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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/10/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1972/2025 (riunito al procedimento R.G. n. 2084/2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 1972/2025 R.G. (riunito al procedimento R.G. n.
2084/2025) promossa da nata a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. FARIELLO SONIA
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. CP_1 C.F._2
D'IO ES NN
RESISTENTE con l'intervento dell'Avv. LAURA RACHELI, curatore speciale dei minori (Brescia Persona_1
13.05.2011) e (Brescia 29.09.2016) Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, in data 27.06.2025, hanno depositato note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, SIa nata a [...]_1 il 19.08.1978, ivi residente a[...], int. 1 (C.F. ), cittadina C.F._1 italiana, impiegata, con diploma di scuola media superiore, e SI , nato a [...]_1 il 5.02.1976, ivi residente a[...], int. 1 (C.F. ), cittadino C.F._2 italiano, avvocato, con diploma di laurea, unitisi in matrimonio con rito concordatario il 6.12.2008 nella Parrocchia del Comune di AT, trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo
Comune al numero 24, Parte II, Serie A, Anno 2008, in regime patrimoniale di comunione dei beni, con l'obbligo di stabilire residenze separate e con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. affido condiviso dei figli minori (nata a [...] il [...]) ed (nato a [...] il Per_1 Per_2
29.09.2016), ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, delegata alla gestione ordinaria;
3. assegnazione della casa familiare sita in Brescia - Via San Zeno n. 242, int. 1, di proprietà del padre del ricorrente, alla sig.ra affinché ci viva con i figli;
Pt_1
4. si dà atto che il sig. , padre del sig. , acquisterà a titolo di proprietà un CP_2 CP_1 immobile sito in Brescia (BS) - Via della Piazza n. 4 e concederà alla sig.ra che ivi Parte_1 si trasferirà con i figli minori e , il diritto di abitazione sul predetto immobile Persona_1 Persona_2 con durata ventennale. In sede di rogito notarile, il sig. consegnerà tutte le copie delle CP_2 chiavi del predetto immobile alla sig.ra la quale entro 45 giorni da tale data Parte_1 rilascerà la casa familiare sita in Brescia – Via San Zeno n. 242 int. 1 e si trasferirà unitamente ai figli nell'immobile in Brescia – Via della Piazza n.
4. Sino al momento dell'effettivo trasferimento nella nuova abitazione la sig.ra in virtù della predetta assegnazione, continuerà a vivere nella Pt_1 casa familiare con i figli. Ad avvenuto trasferimento presso la nuova abitazione verrà meno l'assegnazione della casa familiare;
5. la sig.ra asporterà dalla casa familiare i seguenti beni che resteranno di proprietà esclusiva Pt_1 della stessa, come da consenso già manifestato dal sig. rimossa sin d'ora ogni eccezione CP_1
e rinunciata qualsivoglia domanda e/o pretesa: pentole cucina, piatti, bicchieri, posate, microonde, bimby, folletto, tavolo legno cucina e sedie, divano grande soggiorno, arredamento soggiorno, sedia fucsia corda, libri di legno, televisione Sony, letto matrimoniale, bicicletta ellittica, attaccapanni in ferro, lavatrice, asciugatrice, n. 2 sdraio, bicicletta, armadio con specchio cameretta ospiti, armadi bianchi mansarda, armadio camera Anita, tavolo bianco soggiorno e sedie, divano n. 3 posti mansarda, letto Anita, letto Achille, dondolo, poltrona bianca IKEA e tavolini ferro IKEA come da dichiarazione sottoscritta dal sig. che conferma anche in tale sede. Oltre a detti beni la CP_1 sig.ra asporterà dalla casa familiare e resteranno di sua esclusiva proprietà quanto Parte_1 segue, rimossa sin d'ora ogni eccezione e rinunciata qualsivoglia domanda e/o pretesa: n. 1 quadro
