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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 6.12.2024
da
c.f. nata il [...], in Parte_1 C.F._1
India, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Zaccardo,
elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in
Brescia, via San Bartolomeo n. 11, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
c.f. , nato il [...], in [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Alberto Bosi, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, V.lo Consiglio n. 11, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione,
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 20.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER LA RICORRENTE e PER IL RESISTENTE: come precisate in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.12.2024 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale dal marito con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio in India in data 11.12.2011, trascritto nel Registro di stato civile del Comune di Roma al n. 1, parte 1, anno 2011, precisando:
che dall'unione non erano nati figli;
che il marito già dal maggio 2023 aveva cessato di pagare il canone di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale e con decisione unilaterale aveva abbandonato la moglie e l'abitazione, risultando ad oggi irreperibile;
che era stato disposto lo sfratto per morosità dall'abitazione familiare e la ricorrente, in data 1°.8.2024, con l'aiuto del fratello, aveva sottoscritto nuovo contratto di locazione del medesimo appartamento;
che la ricorrente aveva iniziato a lavorare soltanto il 7.8.2023 presso la società
Professione Logistica s.r.l., percependo in quell'anno un reddito lordo pari a circa Euro
8.000,00; che il resistente, per quanto era dato sapere, risultava tuttora occupato, ma non era noto il datore di lavoro;
che era venuta meno qualsivoglia comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal marito, con addebito allo stesso, con previsione di un contributo a carico del marito per il mantenimento della moglie di almeno 300,00 euro mensili, chiedendo altresì di sentire “attribuire il diritto di abitazione della casa coniugale” in favore della stessa ricorrente.
Con decreto in data 12.12.2024 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 17.4.2025 per la comparizione delle parti, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 17.4.2025 veniva poi disposto un rinvio della causa all'udienza del 20.5.2025, ritenendo giustificato tale differimento per le ragioni di cui al verbale del 17.4.2025.
Con comparsa in data 18 maggio 2025 si costituiva , contestando la CP_1
ricostruzione della ricorrente, in ogni caso aderendo alla domanda di separazione, chiedendo che non venisse previsto alcun assegno di mantenimento.
All'udienza del 20.5.2025 comparivano personalmente le Parti, assistite dai rispettivi Difensori, le quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, di tal che venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, alle condizioni concordate dalle parti, e, sulle conclusioni dalle stesse congiuntamente precisate, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una risalente e profonda frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambi i coniugi, che risultano già da tempo separati di fatto – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza e venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni di separazione ed al regolamento economico, le parti, all'udienza del 20 maggio 2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, così da determinarsi a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo - laddove, in assenza di figli, regolano i rapporti tra i coniugi, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, lasciando la casa familiare, condotta in locazione, nella disponibilità della ricorrente – rispondano a giustizia e non contrastino con i principi dell'ordinamento, di tal che non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella così concordata dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – a seguito di accordo tra le parti – deve essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di scegliere la propria residenza;
2) La casa coniugale sita in Monticelli d'Ongina, via Martiri della Libertà n.
69/A, attualmente in locazione alla signora rimarrà nella Parte_1
disponibilità esclusiva della medesima;
3) I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, nemmeno a titolo di assegno alimentare e di mantenimento e di aver già regolato ogni pregresso rapporto di natura patrimoniale;
- Spese processuali compensate tra le parti.
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 19 giugno 2025 La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti