte macchie di ruggine, senza fornire alcun elemento tecnico che potesse dimostrare un collegamento diretto con l'intervento eseguito dalla Controparte_1
3) Sul terzo motivo di appello, osservava che la pretesa di attribuire piena autonomia alla domanda riconvenzionale rispetto alla denuncia dei presunti vizi non trovava riscontro né logico né giuridico.
Deduceva, infatti, che la domanda riconvenzionale non poteva essere considerata autonoma, poiché strettamente collegata all'eccezione di inadempimento formulata dalla stessa opponente nel ricorso introduttivo.
In ogni caso, rilevava come la dinamica causale ipotizzata dall'appellante, in relazione alla presunta macchiatura delle imbarcazioni, apparisse del tutto inverosimile. Come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, qualora vi fosse stato un effettivo spargimento di materiale, questo si sarebbe dovuto manifestare contestualmente allo svolgimento dei lavori, rendendosi visibile già durante l'esecuzione. Tale circostanza, tuttavia, non si era verificata, confermando l'assenza di correlazione tra il danno lamentato e l'attività svolta dalla Controparte_1
4) Con riferimento alla lamentata omissione di pronuncia relativa alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica, sosteneva che la doglianza non Controparte_1 poteva considerarsi fondata poiché il giudice di prime cure, al punto 1 della sentenza, si era pronunciato sulla reiterata richiesta di consulenza tecnica, affermando che la causa appariva matura per la decisione allo stato degli atti e dell'istruttoria svolta.
IV. Ritenuti superflui gli approfondimenti istruttori a mezzo CTU richiesti dall'appellante, con provvedimento del 30.01.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza cartolare del 15.04.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
L'appello è infondato e va respinto.
L'appellante censura la decisione in primo grado sotto il profilo della asserita tempestività della denuncia dei vizi e sotto il profilo della errata valutazione della correttezza tecnica dei lavori appaltati con sussistenza del rapporto di causalità rispetto ai danni denunciati esclusa dalla sentenza.
8 Quanto al primo motivo, relativo alla tempestività della denuncia dei vizi, la Corte osserva che sulla scorta del materiale istruttorio acquisito, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la denuncia di vizi del 25.5.10.
In tal senso emerge in atti che i lavori oggetto del contratto di appalto si sono conclusi nel gennaio 2020 con fattura del 31.1.20. Emerge altresì che personale di era costantemente presente durante l'esecuzione degli interventi: in tal Parte_1 senso le risultanze probatorie acquisite mediante prova per testi, alle udienze del
4.5.22 e 22.6.22, riscontrano la presenza di personale della durante le Parte_1 operazioni effettuate dall'odierna appellata (teste “confermo che fu sempre Tes_3 presente personale della , non ricordo il nome, ma posso dire che erano Parte_1 due persone che si alternavano.”).
A tali elementi si aggiunge il dato concernente la missiva del 25 febbraio 2020, con cui un proprietario di imbarcazione segnalava residui ferrosi sulle proprie unità; tale circostanza costituiva un chiaro elemento che consentiva alla società di rilevare la possibilità di vizi dell'opera, né la contestazione avanzata da secondo cui Parte_1 il fenomeno dello spargimento del pulviscolo ferroso sarebbe distinto dall'ammaloramento dei bulloni può ritenersi determinante tenuto conto che secondo la prospettazione della questo sarebbe l'evento di danno dipendente Parte_1 dall'inadempimento per il quale è avanzata domanda riconvenzionale e che in ogni caso la circostanza appariva sicuramente rilevante al fine di verificare più in generale il corretto espletamento della prestazione da parte della ditta appaltatrice con la conseguenza che già dal 25 febbraio vi era la concreta possibilità di verificare l'intero stato della bullonatura e delle strutture circostanti, e quindi di individuare eventuali vizi.
Resta peraltro il dato che rispetto all'ammaloramento dei bulloni la decisione del giudice ha escluso la sussistenza di un nesso causale con la condotta dell'appaltatrice, conclusione questa pure contestata e su cui si dirà infra.
In sostanza, per ciò che concerne la conclusione circa la tempestività della denuncia formale, inoltrata solo il 25 maggio 2020, questa deve ritenersi tardiva rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1667 c.c.
La tesi sostenuta da parte appellante secondo cui non sarebbero applicabili i termini di decadenza dell'art. 1667 c.c. perché l'opera sarebbe stata del tutto inidonea allo scopo perseguito non trova riscontro negli atti.
In tal senso non è documentato che il contratto prevedesse espressamente l'obbligo di mettere la gru “a norma secondo prescrizioni ispettive”: il documento contrattuale e l'offerta dell'appaltatrice indicano esclusivamente la manutenzione e la sostituzione
9 della bulloneria, di talchè non potrebbe configurarsi un difetto funzionale dell'opera nella misura in cui non ha prodotto l'assolvimento delle prescrizioni imposte dall'organo ispettivo. Resta dunque applicabile la disciplina dei vizi di cui all'art. 1667 cc rispetto a cui non vi è stata tempestiva denuncia.
