a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»;
b) il comma 289 e' sostituito dal seguente:
«289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ((entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,)) emana uno o piu' decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, ((inclusi)) le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.»
c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti:
«289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 , e affida alla societa' di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
289-ter. ((Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche')) ogni altra attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie.
Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.».
2. La dotazione del fondo di cui all' articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , e' incrementata di 2,2 milioni ((di euro)) per l'anno 2020 e di 1.750 milioni ((di euro)) per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni ((di euro)) per l'anno 2020 ((e a 1.750)) milioni ((di euro)) per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.