Madonna con bambino, quadri animali (tigre, elefante, leone, 2 cani), un quadro regalato dalla banda raffigurante un avvocato, ritratto Anita da piccola, n. 2 depuratori aria Daikin e n. 2 ventilatori. Gli altri beni non compresi nell'elenco di cui sopra resteranno nella casa di Brescia – Via San Zeno n. 242, int. 1 e resteranno di proprietà esclusiva del sig. ; in specie, si dà CP_1 atto che restano in proprietà i seguenti beni: credenza in legno monoanta cucina e tavolino CP_1 porta TV in legno cucina e tende cucina, scaffalatura in acciaio ripostiglio, la cucina e la torretta doppia con forno e frigo;
tutti i tendaggi dell'intero immobile;
n. 2 cassapanche in legno, divano rosa, credenza a due ante in legno e cassettiera in legno con piano in marmo, libreria ad angolo in legno, tutti i quadri tranne il ritratto della signora ed esclusi quelli di cui sopra, Parte_1 vassoio argento antico e porta candela a tre piedi, cornici e foto della signora , madre del Per_3 ricorrente;
6. la signora entro la data del rilascio della casa familiare nel termine di cui al punto 4 (con Pt_1 preavviso di sette giorni, così che il sig. o chi per lui possa essere presente), effettuerà CP_1 il trasloco con l'asporto dei beni di cui al punto 5. e consegnerà al sig. o a chi per esso CP_1 presente, la/e chiave/i della cassaforte, le chiavi dell'abitazione e pertinenze, il badge dell'impianto d'allarme;
7. con la sottoscrizione del presente atto, il sig. autorizza sin d'ora, rimossa ogni CP_1 eccezione, la sig.ra al trasferimento presso la nuova abitazione in Brescia (BS) - Via della Pt_1
Piazza n. 4 della residenza propria e dei figli minori e che pertanto vi andranno a vivere Per_1 Per_2 con la madre;
8. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte congiuntamente dagli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
9. frequentazioni infrasettimanali del padre, con decorrenza dal deposito delle presenti note: dal martedì all'uscita della scuola fino al giovedì mattina con riaccompagno a scuola durante il periodo scolastico mentre in periodo non scolastico presso l'abitazione della madre e fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola durante il periodo scolastico mentre in periodo non scolastico presso l'abitazione della madre.
Vacanze natalizie: 7 giorni consecutivi con ogni genitore alternando di anno in anno i seguenti periodi: dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01 (quanto alle vacanze natalizie 2025, i figli staranno con la madre dal 24.12 al 30.12 e con il padre dal 31.12 al 6.01); vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ogni genitore Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
vacanze estive, 15 giorni consecutivi, ovvero anche non consecutivi solo per esigenze lavorative, con ogni genitore. Il relativo calendario dovrà essere comunicato reciprocamente entro la fine di maggio di ogni anno. Quanto alle vacanze estive 2025, i figli resteranno con la madre dal 3.08 al 17.08 e con il padre dal 18.08 al
31.08; 10. contributo per il mantenimento per i figli a carico del padre di Euro 400,00 mensili per ciascun figlio (per un totale di Euro 800,00 mensili) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di luglio 2025, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese fino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche come da Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia e che le Parti dichiarano di aver letto ed approvato;
