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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10469 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. LB NA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64771 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO LL (C.F. ), C.F._2
- attrice -
E
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'avv. Nicola Marchitto (C.F. ), C.F._4
- convenuto –
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Gallo (C.F. ), C.F._5
- terza chiamata in garanzia -
oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica.
conclusioni
1 per «si riporta ai propri scritti difensivi e alle istanze in essi Parte_1 formulate»;
per : «insiste per l'accoglimento delle proprie domande comprese le CP_1 istruttorie e come da precisate conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 Cpc»
«accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità per Controparte_2 negligenza, imperizia o imprudenza in capo al dott. e, quindi, CP_1 assolvere lo stesso da ogni domanda da qualsiasi parte contro di lui proposta, con conseguente declaratoria di rigetto della domanda di garanzia SS svolta dal convenuto dott. nei confronti della concludente CP_1 Controparte_2
vinte in ogni caso le spese con distrazione ex art. 93 Cpc»
[...]
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra adiva Pt_1
l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del dott. per l'errato trattamento odontoiatrico CP_1 eseguito e, per l'effetto, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno biologico) e non patrimoniali (spese per trattamenti futuri) conseguenza dell'inadempimento professionale.
2. A fondamento della domanda risarcitoria l'attrice deduceva: che nel gennaio dell'anno 2017 si era recata presso lo studio odontoiatrico del dott.
poiché in corrispondenza della mucosa della zona vestibolare CP_1 periapicale del 25 (secondo premolare superiore sinistro) era presente una formazione rotondeggiante divenuta cronica (di circa 1,5/2 mm di diametro
“una pallina che, periodicamente, aumentava e diminuiva di volume”); che, stante l'esito della radiografia ortopanoramica sulle arcate dentali, il dott. CP_1 aveva dato indicazione di effettuare il ritrattamento del canale radicolare dell'elemento 25 (che aveva presentato una raccolta infiammatoria in corrispondenza dell'apice radicolare) e un trattamento endodontico ex novo dell'elemento 36 - primo molare inferiore sinistro – (che aveva ricevuto un precedente trattamento conservativo, ma non endodontico, esitato in un processo infiammatorio periapicale); che il costo per il trattamento e la cura
2 delle problematiche riscontrate era stato quantificato in euro 3.200,00 da saldare all'inizio delle terapie in una unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a giugno 2017; che il trattamento era iniziato nel mese di gennaio 2017 e si era protratto sino alla fine di giugno 2017; che periodicamente erano eseguiti dei controlli radiografici endorali;
che, nel rimuovere la corona protesica sull'elemento 25, il convenuto aveva causato lesioni al margine cervicale del manufatto protesico e aveva deciso di perforare la superficie occlusale della corona protesica e di smussare i bordi cervicali che, a causa delle sue manovre, erano diventati taglienti;
che il foro occlusale creato sulla corona protesica dell'elemento 25 aveva consentito al convenuto di raggiungere il canale radicolare e a trattarlo in un susseguirsi di medicazioni a ogni appuntamento;
che i trattamenti si erano protratti per alcuni mesi e contemporaneamente era stato iniziato il trattamento endodontico sull'elemento 36; che nel marzo 2017, ancora in fase di trattamento, l'attrice aveva percepito una moderata mobilità dell'elemento dentale 25 e su consiglio del dott. aveva iniziato una terapia CP_1 consistente nell'applicazione di un gel a base di clorexidina 2 volte al giorno
(corsodyl gel); che, nonostante l'applicazione scrupolosa da parte dell'attrice di detto gel, la mobilità di tale dente non si era ridotta;
che alla fine di agosto
2017 la corona protesica in resina presente sopra il moncone dell'elemento dentale 35 (secondo premolare inferiore sinistro), già trattato endodonticamente a regola d'arte da un precedente odontoiatra si era
“discementato”; che nel settembre 2017, oltre a completare il piano cura, ovverosia eseguire la nuova corona protesica sull'elemento 25, la sig.ra aveva richiesto al convenuto di cementare nuovamente la corona Pt_1 protesica in resina sull'elemento 35; che il dott. aveva ritenuto CP_1 opportuno, invece, realizzare un nuovo manufatto protesico al fine di ricoprire anche gli elementi 36 e 37, a fronte di un costo pari a euro 3.700,00 (saldato dall'attrice); che il completamento del ponte protesico sugli elementi dentali
35-36-37 era terminato intorno all'aprile 2018; che l'attrice per entrambe le cure ricevute non aveva firmato il consenso informato al trattamento (in quanto non sottopostole dal medico) né era stata adeguatamente informata
3 circa le procedure, i rischi e le possibili complicanze derivanti dal trattamento proposto, sulle possibili difficoltà di successo e di realizzazione dei risultati sperati;
che, oltre a non essere esteticamente soddisfacente il lavoro eseguito dal convenuto (atteso che la superficie occlusale dell'elemento 37 non era risultata completamente ricoperta da ceramica ma aveva presentato una parte di battuta in metallo), durante il mese di agosto del 2018 la sig.ra Pt_1 aveva notato un'instabilità del ponte superiore di destra 13-14-15, eseguito circa sei anni prima, a sostegno misto (sotto la corona degli elementi 13 e 14 due impianti e sotto l'elemento 15 un moncone dentale); che il dott. CP_1 dopo avere valutato la radiografia ortopanoramica dell'11.1.2017, aveva fatto notare le problematiche strutturali di tale ponte focalizzando l'attenzione sull'impianto 14 e aveva rappresentato all'attrice che, per la risoluzione del detto problema, la medesima avrebbe dovuto rivolgersi al medico odontoiatra che aveva eseguito il citato impianto;
che nell'agosto 2018 la sig.ra si Pt_1 era recata presso un altro Centro odontoiatrico (“Dentalandia”) al fine di sottoporsi ad accertamenti clinici e radiografici, all'esito dei quali il dott. aveva diagnosticato la presenza di “lesioni simil cistiche in CP_3 corrispondenza degli apici degli elementi 36-27, probabilmente causate da trattamenti canalari incongrui. Dall'esame clinico gli elementi 35-36-37 presentavano delle evidenti infiltrazioni sotto coronali… successivamente la paziente sarà riabilitata protesicamente. Inoltre è emersa una patologia periapicale dell'elemento
25, che pertanto è stato rimosso..”; che per la cura della superiore problematica il
Centro odontoiatrico cui l'attrice si era rivolta aveva redatto un preventivo di euro 9.000,00; che, pertanto, era dimostrato che le cure effettuate dal sanitario convenuto non avevano risolto le problematiche della sig.ra che il Pt_1 consulente medico legale dell'attrice, la dott.ssa aveva Persona_1 accertato che “nel 2017, quando la perizianda si presenta presso lo studio del dott.
