CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 11/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. ZI Riga Presidente dr. NA MA AC Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. CICCARELLI LORENZO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. SANITÀ LUCA Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 245/2024 in data 15 ottobre 2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del lavoro di Avezzano ha rigettato la domanda con la quale , dipendente del dall'1.10.1991, Parte_1 Controparte_1 inquadramento nel livello/categoria A (ex III qualifica funzionale), posizione economica 1, qualifica di “Netturbino – Operatore Ecologico”, aveva chiesto condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento, nel periodo dal 18.10.2006 all'1.8.2020, di mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto, mansioni superiori riconducibili nella superiore categoria C, qualifica di istruttore amministrativo del CCNL Enti locali, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 15 ottobre 2024, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 gennaio 2025, chiedendo la Parte_1 riforma della pronuncia e l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via istruttoria: - Ammettere la prova testimoniale articolata da parte ricorrente, odierna appellante, nel giudizio di prime cure con i testi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non escussi nel corso del giudizio stesso, […], ammettere prova contraria a quella articolata da parte resistente in prime cure con i testi indicati dal ricorrente sui capitoli di prova articolati da parte resistente, ammettere CTU contabile nel caso di ritenuta puntuale e specifica contestazione da parte del degli importi richiesti dal Controparte_1 ricorrente, nel merito 1.Riformare la sentenza nr. 245/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano – Sezione Lavoro in data 15/10/2024 a definizione del procedimento civile nr. 577/2021 R.G., pubblicata corredata di motivazioni in data 13/12/2024, accertando e dichiarando che l'appellante nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio Parte_1 intercorrente con il , nella persona del Sindaco in carica p.t., svolgeva Controparte_1 mansioni superiori rispetto a quelle per le quali veniva assunto, in particolare mansioni di concetto di carattere impiegatizio da istruttore amministrativo rientranti nella categoria/livello C posizione economica 1 del C.C.N.L. Settore Pubblico – Enti Locali del 31/03/99 e successivi rinnovi, ovvero nella categoria/livello e posizione economica che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia ovvero che verrà accertata nel corso del presente giudizio, a far data dal 18/10/2006 ovvero dalla data che verrà ritenuta di giustizia o accertata nel corso del giudizio, e sino al giorno 01/08/2020; 2.In riforma della predetta sentenza accertare e dichiarare altresì che l'appellante è creditore nei Parte_1 confronti del resistente in persona del Sindaco in carica p.t., Controparte_1 dell'importo complessivo lordo di € 49.653,91 quali differenze retributive maturate per l'inquadramento alla categoria/livello C posizione economica 1 del C.C.N.L. Settore Pubblico – Enti Locali del 31/03/99 e successivi rinnovi a far data dal 01/01/2015, ovvero dalla data che verrà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello accertata nel corso del presente giudizio, e sino al giorno 01/08/2020, condannando l'appellato Controparte_1
a corrispondere all'appellante la predetta somma maggiorata di interessi e rivalutazione sino al giorno del soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata nel corso del presente giudizio;
3.Con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello nonché del primo grado di giudizio della presente controversia”.
Si è costituito in giudizio il contestando gli avversi motivi di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, previa acquisizione dei conteggi elaborati dalle parti, su richiesta del Collegio, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione da parte del primo giudice degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.nonchè degli artt. 56 del D.Lsg. n. 29/93 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001, oltre che delle disposizioni del C.C.N.L. Enti Locali del 31/03/99 e del 21/05/18 nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, peraltro non ammettendo integralmente la prova dichiarativa richiesta dal lavoratore. pag. 2/9 Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso perché ritenuto carente della necessaria comparazione tra le attività svolte in concreto dal ricorrente con quelle per le quali era stato assunto, in quanto il ricorrente avrebbe “del tutto omesso di indicare i profili caratterizzanti della categoria in cui è stato contrattualmente inquadrato (categoria A), ha poi solo genericamente indicato alcuni aspetti dell'agognata qualifica di istruttore amministrativo, senza tuttavia operare uno specifico raffronto, per un verso, tra la qualifica formalmente assegnatagli e quella superiore, per altro verso tra le caratteristiche di quest'ultima e l'attività in concreto svolta”.