11. i genitori si rilasciano reciproco consenso ed autorizzazione all'eventuale espatrio dei figli per vacanze e dichiarano altresì che è manifestamente superfluo l'ascolto dei figli nella presente sede, avendo raggiunto un accordo nel loro esclusivo interesse;
12. la sig.ra fornirà al sig. n. 10 cambi per stagione (n. 10 cambi complessivi stagione Pt_1 CP_1 autunno/inverno; n. 10 cambi complessivi stagione primavera/estate) per il figlio fino alla Per_2 fine della scuola secondaria di primo grado ed al termine della stagione (invernale ed estiva) detti cambi verranno restituiti alla madre;
13. poiché le abitazioni dei ricorrenti non saranno prossime e poichè entrambi i genitori hanno impegni professionali/lavorativi e personali, il giorno in cui il padre va a prendere i figli a scuola per trascorrere con loro i giorni di sua competenza, la madre avrà consegnato ai figli tutto l'occorrente (materiale scolastico ed il corredo necessario per le attività sportive pomeridiane) per i giorni in cui ed resteranno con il papà e questi a sua volta riconsegnerà il tutto ai figli Per_1 Per_2 alla fine dei giorni di sua competenza;
eventuali dimenticanze, salvo diverso accordo, saranno recuperate dal genitore inadempiente che provvederà a portare nella stessa giornata presso l'abitazione dell'altro, e viceversa, quanto necessitasse;
14. la sig.ra rimborserà a mezzo bonifico bancario al sig. le somme dallo stesso sostenute
Pt_1 CP_1 per le utenze e la TARI della casa familiare dal 6 marzo 2025 (data di notifica del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla moglie) fino all'effettivo trasferimento nell'abitazione di cui al punto 4, in relazione al solo periodo di assegnazione. Nulla sarà dovuto dalla sig.ra per il
Pt_1 periodo precedente all'assegnazione e successivo al rilascio della casa familiare. La sig.ra
Pt_1 provvederà al pagamento di quanto in retro entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio. Sin da ora, si precisa che sono dovute dalla signora le somme
Pt_1 portate dalle seguenti fatture, già alla stessa anticipate, salvo le ulteriori che saranno conteggiate dagli enti di competenza, comprese quelle del ciclo idrico e che, trasmesse dal marito alla moglie, saranno da questa corrisposte entro un mese dalla ricezione, salvo verifica dei consumi riferiti al periodo di assegnazione alla medesima della casa familiare;
si precisa che il conteggio delle somme a carico della ricorrente è effettuato dalla citata data del 6.03.2025 fino a data di effettivo rilascio: - bolletta gas n. 525505938948 del 28.04.25, per i consumi dal 1.01.al 31.03.25, per un totale di €
274,00, per la quota di € 76,00 a carico della sig.ra Pt_1
- bolletta energia elettrica n. 525505781020 del 23.04.25, per i consumi dal 1.02.al 31.03.25, per un totale di € 372,00, per la quota di € 157,00 a carico della sig.ra Pt_1
- bolletta energia elettrica n. 525508854484 del 23.06.25, per i consumi dal 1.04.al 31.05.25, per un totale di € 180,00, totalmente a carico della sig.ra Pt_1
- bolletta gas n. 525509080785 del 25.06.25, per i consumi dal 21.03.al 31.05.25, per un totale di €
46,00, totalmente a carico della sig.ra Pt_1
- TARI 2025 (tassa rifiuti), pari ad Euro 420,00 per l'intero anno, per quota a carico della signora da conteggiarsi dal 6.03.2025 (data di comunicazione dell'assegnazione della casa) alla data Pt_1 di effettivo rilascio.