oltre all'obiettivabile presenza di una “pallina” in corrispondenza del CP_1 fornice in sede 25 (presumibilmente ascrivibile a una formazione fistolosa), il dott. dispone anche dell'esame ortopantomografico eseguito in data 11.1.2017. CP_1
Da tale radiografia si evince la presenza di aree rotondeggianti radiotrasparenti in corrispondenza del 25, 36 e 37 riferibili a zone di infiammazione cronica che,
4 possono essere sicuramente considerate granulomi periapicali. Però, nonostante solo
l'esame istologico possa essere dirimente, si poteva già ipotizzare che le aree infiammatorie radiotrasparenti fossero formazioni cistiche perché a limiti netti come da parete epiteliale formatasi intorno alla raccolta infiammatoria che, a limiti sfumati, si può considerare, più verosimilmemte, un granuloma. Di questi tre elementi dentali il 25 e il 37 erano stati già trattati endodonticamente in precedenza mentre il
36 aveva subito esclusivamente un trattamento di conservativa che, evidentemente, condotto in maniera incongrua, aveva portato a necrosi del tessuto pulpare del dente
e alla conseguente raccolta infiammatoria pseudo-cistica periapicale. Si rimane, quindi, sorpresi e si contesta il fatto che, il dott quando la Signora CP_1 Pt_1 le sottopone la necessità di ricementare la corona in resina sul 35 precedentemente fatta su questo dente e che, sempre dall'ortopantomografia dell'11.1.2017 mostrava, peraltro, un pregresso trattamento endodontico a regola d'arte, decida di protesizzare anche gli elementi 36 e 37 in un unico manufatto protesico. In effetti il
36, benché trattato endodonticamente dal non aveva raggiunto una CP_1 restitutio ad integrum della zona periapicale e il 37 non era stato neanche ritrattato. Inoltre, si contesta che, a causa della struttura protesica a ponte in una unica fusione, anche il 35, trattato endodonticamente in precedenza a regola d'arte,
è stato rovinato dalla incongrua manifattura del ponte che ha determinato una infiltrazione dei monconi dentali sottostanti come la Signora mi Pt_1 rappresenta e come certificato dal dott. Questa situazione patologica ha CP_3 portato il dott. a dover estrarre gli elementi dentali sottostanti: 35, 36 e 37. CP_3
Infine, come riferito dalla signora e certificato dal dott. anche il Pt_1 CP_3 ritrattamento endodontico sul 25 non ha sortito una guarigione periapicale ma, anzi, ha determinato l'aumento della infiammazione/infezione periapicale e parodontale, minando definitivamente la stabilità del dente e rendendo necessaria la sua avulsione da parte del Dott. “Da tutto ciò che è stato sopra esposto, si evidenziano i CP_3 danni permanenti della periziata e si può, quindi, giungere alla definizione dell'entità del danno biologico per la signora che è: 3%. A conclusione, si può Parte_1 estrapolare quanto sia dovuto alla signora per il danno permanente, Parte_1 per la personalizzazione del danno, per le spese future necessarie alla riabilitazione del cavo orale: euro diciannovemilaquaranta/26; che l'attrice non era in possesso
5 delle fatture riferite ai trattamenti compiuti dal convenuto in quanto alla medesima non consegnate;
che la condotta colposa del medico era consistita nel fatto che sia a livello del 25 che del 36 i trattamenti endodontici non avevano risolto il problema infiammatorio periapicale e che le lesioni radiotrasparenti periapicali presenti su questi denti e sul 37 erano risultate delle formazioni “simil cistiche” causate da trattamenti incongrui e non risolutivi;
che i trattamenti odontostomatologici eseguiti dal dott. CP_1
avevano causato alla parte attrice un danno biologico permanente e un
[...] onere economico vano stante l'inutilità degli stessi;
che, al fine di risolvere le problematiche al cavo orale, sorte in conseguenza dell'inadempimento del dott. l'attrice aveva affrontato e avrebbe dovuto affrontare in futuro CP_1 una serie di terapie e ulteriori spese economiche di cui il convenuto ne avrebbe dovuto rispondere.
3. Con decreto del 29.1.2021 il decidente fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 9.11.2021.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il sig. deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea sia in fatto che in diritto e chiedendone il rigetto;
in ogni caso, il convenuto chiedeva volersi autorizzare la chiamata in causa della propria IA SS al fine Controparte_2 di essere manlevato e tenuto indenne per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
5. All'udienza del 9.11.2021 il decidente pro-tempore autorizzava la chiamata del terzo.
6. Con comparsa di risposta del 27.5.2022 si costituiva in giudizio l
[...]
deducendo: l'infondatezza della domanda sia in ordine all'an Controparte_2 che al quantum; in ogni caso, l'inoperatività della copertura SS per le voci di danno afferenti al consenso informato, al danno estetico, alle ipotesi di responsabilità solidale del dott. con altri soggetti, alla restituzione dei CP_1 compensi e, comunque, la sussistenza di una franchigia pari a euro 500.000,00; la violazione del patto di gestione della lite ex art. 7 della condizioni generali del contratto, atteso che il dott. non aveva consentito alla CP_1
IA di assumere la gestione diretta della lite con la conseguenza che
6 l' non avrebbe potuto essere tenuto indenne delle spese di lite Parte_2 sostenute .
7. All'udienza del 31.5.2022 il decidente autorizzava il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 Cpc.
8. Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 Cpc parte attrice estendeva la domanda risarcitoria nei confronti della IA SS
[...]
