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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1505 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Contratti ed obbligazioni varie. Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in Cambiano (TO), via Parte_1 P.IVA_1
Nazionale n. 20 e (C.F. ) residente in Cambiano (TO), Parte_2 C.F._1 via Alcide De Gasperi n. 6 e, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Fagioli del Foro di Torino, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio in Torino, Piazza V. Veneto n. 21
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_2
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Boccacino del Foro di Biella per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio all'indirizzo pec
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OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4 e, CP_2 P.IVA_3 per essa, la procuratrice speciale (C.F. in persona del l.r.p.t., Parte_3 P.IVA_4 con sede legale in Milano, via Bartolomeo Panizza n. 5 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Francesco
Triscari Binoni del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa d'intervento, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Milano, via Fontana n. 11;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- gli opponenti: “come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 27/09/2019, chiedendone
l'accoglimento ed il rigetto di quelle avverse anche a seguito delle risultanze della CTU”;
- l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale, stante l'intervenuta cessione del credito e alla luce dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di nella sua qualità Parte_3 di procuratrice speciale di dichiarare l'estromissione di dal presente giudizio;
- rigettare CP_2 Controparte_1
l'eccezione di nullità della procura alle liti per essere palesemente infondata per i motivi esposti. Nel merito in via principale,
- rigettare integralmente la proposta opposizione ed ogni sua domanda e/o eccezione correlata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- dirsi tenuti e condannarsi la società quale debitrice principale, e il sig. Parte_1 Parte_2
quale fideiussore solidale, a pagare, in solido tra loro, quella maggiore o minore somma accertata dall'espletata
[...]
CTU, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo. In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali ed oltre Iva e Cpa.”;
- l'intervenuto: “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta della cedente CP_1
e ne chiede l'integrale accoglimento”.
[...]
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Previo ricorso all'intestato Tribunale, otteneva il decreto ingiuntivo n. 614/2019 del Controparte_1
13.8.2019 con cui veniva ingiunto al Sig. e alla in persona del l.r.p.t. di Parte_2 Parte_1 pagare in solido tra loro la somma di €. 88.556,44 oltre interessi e spese come liquidate in decreto, a titolo di scoperto del conto corrente ordinario n. 91 52 90585733 0 del 18.4.2008, sul quale era stato concesso un affidamento in data 14.5.2008 e regolate le aperture di credito del 21.12.2017 e del
18.1.2018, e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc.
2-6 fasc. monitorio). A garanzia dell'esposizione debitoria della società, il Sig. aveva rilasciato, prima in data 14.5.2008 e Parte_2 successivamente in data 17.1.2011 fideiussioni omnibus per un complessivo importo massimo garantito di
€. 420.000 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. e la in persona del l.r.p.t. Parte_2 Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto sulla base dei seguenti motivi: 1) difetto di prova scritta del credito, avendo la banca prodotto gli “[…] estratti autentici di certificati conformi dei due conti
[…] con relativi certificati di salda conto, riferiti esclusivamente al conto corrente e al conto dove avviene la contabilizzazione degli interessi di mora”; 2) con riferimento al contratto di conto corrente: - mancata determinazione degli interessi ultralegali, alcuni dei quali risulterebbero al di sopra del tasso soglia del pag. 2 di 10 periodo di riferimento;
- nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto (non essendo indicata la percentuale intra ed extra fido) e per difetto di causa;
- cd. gioco delle valute, avendo la banca disposto dei giorni di valuta diversi dalla data dell'operazione senza una specifica pattuizione;
- illegittimità del metodo di applicazione dei tassi riferiti al conto anticipi;
3) quanto alle fideiussioni: - disconoscimento della “[…] entità delle somme indicate nel documento” in quanto non compilata di pugno dal fideiussore stesso;
- mancata notifica;
- carattere vessatorio delle seguenti clausole: “recesso, adempimento da parte del fideiussore e recesso della banca, dispensa del fideiussore alla banca, impegno del fideiussore, solidarietà responsabilità per l'intero ammontare del debito, impugnazione dei pagamenti, diritto di recesso/surroga, rimborso etc.” che non sarebbero state specificamente sottoscritte;
4) nullità della procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha specificamente contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso eccepito, dedotto e domandato, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto. Inoltre, la banca opposta ha altresì rappresentato che “in data 19.12.2019 la Cooperativa Confidare S.C.P.A. ha versato in favore di l'importo di € 44.278,22 (doc. 10) a titolo di escussione della garanzia prestata” e, Controparte_1 conseguentemente ha precisato il proprio credito nei confronti degli odierni opponenti nel minor importo “di complessivi € 46.905,72 di cui: - € 43.887,71 per scoperto sul conto corrente n. 91 52 90585733 0 così come risulta dall'estratto autentico certificato conforme al 25.06.2020 (doc. 11) oltre agli interessi semplici al tasso convenzionale del 6% dal 01.07.2019 sino al saldo oltre spese per bolli e accessori sino al saldo;
- € 3.018,01 per scoperto sul conto interessi infruttifero n. 91 B9 90585733 D così come risulta dall'estratto autentico certificato conforme al
25.06.2020 (doc. 12)” (cfr. pag. 6 comparsa).
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata in data 13.4.2021, è intervenuta in giudizio e, CP_2 per essa, quale procuratrice speciale, avendo concluso in data 2.12.2020 con Parte_3 un contratto di cessione crediti ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, Controparte_1
n. 130, tra i quali è ricompreso anche quello per cui è causa, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda n. 145 del 12.12.2020 (cfr. doc. 1 e 2 comparsa d'intervento). Nel costituirsi in giudizio la cessionaria ha, quindi, fatto “proprie le difese di , domandandone Controparte_1
l'estromissione dal giudizio.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è solo in parte meritevole di accoglimento per le ragioni meglio di seguito esposte.
Peraltro, il decreto ingiuntivo deve comunque essere integralmente revocato e ciò in ragione dell'intervenuto parziale soddisfacimento della pretesa creditoria di in conseguenza Controparte_1 dell'escussione della garanzia prestata in suo favore da parte della Cooperativa Confidare S.C.P.A. (cfr. doc. 10 e 12 comparsa).
Infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si intende prestare adesione: “il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria
pag. 3 di 10 dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria”. Se, dunque, tale giudizio deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora senza alcun dubbio fatto giuridicamente rilevante – quale fatto estintivo e/o modificativo – è il pagamento, parziale o più raramente totale, della somma ingiunta (cfr., nei termini, Cass. 15 luglio 2002 n. 10229 ed, ex plurimis, Cass. S.U. 7 luglio 1993 n. 7448, Cass. 25 maggio 1999 n. 5074, Cass. 10 aprile 2000 n. 4531, Cass. 18 marzo 2003 n. 3984, Cass. 10 ottobre 2003
n. 15186, Cass. 12 agosto 2005 n. 16911). Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il diritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato in tutto o in parte soddisfatto e che l'obbligazione è stata in tutto o in parte adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata.
Di tali principi potrà farsi piana applicazione anche nella fattispecie per cui è causa, risultando provato e, in ogni caso, non contestato tra le parti l'intervenuto pagamento da parte della Cooperativa Confidare
S.C.P.A., in conseguenza del quale la banca creditrice, odierna opposta, ha comunque formulato domanda di condanna al pagamento del minore importo che risulti dovuto, anche in considerazione delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica.
Ancora in apertura di motivazione occorre altresì affrontare la questione di carattere processuale attinente alla richiesta di estromissione dal presente giudizio di avanzata sia dalla Controparte_1 società cessionaria del credito in sede di intervento nel presente giudizio, sia dalla banca cedente in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo deve in primo luogo precisarsi che l'intervento spiegato da e, per essa, quale CP_2 procuratrice speciale, da el presente giudizio è ammissibile non solo perché è Parte_3 stata fornita la prova della stipula del contratto di cd. cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. (integrante pacificamente ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso), ma anche perché si è realizzato con comparsa depositata in data 13.4.2021, prima che fosse celebrata l'udienza figurata di precisazione delle conclusioni (28.5.2024) e, quindi, quando ancora non era spirato il termine per la cristallizzazione delle conclusioni, con ciò garantendosi il contraddittorio tra tutte le parti del presente giudizio. Ciononostante, poiché gli opponenti non hanno prestato il necessario consenso prescritto dall'art. 111, co. 3 c.p.c., non può essere dichiarata l'estromissione di dal Controparte_1 presente giudizio, che pertanto proseguirà – così come in effetti è proseguito – anche nei suoi confronti quale litisconsorte necessario (in tal senso, Cass. 24.8.2006, n. 18483; conf. Cass. 24.4.2012, n. 6471).
Infine, quanto all'eccezione pregiudiziale di nullità della procura speciale resa in calce al ricorso monitorio si intendono qui integralmente richiamate e trascritte le motivazioni già espresse dallo pag. 4 di 10 scrivente giudice nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 24.1.2021, con conseguente conferma del relativo rigetto.
Venendo, quindi, al merito dell'opposizione, come detto, il giudice che ne è investito deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (attore in senso sostanziale) l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Conseguentemente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione),
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Nella fattispecie per cui è causa, ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto Controparte_1 di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. attraverso la produzione documentale complessivamente versata in atti, comprensiva, cioè, di quella prodotta nel giudizio monitorio (cfr. doc. 2 comparsa) e di quella ulteriore allegata alla comparsa di costituzione (cfr. doc.
6-9 comparsa). Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della società debitrice principale e la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia degli estratti conto analitici e scalari del conto corrente forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitorio.
Conseguentemente del tutto infondata è l'eccezione di difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria, risultando in particolare prodotti sin da tale giudizio gli estratti conto, sia analitici che scalari, del conto corrente per cui è causa dall'apertura alla chiusura (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Altrettando infondate, perché assolutamente generiche e del tutto sfornite di prova, risultano le doglianze mosse al contratto di conto corrente e relative, in particolare, alla determinazione dei tassi e al cd. gioco delle valute.
pag. 5 di 10 Più precisamente, pur a fronte dell'intera produzione documentale versata in atti, con riferimento ai tassi debitori e creditori la difesa degli opponenti si limita ad una contestazione essenzialmente di stile ed oltremodo disancorata dalle evidenze della ridetta documentazione contrattuale: infatti, i primi semplicemente non sarebbero stati “determinati con sufficiente chiarezza” o comunque in misura ultralegale pur in assenza di un'espressa pattuizione, mentre i secondi non sarebbero “mai stati stabiliti”.
