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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1615/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1012/2022 depositato il 24/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2782/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 02/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SD04299-2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come si legge nella sentenza impugnata n. 2782/04/21 emessa in data 18.12.2020 e depositata il 2.09.2021 dalla sezione IV^ della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con ricorso ricevuto in Commissione
Tributaria Provinciale in data 10 giugno 2019 (RGR n. 1681/2019), il contribuente Resistente_1 socio al 33% della s.a.s. Società_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TY301SD04299-2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Palermo Ufficio Controllo relativo al controllo della dichiarazione dei redditi anno 2013.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Palermo costituitasi in giudizio con proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione con la sentenza n. 2782/04/21, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate in data 24/02/2022 impugnava la suddetta sentenza e chiedeva di dichiarare la definitività del recupero della quota di reddito di partecipazione relativa ad un maggiore imponibile pari ad
€ 8.648,00 accertato nei confronti della società in quanto non contestato dal socio ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermare integralmente la legittimità dell'avviso di accertamento n.
TY301SD04299-2018 (2013) con condanna della parte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Agli atti risulta depositata telematicamente domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge 29.12.22 n. 197, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica e alla quietanza di pagamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
All'udienza del 10 luglio 2023 fissata per la trattazione dell'Appello, nonostante la presenza in atti della documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge 29.12.22 n. 197 il Collegio in diversa composizione, con ordinanza sospendeva il giudizio ex legge 197/2022 ed rinviava il procedimento a nuovo ruolo.
All'udienza odierna rifissata per la trattazione del procedimento, la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte appellata ha tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge
29.12.2022, n. 197, e ha provveduto al versamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
Ne consegue che nella fattispecie trovano applicazione l'art. 1, co. 197 e 198, della Legge 29.12.2022, n.
197, ai sensi dei quali il processo è dichiarato estinto in caso di deposito, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa speciale di estinzione del credito erariale, operante per espressa disposizione di legge, determina la cessazione della materia del contendere.
Trattandosi di cessazione della materia del contendere che consegue a definizione di pendenza tributaria prevista dalla legge, le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. XII, dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il processo avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza impugnata. Le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Firmato digitalmente Il Presidente estensore
AN SA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1012/2022 depositato il 24/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2782/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 02/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301SD04299-2018 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come si legge nella sentenza impugnata n. 2782/04/21 emessa in data 18.12.2020 e depositata il 2.09.2021 dalla sezione IV^ della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con ricorso ricevuto in Commissione
Tributaria Provinciale in data 10 giugno 2019 (RGR n. 1681/2019), il contribuente Resistente_1 socio al 33% della s.a.s. Società_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TY301SD04299-2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Palermo Ufficio Controllo relativo al controllo della dichiarazione dei redditi anno 2013.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Palermo costituitasi in giudizio con proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto del ricorso.
La Commissione con la sentenza n. 2782/04/21, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate in data 24/02/2022 impugnava la suddetta sentenza e chiedeva di dichiarare la definitività del recupero della quota di reddito di partecipazione relativa ad un maggiore imponibile pari ad
€ 8.648,00 accertato nei confronti della società in quanto non contestato dal socio ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermare integralmente la legittimità dell'avviso di accertamento n.
TY301SD04299-2018 (2013) con condanna della parte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Agli atti risulta depositata telematicamente domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge 29.12.22 n. 197, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica e alla quietanza di pagamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
All'udienza del 10 luglio 2023 fissata per la trattazione dell'Appello, nonostante la presenza in atti della documentazione relativa alla domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge 29.12.22 n. 197 il Collegio in diversa composizione, con ordinanza sospendeva il giudizio ex legge 197/2022 ed rinviava il procedimento a nuovo ruolo.
All'udienza odierna rifissata per la trattazione del procedimento, la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte appellata ha tempestivamente presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 1, co. 186, della Legge
29.12.2022, n. 197, e ha provveduto al versamento della prima rata delle somme dovute in dipendenza dell'adesione alla predetta definizione agevolata.
Ne consegue che nella fattispecie trovano applicazione l'art. 1, co. 197 e 198, della Legge 29.12.2022, n.
197, ai sensi dei quali il processo è dichiarato estinto in caso di deposito, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa speciale di estinzione del credito erariale, operante per espressa disposizione di legge, determina la cessazione della materia del contendere.
Trattandosi di cessazione della materia del contendere che consegue a definizione di pendenza tributaria prevista dalla legge, le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. XII, dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il processo avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza impugnata. Le spese del processo estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 198, della Legge 29.12.2022, n. 197 e 46, co. 3, del d.lgs. n. 546/1992, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Firmato digitalmente Il Presidente estensore
AN SA