. Controparte_4
9. All'udienza del 18.10.2022 il decidente pro-tempore ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto e disponeva la consulenza medico legale sull'attrice; successivamente, era depositata la consulenza tecnica d'ufficio; all'udienza del 4.4.2023 il decidente pro-tempore revocava l'ordinanza del 18.10.2022 limitatamente alla parte in cui aveva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, stante la superfluità dello stesso, e riservava la decisione sull'istanza di rinnovazione della Ctu e/o sull'istanza di chiarimenti da demandare ai Ctu;
all'udienza del 31.1.2024 il decidente pro-tempore disponeva la convocazione dei Ctu a chiarimenti;
all'udienza del 21.5.2024 i
Ctu rendevano i chiarimenti richiesti dal decidente pro-tempore e riservava la decisione sulle ulteriori istanze formulate dalle Parti;
con ordinanza del
8.6.2024 il decidente pro-tempore, ritenuta esaustiva la Ctu, riservava la causa per la formulazione di una proposta ex art. 185-bis Cpc; con ordinanza del
28.9.2024 il decidente pro-tempore proponeva alle Parti la conciliazione della lite con la rinuncia da parte dell'attrice alla domanda risarcitoria con conseguente abbandono del giudizio e compensazione delle spese di lite;
all'udienza del 17.11.2024 il decidente pro-tempore, ritenuto di dovere fissare un'udienza in presenza al fine di sentire le parti in merito alla proposta conciliativa formulata, rinviava la causa per l'espletamento del suddetto incombente;
all'udienza dell'11.3.2025 parte attrice e la terza chiamata
[...]
dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa Controparte_4 formulata dal decidente pro-tempore mentre il convenuto sig. CP_1 dichiarava di accettare la proposta a condizione che, da un lato, gli fossero riconosciute le spese di lite e che, dall'altro, le spese di Ctu fossero poste a carico di parte attrice, indi il decidente riservava la decisione sul prosieguo
7 della causa;
con ordinanza del 18.3.2025 il decidente pro-tempore rimetteva il fascicolo al Presidente di sezione per l'assegnazione della causa a un giudice togato;
successivamente, con decreto del 19.5.2025 la causa era assegnata all'odierno decidente;
all'udienza del 4.6.2025 il decidente, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies Cpc.
10. All'udienza del 3.7.2025 l'odierno decidente tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies Cpc.
11. La domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra non è fondata e Pt_1 deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
12. Nel presente giudizio la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale al fine Pt_1 di fare accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. CP_1
per l'errato trattamento odontoiatrico eseguito e, per l'effetto, al fine di
[...] ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (spese per trattamenti futuri) conseguenza dell'inadempimento professionale.
13. Preliminarmente, deve pronunciarsi l'inammissibilità dell'estensione della domanda che l'attrice ha posto in essere nei confronti della IA SS;
a tale riguardo rileva il decidente: a) Controparte_2 che l'art. 12, comma 1, della legge 24 del 2017 statuisca che «fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura SS alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo
10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo
10»; b) che la norma, come noto, attribuisca in modo espresso al danneggiato un diritto ad agire direttamente nei confronti della IA assicuratrice del rischio sanitario («azione diretta»); c) che, tuttavia, il comma 6 del medesimo art. 12 abbia previsto che «le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni
8 sanitarie»; d) che la stessa attribuzione del diritto di cui si discute (e non il suo mero esercizio) sia stata esplicitamente differita dal legislatore alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'art. 10 con la conseguenza che – a ogni effetto – al momento dell'esercizio dell'azione diretta il detto provvedimento attuativo debba essere in vigore affinché possa
“espandersi” e acquisire vigenza il diritto riconosciuto al danneggiato dall'art. 12, comma 1 (potrebbe discutersi della circostanza che la condizione di cui si
è detto sia venuta in essere nel corso del procedimento e che essa possa eventualmente esplicare effetti in favore della parte attrice con efficacia
“retroattiva”, ma il rilievo avrebbe potuto essere meritevole di considerazione nel caso in cui la norma, attributiva del diritto all'azione diretta verso la
IA d'assicurazione, fosse entrata in vigore il 1 aprile 2017 con un mero differimento dell'esercizio dello stesso al momento dell'entrata in vigore del decreto di attuazione;
ma, come visto, il comma 6 ha procrastinato l'efficacia dell'intera disposizione normativa traslando temporalmente anche il diritto d'azione al 16.03.2024).
14. Quanto al merito della domanda risarcitoria, occorre, innanzitutto, premettere che, nel caso di specie, essendosi l'attrice rivolta al dott. CP_1 in base a una sua scelta fiduciaria la natura della responsabilità oggetto di disamina sia contrattuale;
ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto contrattuale intercorso con il professionista, il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta del medico, mentre grava sul medico l'onere di provare di avere correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa al medesimo non imputabile.
15. Dunque, premessi i principi sul riparto dell'onere della prova, quanto al merito della domanda occorre evidenziare che la vicenda sanitaria possa essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione;
la sig.ra si è rivolta al dott. al fine di risolvere il Pt_1 CP_1 processo infettivo infiammatorio a carico del secondo premolare di sinistra;
9 dopo avere effettuato una radiografia orto-panoramica (in data 11.1.2017) il dott. ha consigliato il ritrattamento del canale radicolare dello stesso CP_1 elemento dentario e il trattamento endodontico del primo molare inferiore di sinistra;
il dott. ha trattato tali elementi con cure che sono continuate CP_1 fino a giugno 2017; successivamente, nel mese di settembre 2017, l'attrice ha iniziato un nuovo percorso terapeutico a causa della frattura della corona del
24 e della frattura coronale del 35; il dott. ha consigliato in questo CP_1 caso l'esecuzione di un nuovo restauro protesico di 3.5, 3.6, 3.7; il nuovo periodo di cure è terminato ad aprile 2018; nel mese di ottobre, a causa dell'insorta mobilità di un preesistente manufatto protesico superiore di destra,
l'attrice è stata visitata dal dott. il quale ha eseguito, in data CP_3
20.10.2018, una nuova radiografia ortopanoramica;
sulla base di tale riscontro radiografico il dott. ha diagnosticato il permanere dei processi CP_3 infettivi-infiammatori a carico egli elementi dentari 25, 35, 36 e 37 e l'infiltrazione delle corone protesiche appena eseguite dal dott. il CP_1 dott. ha proposto all'attrice l'estrazione di tali elementi con la CP_3 sostituzione implanto-protesica.
16. Premessa la cronologia degli eventi, ai fini dell'accertamento della responsabilità del dott. occorre tenere conto, oltre che della CP_1 documentazione sanitaria versata in atti, altresì degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio dai prof.ri Persona_2
(specialista in chirurgia odontostomatologica e in ortodonzia) e
[...]
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni), da Persona_3 ritenersi chiara, completa e esaustiva, oltre che non seriamente confutata e, pertanto, da condividere integralmente;
il decidente rileva, inoltre, il perfetto allineamento dei Ctu nominati alle prescrizioni di cui all'art.15 della legge 24 del 2017; l'aver il legislatore imposto la selezione dei Ctu nel novero di coloro che «abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e di tenere in conto «l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati» impone, quindi, massima attenzione alla qualità degli apporti tecnico-scientifici riversati nel processo e al controllo della congruenza logica delle valutazioni espresse.