Quanto, poi, al cd. gioco delle valute, , consistente, cioè, nella costante antergazione ovvero postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con applicazione di interessi ultra legali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione di tali operazioni e la data della loro valutazione, la scrivente aderisce a quell'orientamento della giurisprudenza di merito ad avviso del quale, a fronte di un'espressa pattuizione dei giorni di valuta delle singole operazioni da compiersi sul conto corrente, la contestazione del correntista deve essere altrettanto specifica e circostanziata, indicando per quali particolari operazioni le ridette previsioni contrattuali non abbiano trovato concreta applicazione (ex multis Tribunale di Mantova, 2.2.2009). Contestazione specifica e circostanziata che nel caso di specie non si avuta affatto.
Inoltre, la richiesta applicazione della c.d. valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate) e non di quella bancaria
(che risulta dall'aggiunta e dalla sottrazione di un certo numero di giorni alla valuta effettiva) presuppone la mancata previsione contrattuale della valuta;
circostanza, questa, che non ricorre con riferimento al rapporto per cui è causa, rispetto al quale la produzione documentale in atti contiene la precisa e puntuale regolamentazione del fenomeno in parola.
Viceversa, è risultata fondata la doglianza relativa all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, sia pure per motivazioni diverse da quelle addotte dalla difesa degli opponenti.
Più precisamente, mentre quest'ultima ha eccepito la nullità della relativa clausola contrattuale per indeterminatezza dell'oggetto o comunque per mancanza di causa, le risultanze dell'espletata consulenza tecnica ne hanno evidenziato l'illegittimità sotto il diverso profilo dell'applicazione sull'utilizzato e non già sull'accordato.
Lo scrivente Giudice ritiene di far proprie tali risultanze della relazione peritale, in quanto congruamente motivate e non superate dalle argomentazioni di segno contrario proposte dal consulente di parte della banca opposta.
Nello specifico il professionista nominato, chiamato a verificare se la commissione di massimo scoperto fosse stata o meno pattuita, se tale pattuizione contenesse o meno criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate e se, infine, la stessa fosse stata prevista ed applicata sull'utilizzato (invece che sull'accordato), ha concluso come segue: 1. “In relazione al requisito della forma la commissione di massimo scoperto è stata prevista sia nel contratto di conto corrente del 18.04.2008 che nel successivo contratto di affidamento in conto corrente del 14.05.2008”; 2. “In relazione alla nullità per indeterminabilità o
pag. 6 di 10 indeterminatezza dell'oggetto, si ritiene “potenzialmente” sufficientemente determinabile la stessa in quanto dalla documentazione emergono: − l'indicazione della misura del tasso applicato (sia entro che oltre i limiti di fido concesso), − la periodicità di conteggio (“commissione di massimo scoperto trimestrale” – v. “contratto di affidamento in conto corrente” del
18.05.2008) e − la base di calcolo applicata sul “massimo saldo debitore” (v. contratto di conto corrente del
18.04.2008)”; 3. “Dovendo procedere all'analisi in relazione all'applicazione della c.m.s. sull'utilizzato entro l'importo accordato od oltre lo stesso si precisa che, non essendo stata rinvenuta la documentazione contrattuale che indicasse per il periodo dall'apertura del conto al 30.06.2009, giorno dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 n. 2, l'importo dell'affidamento concesso, si ritiene di escludere la c.m.s. dal ricalcolo richiesto” (cfr. pag. 10-12 relazione).
Sotto tale ultimo profilo, ad avviso di chi scrive ed in continuità con l'orientamento già manifestato da questo Tribunale, la pattuizione della c.m.s. alla stregua della disciplina antecedente la riforma della Lg. n.
2/2009 non può dirsi nulla ex se per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Trib. Milano Sez. VI, 04/08/2014, Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016, Cass.
22/6/2016 n. 12965).
Con maggiore impegno motivazionale si intende, cioè, significare che la c.m.s. ha valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e, pertanto, ove calcolata sull'importo accordato e non su quello utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (in tal senso, Trib. Firenze 16.7.2013). Più precisamente valga, infatti, osservare che la c.m.s. assume carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito stesso. Pertanto, se tale è la funzione della c.m.s., allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito.
Viceversa, quando la banca, come di solito accade applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la c.m.s. risulta priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato già dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo dell'utilizzo medesimo (in tal senso, anche App. L'Aquila, 8.1.2018).
Tale orientamento è stato condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità; più precisamente, in un fondamentale arresto la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla natura della c.m.s. ha affermato che: “[…] o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi – come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale – o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accredito una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Itali dell'1 ottobre 1996 e delle successive
pag. 7 di 10 rilevazioni del c.d. tasso soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L. n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 11722 del 5.8.2002; e da ultimo Cass. civ., ord. n. 7105 del 12.3.2020).
Venendo al rapporto di conto corrente per cui è causa, come più volte evidenziato, il consulente ha riscontrato che: “In relazione all'affidamento del 14.05.2008 risulta presente la documentazione contrattuale, le condizioni applicate ma non è stata rinvenuta la “Lettera di fido” contenente l'importo dell'affidamento/linea di credito concessa. La prima lettera di fido riscontrata porta la data del 14.01.2010”; sulla base di tale premessa ha, quindi, correttamente ritenuto che fino al 30.6.2009 le commissioni di massimo scoperto siano state applicate sul massimo importo dell'affidamento effettivamente utilizzato dalla società correntista nel trimestre di riferimento e, per le ragioni sopra espresse, le ha altrettanto correttamente eliminate.
In base alle conclusioni cui giunge il consulente, alla data di deposito del ricorso monitorio (9.8.2019), il saldo del conto corrente per cui è causa era pari ad €. 79.959,00 a debito della società correntista.
