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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/09/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 650/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Massimiliano Carnovale Parte_1 opponente
E
con Avv. Antonio Ammirata Controparte_1 opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.2.2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2025 del Tribunale di Cosenza, emesso su istanza monitoria di e con il quale era stato intimato il Controparte_1 pagamento in favore di questi dell'importo di € 12.314,90 oltre accessori e spese di procedura, a titolo di TFR, chiedendo “[..] annullare e / o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo ingiuntivo n. 10/2025 emesso in esito al procedimento monitorio n. R.G. 4820/2024 Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro –
, notificato in data 8 gennaio 2025 per le causali di cui in premessa per
l'assoluta insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt. 633 e ss c.p.c. e comunque perché evidentemente inammissibile, infondato ed illegittimo per le causali di cui in premessa, con ogni conseguenza di legge [..]”.
1 Si costituiva in giudizio chiedendo “[..] 1) in via preliminare, Controparte_1 dichiarare il ricorso improcedibile e/o inammissibile e, comunque, nullo
2) sempre in limine, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 10/2025 emesso il 06.01.2025
3) in via gradata e di merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata e dichiarare pienamente valido ed efficace il decreto ingiuntivo n.
10/2025 emesso il 06.01.2025 con ogni conseguenza di legge
4) condannare l'opponente pure al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, attesa
l'evidente temerarietà dell'opposizione spiegata, da liquidarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 cc [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.9.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Premesso che, come correttamente eccepito dall'opposto, in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza del 15.4.2025 (come sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. Sez. Unite 30 luglio 2008, n. 20604; Cass. n. 24033/2021).
Ebbene, stante l'omessa notifica all' del ricorso in opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo e del decreto di fissazione di udienza, facendosi applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non può che essere
2 dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente (conferma della) declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre non sussistono i presupposti per la chiesta condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'opposizione; dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.695,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 650/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Massimiliano Carnovale Parte_1 opponente
E
con Avv. Antonio Ammirata Controparte_1 opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.2.2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 10/2025 del Tribunale di Cosenza, emesso su istanza monitoria di e con il quale era stato intimato il Controparte_1 pagamento in favore di questi dell'importo di € 12.314,90 oltre accessori e spese di procedura, a titolo di TFR, chiedendo “[..] annullare e / o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo ingiuntivo n. 10/2025 emesso in esito al procedimento monitorio n. R.G. 4820/2024 Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro –
, notificato in data 8 gennaio 2025 per le causali di cui in premessa per
l'assoluta insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dagli artt. 633 e ss c.p.c. e comunque perché evidentemente inammissibile, infondato ed illegittimo per le causali di cui in premessa, con ogni conseguenza di legge [..]”.
1 Si costituiva in giudizio chiedendo “[..] 1) in via preliminare, Controparte_1 dichiarare il ricorso improcedibile e/o inammissibile e, comunque, nullo
2) sempre in limine, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 10/2025 emesso il 06.01.2025
3) in via gradata e di merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata e dichiarare pienamente valido ed efficace il decreto ingiuntivo n.
10/2025 emesso il 06.01.2025 con ogni conseguenza di legge
4) condannare l'opponente pure al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, attesa
l'evidente temerarietà dell'opposizione spiegata, da liquidarsi con valutazione equitativa ex art. 1226 cc [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.9.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Premesso che, come correttamente eccepito dall'opposto, in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza del 15.4.2025 (come sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), giova ricordare, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che “nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. Sez. Unite 30 luglio 2008, n. 20604; Cass. n. 24033/2021).
Ebbene, stante l'omessa notifica all' del ricorso in opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo e del decreto di fissazione di udienza, facendosi applicazione del principio sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non può che essere
2 dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente (conferma della) declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre non sussistono i presupposti per la chiesta condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
dichiara improcedibile l'opposizione; dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.695,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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