10 17. Dunque, occorre innanzitutto evidenziare che, dalla disamina della documentazione sanitaria e dalla consulenza tecnica d'ufficio, debba ritenersi accertato che non sia stata rilevata la presenza né di processi infettivo- infiammatori attivi a carico degli elementi dentari trattati dal dott. né CP_1
l'incongruità dei manufatti protesici dallo stesso eseguiti;
invero, i Ctu hanno accertato che “il rilievo della presenza di aree di rarefazione apicale residue nella orto-panoramica del 20.10.2018 non corrisponde alla diagnosi di processo infettivo- infiammatorio in atto, ma secondo il concetto medico-legale del “più probabile che non” corrisponde all'immagine radiografica di aree di guarigione. Inoltre, non è presente in atti alcuna certificazione che avvalori l'insorgenza di episodi infettivi- infiammatori a origine dentaria successivamente alle terapie effettuate dal dott.
Per quanto riguarda la validità della riabilitazione protesica effettuata dal CP_1 dott. la precisione del manufatto protesico non è valutabile essendo stato CP_1 rimosso ed essendo stati estratti gli elementi dentari. L'ortopanoramica post-cure, presente in atti, non rappresenta un'indagine adeguata per valutare l'accuratezza del manufatto protesico;
solo un esame radiografico endorale peri-apicale avrebbe permesso tale valutazione” (v. Ctu).
I Ctu, quindi, hanno condivisibilmente accertato: 1) la correttezza della diagnosi;
2) l'adeguatezza del trattamento endodontico degli elementi dentari curati dal dott. e l'adeguatezza dei rimedi comunemente praticati CP_1 secondo la migliore scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo, oltre che la conformità del trattamento eseguito alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale al tempo del fatto;
3) la non sussistenza, quale conseguenza del trattamento eseguito, di postumi permanenti diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato.
Quanto alle osservazioni formulate dal Ctp del dott. secondo il quale CP_1
i Ctu non avrebbero argomentato sulla decisione del professionista di realizzazione in un unico manufatto protesico, senza soluzione di continuità,
“tre elementi dentari, ovvero gli elementi 35-36-37, pur in presenza di rarefazioni ossee periapicali che, seppur non sintomatiche, erano presenti da molto tempo” i Ctu
11 hanno risposto che “in protesi fissa su denti naturali in presenza di monconi protesici bassi, evenienza frequente nei settori latero-posteriori, elementi singoli contigui vengono uniti per aumentare la stabilità del manufatto. Questa condizione non rappresenta un limite invalicabile essendo possibile, in caso di necessità, separare la corona dentale affetta da processo infettivo curando il singolo elemento dentario. Gli elementi dentari cui si riferisce il Ctp sono stati poi estratti, ma come è stato già evidenziato;
ulteriormente, i Ctu hanno chiarito che “non è presente in atti alcuna certificazione che avvalori l'insorgenza di episodi infettivi- infiammatori ad origine dentaria successivamente alle terapie effettuate dal dott.
. Il ctp afferma che “Il manufatto protesico, come ben visibile dalla CP_1 radiografia (si allega ortopanoramica del 20/10/2018 presente agli atti) presenta soluzioni di continuo tra la corona protesica del 35 e del 36 e i rispettivi monconi”.
Come già sottolineato in sede di operazioni peritali e nella bozza di CTU “la precisione del manufatto protesico non è valutabile essendo stato rimosso ed essendo stati estratti gli elementi dentari. L'ortopanoramica post-cure, presente in atti, non rappresenta un'indagine adeguata per valutare l'accuratezza del manufatto protesico;
solo un esame radiografico endorale peri-apicale avrebbe permesso tale valutazione”. I Ctu confermano, come diffusamente descritto in letteratura, che
l'unico esame che permette di determinare la precisione marginale di un manufatto protesico è la radiografia endo-orale peri-apicale” (v. risposte dei Ctu).
18. In definitiva, sulla base di tutti gli elementi fin qui esaminati e dei condivisibili esiti cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio devono ritenersi dimostrati il corretto adempimento e la condotta diligente del dott.
e, conseguentemente, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. CP_1
Quanto al profilo della violazione del consenso informato deve evidenziarsi che parte attrice si sia limitata ad allegare la violazione del consenso informato (pag. 3 §.12) senza, tuttavia, proporre una domanda risarcitoria per tale voce di danno, così come correttamente rilevato dal convenuto sig. nella prima memoria ex art. 183 comma 6 Cpc;
del resto, parte CP_1 attrice, laddove ha quantificato in maniera dettagliata gli importi richiesti a titolo risarcitorio, ha omesso di indicare uno specifico importo per il danno da violazione del consenso informato (v. pag. 6 e 7 dell'atto di citazione).
12 19. Le spese per il presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
19.1 In particolare, quanto alle spese sostenute dal convenuto sig. CP_1 esse sono liquidate sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino a euro 26.000,00), del numero e della scarsa importanza delle questioni trattate e delle fasi svolte.
19.2 Quanto alle spese di lite sostenute da , in Controparte_4 considerazione della pronuncia di inammissibilità della domanda diretta proposta dall'attrice nei confronti della IA SS, devono essere parimenti liquidate secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Giovanni Gallo.
20. Infine, le spese della Ctu redatta nel presente giudizio e liquidata come in atti, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro nonché contro
[...] CP_1 Controparte_2
- disattesa ogni contraria domanda, istanza e difesa - così provvede:
[...]
1) dichiara l'inammissibilità della domanda diretta proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio, che liquida Controparte_2 nell'importo di euro 2.540,00 oltre 15 % per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge, da versare in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Giovanni Gallo;
3) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro
2.540,00 oltre 15 % per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge;
13 5) pone le spese della Ctu redatta nel presente giudizio definitivamente a carico di Parte_1
Così depositato il giorno 11 luglio2025.
