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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/08/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4465/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4465/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesca Carmela Verdoliva
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Arnaldo Todisco
APPELLATA nonché
C.F. ) in persona del Sindaco p.t., in primo grado Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in presso Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo CP_2 rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Carlo Attanasio
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 con riferimento alla sentenza n. 1636/2020 (r.g. n. 2281/2018) depositata l'08.06.2020 dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato l'estratto ruolo e l'intimazione di Controparte_1 pagamento sottesi alla cartella di pagamento n. 10020120049191148000 riguardante omesso pagamento di sanzioni amministrative con maggiorazioni per l'anno 2011 irrogate dal eccependo l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione Controparte_2 quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo, dopo aver rilevato la notificazione della cartella esattoriale affermava che l non avesse dato prova dei successivi atti interruttivi della CP_3 prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata preliminarmente per incompetenza per territorio, per materia e per funzione, nonché per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non essendo l'esecuzione giammai iniziata, e per non aver il giudice di primo grado correttamente valutato la regolare notifica della cartella di pagamento del 06.03.2015 mediante deposito degli atti presso la casa comunale di
Scafati per temporanea assenza del destinatario, nonché la successiva intimazione di pagamento n. 10020179014222679000, con documentazione allegata agli atti e non validamente disconosciuta dalla controparte, da cui consegue l'interruzione del termine prescrizionale e l'inammissibilità della domanda di . Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata il 23.03.2021, l'appellata Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'improponibilità dell'appello ex art. 618 co. 2 c.p.c., nonché
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello ex artt. 342 e 347 co.2 c.p.c., sottolineava l'intervenuta prescrizione della concludendo per il rigetto dell'appello con sostanziale Pt_2 conferma della sentenza di primo grado poiché fondata in fatto e in diritto.
Ancorchè ritualmente evocato a comparire in giudizio, l'ente impositore CP_2 imaneva contumace.
[...]
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19704/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse pagina 2 di 5 impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972. pagina 3 di 5 Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n.
26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n.
146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non pagina 4 di 5 integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da
. Controparte_1
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a
[...]
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese CP_1
(Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_2
2) accoglie l'appello proposto dall' ; Parte_1
3) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_1
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
19.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4465/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesca Carmela Verdoliva
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Arnaldo Todisco
APPELLATA nonché
C.F. ) in persona del Sindaco p.t., in primo grado Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato in presso Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo CP_2 rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Carlo Attanasio
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Parte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e del
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 5 con riferimento alla sentenza n. 1636/2020 (r.g. n. 2281/2018) depositata l'08.06.2020 dal
Giudice di Pace di Nocera Inferiore.
In primo grado aveva impugnato l'estratto ruolo e l'intimazione di Controparte_1 pagamento sottesi alla cartella di pagamento n. 10020120049191148000 riguardante omesso pagamento di sanzioni amministrative con maggiorazioni per l'anno 2011 irrogate dal eccependo l'omessa notifica della stessa e la conseguente prescrizione Controparte_2 quinquennale del relativo credito.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto annullato la cartella.
In particolare, il giudice a quo, dopo aver rilevato la notificazione della cartella esattoriale affermava che l non avesse dato prova dei successivi atti interruttivi della CP_3 prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione del credito.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata preliminarmente per incompetenza per territorio, per materia e per funzione, nonché per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non essendo l'esecuzione giammai iniziata, e per non aver il giudice di primo grado correttamente valutato la regolare notifica della cartella di pagamento del 06.03.2015 mediante deposito degli atti presso la casa comunale di
Scafati per temporanea assenza del destinatario, nonché la successiva intimazione di pagamento n. 10020179014222679000, con documentazione allegata agli atti e non validamente disconosciuta dalla controparte, da cui consegue l'interruzione del termine prescrizionale e l'inammissibilità della domanda di . Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata il 23.03.2021, l'appellata Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'improponibilità dell'appello ex art. 618 co. 2 c.p.c., nonché
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello ex artt. 342 e 347 co.2 c.p.c., sottolineava l'intervenuta prescrizione della concludendo per il rigetto dell'appello con sostanziale Pt_2 conferma della sentenza di primo grado poiché fondata in fatto e in diritto.
Ancorchè ritualmente evocato a comparire in giudizio, l'ente impositore CP_2 imaneva contumace.
[...]
Passando al merito dell'odierno giudizio, l'appello merita accoglimento.
Invero, in merito alla questione della sussistenza dell'interesse ad agire nel caso di impugnazione cd. recuperatoria del ruolo (ossia quando l'attore impugna il ruolo eccependo l'omessa o irregolare notifica della cartella in esso contenuta), con sentenza n. 19704/15 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che il contribuente potesse pagina 2 di 5 impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.
A ciò – secondo la Corte - non sarebbe stata ostativa l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluderebbe la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (cfr. Cass. 19704/15).
Di contro si osserva che, secondo condivisa e oramai univoca giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
in particolare, nell'azione di mero accertamento l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. n. 11536/06).
In altri termini, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 2057/2019).
In questo contesto di obiettiva incertezza è intervenuto il legislatore con il d.l. 146/21
(convertito nella l. 215/21), il quale all'art. 3 bis (rubricato proprio “non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha introdotto il co. 4 bis in seno al all'art. 12 del d.pr. n. 602/1972. pagina 3 di 5 Tale disposizione prevede che “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il d.l. n. 146/21 stabilisce, dunque, che la diretta impugnazione della cartella di cui si assume l'invalida o omessa notificazione è ammessa nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale.
Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione.
In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante.
Tale conclusione è stata confermata con la recente decisione a Sezioni Unite n.
26283/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 3 bis del d.l. n.
146/2021 “si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e che, sotto un diverso profilo, sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale della novella, non essendo manifestamente irragionevole e rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di limitare l'impugnazione di atti impositivi risalenti nel tempo e non pagina 4 di 5 integranti un pregiudizio concreto e attuale per il contribuente.
Alla luce di quanto illustrato l'appello dell'a.d.e.r. va accolto in ragione dell'inammissibilità – per difetto di interesse ad agire – dell'azione proposta in primo grado da
. Controparte_1
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a
[...]
di restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese CP_1
(Cass. civ. n. 9929/2014).
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono interamente compensate, stante lo ius superveniens e la novità e controvertibilità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_2
2) accoglie l'appello proposto dall' ; Parte_1
3) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
Controparte_1
4) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
19.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5