Sottratto, quindi, l'importo di €. 44.278,22, conseguito a seguito dell'escussione della garanzia prestata da
Cooperativa Confidare S.C.P.A. ed imputato al maggior saldo debitorio del conto corrente in questione,
a tale data il debito residuo risulta pari ad €. 36.071,29, oltre interessi di mora al tasso convenzionale da tale data fino al saldo effettivo. E per tale minore importo deve essere pronunciata condanna al pagamento innanzitutto della società opponente.
Quanto, infine, alle doglienze mosse con riferimento alle fideiussioni prestate dall'opponente
[...]
assolutamente inconferenti (oltre che di difficile comprensione quanto alla causa petendi ad esse Parte_2 sottese) risultano quelle relative al disconoscimento degli importi risultanti dai documenti contrattuali, in quanto non direttamente compilati dal garante, e alla mancata notifica delle stesse.
Certamente infondata, poi, è l'eccezione di nullità delle clausole asseritamente vessatorie presenti nelle fideiussioni de quibus, venendo in rilievo una disciplina certamente non applicabile al garante opponente trattandosi di soggetto non consumatore.
In definitiva, dunque, deve concludersi altresì per la piena validità ed efficacia delle fideiussioni omnibus prestate dall'opponente con conseguente sussistenza dell'obbligo di pagamento del credito Parte_2 accertato in solido con la società debitrice principale.
La pronuncia di condanna deve, peraltro, essere resa in favore dell'attuale titolare del credito, ossia la cessionaria intervenuta.
Quanto alle spese di lite e quelle della C.T.U. contabile, nella misura già liquidata in corso di causa, in considerazione – per un verso – del soddisfacimento parziale della pretesa creditoria della banca e – per altro verso – dell'accoglimento di un solo profilo tra quelli di illegittimità del rapporto di conto corrente, si ritiene che ricorrano gravi motivi per disporne la compensazione nella misura di un terzo.
pag. 8 di 10 Per i residui due terzi le spese di lite sono poste a carico degli opponenti in virtù del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55, tenuto conto del valore della domanda, desunto dall'ammontare del credito accertato, e secondo i valori medi per ciascuna singola fase.
Sempre in punto di liquidazione deve, inoltre, evidenziarsi che, in conseguenza, per un verso, dell'intervento di a mezzo della procuratrice speciale società CP_2 Parte_3 cessionaria del credito per cui è causa e, per altro verso, della mancata estromissione di CP_1
vi sono formalmente due parti vittoriose;
tuttavia, la pronuncia di un'unica condanna alle spese di
[...] causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita solo a carico di più parti soccombenti secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c. e non anche in favore di più parti vittoriose che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass., 18256/2017). Conseguentemente, in applicazione di tale principio ed avuto riguardo al momento in cui si è realizzato l'intervento rispetto allo svolgimento del complessivo iter processuale, la liquidazione delle spese in favore di a mezzo della procuratrice CP_2 speciale arà perfettamente identica a quella effettuata in favore di Parte_3 CP_1
[...]
Infine, sono poste definitivamente a carico degli opponenti anche i residui due terzi delle spese della
C.T.U. contabile nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Parte_2 così provvede:
- in ragione del pagamento conseguito da a seguito dell'escussione della garanzia Controparte_1 prestata in suo favore da Cooperativa Confidare S.C.P.A. revoca il decreto ingiuntivo n. 614/2019 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.8.2019;
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- condanna in persona del l.r.p.t. e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro ed in favore di in persona del l.r.p.t. e, per essa, della procuratrice speciale CP_2
n persona del l.r.p.t. dell'importo di €. 36.071,29, oltre interessi di mora al Parte_3 tasso convenzionale da tale data fino al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite e di ctu nella misura di un terzo;
pag. 9 di 10 - condanna in persona del l.r.p.t. e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro delle spese di lite che si liquidano:
i. in favore di in persona del l.r.p.t., in complessivi €. 5.077,00 a titolo di compensi Controparte_1 professionali (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, il totale diviso tre e moltiplicato per due), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
[... ii. in favore di in persona del l.r.p.t. e, per essa, della procuratrice speciale CP_2 in persona del l.r.p.t. in in complessivi €. 5.077,00 a titolo di compensi Parte_3 professionali (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, il totale diviso tre e moltiplicato per due), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di in persona del l.r.p.t. e Parte_1 [...] in solido tra loro, i residui due terzi delle spese di ctu nella misura già liquidata in Parte_2 corso di causa con separato decreto.