Sul punto deve darsi atto che nel ricorso introduttivo, oltre ad essere riportata tutta la cronistoria lavorativa del odierno appellante, con specifica indicazione delle Pt_1 mansioni di volta in volta svolte, si fa espresso riferimento alle attività assegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione, indicate come “attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, rientranti nella livello/categoria contrattuale A, con qualifica di “Netturbino
– Operatore Ecologico”, affermando che attualmente è inquadrato nel livello contrattuale A, con la posizione economica 4 del 31/03/99 e Controparte_2 successivi rinnovi e che negli anni è stato:
- addetto dal 1995 alla raccolta dei rifiuti solidi urbani abbandonati negli appositi cassonetti mediante l'utilizzo di autocarri compattatori;
- dall' agosto 2001 assegnato a mantenere aggiornato il Registro di carico e scarico dell'Impianto,
- dal mese successivo ricollocato con mansioni consistenti anche nello “spazzamento meccanico e/o manuale, anche di officina meccanica e mattatoi, secondo le esigenze del servizio”:
- da ottobre 2003 assegnato all'Officina comunale, sita in , via Nuova, con le CP_1 mansioni di operatore di officina meccanica dei veicoli comunali,
- da novembre 2003, qualificato come Operaio Generico, inserito nel Servizio IV per eseguire “tutti i tipi di lavoro necessari per la tenuta in efficienza delle opere pubbliche esistenti sul territorio comunale, ivi compreso la pulitura e cura del verde pubblico”;
- addetto al cd. Piano Neve per gli anni 2003, 2004 e 2005; per poi passare alla indicazione delle mansioni successivamente assegnate e riconducibili ad una qualifica superiore di istruttore amministrativo di categoria contrattuale C), perchè:
- assegnato dal 2006 al “Settore 1 - Servizio Statistica e Numerazione Civica” e adibito al contatto diretto con il pubblico, presso gli uffici della sede del Comune di CP_1 in via America n. 3, occupandosi delle richieste di assegnazione di numeri civici per gli immobili in proprietà e/o in godimento, dei rilevamenti degli ingressi di tali immobili, per l'attribuzione delle numerazioni civiche e della verifica della presenza in pag. 3/9 loco delle insegne con la denominazione della strada, osservando un orario lavorativo dalle 8.30 alle ore 10.30, presso lo sportello comunale dell'Anagrafe del Comune di
, in via America n. 30, e nelle ore successive presso il Servizio CP_1
Toponomastica dell'Ente resistente;
- assegnato dal 2011, a seguito del conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio
“Anagrafe” alla dipendente al Servizio medesimo con orario di lavoro dalle Parte_2 ore 08.30 alle ore 12.00, addetto alla ricezione dell'utenza presso lo sportello, per la redazione a mezzo terminale e rilascio agli interessati delle certificazioni di residenza, di stato di famiglia, di cittadinanza, di nascita, di stato civile, di godimento dei diritti politici e cumulativi nonché dei certificati storici di residenza e/o di stato di famiglia e , CP_3 incassando i relativi diritti di segreteria e le imposte di bollo, a mezzo marche e versandoli nelle casse dell'Ente comunale, con rilascio all'utente di distinta di incasso, continuando altresì a svolgere nell'orario successivo alle 12.00 le mansioni già descritte presso il Servizio Statistica e Numerazione Civica, anch'esso ubicato presso gli uffici comunali di via America n. 30 in;
CP_1
- addetto nell'anno 2011, in occasione del censimento nazionale promosso dall'ISTAT, al rilevamento dei numeri civici e delle caratteristiche strutturali degli edifici della Città di , CP_1
- delegato dal 01/03/2018 alle funzioni di Ufficiale di Anagrafe con provvedimento del 28/02/2018 prot. 10609/2018 a firma del Sindaco quale “Impiegato di ruolo del Comune”. Risultano altresì allegati al ricorso i C.C.N.L. Enti Locali del 31/03/99 e C.C.N.L. Enti Locali del 21/05/18 e sono espressamente richiamate le declaratorie proprie del personale inquadrato nella categoria C con qualifica di istruttore amministrativo, categoria superiore a quella A per la quale il ricorrente era stato assunto,
Tanto premesso, non si ravvisa alcuna carenza di allegazione nel ricorso introduttivo, tantomeno alcuna compromissione del diritto di difesa dell'amministrazione che, pur di contrario avviso rispetto al ricorrente, ma senza contestare le mansioni di fatto svolte, ha evidenziato come “al era stato affidato il Servizio Stato Civile, con mera qualifica di Pt_1 operaio generico – CAT “A”, con competenze anche di operatore di servizi ausiliari addetto agli uffici, ma sempre rientranti nella CAT “A””, ed ancora ha affermato che, con riguardo alle mansioni svolte presso gli uffici demografici, “le stesse rientravano nell'attività di usciere nell'immobile adibito a sede dei predetti uffici, avendo il compito di mera ricezione di atti e orientamento dell'utenza, rientranti sempre nella CAT “A”.
Può pertanto affermarsi che parte ricorrente ha dato conto nel ricorso di quali fossero le mansioni originariamente svolte e corrispondenti a quelle di appartenenza e quelle successivamente a lui via via affidate e proprie della qualifica superiore vantata, ha prodotto il contratto collettivo invocato, ha evidenziato in quali termini e per quali ragioni l'attività lavorativa era da ricomprendere tra le previsioni collettive relative alla qualifica superiore.
pag. 4/9 Le circostanze allegate inoltre hanno trovato dimostrazione e conferma nella copiosa documentazione prodotta dal ricorrente medesimo, da cui si evince l'assunzione alle dipendenze del a far data dal 01/10/91, con il livello Controparte_1 contrattuale/categoria A (ex 3 qualifica funzionale), con posizione economica 1 e qualifica di
“Netturbino – Operatore Ecologico”, come pure l'attuale inquadramento al livello contrattuale A con posizione economica 4, documentazione che è comprensiva anche dei numerosi ordini di servizio, con i quali, a partire dall'anno 1995 in poi, il è stato Pt_1 chiamato a svolgere ciascuna delle attività sopra illustrate, nei periodi indicati, atteso che ogni mansione allo stesso affidata è risultata preceduta da apposito ordine scritto, ricevuto dall'interessato.
Nella documentazione prodotta figura altresì la partecipazione nell'aprile 2020 ad un corso di formazione, svoltosi in modalità e-learning, in “Diritto Amministrativo” consistito in 40 ore di formazione nelle materie del “Diritto amministrativo, PA digitale, Codice dei Contratti, Legislazione amministrativa statale e regionale, Diritto del pubblico impiego, Valutazione della performance dei dipendenti pubblici, GDPR e riforma della privacy” oltre che ad un corso di formazione, svoltosi ancora in modalità e-learning, in materia di “Anticorruzione” consistito in 10 ore di formazione sull'“Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, Codice di comportamento ed obblighi del dipendente pubblico”.
Nel corso dell'istruttoria orale espletata in questo grado di giudizio, inoltre, i testi escussi, tutti a conoscenza dei fatti perché colleghi di lavoro, dipendenti di altre amministrazioni o appartenenti alle forze dell'ordine (Carabinieri, messi notificatori ed altri), in frequente contatto con l'Ufficio Anagrafe, hanno confermato che il ricorrente ha svolto dalla data del 13/12/2010 mansioni consistenti nel ricevere l'utenza presso lo sportello del Servizio Anagrafe del Comune di , per la redazione a mezzo terminale e rilascio all'utenza CP_1 delle certificazioni di residenza, di stato di famiglia, di cittadinanza, di nascita, di stato civile, di godimento dei diritti politici e cumulativi, storiche di residenza e/o di stato di famiglia,
, incassando i relativi diritti di segreteria e le imposte di bollo a mezzo marche. Hanno CP_3 specificato altresì che l'impegno del in tali mansioni era quotidiano e continuo e si è Pt_1 protratto per anni, almeno fino all'emergenza per la pandemia da Covid 19, provvedendo il ad interloquire con gli utenti, ad estrarre dal terminale le certificazioni e a rilasciarle Pt_1 agli interessati.
E' emerso altresì che il nell'anno 2011, in occasione del censimento nazionale Pt_1 promosso dall'ISTAT, ha svolto altresì mansioni consistite nel rilevamento dei numeri civici e delle caratteristiche strutturali degli edifici della Città di , unitamente ad altri CP_1 dipendenti comunali in qualità di coordinatore, e Parte_3 Testimone_1
tutti di categoria C. Testimone_2
I testi e entrambi in servizio al , hanno Testimone_3 Parte_2 Controparte_1 anche precisato che il rilascio delle certificazioni anagrafiche da parte dell'odierno appellante pag. 5/9 avveniva, a seconda dell'uso richiesto dall'interessato, previa verifica della presenza di una eventuale causa di esenzione e riscossione da parte del medesimo delle marche da bollo consegnate dall'utenza e dei diritti di segreteria (nella misura di € 0,26 ovvero di € 0,52 a seconda che la certificazione fosse o meno gravata dalla predetta imposta di bollo), con conseguente annullamento della marca.
Tanto premesso, si consideri ora che alla “Categoria A "Appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili. - Lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna/ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. - Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. - Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello".
Alla Categoria B “Appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
pag. 6/9 Diversamente alla Categoria C “Appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. - Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale". Nella esemplificazione dei profili professionali vi rientra il: “- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Ciò detto, il ricevimento dell'utenza allo sportello dell'anagrafe comunale per la redazione a mezzo terminale ed il rilascio delle certificazioni richieste, con esazione di marche e diritti, integra una attività caratterizzata dallo svolgimento di mansioni d'ordine – e non di concetto – espletabili sulla base di modelli predefiniti dal sistema, secondo la tipologia di certificato richiesto, previa immissione dei dati anagrafici dell'utente medesimo, tale da ricomprendere nel settore amministrativo d'ufficio la figura semplice del lavoratore che nel campo amministrativo – come si legge nella declaratoria contrattuale della categoria B – provvede alla redazione di atti e provvedimenti con software del sistema informatico dell'ente.
Tale attività, che di certo esorbita da quella meramente manuale ed esecutiva tipica della categoria A, non è riferibile al profilo di istruttore amministrativo di categoria C, che invece richiede lo svolgimento di mansioni di concetto, implicanti, in una significativa ampiezza di soluzioni possibili, scelte adeguate per risolvere problematiche di media complessità, comportanti la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati e non solo il mero inserimento di essi.