Il Giudice
LB NA
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. LB NA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64771 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
NO LL (C.F. ), C.F._2
- attrice -
E
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._3 dall'avv. Nicola Marchitto (C.F. ), C.F._4
- convenuto –
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Gallo (C.F. ), C.F._5
- terza chiamata in garanzia -
oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica.
conclusioni
1 per «si riporta ai propri scritti difensivi e alle istanze in essi Parte_1 formulate»;
per : «insiste per l'accoglimento delle proprie domande comprese le CP_1 istruttorie e come da precisate conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 Cpc»
«accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità per Controparte_2 negligenza, imperizia o imprudenza in capo al dott. e, quindi, CP_1 assolvere lo stesso da ogni domanda da qualsiasi parte contro di lui proposta, con conseguente declaratoria di rigetto della domanda di garanzia SS svolta dal convenuto dott. nei confronti della concludente CP_1 Controparte_2
vinte in ogni caso le spese con distrazione ex art. 93 Cpc»
[...]
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra adiva Pt_1
l'intestato Tribunale al fine di fare accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del dott. per l'errato trattamento odontoiatrico CP_1 eseguito e, per l'effetto, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali (danno biologico) e non patrimoniali (spese per trattamenti futuri) conseguenza dell'inadempimento professionale.
2. A fondamento della domanda risarcitoria l'attrice deduceva: che nel gennaio dell'anno 2017 si era recata presso lo studio odontoiatrico del dott.
poiché in corrispondenza della mucosa della zona vestibolare CP_1 periapicale del 25 (secondo premolare superiore sinistro) era presente una formazione rotondeggiante divenuta cronica (di circa 1,5/2 mm di diametro
“una pallina che, periodicamente, aumentava e diminuiva di volume”); che, stante l'esito della radiografia ortopanoramica sulle arcate dentali, il dott. CP_1 aveva dato indicazione di effettuare il ritrattamento del canale radicolare dell'elemento 25 (che aveva presentato una raccolta infiammatoria in corrispondenza dell'apice radicolare) e un trattamento endodontico ex novo dell'elemento 36 - primo molare inferiore sinistro – (che aveva ricevuto un precedente trattamento conservativo, ma non endodontico, esitato in un processo infiammatorio periapicale); che il costo per il trattamento e la cura
2 delle problematiche riscontrate era stato quantificato in euro 3.200,00 da saldare all'inizio delle terapie in una unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a giugno 2017; che il trattamento era iniziato nel mese di gennaio 2017 e si era protratto sino alla fine di giugno 2017; che periodicamente erano eseguiti dei controlli radiografici endorali;
che, nel rimuovere la corona protesica sull'elemento 25, il convenuto aveva causato lesioni al margine cervicale del manufatto protesico e aveva deciso di perforare la superficie occlusale della corona protesica e di smussare i bordi cervicali che, a causa delle sue manovre, erano diventati taglienti;
che il foro occlusale creato sulla corona protesica dell'elemento 25 aveva consentito al convenuto di raggiungere il canale radicolare e a trattarlo in un susseguirsi di medicazioni a ogni appuntamento;
che i trattamenti si erano protratti per alcuni mesi e contemporaneamente era stato iniziato il trattamento endodontico sull'elemento 36; che nel marzo 2017, ancora in fase di trattamento, l'attrice aveva percepito una moderata mobilità dell'elemento dentale 25 e su consiglio del dott. aveva iniziato una terapia CP_1 consistente nell'applicazione di un gel a base di clorexidina 2 volte al giorno
(corsodyl gel); che, nonostante l'applicazione scrupolosa da parte dell'attrice di detto gel, la mobilità di tale dente non si era ridotta;
che alla fine di agosto
2017 la corona protesica in resina presente sopra il moncone dell'elemento dentale 35 (secondo premolare inferiore sinistro), già trattato endodonticamente a regola d'arte da un precedente odontoiatra si era
“discementato”; che nel settembre 2017, oltre a completare il piano cura, ovverosia eseguire la nuova corona protesica sull'elemento 25, la sig.ra aveva richiesto al convenuto di cementare nuovamente la corona Pt_1 protesica in resina sull'elemento 35; che il dott. aveva ritenuto CP_1 opportuno, invece, realizzare un nuovo manufatto protesico al fine di ricoprire anche gli elementi 36 e 37, a fronte di un costo pari a euro 3.700,00 (saldato dall'attrice); che il completamento del ponte protesico sugli elementi dentali
35-36-37 era terminato intorno all'aprile 2018; che l'attrice per entrambe le cure ricevute non aveva firmato il consenso informato al trattamento (in quanto non sottopostole dal medico) né era stata adeguatamente informata
3 circa le procedure, i rischi e le possibili complicanze derivanti dal trattamento proposto, sulle possibili difficoltà di successo e di realizzazione dei risultati sperati;
che, oltre a non essere esteticamente soddisfacente il lavoro eseguito dal convenuto (atteso che la superficie occlusale dell'elemento 37 non era risultata completamente ricoperta da ceramica ma aveva presentato una parte di battuta in metallo), durante il mese di agosto del 2018 la sig.ra Pt_1 aveva notato un'instabilità del ponte superiore di destra 13-14-15, eseguito circa sei anni prima, a sostegno misto (sotto la corona degli elementi 13 e 14 due impianti e sotto l'elemento 15 un moncone dentale); che il dott. CP_1 dopo avere valutato la radiografia ortopanoramica dell'11.1.2017, aveva fatto notare le problematiche strutturali di tale ponte focalizzando l'attenzione sull'impianto 14 e aveva rappresentato all'attrice che, per la risoluzione del detto problema, la medesima avrebbe dovuto rivolgersi al medico odontoiatra che aveva eseguito il citato impianto;
che nell'agosto 2018 la sig.ra si Pt_1 era recata presso un altro Centro odontoiatrico (“Dentalandia”) al fine di sottoporsi ad accertamenti clinici e radiografici, all'esito dei quali il dott. aveva diagnosticato la presenza di “lesioni simil cistiche in CP_3 corrispondenza degli apici degli elementi 36-27, probabilmente causate da trattamenti canalari incongrui. Dall'esame clinico gli elementi 35-36-37 presentavano delle evidenti infiltrazioni sotto coronali… successivamente la paziente sarà riabilitata protesicamente. Inoltre è emersa una patologia periapicale dell'elemento
25, che pertanto è stato rimosso..”; che per la cura della superiore problematica il
Centro odontoiatrico cui l'attrice si era rivolta aveva redatto un preventivo di euro 9.000,00; che, pertanto, era dimostrato che le cure effettuate dal sanitario convenuto non avevano risolto le problematiche della sig.ra che il Pt_1 consulente medico legale dell'attrice, la dott.ssa aveva Persona_1 accertato che “nel 2017, quando la perizianda si presenta presso lo studio del dott.