Di contro, il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro un mese dalla CP_1 Pt_1 pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio la somma di Euro 125,00 quale differenza dovuta in relazione all'assegno di mantenimento dovuto per i figli nel mese di aprile 2025;
15. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore a decorrere dal mese di luglio 2025; a tal fine, la signora in quanto già soggetto richiedente presso l'INPS Pt_1 dell'assegno unico, comunicherà tempestivamente all'INPS l'intervenuto accordo e, nel caso di accredito al marito della quota del 50% in mese successivo a luglio 2025, la moglie gli corrisponderà la quota a lui spettante a mezzo bonifico bancario entro sette giorni dalla ricezione della mensilità, alle seguente coordinate bancarie: [...], sin dal mese successivo (luglio
2025) rispetto al deposito delle presenti conclusioni;
16. la sig.ra rinuncia alla domanda di contributo per il mantenimento per sé stessa Parte_1 ed il sig. accetta detta rinuncia;
CP_1
17. entrambe le parti rinunciano alla rispettiva domanda di addebito ed entrambi reciprocamente accettano detta rinuncia;
18. il cane Simba di proprietà del sig. resta di proprietà di questi, con tutti i conseguenti oneri CP_1 di legge ed incombenze;
19. i genitori si impegnano a introdurre nella vita dei figli, eventuali compagni, con gradualità, tenuto conto della sensibilità dei figli medesimi;
20. i genitori si impegnano a favorire i rapporti tra i figli e gli ascendenti;
21. entrambi i coniugi resteranno esclusivi titolari delle somme a saldo portate dai conti correnti personali di cui sono titolari;
22. ciascuno dei coniugi resta proprietario esclusivo della rispettiva autovettura in uso ed il cui prezzo d'acquisto è stato interamente pagato: la moglie resta quindi proprietaria di una WW Polo targata FZ 384YP ed il marito resta proprietario di una WW Golf, targata GB 202YV;
23. con l'adempimento di quanto sopra e l'omologa della presente separazione, le Parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa alla divisione del patrimonio comune acquisito nel corso del rapporto coniugale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro in relazione alla comunione legale e allo scioglimento della stessa;
24. le parti rinunciano ai termini già concessi per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di comparse conclusionali e memorie di replica ed all'impugnazione della sentenza;
25. le parti fin da ora rinunciano all'impugnazione della Sentenza di omologa delle presenti conclusioni;
26. spese del presente giudizio sono compensate integralmente tra le parti.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.02.2025 premesso che in data 06.12.2008 in Parte_1
AT (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione erano CP_1 nati i figli e , chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con affidamento Per_1 Per_2 condiviso dei figli minori e collocazione prevalente presso sé e assegnazione della casa familiare in proprio favore per vivervi con i figli;
chiedeva, altresì, condannare il marito a versarle la somma mensile di € 700,00 quale contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie e, inoltre, € 300,00 mensili per contributo al proprio mantenimento.
Il Giudice, letta l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili e ritenuto che, alla luce delle ragioni prospettate, dovessero essere adottate statuizioni provvisoriamente esecutive in merito all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento per i figli, visto e applicato l'art. 473-bis.15 c.p.c., provvedeva con decreto del 03.03.2025.
Si costituiva il 15.03.2025 , che aderiva alla pronuncia della separazione personale e CP_1 chiedeva modificarsi i provvedimenti assunti in via d'urgenza.
Successivamente, con decreto del 18.03.2025 il Presidente della terza Sezione Civile di codesto
Tribunale disponeva la riunione del presente procedimento con quello analogo aperto dal resistente e iscritto con n. 2840/2025 RG.
Nell'udienza di pari data il Giudice, preso atto delle dichiarazioni delle parti entrambe personalmente presenti con l'assistenza dei rispettivi legali, si riservava e con successivo decreto del 06.06.2025, nominava un curatore speciale per i minori, invitava i coniugi (ritenendolo opportuno, ma non potendoli obbligare) ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, confermava l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e riduceva il mantenimento per la prole a carico del resistente ad € 400,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 27.06.2025 le parti depositavano noti contenenti precisazione delle conclusioni congiunte, come in epigrafe integralmente ritrascritte, e il successivo 30.06.2025 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori chiedendo di omologare l'accordo proposto dalle parti e sottoscritto dallo stesso curatore.
Con decreto 04.07.2025 il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo nei termini di cui in epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRAVAGLIATO (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n. 24, parte II, serie A, anno 2008), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.10.2025.
Il Presidente Estensore
OS ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 1972/2025 R.G. (riunito al procedimento R.G. n.