Le mansioni svolte meglio si attagliano alla categoria B, con contenuto prevalentemente di tipo operativo, in cui la responsabilità di risultati è parziale ed è prevista una minore complessità dei problemi da affrontare e una minore ampiezza delle soluzioni possibili, considerato che, trattandosi di certificazioni anagrafiche ed essendo il contenuto delle stesse completamente predefinito, la scelta si riduce alla tipologia di atto, secondo la richiesta dell'utenza e alla esatta individuazione della marca e dei diritti richiesti, tra 2 massimo 3 alternative previste.
pag. 7/9 Trattasi in ogni caso di categoria superiore rispetto a quella A di appartenenza del Pt_1 esorbitando le mansioni svolte dal medesimo anche da quelle previste nella Deliberazione G. C. n. 242 in data 8.6.2001 del Comune di di approvazione del mansionario CP_1 specifico e nella Deliberazione di G. C. n. 309 in data 8.11.2011 di “Ridefinizione dei Profili Professionali”, in cui rispettivamente è indicato nella prima che “l'operatore addetto agli uffici opera all'interno degli uffici svolgendo attività ed operazioni semplici, utilizzando anche macchine fotocopiatrici o altre macchine per attività di istituto. Esegue, sotto controllo dei superiori, la compilazione di stampati. Distribuisce stampati agli utenti. Collabora all'interno degli uffici con i colleghi ed i superiori per tutte le attività di istituto. Opera per tutte le attività relative alla raccolta ed alla rilegatura dei lavori eseguiti dal terminale. Effettua la movimentazione di pratiche e suppellettili da un ufficio all'altro. Opera per ogni altra incombenza occorrente all'attività dell'ufficio al quale è addetto. All'occorrenza può svolgere anche attività di sportello”, e nella seconda che l'“operatore amministrativo assicura lo svolgimento di attività prevalentemente di supporto agli uffici di carattere amministrativo tecnico-manuale (trasporto di persone, movimentazione merci, suppellettili etc. pulizia dei locali, cura dell'igiene degli ambienti, attività di sorveglianza e custodia degli accessi e di movimento del pubblico negli edifici comunali, smistamento e consegna della posta, riproduzione degli atti, informazioni al pubblico). Assicura lo svolgimento di attività connesse al servizio cui è assegnato”.
Nell'uno e nell'altro caso, trattasi di attività esecutive e prevalentemente manuali, diverse da quelle impiegatizie d'ordine svolte dal ricorrente, odierno appellante, allo sportello dell'ufficio anagrafe.
All'effettivo svolgimento di mansioni attinenti a profili professionali di livello contrattuale superiore rispetto a quello di inquadramento consegue in favore del dipendente il diritto alle differenze retributive maturate, per il periodo indicato nel ricorso, dal 1 gennaio 2015 e fino al 1 agosto 2020, tenuto conto che a decorrere da tale ultima data il è stato assegnato Pt_1 temporaneamente presso il Tribunale di Avezzano, per la sostituzione del custode in congedo e successivamente dal 31 agosto 2021, in via definitiva, presso gli Uffici dei messi comunali in , via Claudio Treves. CP_1
Le predette differenze retributive sono quantificate nell'importo di € 6.636,68, di cui al conteggio depositato in atti dall'appellante, correttamente eseguito – di poco superiore rispetto a quello prodotto dall'amministrazione – tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte (di recente riaffermato con la sentenza n. 20222/2025) per cui “dovendosi interpretare l'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del c.c.n.l. Comparto Regioni e Autonomie locali con riferimento all'analoga fattispecie del comma 2 del medesimo art. 52, nel quantificare il differenziale, non va tenuto conto delle progressioni economiche acquisite nell'inquadramento (inferiore) risultato illegittimo”, con la conseguenza che la differenza va calcolata al netto di tali progressioni economiche. pag. 8/9 In concreto, fermo restando l'importo tabellare previsto per il livello B1, comune ad entrambi i calcoli, operati dalle parti, devono considerarsi esclusivamente i valori tabellari relativi al livello A1 e non invece quelli comprensivi della progressione economica, cui invece ha fatto erroneamente riferimento l'amministrazione.
