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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1492/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
GARRI GUGLIELMO, EL
LEONE GH MARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16160/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022003DI0000104460001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Ricorrente_1 S.p.A – Società Italiana per le imprese all'Estero ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2022/003/DI/000010446/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma – Ufficio territoriale di Roma II, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'Imposta di registro dovuto in relazione al decreto ingiuntivo n.
0010446/2022.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha eccepito la seguente censura:
- illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del DPR 131/1986 in ragione della mancata applicazione del principio di alternatività Iva/imposta di registro.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio ADE – Direzione provinciale I di Roma – ufficio legale chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso fondato per i seguenti motivi.
In via preliminare occorre precisare che l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di liquidazione impugnato assoggettando ad imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Simest
S.p.A per il pagamento di somme a lei dovute dalla Società_1 S.p.A.
La ricorrente, deduce l'illegittimità dell'atto impugnato poiché emesso in violazione del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro come sancito dall'art. 40 del DPR 131/1986.
Ebbene, secondo tale disposizione, gli atti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, anche se esenti, scontano l'imposta di registro in misura fissa, con esclusione dell'imposizione proporzionale.
Nel caso che qui occupa, il decreto ingiuntivo si fonda su rapporti giuridici sottostanti riconducibili ad operazioni rilevanti sotto il profilo dell'applicazione dell'IVA, in particolare:
corrispettivi per prestazioni di servizi, e pertanto imponibili IVA;
prezzo di retrocessione di una partecipazione societaria, operazione che, sebbene esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4, del DPR n. 633/1972, rientra comunque nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. In merito a ciò, si evidenzia che l'esenzione dall'applicazione IVA, non equivale a esclusione dal campo di applicazione del tributo, trattandosi di operazioni che restano soggette alla disciplina IVA, ancorché senza applicazione dell'imposta in concreto. Ne consegue che, ai fini dell'imposta di registro, opera integralmente il principio di alternatività di cui all'art. 40 del DPR n. 131/1986, con applicazione del solo tributo in misura fissa.
Atteso quanto sopra, l'Ufficio ha illegittimamente applicato l'imposta di registro proporzionale, senza contestare in alcun modo la natura IVA delle operazioni sottese, limitandosi a un generico richiamo agli artt. 37 e 57 del DPR n. 131/1986, disposizioni che disciplinano esclusivamente il profilo soggettivo dell'obbligazione tributaria, ma non incidono sulla corretta qualificazione del presupposto impositivo.
Ed infatti, l'art 8 lett. B) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, citata dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, prevede esplicitamente che: “Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 - bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.”
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di liquidazione n. 2022/003/DI/000010446/0/001 perché fondato su un'erronea applicazione dell'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 per aver applicato l'imposta in misura proporzionale anziché in misura fissa in violazione dell'art 40 DPR 131/1986.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) condanna la parte resistente a pagare, in favore della parte ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro tremila/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge.
Roma 16/1/2026
Il Giudice
Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRANCAVILLA MICHELANGELO, Presidente
GARRI GUGLIELMO, EL
LEONE GH MARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16160/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022003DI0000104460001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto la Ricorrente_1 S.p.A – Società Italiana per le imprese all'Estero ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2022/003/DI/000010446/0/001 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma – Ufficio territoriale di Roma II, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'Imposta di registro dovuto in relazione al decreto ingiuntivo n.
0010446/2022.
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha eccepito la seguente censura:
- illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del DPR 131/1986 in ragione della mancata applicazione del principio di alternatività Iva/imposta di registro.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio ADE – Direzione provinciale I di Roma – ufficio legale chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte il ricorso fondato per i seguenti motivi.
In via preliminare occorre precisare che l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'avviso di liquidazione impugnato assoggettando ad imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Simest
S.p.A per il pagamento di somme a lei dovute dalla Società_1 S.p.A.
La ricorrente, deduce l'illegittimità dell'atto impugnato poiché emesso in violazione del principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro come sancito dall'art. 40 del DPR 131/1986.
Ebbene, secondo tale disposizione, gli atti relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, anche se esenti, scontano l'imposta di registro in misura fissa, con esclusione dell'imposizione proporzionale.
Nel caso che qui occupa, il decreto ingiuntivo si fonda su rapporti giuridici sottostanti riconducibili ad operazioni rilevanti sotto il profilo dell'applicazione dell'IVA, in particolare:
corrispettivi per prestazioni di servizi, e pertanto imponibili IVA;
prezzo di retrocessione di una partecipazione societaria, operazione che, sebbene esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 4, del DPR n. 633/1972, rientra comunque nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. In merito a ciò, si evidenzia che l'esenzione dall'applicazione IVA, non equivale a esclusione dal campo di applicazione del tributo, trattandosi di operazioni che restano soggette alla disciplina IVA, ancorché senza applicazione dell'imposta in concreto. Ne consegue che, ai fini dell'imposta di registro, opera integralmente il principio di alternatività di cui all'art. 40 del DPR n. 131/1986, con applicazione del solo tributo in misura fissa.
Atteso quanto sopra, l'Ufficio ha illegittimamente applicato l'imposta di registro proporzionale, senza contestare in alcun modo la natura IVA delle operazioni sottese, limitandosi a un generico richiamo agli artt. 37 e 57 del DPR n. 131/1986, disposizioni che disciplinano esclusivamente il profilo soggettivo dell'obbligazione tributaria, ma non incidono sulla corretta qualificazione del presupposto impositivo.
Ed infatti, l'art 8 lett. B) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, citata dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, prevede esplicitamente che: “Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 - bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.”
Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di liquidazione n. 2022/003/DI/000010446/0/001 perché fondato su un'erronea applicazione dell'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 per aver applicato l'imposta in misura proporzionale anziché in misura fissa in violazione dell'art 40 DPR 131/1986.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso;
2) condanna la parte resistente a pagare, in favore della parte ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro tremila/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge.
Roma 16/1/2026
Il Giudice
Il Presidente