2084/2025) promossa da nata a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. FARIELLO SONIA
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. CP_1 C.F._2
D'IO ES NN
RESISTENTE con l'intervento dell'Avv. LAURA RACHELI, curatore speciale dei minori (Brescia Persona_1
13.05.2011) e (Brescia 29.09.2016) Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, in data 27.06.2025, hanno depositato note scritte contenenti le precisazioni delle conclusioni congiunte nei termini che seguono:
“1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, SIa nata a [...]_1 il 19.08.1978, ivi residente a[...], int. 1 (C.F. ), cittadina C.F._1 italiana, impiegata, con diploma di scuola media superiore, e SI , nato a [...]_1 il 5.02.1976, ivi residente a[...], int. 1 (C.F. ), cittadino C.F._2 italiano, avvocato, con diploma di laurea, unitisi in matrimonio con rito concordatario il 6.12.2008 nella Parrocchia del Comune di AT, trascritto nei Registri di Stato Civile del medesimo
Comune al numero 24, Parte II, Serie A, Anno 2008, in regime patrimoniale di comunione dei beni, con l'obbligo di stabilire residenze separate e con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. affido condiviso dei figli minori (nata a [...] il [...]) ed (nato a [...] il Per_1 Per_2
29.09.2016), ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, delegata alla gestione ordinaria;
3. assegnazione della casa familiare sita in Brescia - Via San Zeno n. 242, int. 1, di proprietà del padre del ricorrente, alla sig.ra affinché ci viva con i figli;
Pt_1
4. si dà atto che il sig. , padre del sig. , acquisterà a titolo di proprietà un CP_2 CP_1 immobile sito in Brescia (BS) - Via della Piazza n. 4 e concederà alla sig.ra che ivi Parte_1 si trasferirà con i figli minori e , il diritto di abitazione sul predetto immobile Persona_1 Persona_2 con durata ventennale. In sede di rogito notarile, il sig. consegnerà tutte le copie delle CP_2 chiavi del predetto immobile alla sig.ra la quale entro 45 giorni da tale data Parte_1 rilascerà la casa familiare sita in Brescia – Via San Zeno n. 242 int. 1 e si trasferirà unitamente ai figli nell'immobile in Brescia – Via della Piazza n.
4. Sino al momento dell'effettivo trasferimento nella nuova abitazione la sig.ra in virtù della predetta assegnazione, continuerà a vivere nella Pt_1 casa familiare con i figli. Ad avvenuto trasferimento presso la nuova abitazione verrà meno l'assegnazione della casa familiare;
5. la sig.ra asporterà dalla casa familiare i seguenti beni che resteranno di proprietà esclusiva Pt_1 della stessa, come da consenso già manifestato dal sig. rimossa sin d'ora ogni eccezione CP_1
e rinunciata qualsivoglia domanda e/o pretesa: pentole cucina, piatti, bicchieri, posate, microonde, bimby, folletto, tavolo legno cucina e sedie, divano grande soggiorno, arredamento soggiorno, sedia fucsia corda, libri di legno, televisione Sony, letto matrimoniale, bicicletta ellittica, attaccapanni in ferro, lavatrice, asciugatrice, n. 2 sdraio, bicicletta, armadio con specchio cameretta ospiti, armadi bianchi mansarda, armadio camera Anita, tavolo bianco soggiorno e sedie, divano n. 3 posti mansarda, letto Anita, letto Achille, dondolo, poltrona bianca IKEA e tavolini ferro IKEA come da dichiarazione sottoscritta dal sig. che conferma anche in tale sede. Oltre a detti beni la CP_1 sig.ra asporterà dalla casa familiare e resteranno di sua esclusiva proprietà quanto Parte_1 segue, rimossa sin d'ora ogni eccezione e rinunciata qualsivoglia domanda e/o pretesa: n. 1 quadro