In riforma della sentenza impugnata l'amministrazione comunale dovrà pertanto essere condannata al pagamento del predetto importo, oltre che alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili e fino al soddisfo.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite per il doppio grado, seguono la parziale soccombenza e sono pertanto compensate per metà e poste a carico del Controparte_1 per la restante metà, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Condanna il al pagamento in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2015 al 1° agosto 2020, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello B1 CCNL Enti locali, della somma di € 6.636,68, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili, fino al soddisfo;
- Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'amministrazione appellante alla rifusione della restante metà delle stesse, liquidate per la parte non compensata in € 1.400 per il primo grado e in € 1.200 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA MA AC ZI Riga
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 11/2025
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. ZI Riga Presidente dr. NA MA AC Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA assistito e difeso dall'Avv. CICCARELLI LORENZO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. SANITÀ LUCA Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 245/2024 in data 15 ottobre 2024 del Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice del lavoro di Avezzano ha rigettato la domanda con la quale , dipendente del dall'1.10.1991, Parte_1 Controparte_1 inquadramento nel livello/categoria A (ex III qualifica funzionale), posizione economica 1, qualifica di “Netturbino – Operatore Ecologico”, aveva chiesto condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento, nel periodo dal 18.10.2006 all'1.8.2020, di mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto, mansioni superiori riconducibili nella superiore categoria C, qualifica di istruttore amministrativo del CCNL Enti locali, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza, pubblicata in data 15 ottobre 2024, non notificata, ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 gennaio 2025, chiedendo la Parte_1 riforma della pronuncia e l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ in via istruttoria: - Ammettere la prova testimoniale articolata da parte ricorrente, odierna appellante, nel giudizio di prime cure con i testi indicati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non escussi nel corso del giudizio stesso, […], ammettere prova contraria a quella articolata da parte resistente in prime cure con i testi indicati dal ricorrente sui capitoli di prova articolati da parte resistente, ammettere CTU contabile nel caso di ritenuta puntuale e specifica contestazione da parte del degli importi richiesti dal Controparte_1 ricorrente, nel merito 1.Riformare la sentenza nr. 245/2024 emessa dal Tribunale di Avezzano – Sezione Lavoro in data 15/10/2024 a definizione del procedimento civile nr. 577/2021 R.G., pubblicata corredata di motivazioni in data 13/12/2024, accertando e dichiarando che l'appellante nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio Parte_1 intercorrente con il , nella persona del Sindaco in carica p.t., svolgeva Controparte_1 mansioni superiori rispetto a quelle per le quali veniva assunto, in particolare mansioni di concetto di carattere impiegatizio da istruttore amministrativo rientranti nella categoria/livello C posizione economica 1 del C.C.N.L. Settore Pubblico – Enti Locali del 31/03/99 e successivi rinnovi, ovvero nella categoria/livello e posizione economica che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di giustizia ovvero che verrà accertata nel corso del presente giudizio, a far data dal 18/10/2006 ovvero dalla data che verrà ritenuta di giustizia o accertata nel corso del giudizio, e sino al giorno 01/08/2020; 2.In riforma della predetta sentenza accertare e dichiarare altresì che l'appellante è creditore nei Parte_1 confronti del resistente in persona del Sindaco in carica p.t., Controparte_1 dell'importo complessivo lordo di € 49.653,91 quali differenze retributive maturate per l'inquadramento alla categoria/livello C posizione economica 1 del C.C.N.L. Settore Pubblico – Enti Locali del 31/03/99 e successivi rinnovi a far data dal 01/01/2015, ovvero dalla data che verrà ritenuta di giustizia dall'Ecc.ma Corte d'Appello accertata nel corso del presente giudizio, e sino al giorno 01/08/2020, condannando l'appellato Controparte_1
a corrispondere all'appellante la predetta somma maggiorata di interessi e rivalutazione sino al giorno del soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia e/o accertata nel corso del presente giudizio;
3.Con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello nonché del primo grado di giudizio della presente controversia”.
Si è costituito in giudizio il contestando gli avversi motivi di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, previa acquisizione dei conteggi elaborati dalle parti, su richiesta del Collegio, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione da parte del primo giudice degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.nonchè degli artt. 56 del D.Lsg. n. 29/93 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001, oltre che delle disposizioni del C.C.N.L. Enti Locali del 31/03/99 e del 21/05/18 nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto, peraltro non ammettendo integralmente la prova dichiarativa richiesta dal lavoratore. pag. 2/9 Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso perché ritenuto carente della necessaria comparazione tra le attività svolte in concreto dal ricorrente con quelle per le quali era stato assunto, in quanto il ricorrente avrebbe “del tutto omesso di indicare i profili caratterizzanti della categoria in cui è stato contrattualmente inquadrato (categoria A), ha poi solo genericamente indicato alcuni aspetti dell'agognata qualifica di istruttore amministrativo, senza tuttavia operare uno specifico raffronto, per un verso, tra la qualifica formalmente assegnatagli e quella superiore, per altro verso tra le caratteristiche di quest'ultima e l'attività in concreto svolta”.