oltre all'obiettivabile presenza di una “pallina” in corrispondenza del CP_1 fornice in sede 25 (presumibilmente ascrivibile a una formazione fistolosa), il dott. dispone anche dell'esame ortopantomografico eseguito in data 11.1.2017. CP_1
Da tale radiografia si evince la presenza di aree rotondeggianti radiotrasparenti in corrispondenza del 25, 36 e 37 riferibili a zone di infiammazione cronica che,
4 possono essere sicuramente considerate granulomi periapicali. Però, nonostante solo
l'esame istologico possa essere dirimente, si poteva già ipotizzare che le aree infiammatorie radiotrasparenti fossero formazioni cistiche perché a limiti netti come da parete epiteliale formatasi intorno alla raccolta infiammatoria che, a limiti sfumati, si può considerare, più verosimilmemte, un granuloma. Di questi tre elementi dentali il 25 e il 37 erano stati già trattati endodonticamente in precedenza mentre il
36 aveva subito esclusivamente un trattamento di conservativa che, evidentemente, condotto in maniera incongrua, aveva portato a necrosi del tessuto pulpare del dente
e alla conseguente raccolta infiammatoria pseudo-cistica periapicale. Si rimane, quindi, sorpresi e si contesta il fatto che, il dott quando la Signora CP_1 Pt_1 le sottopone la necessità di ricementare la corona in resina sul 35 precedentemente fatta su questo dente e che, sempre dall'ortopantomografia dell'11.1.2017 mostrava, peraltro, un pregresso trattamento endodontico a regola d'arte, decida di protesizzare anche gli elementi 36 e 37 in un unico manufatto protesico. In effetti il
36, benché trattato endodonticamente dal non aveva raggiunto una CP_1 restitutio ad integrum della zona periapicale e il 37 non era stato neanche ritrattato. Inoltre, si contesta che, a causa della struttura protesica a ponte in una unica fusione, anche il 35, trattato endodonticamente in precedenza a regola d'arte,
è stato rovinato dalla incongrua manifattura del ponte che ha determinato una infiltrazione dei monconi dentali sottostanti come la Signora mi Pt_1 rappresenta e come certificato dal dott. Questa situazione patologica ha CP_3 portato il dott. a dover estrarre gli elementi dentali sottostanti: 35, 36 e 37. CP_3
Infine, come riferito dalla signora e certificato dal dott. anche il Pt_1 CP_3 ritrattamento endodontico sul 25 non ha sortito una guarigione periapicale ma, anzi, ha determinato l'aumento della infiammazione/infezione periapicale e parodontale, minando definitivamente la stabilità del dente e rendendo necessaria la sua avulsione da parte del Dott. “Da tutto ciò che è stato sopra esposto, si evidenziano i CP_3 danni permanenti della periziata e si può, quindi, giungere alla definizione dell'entità del danno biologico per la signora che è: 3%. A conclusione, si può Parte_1 estrapolare quanto sia dovuto alla signora per il danno permanente, Parte_1 per la personalizzazione del danno, per le spese future necessarie alla riabilitazione del cavo orale: euro diciannovemilaquaranta/26; che l'attrice non era in possesso
5 delle fatture riferite ai trattamenti compiuti dal convenuto in quanto alla medesima non consegnate;
che la condotta colposa del medico era consistita nel fatto che sia a livello del 25 che del 36 i trattamenti endodontici non avevano risolto il problema infiammatorio periapicale e che le lesioni radiotrasparenti periapicali presenti su questi denti e sul 37 erano risultate delle formazioni “simil cistiche” causate da trattamenti incongrui e non risolutivi;
che i trattamenti odontostomatologici eseguiti dal dott. CP_1
avevano causato alla parte attrice un danno biologico permanente e un
[...] onere economico vano stante l'inutilità degli stessi;
che, al fine di risolvere le problematiche al cavo orale, sorte in conseguenza dell'inadempimento del dott. l'attrice aveva affrontato e avrebbe dovuto affrontare in futuro CP_1 una serie di terapie e ulteriori spese economiche di cui il convenuto ne avrebbe dovuto rispondere.
3. Con decreto del 29.1.2021 il decidente fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 9.11.2021.
4. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il sig. deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea sia in fatto che in diritto e chiedendone il rigetto;
in ogni caso, il convenuto chiedeva volersi autorizzare la chiamata in causa della propria IA SS al fine Controparte_2 di essere manlevato e tenuto indenne per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
5. All'udienza del 9.11.2021 il decidente pro-tempore autorizzava la chiamata del terzo.
6. Con comparsa di risposta del 27.5.2022 si costituiva in giudizio l
[...]
deducendo: l'infondatezza della domanda sia in ordine all'an Controparte_2 che al quantum; in ogni caso, l'inoperatività della copertura SS per le voci di danno afferenti al consenso informato, al danno estetico, alle ipotesi di responsabilità solidale del dott. con altri soggetti, alla restituzione dei CP_1 compensi e, comunque, la sussistenza di una franchigia pari a euro 500.000,00; la violazione del patto di gestione della lite ex art. 7 della condizioni generali del contratto, atteso che il dott. non aveva consentito alla CP_1
IA di assumere la gestione diretta della lite con la conseguenza che
6 l' non avrebbe potuto essere tenuto indenne delle spese di lite Parte_2 sostenute .
7. All'udienza del 31.5.2022 il decidente autorizzava il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 Cpc.
8. Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 Cpc parte attrice estendeva la domanda risarcitoria nei confronti della IA SS
[...]