Biella, 15.1.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1505 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: Contratti ed obbligazioni varie. Opposizione a decreto ingiuntivo. promossa
DA
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede in Cambiano (TO), via Parte_1 P.IVA_1
Nazionale n. 20 e (C.F. ) residente in Cambiano (TO), Parte_2 C.F._1 via Alcide De Gasperi n. 6 e, rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Fagioli del Foro di Torino, giusta delega in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso e nel suo studio in Torino, Piazza V. Veneto n. 21
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, Piazza G. Controparte_1 P.IVA_2
Sella n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Boccacino del Foro di Biella per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio all'indirizzo pec
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OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4 e, CP_2 P.IVA_3 per essa, la procuratrice speciale (C.F. in persona del l.r.p.t., Parte_3 P.IVA_4 con sede legale in Milano, via Bartolomeo Panizza n. 5 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Francesco
Triscari Binoni del Foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa d'intervento, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Milano, via Fontana n. 11;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Con lo scambio delle note di trattazione scritta, disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.5.2024, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- gli opponenti: “come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 27/09/2019, chiedendone
l'accoglimento ed il rigetto di quelle avverse anche a seguito delle risultanze della CTU”;
- l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via pregiudiziale, stante l'intervenuta cessione del credito e alla luce dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di nella sua qualità Parte_3 di procuratrice speciale di dichiarare l'estromissione di dal presente giudizio;
- rigettare CP_2 Controparte_1
l'eccezione di nullità della procura alle liti per essere palesemente infondata per i motivi esposti. Nel merito in via principale,
- rigettare integralmente la proposta opposizione ed ogni sua domanda e/o eccezione correlata in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- dirsi tenuti e condannarsi la società quale debitrice principale, e il sig. Parte_1 Parte_2
quale fideiussore solidale, a pagare, in solido tra loro, quella maggiore o minore somma accertata dall'espletata
[...]
CTU, oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo. In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre rimborso spese generali ed oltre Iva e Cpa.”;
- l'intervenuto: “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta della cedente CP_1
e ne chiede l'integrale accoglimento”.
[...]
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Previo ricorso all'intestato Tribunale, otteneva il decreto ingiuntivo n. 614/2019 del Controparte_1
13.8.2019 con cui veniva ingiunto al Sig. e alla in persona del l.r.p.t. di Parte_2 Parte_1 pagare in solido tra loro la somma di €. 88.556,44 oltre interessi e spese come liquidate in decreto, a titolo di scoperto del conto corrente ordinario n. 91 52 90585733 0 del 18.4.2008, sul quale era stato concesso un affidamento in data 14.5.2008 e regolate le aperture di credito del 21.12.2017 e del
18.1.2018, e del correlativo conto interessi infruttifero (cfr. doc.
2-6 fasc. monitorio). A garanzia dell'esposizione debitoria della società, il Sig. aveva rilasciato, prima in data 14.5.2008 e Parte_2 successivamente in data 17.1.2011 fideiussioni omnibus per un complessivo importo massimo garantito di
€. 420.000 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. e la in persona del l.r.p.t. Parte_2 Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto sulla base dei seguenti motivi: 1) difetto di prova scritta del credito, avendo la banca prodotto gli “[…] estratti autentici di certificati conformi dei due conti
[…] con relativi certificati di salda conto, riferiti esclusivamente al conto corrente e al conto dove avviene la contabilizzazione degli interessi di mora”; 2) con riferimento al contratto di conto corrente: - mancata determinazione degli interessi ultralegali, alcuni dei quali risulterebbero al di sopra del tasso soglia del pag. 2 di 10 periodo di riferimento;
- nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto (non essendo indicata la percentuale intra ed extra fido) e per difetto di causa;
- cd. gioco delle valute, avendo la banca disposto dei giorni di valuta diversi dalla data dell'operazione senza una specifica pattuizione;
- illegittimità del metodo di applicazione dei tassi riferiti al conto anticipi;
3) quanto alle fideiussioni: - disconoscimento della “[…] entità delle somme indicate nel documento” in quanto non compilata di pugno dal fideiussore stesso;
- mancata notifica;
- carattere vessatorio delle seguenti clausole: “recesso, adempimento da parte del fideiussore e recesso della banca, dispensa del fideiussore alla banca, impegno del fideiussore, solidarietà responsabilità per l'intero ammontare del debito, impugnazione dei pagamenti, diritto di recesso/surroga, rimborso etc.” che non sarebbero state specificamente sottoscritte;
4) nullità della procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
Ritualmente costituitasi in giudizio, ha specificamente contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso eccepito, dedotto e domandato, in quanto ritenuto infondato in fatto ed in diritto. Inoltre, la banca opposta ha altresì rappresentato che “in data 19.12.2019 la Cooperativa Confidare S.C.P.A. ha versato in favore di l'importo di € 44.278,22 (doc. 10) a titolo di escussione della garanzia prestata” e, Controparte_1 conseguentemente ha precisato il proprio credito nei confronti degli odierni opponenti nel minor importo “di complessivi € 46.905,72 di cui: - € 43.887,71 per scoperto sul conto corrente n. 91 52 90585733 0 così come risulta dall'estratto autentico certificato conforme al 25.06.2020 (doc. 11) oltre agli interessi semplici al tasso convenzionale del 6% dal 01.07.2019 sino al saldo oltre spese per bolli e accessori sino al saldo;
- € 3.018,01 per scoperto sul conto interessi infruttifero n. 91 B9 90585733 D così come risulta dall'estratto autentico certificato conforme al
25.06.2020 (doc. 12)” (cfr. pag. 6 comparsa).
Nelle more del giudizio, con comparsa depositata in data 13.4.2021, è intervenuta in giudizio e, CP_2 per essa, quale procuratrice speciale, avendo concluso in data 2.12.2020 con Parte_3 un contratto di cessione crediti ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, Controparte_1
n. 130, tra i quali è ricompreso anche quello per cui è causa, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda n. 145 del 12.12.2020 (cfr. doc. 1 e 2 comparsa d'intervento). Nel costituirsi in giudizio la cessionaria ha, quindi, fatto “proprie le difese di , domandandone Controparte_1
l'estromissione dal giudizio.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è solo in parte meritevole di accoglimento per le ragioni meglio di seguito esposte.