Quanto al secondo motivo, relativo alla presunta errata valutazione dei lavori e alla sussistenza della responsabilità della per l'ossidazione dei bulloni, le CP_1 determinazioni del giudice di primo grado appaiono convincenti anche nella misura in cui non ritengono raggiunta la prova della riconducibilità dell'ammaloramento dei bulloni sostituiti ad una imperita prestazione della dalla lettura del verbale CP_1 dell'organo accertatore emerge che l'ossidazione delle flange sottostanti preesisteva e dunque può inferirsi che l'ossidazione riscontrata sui bulloni installati non dipendeva dall'esecuzione dell'opera, bensì dalla condizione delle flange sottostanti, la cui manutenzione non era oggetto del contratto.
Sul punto l'appellante sostiene che l'obbligo dell'appaltatore comprendesse anche la pulizia delle flange e il trattamento della ruggine, in quanto necessario per garantire il risultato dell'opera a regola d'arte, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'appaltatore deve adempiere con perizia e diligenza e risponde dei vizi derivanti dalla propria prestazione. Tuttavia, tale conclusione prova troppo non apparendo sostenibile che la perizia e la diligenza richieste all'appaltatore nell'esecuzione possano spingersi fino ad estendere l'appalto anche ad altri e diversi lavori non oggetto del contratto stipulato: dalle risultanze istruttorie emerge che l'appaltatore ha operato in conformità al contratto e non vi è prova che la fosse tenuta a CP_1 intervenire sulla struttura sottostante, né che sussistessero, come supra detto, ulteriori obbligazioni di risultato con riferimento all'assolvimento delle prestazioni imposte dall'organo ispettivo alla . Parte_1
In definitiva, il giudice di primo grado ha correttamente valutato sia la questione della tempestività della denuncia dei vizi, sia il nesso causale tra lavori eseguiti e danni lamentati, fornendo motivazioni coerenti, logiche e adeguatamente documentate. Le doglianze dell'appellante si basano su mere supposizioni e non trovano riscontro probatorio, tenuto conto che la documentazione prodotta dall'appellante, comprese fotografie e dichiarazioni dei testi, non consente di stabilire alcun collegamento diretto tra l'intervento e l'ossidazione Quanto alla richiesta di consulenza tecnica, la stessa risulta non necessaria poiché irrilevante rispetto alla tardività della denuncia, oltre che superflua alla luce degli accertamenti già compiuti: il vizio lamentato dall'appellante (ossidazione dei bulloni sostituiti) è stato correttamente ricondotto dal
10 primo giudice all'ossidazione della struttura portante (non oggetto dell'appalto) sulla base delle risultanze istruttorie in atti già di per sé idonee a sorreggere la decisione.
Con il terzo motivo di appello, censura il rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale, sostenendo l'autonomia delle pretese risarcitorie rispetto alla denuncia dei vizi. La società appellante deduce che le due voci di danno, rispettivamente € 14.292,00 per le imbarcazioni danneggiate dal pulviscolo ferroso generato dalle operazioni di taglio e € 10.000,00 per i lavori di sostituzione dei bulloni imposti dall'Ente accertatore, sarebbero pienamente autonome rispetto alla contestazione dei vizi e provate sia documentalmente sia testimonialmente. Tale assunto non appare sostenibile in considerazione del fatto che le domande riconvenzionali poste non possono che fondarsi sulla presunta responsabilità della per inadempimento contrattuale e per vizi dell'opera; esse sono, pertanto, CP_1 strettamente collegate alla contestazione principale sollevata da Parte_1 nell'opposizione al decreto ingiuntivo. L'indipendenza delle domande riconvenzionali non può essere invocata laddove la stessa lamentata causale (pulviscolo ferroso, danni alle imbarcazioni) è riconducibile alle lavorazioni contestate e soggetta al termine di decadenza ex art. 1667 c.c. Con riferimento al quarto motivo di appello, va evidenziato che non vi è stata omessa pronuncia sulle richieste di mezzi istruttori che di contro sono stati esplicitamente ritenuti non necessari nelle premesse della sentenza appellata.
In conclusione, anche i motivi di appello sub 3 e 4 risultano dunque privi di fondamento, essendo correttamente rigettate le pretese risarcitorie e la richiesta istruttoria dal giudice di primo grado, con motivazione adeguata e coerente rispetto agli atti e alle risultanze probatorie.
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado nella sua interezza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dell'attività svolta in causa -con esclusione della fase istruttoria perché non tenutasi-, del valore e della natura e complessità della controversia, nella misura di euro 3966,00 oltre spese e competenze
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
11 - Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nella misura di euro 3966,00 oltre spese e competenze;
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002 se dovuto
Firenze, lì 5.09.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
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