Sul punto deve darsi atto che nel ricorso introduttivo, oltre ad essere riportata tutta la cronistoria lavorativa del odierno appellante, con specifica indicazione delle Pt_1 mansioni di volta in volta svolte, si fa espresso riferimento alle attività assegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione, indicate come “attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, rientranti nella livello/categoria contrattuale A, con qualifica di “Netturbino
– Operatore Ecologico”, affermando che attualmente è inquadrato nel livello contrattuale A, con la posizione economica 4 del 31/03/99 e Controparte_2 successivi rinnovi e che negli anni è stato:
- addetto dal 1995 alla raccolta dei rifiuti solidi urbani abbandonati negli appositi cassonetti mediante l'utilizzo di autocarri compattatori;
- dall' agosto 2001 assegnato a mantenere aggiornato il Registro di carico e scarico dell'Impianto,
- dal mese successivo ricollocato con mansioni consistenti anche nello “spazzamento meccanico e/o manuale, anche di officina meccanica e mattatoi, secondo le esigenze del servizio”:
- da ottobre 2003 assegnato all'Officina comunale, sita in , via Nuova, con le CP_1 mansioni di operatore di officina meccanica dei veicoli comunali,
- da novembre 2003, qualificato come Operaio Generico, inserito nel Servizio IV per eseguire “tutti i tipi di lavoro necessari per la tenuta in efficienza delle opere pubbliche esistenti sul territorio comunale, ivi compreso la pulitura e cura del verde pubblico”;
- addetto al cd. Piano Neve per gli anni 2003, 2004 e 2005; per poi passare alla indicazione delle mansioni successivamente assegnate e riconducibili ad una qualifica superiore di istruttore amministrativo di categoria contrattuale C), perchè:
- assegnato dal 2006 al “Settore 1 - Servizio Statistica e Numerazione Civica” e adibito al contatto diretto con il pubblico, presso gli uffici della sede del Comune di CP_1 in via America n. 3, occupandosi delle richieste di assegnazione di numeri civici per gli immobili in proprietà e/o in godimento, dei rilevamenti degli ingressi di tali immobili, per l'attribuzione delle numerazioni civiche e della verifica della presenza in pag. 3/9 loco delle insegne con la denominazione della strada, osservando un orario lavorativo dalle 8.30 alle ore 10.30, presso lo sportello comunale dell'Anagrafe del Comune di
, in via America n. 30, e nelle ore successive presso il Servizio CP_1
Toponomastica dell'Ente resistente;
- assegnato dal 2011, a seguito del conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio
“Anagrafe” alla dipendente al Servizio medesimo con orario di lavoro dalle Parte_2 ore 08.30 alle ore 12.00, addetto alla ricezione dell'utenza presso lo sportello, per la redazione a mezzo terminale e rilascio agli interessati delle certificazioni di residenza, di stato di famiglia, di cittadinanza, di nascita, di stato civile, di godimento dei diritti politici e cumulativi nonché dei certificati storici di residenza e/o di stato di famiglia e , CP_3 incassando i relativi diritti di segreteria e le imposte di bollo, a mezzo marche e versandoli nelle casse dell'Ente comunale, con rilascio all'utente di distinta di incasso, continuando altresì a svolgere nell'orario successivo alle 12.00 le mansioni già descritte presso il Servizio Statistica e Numerazione Civica, anch'esso ubicato presso gli uffici comunali di via America n. 30 in;
CP_1
- addetto nell'anno 2011, in occasione del censimento nazionale promosso dall'ISTAT, al rilevamento dei numeri civici e delle caratteristiche strutturali degli edifici della Città di , CP_1
- delegato dal 01/03/2018 alle funzioni di Ufficiale di Anagrafe con provvedimento del 28/02/2018 prot. 10609/2018 a firma del Sindaco quale “Impiegato di ruolo del Comune”. Risultano altresì allegati al ricorso i C.C.N.L. Enti Locali del 31/03/99 e C.C.N.L. Enti Locali del 21/05/18 e sono espressamente richiamate le declaratorie proprie del personale inquadrato nella categoria C con qualifica di istruttore amministrativo, categoria superiore a quella A per la quale il ricorrente era stato assunto,
Tanto premesso, non si ravvisa alcuna carenza di allegazione nel ricorso introduttivo, tantomeno alcuna compromissione del diritto di difesa dell'amministrazione che, pur di contrario avviso rispetto al ricorrente, ma senza contestare le mansioni di fatto svolte, ha evidenziato come “al era stato affidato il Servizio Stato Civile, con mera qualifica di Pt_1 operaio generico – CAT “A”, con competenze anche di operatore di servizi ausiliari addetto agli uffici, ma sempre rientranti nella CAT “A””, ed ancora ha affermato che, con riguardo alle mansioni svolte presso gli uffici demografici, “le stesse rientravano nell'attività di usciere nell'immobile adibito a sede dei predetti uffici, avendo il compito di mera ricezione di atti e orientamento dell'utenza, rientranti sempre nella CAT “A”.