Peraltro, il decreto ingiuntivo deve comunque essere integralmente revocato e ciò in ragione dell'intervenuto parziale soddisfacimento della pretesa creditoria di in conseguenza Controparte_1 dell'escussione della garanzia prestata in suo favore da parte della Cooperativa Confidare S.C.P.A. (cfr. doc. 10 e 12 comparsa).
Infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui si intende prestare adesione: “il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria
pag. 3 di 10 dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria”. Se, dunque, tale giudizio deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora senza alcun dubbio fatto giuridicamente rilevante – quale fatto estintivo e/o modificativo – è il pagamento, parziale o più raramente totale, della somma ingiunta (cfr., nei termini, Cass. 15 luglio 2002 n. 10229 ed, ex plurimis, Cass. S.U. 7 luglio 1993 n. 7448, Cass. 25 maggio 1999 n. 5074, Cass. 10 aprile 2000 n. 4531, Cass. 18 marzo 2003 n. 3984, Cass. 10 ottobre 2003
n. 15186, Cass. 12 agosto 2005 n. 16911). Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il diritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato in tutto o in parte soddisfatto e che l'obbligazione è stata in tutto o in parte adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato in toto, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata.
Di tali principi potrà farsi piana applicazione anche nella fattispecie per cui è causa, risultando provato e, in ogni caso, non contestato tra le parti l'intervenuto pagamento da parte della Cooperativa Confidare
S.C.P.A., in conseguenza del quale la banca creditrice, odierna opposta, ha comunque formulato domanda di condanna al pagamento del minore importo che risulti dovuto, anche in considerazione delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica.
Ancora in apertura di motivazione occorre altresì affrontare la questione di carattere processuale attinente alla richiesta di estromissione dal presente giudizio di avanzata sia dalla Controparte_1 società cessionaria del credito in sede di intervento nel presente giudizio, sia dalla banca cedente in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo deve in primo luogo precisarsi che l'intervento spiegato da e, per essa, quale CP_2 procuratrice speciale, da el presente giudizio è ammissibile non solo perché è Parte_3 stata fornita la prova della stipula del contratto di cd. cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. (integrante pacificamente ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso), ma anche perché si è realizzato con comparsa depositata in data 13.4.2021, prima che fosse celebrata l'udienza figurata di precisazione delle conclusioni (28.5.2024) e, quindi, quando ancora non era spirato il termine per la cristallizzazione delle conclusioni, con ciò garantendosi il contraddittorio tra tutte le parti del presente giudizio. Ciononostante, poiché gli opponenti non hanno prestato il necessario consenso prescritto dall'art. 111, co. 3 c.p.c., non può essere dichiarata l'estromissione di dal Controparte_1 presente giudizio, che pertanto proseguirà – così come in effetti è proseguito – anche nei suoi confronti quale litisconsorte necessario (in tal senso, Cass. 24.8.2006, n. 18483; conf. Cass. 24.4.2012, n. 6471).
Infine, quanto all'eccezione pregiudiziale di nullità della procura speciale resa in calce al ricorso monitorio si intendono qui integralmente richiamate e trascritte le motivazioni già espresse dallo pag. 4 di 10 scrivente giudice nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 24.1.2021, con conseguente conferma del relativo rigetto.
Venendo, quindi, al merito dell'opposizione, come detto, il giudice che ne è investito deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto vantato dal creditore risulti provato.
La peculiarità dell'oggetto del giudizio de quo spiega altresì l'altrettanto peculiare posizione rivestita dalle parti, ovverosia, più precisamente, la non coincidenza tra parte in senso formale e riparto dell'onere della prova. Infatti, sebbene sia l'intimato a rivestire la veste di attore in senso processuale (opponente), il medesimo assume, sul piano sostanziale, la posizione di convenuto, gravando, per converso, sul convenuto in opposizione (attore in senso sostanziale) l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti del debitore-opponente.
Conseguentemente, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza dei contratti indicati nel ricorso monitorio e l'ammontare dei rispettivi saldi debitori) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto (ad es. disconoscendo la sottoscrizione),
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto (nullità, annullabilità, risoluzione) o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Nella fattispecie per cui è causa, ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto Controparte_1 di credito, ottemperando all'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c. attraverso la produzione documentale complessivamente versata in atti, comprensiva, cioè, di quella prodotta nel giudizio monitorio (cfr. doc. 2 comparsa) e di quella ulteriore allegata alla comparsa di costituzione (cfr. doc.
6-9 comparsa). Pertanto, per un verso, i documenti contrattuali, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della società debitrice principale e la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali per cui è causa e il contenuto delle relative clausole negoziali;
per altro verso, la copia degli estratti conto analitici e scalari del conto corrente forniscono la prova sufficiente dell'effettivo ammontare del saldo debitorio.
Conseguentemente del tutto infondata è l'eccezione di difetto di prova scritta del credito azionato in via monitoria, risultando in particolare prodotti sin da tale giudizio gli estratti conto, sia analitici che scalari, del conto corrente per cui è causa dall'apertura alla chiusura (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Altrettando infondate, perché assolutamente generiche e del tutto sfornite di prova, risultano le doglianze mosse al contratto di conto corrente e relative, in particolare, alla determinazione dei tassi e al cd. gioco delle valute.
pag. 5 di 10 Più precisamente, pur a fronte dell'intera produzione documentale versata in atti, con riferimento ai tassi debitori e creditori la difesa degli opponenti si limita ad una contestazione essenzialmente di stile ed oltremodo disancorata dalle evidenze della ridetta documentazione contrattuale: infatti, i primi semplicemente non sarebbero stati “determinati con sufficiente chiarezza” o comunque in misura ultralegale pur in assenza di un'espressa pattuizione, mentre i secondi non sarebbero “mai stati stabiliti”.
