Articolo 495 ter del Codice penale
Articolo 495 bisArticolo 452 sexies
Versione
26 luglio 2008
Art. 495-ter.

(( (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). )) ((Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria))
Entrata in vigore il 26 luglio 2008
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