Può pertanto affermarsi che parte ricorrente ha dato conto nel ricorso di quali fossero le mansioni originariamente svolte e corrispondenti a quelle di appartenenza e quelle successivamente a lui via via affidate e proprie della qualifica superiore vantata, ha prodotto il contratto collettivo invocato, ha evidenziato in quali termini e per quali ragioni l'attività lavorativa era da ricomprendere tra le previsioni collettive relative alla qualifica superiore.
pag. 4/9 Le circostanze allegate inoltre hanno trovato dimostrazione e conferma nella copiosa documentazione prodotta dal ricorrente medesimo, da cui si evince l'assunzione alle dipendenze del a far data dal 01/10/91, con il livello Controparte_1 contrattuale/categoria A (ex 3 qualifica funzionale), con posizione economica 1 e qualifica di
“Netturbino – Operatore Ecologico”, come pure l'attuale inquadramento al livello contrattuale A con posizione economica 4, documentazione che è comprensiva anche dei numerosi ordini di servizio, con i quali, a partire dall'anno 1995 in poi, il è stato Pt_1 chiamato a svolgere ciascuna delle attività sopra illustrate, nei periodi indicati, atteso che ogni mansione allo stesso affidata è risultata preceduta da apposito ordine scritto, ricevuto dall'interessato.
Nella documentazione prodotta figura altresì la partecipazione nell'aprile 2020 ad un corso di formazione, svoltosi in modalità e-learning, in “Diritto Amministrativo” consistito in 40 ore di formazione nelle materie del “Diritto amministrativo, PA digitale, Codice dei Contratti, Legislazione amministrativa statale e regionale, Diritto del pubblico impiego, Valutazione della performance dei dipendenti pubblici, GDPR e riforma della privacy” oltre che ad un corso di formazione, svoltosi ancora in modalità e-learning, in materia di “Anticorruzione” consistito in 10 ore di formazione sull'“Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, Codice di comportamento ed obblighi del dipendente pubblico”.
Nel corso dell'istruttoria orale espletata in questo grado di giudizio, inoltre, i testi escussi, tutti a conoscenza dei fatti perché colleghi di lavoro, dipendenti di altre amministrazioni o appartenenti alle forze dell'ordine (Carabinieri, messi notificatori ed altri), in frequente contatto con l'Ufficio Anagrafe, hanno confermato che il ricorrente ha svolto dalla data del 13/12/2010 mansioni consistenti nel ricevere l'utenza presso lo sportello del Servizio Anagrafe del Comune di , per la redazione a mezzo terminale e rilascio all'utenza CP_1 delle certificazioni di residenza, di stato di famiglia, di cittadinanza, di nascita, di stato civile, di godimento dei diritti politici e cumulativi, storiche di residenza e/o di stato di famiglia,
, incassando i relativi diritti di segreteria e le imposte di bollo a mezzo marche. Hanno CP_3 specificato altresì che l'impegno del in tali mansioni era quotidiano e continuo e si è Pt_1 protratto per anni, almeno fino all'emergenza per la pandemia da Covid 19, provvedendo il ad interloquire con gli utenti, ad estrarre dal terminale le certificazioni e a rilasciarle Pt_1 agli interessati.
E' emerso altresì che il nell'anno 2011, in occasione del censimento nazionale Pt_1 promosso dall'ISTAT, ha svolto altresì mansioni consistite nel rilevamento dei numeri civici e delle caratteristiche strutturali degli edifici della Città di , unitamente ad altri CP_1 dipendenti comunali in qualità di coordinatore, e Parte_3 Testimone_1
tutti di categoria C. Testimone_2
I testi e entrambi in servizio al , hanno Testimone_3 Parte_2 Controparte_1 anche precisato che il rilascio delle certificazioni anagrafiche da parte dell'odierno appellante pag. 5/9 avveniva, a seconda dell'uso richiesto dall'interessato, previa verifica della presenza di una eventuale causa di esenzione e riscossione da parte del medesimo delle marche da bollo consegnate dall'utenza e dei diritti di segreteria (nella misura di € 0,26 ovvero di € 0,52 a seconda che la certificazione fosse o meno gravata dalla predetta imposta di bollo), con conseguente annullamento della marca.
Tanto premesso, si consideri ora che alla “Categoria A "Appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili. - Lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna/ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa. - Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. - Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello".
Alla Categoria B “Appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; - Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. - lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
pag. 6/9 Diversamente alla Categoria C “Appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. - Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale". Nella esemplificazione dei profili professionali vi rientra il: “- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza - lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Ciò detto, il ricevimento dell'utenza allo sportello dell'anagrafe comunale per la redazione a mezzo terminale ed il rilascio delle certificazioni richieste, con esazione di marche e diritti, integra una attività caratterizzata dallo svolgimento di mansioni d'ordine – e non di concetto – espletabili sulla base di modelli predefiniti dal sistema, secondo la tipologia di certificato richiesto, previa immissione dei dati anagrafici dell'utente medesimo, tale da ricomprendere nel settore amministrativo d'ufficio la figura semplice del lavoratore che nel campo amministrativo – come si legge nella declaratoria contrattuale della categoria B – provvede alla redazione di atti e provvedimenti con software del sistema informatico dell'ente.
Tale attività, che di certo esorbita da quella meramente manuale ed esecutiva tipica della categoria A, non è riferibile al profilo di istruttore amministrativo di categoria C, che invece richiede lo svolgimento di mansioni di concetto, implicanti, in una significativa ampiezza di soluzioni possibili, scelte adeguate per risolvere problematiche di media complessità, comportanti la raccolta l'elaborazione e l'analisi dei dati e non solo il mero inserimento di essi.