Quanto, poi, al cd. gioco delle valute, , consistente, cioè, nella costante antergazione ovvero postergazione delle valute delle singole operazioni rispetto alla data della loro contabilizzazione, con applicazione di interessi ultra legali sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione di tali operazioni e la data della loro valutazione, la scrivente aderisce a quell'orientamento della giurisprudenza di merito ad avviso del quale, a fronte di un'espressa pattuizione dei giorni di valuta delle singole operazioni da compiersi sul conto corrente, la contestazione del correntista deve essere altrettanto specifica e circostanziata, indicando per quali particolari operazioni le ridette previsioni contrattuali non abbiano trovato concreta applicazione (ex multis Tribunale di Mantova, 2.2.2009). Contestazione specifica e circostanziata che nel caso di specie non si avuta affatto.
Inoltre, la richiesta applicazione della c.d. valuta effettiva (che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate) e non di quella bancaria
(che risulta dall'aggiunta e dalla sottrazione di un certo numero di giorni alla valuta effettiva) presuppone la mancata previsione contrattuale della valuta;
circostanza, questa, che non ricorre con riferimento al rapporto per cui è causa, rispetto al quale la produzione documentale in atti contiene la precisa e puntuale regolamentazione del fenomeno in parola.
Viceversa, è risultata fondata la doglianza relativa all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, sia pure per motivazioni diverse da quelle addotte dalla difesa degli opponenti.
Più precisamente, mentre quest'ultima ha eccepito la nullità della relativa clausola contrattuale per indeterminatezza dell'oggetto o comunque per mancanza di causa, le risultanze dell'espletata consulenza tecnica ne hanno evidenziato l'illegittimità sotto il diverso profilo dell'applicazione sull'utilizzato e non già sull'accordato.
Lo scrivente Giudice ritiene di far proprie tali risultanze della relazione peritale, in quanto congruamente motivate e non superate dalle argomentazioni di segno contrario proposte dal consulente di parte della banca opposta.
Nello specifico il professionista nominato, chiamato a verificare se la commissione di massimo scoperto fosse stata o meno pattuita, se tale pattuizione contenesse o meno criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate e se, infine, la stessa fosse stata prevista ed applicata sull'utilizzato (invece che sull'accordato), ha concluso come segue: 1. “In relazione al requisito della forma la commissione di massimo scoperto è stata prevista sia nel contratto di conto corrente del 18.04.2008 che nel successivo contratto di affidamento in conto corrente del 14.05.2008”; 2. “In relazione alla nullità per indeterminabilità o
pag. 6 di 10 indeterminatezza dell'oggetto, si ritiene “potenzialmente” sufficientemente determinabile la stessa in quanto dalla documentazione emergono: − l'indicazione della misura del tasso applicato (sia entro che oltre i limiti di fido concesso), − la periodicità di conteggio (“commissione di massimo scoperto trimestrale” – v. “contratto di affidamento in conto corrente” del
18.05.2008) e − la base di calcolo applicata sul “massimo saldo debitore” (v. contratto di conto corrente del
18.04.2008)”; 3. “Dovendo procedere all'analisi in relazione all'applicazione della c.m.s. sull'utilizzato entro l'importo accordato od oltre lo stesso si precisa che, non essendo stata rinvenuta la documentazione contrattuale che indicasse per il periodo dall'apertura del conto al 30.06.2009, giorno dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009 n. 2, l'importo dell'affidamento concesso, si ritiene di escludere la c.m.s. dal ricalcolo richiesto” (cfr. pag. 10-12 relazione).
Sotto tale ultimo profilo, ad avviso di chi scrive ed in continuità con l'orientamento già manifestato da questo Tribunale, la pattuizione della c.m.s. alla stregua della disciplina antecedente la riforma della Lg. n.
2/2009 non può dirsi nulla ex se per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Trib. Milano Sez. VI, 04/08/2014, Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016, Cass.
22/6/2016 n. 12965).
Con maggiore impegno motivazionale si intende, cioè, significare che la c.m.s. ha valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e, pertanto, ove calcolata sull'importo accordato e non su quello utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (in tal senso, Trib. Firenze 16.7.2013). Più precisamente valga, infatti, osservare che la c.m.s. assume carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito stesso. Pertanto, se tale è la funzione della c.m.s., allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito.
Viceversa, quando la banca, come di solito accade applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la c.m.s. risulta priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato già dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo dell'utilizzo medesimo (in tal senso, anche App. L'Aquila, 8.1.2018).
Tale orientamento è stato condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità; più precisamente, in un fondamentale arresto la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla natura della c.m.s. ha affermato che: “[…] o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi – come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, che solitamente è trimestrale, e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale – o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accredito una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Itali dell'1 ottobre 1996 e delle successive
pag. 7 di 10 rilevazioni del c.d. tasso soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L. n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva del conto” (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 11722 del 5.8.2002; e da ultimo Cass. civ., ord. n. 7105 del 12.3.2020).
