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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2346/2025 promosso da: nata a [...] il [...] e nato ad Parte_1 Parte_2
Ancona il 9.01.1964, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CRISCUOLI LEONARDO.
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“a) i coniugi vivranno separatamente tra loro, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a dare comunicazione l'uno all'altro circa ogni ipotesi di successiva modifica della residenza;
b) la casa coniugale, attualmente costituente residenza familiare e sita in Osimo (AN), via Recanati
n. 64, rimarrà alla sig.ra , già proprietaria in via esclusiva;
Parte_1
c) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, e quindi alcun assegno di mantenimento verrà corrisposto tra i medesimi;
d) i conti correnti di cui sopra rimarranno in capo ai rispettivi titolari esclusivi;
e) le auto di cui sopra rimarranno in capo ai rispettivi titolari esclusivi;
f) la figlia minore sarà affidata alla mamma ed al papà per 15 gg consecutivi alternati, così come accaduto sino ad oggi dalla separazione di fatto già intervenuta tra i coniugi nell'anno 2021; 1 g) la figlia minore trascorrerà le festività con i genitori a date alternate, salvo diverso accordo tra le parti e la figlia stessa (un anno Pasqua con il padre e PA con la madre, ed il 24/12 con il padre ed il 25/12 con la madre, l'anno dopo il contrario, il 26/12, il 31/12 invece sempre in accordo tra le parti);
h) la figlia minore trascorrerà 1 settimana di vacanze con un genitore ed una con l'altro, salvo ulteriori periodi di vacanza da concordare tra le parti, ove compatibili con la frequentazione scolastica;
i) il mantenimento della figlia minore, così come accaduto sino ad oggi dalla separazione di fatto già intervenuta tra i coniugi, sarà a carico del genitore che la tiene nel relativo periodo di 15 gg consecutivi alternati stabiliti sub. f);
l) le spese straordinarie per la figlia minore saranno ripartite al 50% tra i coniugi, come da vigente
Protocollo del Tribunale di Ancona;
m) I coniugi esprimono il loro consenso sin d'ora al rilascio del passaporto della minore, ove necessario;
n) i genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della figlia minore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
UP (MC) il 10.09.2000, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 11.09.2025, ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate, già sperimentate da alcuni anni, sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
2 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a UP (MC) il 10/09/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di UP (MC) al n. 42, parte 2, serie A dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UP (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2346/2025 promosso da: nata a [...] il [...] e nato ad Parte_1 Parte_2
Ancona il 9.01.1964, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CRISCUOLI LEONARDO.
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“a) i coniugi vivranno separatamente tra loro, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a dare comunicazione l'uno all'altro circa ogni ipotesi di successiva modifica della residenza;
b) la casa coniugale, attualmente costituente residenza familiare e sita in Osimo (AN), via Recanati
n. 64, rimarrà alla sig.ra , già proprietaria in via esclusiva;
Parte_1
c) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti, e quindi alcun assegno di mantenimento verrà corrisposto tra i medesimi;
d) i conti correnti di cui sopra rimarranno in capo ai rispettivi titolari esclusivi;
e) le auto di cui sopra rimarranno in capo ai rispettivi titolari esclusivi;
f) la figlia minore sarà affidata alla mamma ed al papà per 15 gg consecutivi alternati, così come accaduto sino ad oggi dalla separazione di fatto già intervenuta tra i coniugi nell'anno 2021; 1 g) la figlia minore trascorrerà le festività con i genitori a date alternate, salvo diverso accordo tra le parti e la figlia stessa (un anno Pasqua con il padre e PA con la madre, ed il 24/12 con il padre ed il 25/12 con la madre, l'anno dopo il contrario, il 26/12, il 31/12 invece sempre in accordo tra le parti);
h) la figlia minore trascorrerà 1 settimana di vacanze con un genitore ed una con l'altro, salvo ulteriori periodi di vacanza da concordare tra le parti, ove compatibili con la frequentazione scolastica;
i) il mantenimento della figlia minore, così come accaduto sino ad oggi dalla separazione di fatto già intervenuta tra i coniugi, sarà a carico del genitore che la tiene nel relativo periodo di 15 gg consecutivi alternati stabiliti sub. f);
l) le spese straordinarie per la figlia minore saranno ripartite al 50% tra i coniugi, come da vigente
Protocollo del Tribunale di Ancona;
m) I coniugi esprimono il loro consenso sin d'ora al rilascio del passaporto della minore, ove necessario;
n) i genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della figlia minore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
UP (MC) il 10.09.2000, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 11.09.2025, ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate, già sperimentate da alcuni anni, sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia minore.
2 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Da ultimo, va rilevato che nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso, trascorsi i termini di legge, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2 matrimonio a UP (MC) il 10/09/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di UP (MC) al n. 42, parte 2, serie A dell'anno 2000; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UP (MC) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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