Madonna con bambino, quadri animali (tigre, elefante, leone, 2 cani), un quadro regalato dalla banda raffigurante un avvocato, ritratto Anita da piccola, n. 2 depuratori aria Daikin e n. 2 ventilatori. Gli altri beni non compresi nell'elenco di cui sopra resteranno nella casa di Brescia – Via San Zeno n. 242, int. 1 e resteranno di proprietà esclusiva del sig. ; in specie, si dà CP_1 atto che restano in proprietà i seguenti beni: credenza in legno monoanta cucina e tavolino CP_1 porta TV in legno cucina e tende cucina, scaffalatura in acciaio ripostiglio, la cucina e la torretta doppia con forno e frigo;
tutti i tendaggi dell'intero immobile;
n. 2 cassapanche in legno, divano rosa, credenza a due ante in legno e cassettiera in legno con piano in marmo, libreria ad angolo in legno, tutti i quadri tranne il ritratto della signora ed esclusi quelli di cui sopra, Parte_1 vassoio argento antico e porta candela a tre piedi, cornici e foto della signora , madre del Per_3 ricorrente;
6. la signora entro la data del rilascio della casa familiare nel termine di cui al punto 4 (con Pt_1 preavviso di sette giorni, così che il sig. o chi per lui possa essere presente), effettuerà CP_1 il trasloco con l'asporto dei beni di cui al punto 5. e consegnerà al sig. o a chi per esso CP_1 presente, la/e chiave/i della cassaforte, le chiavi dell'abitazione e pertinenze, il badge dell'impianto d'allarme;
7. con la sottoscrizione del presente atto, il sig. autorizza sin d'ora, rimossa ogni CP_1 eccezione, la sig.ra al trasferimento presso la nuova abitazione in Brescia (BS) - Via della Pt_1
Piazza n. 4 della residenza propria e dei figli minori e che pertanto vi andranno a vivere Per_1 Per_2 con la madre;
8. la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte congiuntamente dagli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
9. frequentazioni infrasettimanali del padre, con decorrenza dal deposito delle presenti note: dal martedì all'uscita della scuola fino al giovedì mattina con riaccompagno a scuola durante il periodo scolastico mentre in periodo non scolastico presso l'abitazione della madre e fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola durante il periodo scolastico mentre in periodo non scolastico presso l'abitazione della madre.
Vacanze natalizie: 7 giorni consecutivi con ogni genitore alternando di anno in anno i seguenti periodi: dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01 (quanto alle vacanze natalizie 2025, i figli staranno con la madre dal 24.12 al 30.12 e con il padre dal 31.12 al 6.01); vacanze pasquali, 3 giorni consecutivi con ogni genitore Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
vacanze estive, 15 giorni consecutivi, ovvero anche non consecutivi solo per esigenze lavorative, con ogni genitore. Il relativo calendario dovrà essere comunicato reciprocamente entro la fine di maggio di ogni anno. Quanto alle vacanze estive 2025, i figli resteranno con la madre dal 3.08 al 17.08 e con il padre dal 18.08 al
31.08; 10. contributo per il mantenimento per i figli a carico del padre di Euro 400,00 mensili per ciascun figlio (per un totale di Euro 800,00 mensili) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di luglio 2025, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla sig.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese fino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche come da Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia e che le Parti dichiarano di aver letto ed approvato;
