Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 31/05/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 5630/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 5630/2024 avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Latisana in Piazza Caduti della C.F._2
Julia n. 28 presso lo studio dell'Avv. MOZZATO FABRIZIA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1
2) verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di Parte_2 Per_1
€ 300,00 mensili, somma che sarà versata a entro il giorno 22 di ogni mese, in forma Parte_1 tracciabile, fino alla coabitazione di con il padre, quindi direttamente alla figlia fino al Per_1 raggiungimento di una propria indipendenza economica;
L'importo dell'assegno sarà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat;
3) confermarsi l'obbligo di corrispondere a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia minore, in particolare senza necessità di preventivo accordo quelle medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base, nonché le spese scolastiche (tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, testi di studio, gite scolastiche che importino un costo non superiore ad euro 150,00); tutte le spese di importo superiore ad euro 150,00 necessarie per l'educazione, istruzione, la salute, la crescita della figlia dovranno essere preventivamente concordate;
tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute ogni mese previo invio di lettera o email contenente fotocopia delle pezze giustificative;
per tutto quanto non previsto le parti fanno riferimento ai criteri suggeriti l'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia che genitori seguiranno secondo buona fede.
4) la madre avrà il più ampio diritto di visita e di tenere con sé la figlia, previo accordo con il padre e tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di;
Per_1
5) la madre, potrà trascorrere metà delle vacanze natalizie e pasquali con la figlia, alternando Natale
e Pasqua un anno con un genitore il successivo con l'altro;
6)a parte quanto sopra, la madre potrà trascorrere con la figlia durante l'anno periodi di 15 giorni consecutivi ed altri di 15 giorni frazionati;
tali periodi verranno comunicati al padre con un preavviso di almeno i 15 giorni.
7) le parti confermano il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio sia per loro che per la figlia;
”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 14/04/2025)
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che i ricorrenti hanno ottenuto pronuncia di divorzio alle condizioni stabilite con sentenza n. 40/2016 del Tribunale di Udine del 17/12/2015 all'esito del procedimento sub R.C.F. n. 4617/2015, passata in giudicato.
Con ricorso le parti hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di divorzio nei termini sopra riportati.
Con decreto il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Ciò posto, ritenuto che gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e agli interessi della minore, gli stessi possono essere recepiti dal Tribunale come richiesto a parziale modifica di quanto previsto in sede di divorzio.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede: in accoglimento del ricorso congiuntamente proposto, a parziale modifica della sentenza del
Tribunale di Udine n. 40/2016, provvede in conformità ai nuovi accordi riportati in epigrafe;
nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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