Art. 2.
A decorrere dal 1 aprile 1963, l'aliquota di contributo previsto dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 22,90 per cento.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
A decorrere dal 1 aprile 1963, l'aliquota di contributo previsto dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 22,90 per cento.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.