11. i genitori si rilasciano reciproco consenso ed autorizzazione all'eventuale espatrio dei figli per vacanze e dichiarano altresì che è manifestamente superfluo l'ascolto dei figli nella presente sede, avendo raggiunto un accordo nel loro esclusivo interesse;
12. la sig.ra fornirà al sig. n. 10 cambi per stagione (n. 10 cambi complessivi stagione Pt_1 CP_1 autunno/inverno; n. 10 cambi complessivi stagione primavera/estate) per il figlio fino alla Per_2 fine della scuola secondaria di primo grado ed al termine della stagione (invernale ed estiva) detti cambi verranno restituiti alla madre;
13. poiché le abitazioni dei ricorrenti non saranno prossime e poichè entrambi i genitori hanno impegni professionali/lavorativi e personali, il giorno in cui il padre va a prendere i figli a scuola per trascorrere con loro i giorni di sua competenza, la madre avrà consegnato ai figli tutto l'occorrente (materiale scolastico ed il corredo necessario per le attività sportive pomeridiane) per i giorni in cui ed resteranno con il papà e questi a sua volta riconsegnerà il tutto ai figli Per_1 Per_2 alla fine dei giorni di sua competenza;
eventuali dimenticanze, salvo diverso accordo, saranno recuperate dal genitore inadempiente che provvederà a portare nella stessa giornata presso l'abitazione dell'altro, e viceversa, quanto necessitasse;
14. la sig.ra rimborserà a mezzo bonifico bancario al sig. le somme dallo stesso sostenute
Pt_1 CP_1 per le utenze e la TARI della casa familiare dal 6 marzo 2025 (data di notifica del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla moglie) fino all'effettivo trasferimento nell'abitazione di cui al punto 4, in relazione al solo periodo di assegnazione. Nulla sarà dovuto dalla sig.ra per il
Pt_1 periodo precedente all'assegnazione e successivo al rilascio della casa familiare. La sig.ra
Pt_1 provvederà al pagamento di quanto in retro entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio. Sin da ora, si precisa che sono dovute dalla signora le somme
Pt_1 portate dalle seguenti fatture, già alla stessa anticipate, salvo le ulteriori che saranno conteggiate dagli enti di competenza, comprese quelle del ciclo idrico e che, trasmesse dal marito alla moglie, saranno da questa corrisposte entro un mese dalla ricezione, salvo verifica dei consumi riferiti al periodo di assegnazione alla medesima della casa familiare;
si precisa che il conteggio delle somme a carico della ricorrente è effettuato dalla citata data del 6.03.2025 fino a data di effettivo rilascio: - bolletta gas n. 525505938948 del 28.04.25, per i consumi dal 1.01.al 31.03.25, per un totale di €
274,00, per la quota di € 76,00 a carico della sig.ra Pt_1
- bolletta energia elettrica n. 525505781020 del 23.04.25, per i consumi dal 1.02.al 31.03.25, per un totale di € 372,00, per la quota di € 157,00 a carico della sig.ra Pt_1
- bolletta energia elettrica n. 525508854484 del 23.06.25, per i consumi dal 1.04.al 31.05.25, per un totale di € 180,00, totalmente a carico della sig.ra Pt_1
- bolletta gas n. 525509080785 del 25.06.25, per i consumi dal 21.03.al 31.05.25, per un totale di €
46,00, totalmente a carico della sig.ra Pt_1
- TARI 2025 (tassa rifiuti), pari ad Euro 420,00 per l'intero anno, per quota a carico della signora da conteggiarsi dal 6.03.2025 (data di comunicazione dell'assegnazione della casa) alla data Pt_1 di effettivo rilascio.