Venendo al rapporto di conto corrente per cui è causa, come più volte evidenziato, il consulente ha riscontrato che: “In relazione all'affidamento del 14.05.2008 risulta presente la documentazione contrattuale, le condizioni applicate ma non è stata rinvenuta la “Lettera di fido” contenente l'importo dell'affidamento/linea di credito concessa. La prima lettera di fido riscontrata porta la data del 14.01.2010”; sulla base di tale premessa ha, quindi, correttamente ritenuto che fino al 30.6.2009 le commissioni di massimo scoperto siano state applicate sul massimo importo dell'affidamento effettivamente utilizzato dalla società correntista nel trimestre di riferimento e, per le ragioni sopra espresse, le ha altrettanto correttamente eliminate.
In base alle conclusioni cui giunge il consulente, alla data di deposito del ricorso monitorio (9.8.2019), il saldo del conto corrente per cui è causa era pari ad €. 79.959,00 a debito della società correntista.
Sottratto, quindi, l'importo di €. 44.278,22, conseguito a seguito dell'escussione della garanzia prestata da
Cooperativa Confidare S.C.P.A. ed imputato al maggior saldo debitorio del conto corrente in questione,
a tale data il debito residuo risulta pari ad €. 36.071,29, oltre interessi di mora al tasso convenzionale da tale data fino al saldo effettivo. E per tale minore importo deve essere pronunciata condanna al pagamento innanzitutto della società opponente.
Quanto, infine, alle doglienze mosse con riferimento alle fideiussioni prestate dall'opponente
[...]
assolutamente inconferenti (oltre che di difficile comprensione quanto alla causa petendi ad esse Parte_2 sottese) risultano quelle relative al disconoscimento degli importi risultanti dai documenti contrattuali, in quanto non direttamente compilati dal garante, e alla mancata notifica delle stesse.
Certamente infondata, poi, è l'eccezione di nullità delle clausole asseritamente vessatorie presenti nelle fideiussioni de quibus, venendo in rilievo una disciplina certamente non applicabile al garante opponente trattandosi di soggetto non consumatore.
In definitiva, dunque, deve concludersi altresì per la piena validità ed efficacia delle fideiussioni omnibus prestate dall'opponente con conseguente sussistenza dell'obbligo di pagamento del credito Parte_2 accertato in solido con la società debitrice principale.
La pronuncia di condanna deve, peraltro, essere resa in favore dell'attuale titolare del credito, ossia la cessionaria intervenuta.
Quanto alle spese di lite e quelle della C.T.U. contabile, nella misura già liquidata in corso di causa, in considerazione – per un verso – del soddisfacimento parziale della pretesa creditoria della banca e – per altro verso – dell'accoglimento di un solo profilo tra quelli di illegittimità del rapporto di conto corrente, si ritiene che ricorrano gravi motivi per disporne la compensazione nella misura di un terzo.
pag. 8 di 10 Per i residui due terzi le spese di lite sono poste a carico degli opponenti in virtù del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
10/3/2014 n. 55, tenuto conto del valore della domanda, desunto dall'ammontare del credito accertato, e secondo i valori medi per ciascuna singola fase.
Sempre in punto di liquidazione deve, inoltre, evidenziarsi che, in conseguenza, per un verso, dell'intervento di a mezzo della procuratrice speciale società CP_2 Parte_3 cessionaria del credito per cui è causa e, per altro verso, della mancata estromissione di CP_1
vi sono formalmente due parti vittoriose;
tuttavia, la pronuncia di un'unica condanna alle spese di
[...] causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita solo a carico di più parti soccombenti secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c. e non anche in favore di più parti vittoriose che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass., 18256/2017). Conseguentemente, in applicazione di tale principio ed avuto riguardo al momento in cui si è realizzato l'intervento rispetto allo svolgimento del complessivo iter processuale, la liquidazione delle spese in favore di a mezzo della procuratrice CP_2 speciale arà perfettamente identica a quella effettuata in favore di Parte_3 CP_1
[...]
Infine, sono poste definitivamente a carico degli opponenti anche i residui due terzi delle spese della
C.T.U. contabile nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Parte_2 così provvede:
- in ragione del pagamento conseguito da a seguito dell'escussione della garanzia Controparte_1 prestata in suo favore da Cooperativa Confidare S.C.P.A. revoca il decreto ingiuntivo n. 614/2019 emesso dal Tribunale di Biella in data 13.8.2019;
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- condanna in persona del l.r.p.t. e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro ed in favore di in persona del l.r.p.t. e, per essa, della procuratrice speciale CP_2
n persona del l.r.p.t. dell'importo di €. 36.071,29, oltre interessi di mora al Parte_3 tasso convenzionale da tale data fino al saldo effettivo;
- compensa tra le parti le spese di lite e di ctu nella misura di un terzo;
pag. 9 di 10 - condanna in persona del l.r.p.t. e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido tra loro delle spese di lite che si liquidano:
i. in favore di in persona del l.r.p.t., in complessivi €. 5.077,00 a titolo di compensi Controparte_1 professionali (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, il totale diviso tre e moltiplicato per due), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
[... ii. in favore di in persona del l.r.p.t. e, per essa, della procuratrice speciale CP_2 in persona del l.r.p.t. in in complessivi €. 5.077,00 a titolo di compensi Parte_3 professionali (di cui €. 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, il totale diviso tre e moltiplicato per due), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico di in persona del l.r.p.t. e Parte_1 [...] in solido tra loro, i residui due terzi delle spese di ctu nella misura già liquidata in Parte_2 corso di causa con separato decreto.
Biella, 15.1.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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