Le mansioni svolte meglio si attagliano alla categoria B, con contenuto prevalentemente di tipo operativo, in cui la responsabilità di risultati è parziale ed è prevista una minore complessità dei problemi da affrontare e una minore ampiezza delle soluzioni possibili, considerato che, trattandosi di certificazioni anagrafiche ed essendo il contenuto delle stesse completamente predefinito, la scelta si riduce alla tipologia di atto, secondo la richiesta dell'utenza e alla esatta individuazione della marca e dei diritti richiesti, tra 2 massimo 3 alternative previste.
pag. 7/9 Trattasi in ogni caso di categoria superiore rispetto a quella A di appartenenza del Pt_1 esorbitando le mansioni svolte dal medesimo anche da quelle previste nella Deliberazione G. C. n. 242 in data 8.6.2001 del Comune di di approvazione del mansionario CP_1 specifico e nella Deliberazione di G. C. n. 309 in data 8.11.2011 di “Ridefinizione dei Profili Professionali”, in cui rispettivamente è indicato nella prima che “l'operatore addetto agli uffici opera all'interno degli uffici svolgendo attività ed operazioni semplici, utilizzando anche macchine fotocopiatrici o altre macchine per attività di istituto. Esegue, sotto controllo dei superiori, la compilazione di stampati. Distribuisce stampati agli utenti. Collabora all'interno degli uffici con i colleghi ed i superiori per tutte le attività di istituto. Opera per tutte le attività relative alla raccolta ed alla rilegatura dei lavori eseguiti dal terminale. Effettua la movimentazione di pratiche e suppellettili da un ufficio all'altro. Opera per ogni altra incombenza occorrente all'attività dell'ufficio al quale è addetto. All'occorrenza può svolgere anche attività di sportello”, e nella seconda che l'“operatore amministrativo assicura lo svolgimento di attività prevalentemente di supporto agli uffici di carattere amministrativo tecnico-manuale (trasporto di persone, movimentazione merci, suppellettili etc. pulizia dei locali, cura dell'igiene degli ambienti, attività di sorveglianza e custodia degli accessi e di movimento del pubblico negli edifici comunali, smistamento e consegna della posta, riproduzione degli atti, informazioni al pubblico). Assicura lo svolgimento di attività connesse al servizio cui è assegnato”.
Nell'uno e nell'altro caso, trattasi di attività esecutive e prevalentemente manuali, diverse da quelle impiegatizie d'ordine svolte dal ricorrente, odierno appellante, allo sportello dell'ufficio anagrafe.
All'effettivo svolgimento di mansioni attinenti a profili professionali di livello contrattuale superiore rispetto a quello di inquadramento consegue in favore del dipendente il diritto alle differenze retributive maturate, per il periodo indicato nel ricorso, dal 1 gennaio 2015 e fino al 1 agosto 2020, tenuto conto che a decorrere da tale ultima data il è stato assegnato Pt_1 temporaneamente presso il Tribunale di Avezzano, per la sostituzione del custode in congedo e successivamente dal 31 agosto 2021, in via definitiva, presso gli Uffici dei messi comunali in , via Claudio Treves. CP_1
Le predette differenze retributive sono quantificate nell'importo di € 6.636,68, di cui al conteggio depositato in atti dall'appellante, correttamente eseguito – di poco superiore rispetto a quello prodotto dall'amministrazione – tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte (di recente riaffermato con la sentenza n. 20222/2025) per cui “dovendosi interpretare l'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 5, del c.c.n.l. Comparto Regioni e Autonomie locali con riferimento all'analoga fattispecie del comma 2 del medesimo art. 52, nel quantificare il differenziale, non va tenuto conto delle progressioni economiche acquisite nell'inquadramento (inferiore) risultato illegittimo”, con la conseguenza che la differenza va calcolata al netto di tali progressioni economiche. pag. 8/9 In concreto, fermo restando l'importo tabellare previsto per il livello B1, comune ad entrambi i calcoli, operati dalle parti, devono considerarsi esclusivamente i valori tabellari relativi al livello A1 e non invece quelli comprensivi della progressione economica, cui invece ha fatto erroneamente riferimento l'amministrazione.
In riforma della sentenza impugnata l'amministrazione comunale dovrà pertanto essere condannata al pagamento del predetto importo, oltre che alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili e fino al soddisfo.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite per il doppio grado, seguono la parziale soccombenza e sono pertanto compensate per metà e poste a carico del Controparte_1 per la restante metà, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Condanna il al pagamento in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2015 al 1° agosto 2020, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al livello B1 CCNL Enti locali, della somma di € 6.636,68, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili, fino al soddisfo;
- Compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'amministrazione appellante alla rifusione della restante metà delle stesse, liquidate per la parte non compensata in € 1.400 per il primo grado e in € 1.200 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA MA AC ZI Riga
pag. 9/9