Di contro, il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro un mese dalla CP_1 Pt_1 pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio la somma di Euro 125,00 quale differenza dovuta in relazione all'assegno di mantenimento dovuto per i figli nel mese di aprile 2025;
15. l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore a decorrere dal mese di luglio 2025; a tal fine, la signora in quanto già soggetto richiedente presso l'INPS Pt_1 dell'assegno unico, comunicherà tempestivamente all'INPS l'intervenuto accordo e, nel caso di accredito al marito della quota del 50% in mese successivo a luglio 2025, la moglie gli corrisponderà la quota a lui spettante a mezzo bonifico bancario entro sette giorni dalla ricezione della mensilità, alle seguente coordinate bancarie: [...], sin dal mese successivo (luglio
2025) rispetto al deposito delle presenti conclusioni;
16. la sig.ra rinuncia alla domanda di contributo per il mantenimento per sé stessa Parte_1 ed il sig. accetta detta rinuncia;
CP_1
17. entrambe le parti rinunciano alla rispettiva domanda di addebito ed entrambi reciprocamente accettano detta rinuncia;
18. il cane Simba di proprietà del sig. resta di proprietà di questi, con tutti i conseguenti oneri CP_1 di legge ed incombenze;
19. i genitori si impegnano a introdurre nella vita dei figli, eventuali compagni, con gradualità, tenuto conto della sensibilità dei figli medesimi;
20. i genitori si impegnano a favorire i rapporti tra i figli e gli ascendenti;
21. entrambi i coniugi resteranno esclusivi titolari delle somme a saldo portate dai conti correnti personali di cui sono titolari;
22. ciascuno dei coniugi resta proprietario esclusivo della rispettiva autovettura in uso ed il cui prezzo d'acquisto è stato interamente pagato: la moglie resta quindi proprietaria di una WW Polo targata FZ 384YP ed il marito resta proprietario di una WW Golf, targata GB 202YV;
23. con l'adempimento di quanto sopra e l'omologa della presente separazione, le Parti dichiarano di aver definito ogni questione relativa alla divisione del patrimonio comune acquisito nel corso del rapporto coniugale e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro in relazione alla comunione legale e allo scioglimento della stessa;
24. le parti rinunciano ai termini già concessi per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., di comparse conclusionali e memorie di replica ed all'impugnazione della sentenza;
25. le parti fin da ora rinunciano all'impugnazione della Sentenza di omologa delle presenti conclusioni;
26. spese del presente giudizio sono compensate integralmente tra le parti.”
Il Pubblico Ministero non ha formulato obiezioni per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.02.2025 premesso che in data 06.12.2008 in Parte_1
AT (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e dalla loro unione erano CP_1 nati i figli e , chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con affidamento Per_1 Per_2 condiviso dei figli minori e collocazione prevalente presso sé e assegnazione della casa familiare in proprio favore per vivervi con i figli;
chiedeva, altresì, condannare il marito a versarle la somma mensile di € 700,00 quale contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie e, inoltre, € 300,00 mensili per contributo al proprio mantenimento.
Il Giudice, letta l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili e ritenuto che, alla luce delle ragioni prospettate, dovessero essere adottate statuizioni provvisoriamente esecutive in merito all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento per i figli, visto e applicato l'art. 473-bis.15 c.p.c., provvedeva con decreto del 03.03.2025.
Si costituiva il 15.03.2025 , che aderiva alla pronuncia della separazione personale e CP_1 chiedeva modificarsi i provvedimenti assunti in via d'urgenza.
Successivamente, con decreto del 18.03.2025 il Presidente della terza Sezione Civile di codesto
Tribunale disponeva la riunione del presente procedimento con quello analogo aperto dal resistente e iscritto con n. 2840/2025 RG.
Nell'udienza di pari data il Giudice, preso atto delle dichiarazioni delle parti entrambe personalmente presenti con l'assistenza dei rispettivi legali, si riservava e con successivo decreto del 06.06.2025, nominava un curatore speciale per i minori, invitava i coniugi (ritenendolo opportuno, ma non potendoli obbligare) ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale, confermava l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e riduceva il mantenimento per la prole a carico del resistente ad € 400,00 per ciascun figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In data 27.06.2025 le parti depositavano noti contenenti precisazione delle conclusioni congiunte, come in epigrafe integralmente ritrascritte, e il successivo 30.06.2025 si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori chiedendo di omologare l'accordo proposto dalle parti e sottoscritto dallo stesso curatore.
Con decreto 04.07.2025 il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo nei termini di cui in epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate agli interessi della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRAVAGLIATO (BS), presso il cui registro dello stato civile il matrimonio fu trascritto (atto n. 24, parte II, serie A, anno 2008), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità all'accordo delle parti come riportato in epigrafe;
Compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13.10.2025.
Il Presidente Estensore
OS ET