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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/09/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 449/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa anche disgiuntamente ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio delle avv.te Marina Motta (c.f. ) e C.F._2
Giada Maria Invernizzi (c.f. in Lodi (LO), alla via Marsala n. 35; C.F._3
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._4 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Alessandra Tronconi (c.f. ) in Pavia (PV), C.F._5 al viale Cesare Battisti n. 21;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., che qui integralmente si riportano:
“invariata ogni altra statuizione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa dal Tribunale di Pavia n. 403/2024 del 23.02.2024, passata in giudicato il 01.10.2024, il solo punto 6 della predetta sentenza è modificato come segue: la signora continuerà a percepire tutto l'assegno Pt_1 unico, oltre al contributo al mantenimento di per € 250,00 mensili, le spese straordinarie Per_1 saranno da ripartire al 30% a carico del padre e al 70% della madre.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.03.2025 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 403/2024 del 23/02/2024, pubblicata in data 28/02/2024, pronunciata dal Tribunale di Pavia. In particolare, la ricorrente ha chiesto l'aumento contributo paterno al mantenimento del figlio ad €700,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
la suddivisone al 50% delle spese inerenti al supporto allo studio, senza il preventivo accordo;
la possibilità di percepire interamente l'Assegno Unico;
la prosecuzione del percorso di Coordinazione
Genitoriale; la condanna di controparte al pagamento di €2.160,00 per l'apparecchio ortodontico del figlio.
2. Con comparsa di risposta del 8.05.2025 si è costituito il sig. chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande avversarie e domandando la conferma del contributo al mantenimento nella misura di €
350,00, comprensiva delle spese straordinarie;
in subordine, la rideterminazione del contributo al mantenimento secondo quanto ritenuto di giustizia e la suddivisione percentuale delle spese straordinarie in capo a ciascun genitore, rimborsate solo previa approvazione, se non specificate dal Protocollo;
la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del rimborso della quota del 50% dell'apparecchio ortodontico del minore.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis comma I, II e III c.p.c.
All'udienza del 13.06.2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno dichiarato che la coordinatrice avesse sospeso il percorso la coordinazione genitoriale. La Giudice ha rinviato udienza al
16.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la verifica dell'accordo.
Alla predetta udienza la Giudice, preso atto dell'adesione delle parti alla proposta, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni il 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese di procedura vanno compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così decide:
1) modifica in parte la sentenza di divorzio resa Tribunale di Pavia n. 403/2024 del 23.02.2024, pubblicata il 28.02.2024 e passata in giudicato il 01.10.2024, e per l'effetto:
2) dispone che l'Assegno Unico ed universale per i figli a carico venga percepito interamente dalla sig.ra
; Pt_1
3) dispone che il sig. versi quale contributo al mantenimento per il figlio minore CP_1 Per_2
€ 250,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di
[...] ogni mese;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico della sig.ra nella misura del 70% e del sig. Pt_1 ella misura del 30%; CP_1
5) dà atto che rimangono ferme tutte le ulteriori condizioni previste nella succitata sentenza di divorzio;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 26.09.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 449/2025 promossa da
(c.f. ) rappresentata, difesa anche disgiuntamente ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio delle avv.te Marina Motta (c.f. ) e C.F._2
Giada Maria Invernizzi (c.f. in Lodi (LO), alla via Marsala n. 35; C.F._3
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._4 domiciliato presso lo studio dell'avv.ta Alessandra Tronconi (c.f. ) in Pavia (PV), C.F._5 al viale Cesare Battisti n. 21;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70
e 71 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., che qui integralmente si riportano:
“invariata ogni altra statuizione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa dal Tribunale di Pavia n. 403/2024 del 23.02.2024, passata in giudicato il 01.10.2024, il solo punto 6 della predetta sentenza è modificato come segue: la signora continuerà a percepire tutto l'assegno Pt_1 unico, oltre al contributo al mantenimento di per € 250,00 mensili, le spese straordinarie Per_1 saranno da ripartire al 30% a carico del padre e al 70% della madre.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
lette le conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 12.03.2025 la sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 403/2024 del 23/02/2024, pubblicata in data 28/02/2024, pronunciata dal Tribunale di Pavia. In particolare, la ricorrente ha chiesto l'aumento contributo paterno al mantenimento del figlio ad €700,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
la suddivisone al 50% delle spese inerenti al supporto allo studio, senza il preventivo accordo;
la possibilità di percepire interamente l'Assegno Unico;
la prosecuzione del percorso di Coordinazione
Genitoriale; la condanna di controparte al pagamento di €2.160,00 per l'apparecchio ortodontico del figlio.
2. Con comparsa di risposta del 8.05.2025 si è costituito il sig. chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande avversarie e domandando la conferma del contributo al mantenimento nella misura di €
350,00, comprensiva delle spese straordinarie;
in subordine, la rideterminazione del contributo al mantenimento secondo quanto ritenuto di giustizia e la suddivisione percentuale delle spese straordinarie in capo a ciascun genitore, rimborsate solo previa approvazione, se non specificate dal Protocollo;
la dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del rimborso della quota del 50% dell'apparecchio ortodontico del minore.
3. Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis comma I, II e III c.p.c.
All'udienza del 13.06.2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno dichiarato che la coordinatrice avesse sospeso il percorso la coordinazione genitoriale. La Giudice ha rinviato udienza al
16.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la verifica dell'accordo.
Alla predetta udienza la Giudice, preso atto dell'adesione delle parti alla proposta, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni il 17.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
2 La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le spese di procedura vanno compensate, stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così decide:
1) modifica in parte la sentenza di divorzio resa Tribunale di Pavia n. 403/2024 del 23.02.2024, pubblicata il 28.02.2024 e passata in giudicato il 01.10.2024, e per l'effetto:
2) dispone che l'Assegno Unico ed universale per i figli a carico venga percepito interamente dalla sig.ra
; Pt_1
3) dispone che il sig. versi quale contributo al mantenimento per il figlio minore CP_1 Per_2
€ 250,00 mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di
[...] ogni mese;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico della sig.ra nella misura del 70% e del sig. Pt_1 ella misura del 30%; CP_1
5) dà atto che rimangono ferme tutte le ulteriori condizioni previste nella succitata sentenza di divorzio;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Lodi, in Camera di Consiglio il 26.09.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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