. Controparte_4
9. All'udienza del 18.10.2022 il decidente pro-tempore ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto e disponeva la consulenza medico legale sull'attrice; successivamente, era depositata la consulenza tecnica d'ufficio; all'udienza del 4.4.2023 il decidente pro-tempore revocava l'ordinanza del 18.10.2022 limitatamente alla parte in cui aveva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto, stante la superfluità dello stesso, e riservava la decisione sull'istanza di rinnovazione della Ctu e/o sull'istanza di chiarimenti da demandare ai Ctu;
all'udienza del 31.1.2024 il decidente pro-tempore disponeva la convocazione dei Ctu a chiarimenti;
all'udienza del 21.5.2024 i
Ctu rendevano i chiarimenti richiesti dal decidente pro-tempore e riservava la decisione sulle ulteriori istanze formulate dalle Parti;
con ordinanza del
8.6.2024 il decidente pro-tempore, ritenuta esaustiva la Ctu, riservava la causa per la formulazione di una proposta ex art. 185-bis Cpc; con ordinanza del
28.9.2024 il decidente pro-tempore proponeva alle Parti la conciliazione della lite con la rinuncia da parte dell'attrice alla domanda risarcitoria con conseguente abbandono del giudizio e compensazione delle spese di lite;
all'udienza del 17.11.2024 il decidente pro-tempore, ritenuto di dovere fissare un'udienza in presenza al fine di sentire le parti in merito alla proposta conciliativa formulata, rinviava la causa per l'espletamento del suddetto incombente;
all'udienza dell'11.3.2025 parte attrice e la terza chiamata
[...]
dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa Controparte_4 formulata dal decidente pro-tempore mentre il convenuto sig. CP_1 dichiarava di accettare la proposta a condizione che, da un lato, gli fossero riconosciute le spese di lite e che, dall'altro, le spese di Ctu fossero poste a carico di parte attrice, indi il decidente riservava la decisione sul prosieguo
7 della causa;
con ordinanza del 18.3.2025 il decidente pro-tempore rimetteva il fascicolo al Presidente di sezione per l'assegnazione della causa a un giudice togato;
successivamente, con decreto del 19.5.2025 la causa era assegnata all'odierno decidente;
all'udienza del 4.6.2025 il decidente, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies Cpc.
10. All'udienza del 3.7.2025 l'odierno decidente tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies Cpc.
11. La domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra non è fondata e Pt_1 deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
12. Nel presente giudizio la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale al fine Pt_1 di fare accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. CP_1
per l'errato trattamento odontoiatrico eseguito e, per l'effetto, al fine di
[...] ottenere il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali (danno biologico) e patrimoniali (spese per trattamenti futuri) conseguenza dell'inadempimento professionale.
13. Preliminarmente, deve pronunciarsi l'inammissibilità dell'estensione della domanda che l'attrice ha posto in essere nei confronti della IA SS;
a tale riguardo rileva il decidente: a) Controparte_2 che l'art. 12, comma 1, della legge 24 del 2017 statuisca che «fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura SS alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo
10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo
10»; b) che la norma, come noto, attribuisca in modo espresso al danneggiato un diritto ad agire direttamente nei confronti della IA assicuratrice del rischio sanitario («azione diretta»); c) che, tuttavia, il comma 6 del medesimo art. 12 abbia previsto che «le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni
8 sanitarie»; d) che la stessa attribuzione del diritto di cui si discute (e non il suo mero esercizio) sia stata esplicitamente differita dal legislatore alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'art. 10 con la conseguenza che – a ogni effetto – al momento dell'esercizio dell'azione diretta il detto provvedimento attuativo debba essere in vigore affinché possa
“espandersi” e acquisire vigenza il diritto riconosciuto al danneggiato dall'art. 12, comma 1 (potrebbe discutersi della circostanza che la condizione di cui si
è detto sia venuta in essere nel corso del procedimento e che essa possa eventualmente esplicare effetti in favore della parte attrice con efficacia
“retroattiva”, ma il rilievo avrebbe potuto essere meritevole di considerazione nel caso in cui la norma, attributiva del diritto all'azione diretta verso la
IA d'assicurazione, fosse entrata in vigore il 1 aprile 2017 con un mero differimento dell'esercizio dello stesso al momento dell'entrata in vigore del decreto di attuazione;
ma, come visto, il comma 6 ha procrastinato l'efficacia dell'intera disposizione normativa traslando temporalmente anche il diritto d'azione al 16.03.2024).
14. Quanto al merito della domanda risarcitoria, occorre, innanzitutto, premettere che, nel caso di specie, essendosi l'attrice rivolta al dott. CP_1 in base a una sua scelta fiduciaria la natura della responsabilità oggetto di disamina sia contrattuale;
ne discende che, secondo le regole di riparto dell'onere probatorio, versandosi nell'ambito di una responsabilità da inadempimento della prestazione sanitaria, chi agisce può limitarsi ad allegare e dimostrare il rapporto contrattuale intercorso con il professionista, il danno subito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta del medico, mentre grava sul medico l'onere di provare di avere correttamente adempiuto la prestazione ovvero che l'inadempimento sia dipeso da causa al medesimo non imputabile.
15. Dunque, premessi i principi sul riparto dell'onere della prova, quanto al merito della domanda occorre evidenziare che la vicenda sanitaria possa essere ricostruita e sintetizzata nei seguenti termini rilevanti ai fini della decisione;
la sig.ra si è rivolta al dott. al fine di risolvere il Pt_1 CP_1 processo infettivo infiammatorio a carico del secondo premolare di sinistra;
9 dopo avere effettuato una radiografia orto-panoramica (in data 11.1.2017) il dott. ha consigliato il ritrattamento del canale radicolare dello stesso CP_1 elemento dentario e il trattamento endodontico del primo molare inferiore di sinistra;
il dott. ha trattato tali elementi con cure che sono continuate CP_1 fino a giugno 2017; successivamente, nel mese di settembre 2017, l'attrice ha iniziato un nuovo percorso terapeutico a causa della frattura della corona del
24 e della frattura coronale del 35; il dott. ha consigliato in questo CP_1 caso l'esecuzione di un nuovo restauro protesico di 3.5, 3.6, 3.7; il nuovo periodo di cure è terminato ad aprile 2018; nel mese di ottobre, a causa dell'insorta mobilità di un preesistente manufatto protesico superiore di destra,
l'attrice è stata visitata dal dott. il quale ha eseguito, in data CP_3
20.10.2018, una nuova radiografia ortopanoramica;
sulla base di tale riscontro radiografico il dott. ha diagnosticato il permanere dei processi CP_3 infettivi-infiammatori a carico egli elementi dentari 25, 35, 36 e 37 e l'infiltrazione delle corone protesiche appena eseguite dal dott. il CP_1 dott. ha proposto all'attrice l'estrazione di tali elementi con la CP_3 sostituzione implanto-protesica.
16. Premessa la cronologia degli eventi, ai fini dell'accertamento della responsabilità del dott. occorre tenere conto, oltre che della CP_1 documentazione sanitaria versata in atti, altresì degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio dai prof.ri Persona_2
(specialista in chirurgia odontostomatologica e in ortodonzia) e
[...]
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni), da Persona_3 ritenersi chiara, completa e esaustiva, oltre che non seriamente confutata e, pertanto, da condividere integralmente;
il decidente rileva, inoltre, il perfetto allineamento dei Ctu nominati alle prescrizioni di cui all'art.15 della legge 24 del 2017; l'aver il legislatore imposto la selezione dei Ctu nel novero di coloro che «abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento» e di tenere in conto «l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati» impone, quindi, massima attenzione alla qualità degli apporti tecnico-scientifici riversati nel processo e al controllo della congruenza logica delle valutazioni espresse.
10 17. Dunque, occorre innanzitutto evidenziare che, dalla disamina della documentazione sanitaria e dalla consulenza tecnica d'ufficio, debba ritenersi accertato che non sia stata rilevata la presenza né di processi infettivo- infiammatori attivi a carico degli elementi dentari trattati dal dott. né CP_1
l'incongruità dei manufatti protesici dallo stesso eseguiti;
invero, i Ctu hanno accertato che “il rilievo della presenza di aree di rarefazione apicale residue nella orto-panoramica del 20.10.2018 non corrisponde alla diagnosi di processo infettivo- infiammatorio in atto, ma secondo il concetto medico-legale del “più probabile che non” corrisponde all'immagine radiografica di aree di guarigione. Inoltre, non è presente in atti alcuna certificazione che avvalori l'insorgenza di episodi infettivi- infiammatori a origine dentaria successivamente alle terapie effettuate dal dott.
Per quanto riguarda la validità della riabilitazione protesica effettuata dal CP_1 dott. la precisione del manufatto protesico non è valutabile essendo stato CP_1 rimosso ed essendo stati estratti gli elementi dentari. L'ortopanoramica post-cure, presente in atti, non rappresenta un'indagine adeguata per valutare l'accuratezza del manufatto protesico;
solo un esame radiografico endorale peri-apicale avrebbe permesso tale valutazione” (v. Ctu).
I Ctu, quindi, hanno condivisibilmente accertato: 1) la correttezza della diagnosi;
2) l'adeguatezza del trattamento endodontico degli elementi dentari curati dal dott. e l'adeguatezza dei rimedi comunemente praticati CP_1 secondo la migliore scienza ed esperienza medico-chirurgica del tempo, oltre che la conformità del trattamento eseguito alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale al tempo del fatto;
3) la non sussistenza, quale conseguenza del trattamento eseguito, di postumi permanenti diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato.
Quanto alle osservazioni formulate dal Ctp del dott. secondo il quale CP_1
i Ctu non avrebbero argomentato sulla decisione del professionista di realizzazione in un unico manufatto protesico, senza soluzione di continuità,
“tre elementi dentari, ovvero gli elementi 35-36-37, pur in presenza di rarefazioni ossee periapicali che, seppur non sintomatiche, erano presenti da molto tempo” i Ctu
11 hanno risposto che “in protesi fissa su denti naturali in presenza di monconi protesici bassi, evenienza frequente nei settori latero-posteriori, elementi singoli contigui vengono uniti per aumentare la stabilità del manufatto. Questa condizione non rappresenta un limite invalicabile essendo possibile, in caso di necessità, separare la corona dentale affetta da processo infettivo curando il singolo elemento dentario. Gli elementi dentari cui si riferisce il Ctp sono stati poi estratti, ma come è stato già evidenziato;
ulteriormente, i Ctu hanno chiarito che “non è presente in atti alcuna certificazione che avvalori l'insorgenza di episodi infettivi- infiammatori ad origine dentaria successivamente alle terapie effettuate dal dott.
. Il ctp afferma che “Il manufatto protesico, come ben visibile dalla CP_1 radiografia (si allega ortopanoramica del 20/10/2018 presente agli atti) presenta soluzioni di continuo tra la corona protesica del 35 e del 36 e i rispettivi monconi”.
Come già sottolineato in sede di operazioni peritali e nella bozza di CTU “la precisione del manufatto protesico non è valutabile essendo stato rimosso ed essendo stati estratti gli elementi dentari. L'ortopanoramica post-cure, presente in atti, non rappresenta un'indagine adeguata per valutare l'accuratezza del manufatto protesico;
solo un esame radiografico endorale peri-apicale avrebbe permesso tale valutazione”. I Ctu confermano, come diffusamente descritto in letteratura, che
l'unico esame che permette di determinare la precisione marginale di un manufatto protesico è la radiografia endo-orale peri-apicale” (v. risposte dei Ctu).
18. In definitiva, sulla base di tutti gli elementi fin qui esaminati e dei condivisibili esiti cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio devono ritenersi dimostrati il corretto adempimento e la condotta diligente del dott.
e, conseguentemente, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. CP_1
Quanto al profilo della violazione del consenso informato deve evidenziarsi che parte attrice si sia limitata ad allegare la violazione del consenso informato (pag. 3 §.12) senza, tuttavia, proporre una domanda risarcitoria per tale voce di danno, così come correttamente rilevato dal convenuto sig. nella prima memoria ex art. 183 comma 6 Cpc;
del resto, parte CP_1 attrice, laddove ha quantificato in maniera dettagliata gli importi richiesti a titolo risarcitorio, ha omesso di indicare uno specifico importo per il danno da violazione del consenso informato (v. pag. 6 e 7 dell'atto di citazione).
12 19. Le spese per il presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
19.1 In particolare, quanto alle spese sostenute dal convenuto sig. CP_1 esse sono liquidate sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino a euro 26.000,00), del numero e della scarsa importanza delle questioni trattate e delle fasi svolte.
19.2 Quanto alle spese di lite sostenute da , in Controparte_4 considerazione della pronuncia di inammissibilità della domanda diretta proposta dall'attrice nei confronti della IA SS, devono essere parimenti liquidate secondo i valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Giovanni Gallo.
20. Infine, le spese della Ctu redatta nel presente giudizio e liquidata come in atti, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
contro nonché contro
[...] CP_1 Controparte_2
- disattesa ogni contraria domanda, istanza e difesa - così provvede:
[...]
1) dichiara l'inammissibilità della domanda diretta proposta da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio, che liquida Controparte_2 nell'importo di euro 2.540,00 oltre 15 % per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge, da versare in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Giovanni Gallo;
3) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
4) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro
2.540,00 oltre 15 % per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge;
13 5) pone le spese della Ctu redatta nel presente giudizio definitivamente a carico di Parte_1
Così depositato il giorno 11 luglio2025.
Il Giudice
LB NA
14