Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 1492
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità atto impugnato per violazione principio alternatività IVA/imposta di registro

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che il decreto ingiuntivo si basava su rapporti giuridici sottostanti riconducibili ad operazioni rilevanti ai fini IVA. Pertanto, in applicazione dell'art. 40 del DPR 131/1986, l'imposta di registro doveva essere applicata in misura fissa e non proporzionale. L'Ufficio ha illegittimamente applicato l'imposta proporzionale senza contestare la natura IVA delle operazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 1492
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1492
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo