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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/11/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2941/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2941 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo in via Dante n. 119, presso lo studio dell'avv. Giulio Drago che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via delle Croci n. 2/g, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giulio Bonanno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
oggetto: regolamento confini;
azione rivendicazione conclusioni: come da verbale d'udienza del giorno 09.07.2025
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo:
a) di essere proprietario di un immobile sito in LD SS 113 Km 240,480, insistente su terreno denunciato al NCEU al fg. 1, p.lle 301 e 920, per acquisto “a mezzo aggiudicazione in asta di esecuzione immobiliare giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Palermo emesso il 06.07.2011”;
b) che, nei dati catastali sopra citati, era compresa anche la quota di pertinenza “del viale di mq. 263” riportato in catasto agli art. 9862, 9863,986, foglio 1 p.lle 789, 300, 917 e 818, confinante con la proprietà di e con la SS 113 – via Nazionale del Controparte_1
Comune di LD;
c) che era proprietario di uno spezzone di terreno sito nel Comune di Controparte_1
LD, nella contrada “Celso o Sacco della Maiorana”, riportato al NCEU del medesimo Comune, al foglio 1, p.lle 299, 797 e 799;
d) che il convenuto aveva modificato i confini erigendo un muro alto circa 3 metri che aveva invaso le particelle 917-300 e 798 di sua proprietà;
e) che invano si susseguivano i bonari solleciti rivolti al convenuto affinché provvedesse alla rimozione dei manufatti e, di conseguenza, al ristabilimento dei corretti confini tra i lotti;
f) che tale inerzia lo costringeva a sporgere denuncia a cui seguiva un rinvio in giudizio in sede penale.
Tutto quanto sopra detto, chiedeva di accertare l'esatto confine fra i fondi “de quibus”, con condanna del convenuto a rimettere in pristino lo stato dei luoghi attraverso la rimozione del muro e dei manufatti che insistevano sul suo fondo, con conseguente rilascio, in suo favore, della porzione di terreno risultante occupata dal cespite, ponendo interamente a carico di controparte le relative spese.
Si costituiva , il quale, contestando tutto quanto dedotto da parte attrice, Controparte_1 chiedeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento per pendenza, sullo stesso oggetto di causa, di processo penale dinanzi il Giudice di Pace di Termini Imerese n. 686/15 RGNR.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva nel corso del giudizio disposta c.t.u. per la determinazione dei confini relativi ai fondi di cui è causa.
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 2 All'udienza del 09.07.2025, la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
*****
Tutto quanto sopra premesso, occorre, preliminarmente, richiamare quanto affermato dalla
Suprema Corte nella pronuncia n. 20912/2021 secondo cui: “[…] mentre l'azione di revindica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto, nell'Azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi
(conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale) (Cass. n. 2212/1984; n. 9900/1995; n. 1204/1998; n. 28349/2011; n.
1006/2018); -si esperisce azione di regolamento di confini quando si chiede in giudizio la
'rettificazione' dell'attuale confine di fatto tra il proprio fondo e quello del vicino, deducendosi che esso non corrisponde alle correlative estensioni delle singole proprietà interessate, come risultanti nella realtà giuridica dai rispettivi, non contestati, titoli;
-si esercita, invece, azione di revindica allorché, deducendosi l'insussistenza, a favore del vicino, di alcun titolo di proprietà su una zona di terreno, esattamente indicata, di fatto arbitrariamente ricompresa nel fondo di lui, si chieda - mediante la determinazione di confini a sé più favorevoli - in realtà l'affermazione del proprio diritto di proprietà su tale zona e la consegna di essa nel proprio possesso (Cass. n. 5589/1977; n.
4457/1976); -è stato anche chiarito che mentre nell'azione di revindica, l'attore non ha alcuna incertezza circa il confine, ma lo indica in modo certo e chiaro e chiede nell'atto introduttivo la restituzione usurpata, specificandone con esattezza l'estensione, la misura ed i confini, nell'azione di regolamento dei confini, invece, l'attore non sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non è -nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall'avversario, ma si rivolge al giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo. Poiché la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell'Azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (Cass. n.
671/1977); -nella verifica della natura dell'azione proposta non è naturalmente vincolante il nome usato dalla parte, ma occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia;
-così quando
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 3 l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di revindica (Cass. n. 1242/1977); […]” (Cass. n. 20912/2021).
Orbene, ritiene lo scrivente che alla luce dei principi sopra detti l'azione esperita dall'attore non debba essere qualificato come di regolamento di confini, ma riqualificata come azione di rivendicazione.
Infatti, in citazione è stato così asserito: “Da diversi anni, il convenuto ha modificato i confini, occupando una porzione di terreno di proprietà dell'attore erigendo un muto alto circa metri 3 che ha invaso le particelle 917-300 e 798 di proprietà dell'odierno attore, come risulta dalla CTP che si produce. A nulla, nel tempo, sono valsi i vari solleciti bonari volti a liberare la porzione di terreno occupato ed a rimuovere i manufatti da egli realizzati ed a rideterminare con esattezza i confini tra
i lotti, delimitandoli correttamente, costringendo l'odierno attore a sporgere denunzia cui ha fatto seguito un rinvio a giudizio in sede penale del sig. come si evince dalla produzione che si CP_1 allega”.
Dunque, dal tenore letterale di quanto sopra riportato appare chiaro che Parte_1 non ha prospettato alcuna incertezza in merito ad un eventuale sconfinamento di controparte, asserendo piuttosto in maniera chiara, precisa ed univoca il suo diritto di proprietà su una porzione di terreno, a suo dire, occupata da controparte. Porzione individuata in maniera sufficientemente chiara in ragione del riferimento ad un muro esistente sui luoghi, nonché in forza del richiamo “per relationem” alla CTP allegata alla citazione, dove in maniera precisa, con elaborato grafico, sono indicate le zone ritenute illegittimamente oggetto di appropriazione.
Del resto, le conclusioni sopra dette sono corroborate anche in ragione delle domande avanzate, con le quali è stato chiesto, senza margine di incertezza, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione del muro e dei manufatti asseritamente ritenuti insistenti sul fondo di proprietà dell'attore; né la domanda “de qua” è stata successivamente oggetto di modifica entro i termini stabiliti dal codice di rito.
Qualificata, allora, la domanda nei termini sopra detti, deve osservarsi che con l'azione di rivendicazione, dovendo l'attore previamente provare il suo diritto di proprietà, egli ha l'onere di dimostrare il suo acquisto del bene a titolo originario. Ove questo non sia a titolo originario, deve dare la prova del suo titolo di acquisto negoziale, e del titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino a risalire ad un acquisto avvenuto a titolo originario (la c.d. “probatio diabolica”).
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 4 In alternativa, per i beni immobili, l'attore può dimostrare il tempo di durata del suo possesso, unendo, eventualmente, ex art. 1146 cc, allo stesso anche quello dei suoi autori, fino a provare un possesso continuato per venti anni del cespite, così da configurare, comunque, in suo favore un acquisto a titolo originario, ex art. 1158 cc. Diversamente, per i beni mobili di cui l'attore lamenti di aver perso il godimento, è sufficiente, ex art. 1153 cc., che egli dimostri di aver ricevuto, al tempo dell'acquisto, il possesso, in buona fede, del bene, in base ad un titolo negoziale idoneo al trasferimento della proprietà.
Tuttavia, deve anche precisarsi che: “La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n.1569 del 19/01/2022)” (Cass. n. 32074/2024).
Pertanto, ove l'attore abbia dedotto un valido titolo attributivo della proprietà in suo favore e la controparte non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa la prova del diritto in esame può dirsi raggiunta.
Orbene, nella fattispecie in esame nessuna contestazione specifica è stata avanzata dal convenuto sull'esistenza di un valido titolo attributivo del diritto di proprietà all'attore sulla quota di pertinenza “del viale di mq. 263 riportato al catasto del Comune di Casteladaccia agli art. 9862,
9863,986, foglio 1 p.lle 789, 300, 917 e 818, confinante con la proprietà di Controparte_1
e con la SS 113 – via Nazionale del Comune di LD” (cfr. atto di citazione).
Titolo costituito dal decreto di trasferimento, rep. n. 151/2011 del 12.09.2011, emesso dal
Giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Palermo nel procedimento n. 581/86. Titolo depositato in atti ed in cui espressamente è dato leggere come oggetto del trasferimento a
[...] di una: “Villetta sita in LD (Pa) SS 113 Km 240,480 superficie commerciale Parte_1 mq 138 circa. Insiste su terreno denunciato al N.C.T. di LD (PA) al fg. 1 p.lla 301 e 920. È compresa la quota di pertinenza del viale di mq 263 riportato in catasto agli articoli 9862, 9863, fg
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 5 1 p.lle 798,300,917, 818” (decreto trascritto a Palermo in data 23.09.2011 ai nn. 45382/32819, come riportato nella CTU agli atti).
Inoltre, trattandosi di trasferimento a titolo derivativo, deve rilevarsi che nessuna contestazione specifica è stata avanzata in merito alla sussistenza del diritto di proprietà sui cespiti di cui è causa in capo ai danti causa di . Parte_1
Oggetto del contendere è, invece, se, in base ai titoli attributivi delle rispettive proprietà, la porzione di fondo rivendicata dall'attore sia effettivamente illegittimamente posseduta dal convenuto.
Detto in altri termini, posto come non contestato che i rispettivi titoli delineano l'oggetto delle rispettive proprietà, ivi compresa la relativa estensione, la controversia verte sul se la situazione di fatto esistente sui luoghi sia in contrasto con le determinazioni dei titoli, generando, così, a danno dell'attore uno spossessamento illegittimo di una porzione di fondo di sua proprietà.
In merito, deve, innanzitutto, evidenziarsi che il CTU nella propria relazione ha affermato che:
“il terreno in questione si sviluppa con una cospicua pendenza da Ovest verso Est, ovvero, dalla S.S.
113 alla linea della battigia;
[…] entrambi i lotti sono dotati di recinzione perimetrale e cancelli per
l'ingresso carrabile, prospicienti la predetta strada statale. Entrando nel lotto di parte attrice, sul lato sinistro, si riscontra la presenza di un muro – oggetto di contenzioso – che di fatto separa le due proprietà” (cfr. pag. 5 CTU).
In merito, invece, alle risultanze tecniche sulle condizioni strutturali del muro oggetto di causa, la citata CTU ha evidenziato che trattasi di un: “manufatto vetusto con palesi segni di obsolescenza strutturale: in alcuni punti, i conci di tufo che lo compongono risultano quasi completamente erosi o addirittura mancanti ed i pilastri in c.a. mostrano i ferri a vista con evidenti fenomeni di corrosione”
(cfr. pag. 6 CTU).
Nella relazione peritale è dato poi leggere che: “Per accertare e determinare i confini tra i fondi delle due parti, si sono analizzati i rispettivi titoli di proprietà allegati agli atti di causa, sono state effettuate le necessarie indagini ipocatastali, si sono compiuti gli opportuni rilievi metrici e topografici”.
Inoltre, nella CTU il perito ha dato atto che: “Nel corso dei sopralluoghi (All. N. 1), oltre a documentare fotograficamente lo stato dei luoghi di causa (All. N.2), il sottoscritto ha effettuato una verifica dei manufatti presenti e delle loro dimensioni e reciproche distanze, sia con l'ausilio dei CTP presenti, mediante misurazioni con strumentazione manuale, sia con il supporto del proprio ausiliario, geom. , mediante una strumentazione GPS che, utilizzando un sistema di Persona_1 georadiolocalizzazione basato su una rete di satelliti artificiali in orbita, ha consentito la
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 6 determinazione della posizione “assoluta” dei vari punti rilevati, con una capacità di precisione di rilevamento da sub-metrica a centimetrica. […] L'insieme di tali punti rilevati, infine, elaborato graficamente tramite un apposito software, è stato sovrapposto sia alla cartografia esistente
(considerando l'inevitabile margine di errore dovuto alla scala 1:2000 della rappresentazione grafica dell'estratto catastale, nella quale un millimetro corrisponde a due metri), sia al precedente rilievo strumentale che ha generato la stessa cartografia esistente, ovvero il citato frazionamento agli atti del catasto. Si precisa che l'acquisizione dei punti rilevati è stata estesa ben oltre i limiti delle due proprietà, al fine di ricavare il numero più ampio di elementi di riferimento e di confronto.
[…] Dal complesso delle operazioni descritte in precedenza, è stata dunque individuata e rappresentata graficamente l'esatta posizione del confine tra i due lotti, come meglio evidenziato nella successiva risposta al “Quesito C” e nei grafici allegati alla presente relazione di c.t.u. (All.
N. 6). Da tutto quanto sopra esposto, quindi, si può affermare che il citato muro che separa di fatto
i due lotti di proprietà delle parti in causa, ricade per intero all'interno del lotto di proprietà della parte attrice”.
Ebbene, ritiene lo scrivente, in mancanza di ulteriori elementi ricavabili dai titoli di proprietà in atti (e considerato anche che parte convenuta dopo il deposito della CTU nessuna contestazione specifica ha avanzato con riguardo alle risultanze peritali), di valorizzare quanto emerso da tali accertamenti, atteso che l'elaborato è stato redatto con motivazioni logiche e coerenti.
Pertanto, deve considerarsi che: “[…] il rilievo topografico (All. N. 6) ha consentito di individuare sia l'esatta posizione del muro oggetto di contenzioso, sia l'effettiva posizione del confine catastale tra i due fondi, ovvero la linea di confine tra le P.lle 797 e 799 (di proprietà del convenuto)
e le contigue P.lle 798, 300 e 917 (di proprietà dell'attore), accertando che il confine attualmente delineato dal citato muro di divisione, non corrisponde, in realtà, all'effettivo confine catastale tra le due proprietà”. Inoltre, il CTU ha dato atto di aver “[…] provveduto a fissare sul terreno alcuni picchetti in metallo, numerati da 1 a 5 ed uniti alla sommità da un nastro colorato, in corrispondenza della predetta linea del confine catastale tra le due proprietà, ricadente di fatto per intero all'interno del lotto del sig. in modo da segnare la posizione dei futuri termini divisori tra i due lotti. CP_1
Tale operazione è stata documentata fotograficamente (All. N. 2) […].” (pag. 12 CTU).
Nello specifico, il CTU ha indicato le attività poste in essere sul fondo al fine di apporre i segnali utili a circoscrivere e rendere oggettivamente percepibile la linea di confine tra le due proprietà, dichiarando in proposito che: “[…] sono state annotate le singole distanze tra i vari picchetti e la faccia del muro (oggetto di causa) prospiciente la proprietà del convenuto: i picchetti nn. 1, 2 e 3
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 7 distano dal muro circa mt 2,65, mentre i picchetti nn. 4 e 5 distano circa mt 2,55. Nel punto in cui si sarebbe dovuto infiggere nel terreno il picchetto n. 6, in direzione perpendicolare al picchetto n. 5 e distante da questi circa mt 6,80, nonché distante circa mt 9,35 dalla faccia del muro predetto, sono presenti i resti di un muretto basso e di un marciapiede, realizzato in battuto di cemento. Pertanto, si è provveduto a segnare con lo spray rosso, sullo stesso marciapiede e sul citato muretto, la posizione corrispondente al “picchetto n. 6”. In maniera analoga, il punto corrispondente al
“picchetto n. 7” è stato segnato sul muretto di recinzione esterna del lotto del convenuto, in prossimità del cancello di ingresso.” (cfr. pag. 13 CTU).
In definitiva, ne consegue che deve essere dichiarata accertata la proprietà di parte attrice entro la linea di confine delineata dal CTU. Per l'effetto, il convenuto deve essere condannato alla immediata rimozione del manufatto (il muro) che insiste illegittimamente nella porzione di fondo dell'attore, provvedendo, altresì, alla restituzione della parte di fondo illegittimamente posseduta, così come determinata all'esito degli accertamenti compiuti nel presente giudizio (si precisa che la rimozione del muro dovrà essere effettuata solo previo rilascio delle necessaria autorizzazioni amministrative da parte degli enti competenti).
Quanto alle spese processuali, esse vengono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto della attività svolta, ai valori minimi, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Drago, dichiaratosi antistatario (scaglione indeterminabile complessità bassa).
Quanto alle spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà esterna tra le pari nei confronti del consulente, nei rapporti interni vengono poste a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) condanna all'immediato rilascio, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle porzioni di fondo di proprietà di quest'ultimo, indebitamente occupate, così come identificate dal C.T.U. nella relazione peritale in atti;
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 8 2) per l'effetto di cui al punto 1) condanna , previo rilascio delle Controparte_1 necessarie autorizzazioni amministrative da parte degli enti competenti, alla rimozione del muro, allo stato, costituente il manufatto divisorio tra le proprietà delle parti in causa;
3) condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 [...]
che liquida nell' importo di € 3.809,00 a titolo di compenso professionale Parte_1 ed € 237,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giulio Drago, dichiaratosi antistatario;
4) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di . Controparte_1
11.11.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2941 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo in via Dante n. 119, presso lo studio dell'avv. Giulio Drago che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via delle Croci n. 2/g, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Giulio Bonanno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
oggetto: regolamento confini;
azione rivendicazione conclusioni: come da verbale d'udienza del giorno 09.07.2025
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo:
a) di essere proprietario di un immobile sito in LD SS 113 Km 240,480, insistente su terreno denunciato al NCEU al fg. 1, p.lle 301 e 920, per acquisto “a mezzo aggiudicazione in asta di esecuzione immobiliare giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Palermo emesso il 06.07.2011”;
b) che, nei dati catastali sopra citati, era compresa anche la quota di pertinenza “del viale di mq. 263” riportato in catasto agli art. 9862, 9863,986, foglio 1 p.lle 789, 300, 917 e 818, confinante con la proprietà di e con la SS 113 – via Nazionale del Controparte_1
Comune di LD;
c) che era proprietario di uno spezzone di terreno sito nel Comune di Controparte_1
LD, nella contrada “Celso o Sacco della Maiorana”, riportato al NCEU del medesimo Comune, al foglio 1, p.lle 299, 797 e 799;
d) che il convenuto aveva modificato i confini erigendo un muro alto circa 3 metri che aveva invaso le particelle 917-300 e 798 di sua proprietà;
e) che invano si susseguivano i bonari solleciti rivolti al convenuto affinché provvedesse alla rimozione dei manufatti e, di conseguenza, al ristabilimento dei corretti confini tra i lotti;
f) che tale inerzia lo costringeva a sporgere denuncia a cui seguiva un rinvio in giudizio in sede penale.
Tutto quanto sopra detto, chiedeva di accertare l'esatto confine fra i fondi “de quibus”, con condanna del convenuto a rimettere in pristino lo stato dei luoghi attraverso la rimozione del muro e dei manufatti che insistevano sul suo fondo, con conseguente rilascio, in suo favore, della porzione di terreno risultante occupata dal cespite, ponendo interamente a carico di controparte le relative spese.
Si costituiva , il quale, contestando tutto quanto dedotto da parte attrice, Controparte_1 chiedeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento per pendenza, sullo stesso oggetto di causa, di processo penale dinanzi il Giudice di Pace di Termini Imerese n. 686/15 RGNR.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., veniva nel corso del giudizio disposta c.t.u. per la determinazione dei confini relativi ai fondi di cui è causa.
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 2 All'udienza del 09.07.2025, la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
*****
Tutto quanto sopra premesso, occorre, preliminarmente, richiamare quanto affermato dalla
Suprema Corte nella pronuncia n. 20912/2021 secondo cui: “[…] mentre l'azione di revindica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto, nell'Azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi
(conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale) (Cass. n. 2212/1984; n. 9900/1995; n. 1204/1998; n. 28349/2011; n.
1006/2018); -si esperisce azione di regolamento di confini quando si chiede in giudizio la
'rettificazione' dell'attuale confine di fatto tra il proprio fondo e quello del vicino, deducendosi che esso non corrisponde alle correlative estensioni delle singole proprietà interessate, come risultanti nella realtà giuridica dai rispettivi, non contestati, titoli;
-si esercita, invece, azione di revindica allorché, deducendosi l'insussistenza, a favore del vicino, di alcun titolo di proprietà su una zona di terreno, esattamente indicata, di fatto arbitrariamente ricompresa nel fondo di lui, si chieda - mediante la determinazione di confini a sé più favorevoli - in realtà l'affermazione del proprio diritto di proprietà su tale zona e la consegna di essa nel proprio possesso (Cass. n. 5589/1977; n.
4457/1976); -è stato anche chiarito che mentre nell'azione di revindica, l'attore non ha alcuna incertezza circa il confine, ma lo indica in modo certo e chiaro e chiede nell'atto introduttivo la restituzione usurpata, specificandone con esattezza l'estensione, la misura ed i confini, nell'azione di regolamento dei confini, invece, l'attore non sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non è -nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall'avversario, ma si rivolge al giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo. Poiché la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell'Azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (Cass. n.
671/1977); -nella verifica della natura dell'azione proposta non è naturalmente vincolante il nome usato dalla parte, ma occorre avere riguardo all'effettiva natura della controversia;
-così quando
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 3 l'attore, pur dichiarando di esercitare un'azione di regolamento di confini, chieda, con espressione precisa ed univoca, l'affermazione del suo diritto di proprietà su zone possedute dal convenuto ed il rilascio di esse, indicando come vero un determinato confine a lui più favorevole, la domanda deve essere qualificata come azione di revindica (Cass. n. 1242/1977); […]” (Cass. n. 20912/2021).
Orbene, ritiene lo scrivente che alla luce dei principi sopra detti l'azione esperita dall'attore non debba essere qualificato come di regolamento di confini, ma riqualificata come azione di rivendicazione.
Infatti, in citazione è stato così asserito: “Da diversi anni, il convenuto ha modificato i confini, occupando una porzione di terreno di proprietà dell'attore erigendo un muto alto circa metri 3 che ha invaso le particelle 917-300 e 798 di proprietà dell'odierno attore, come risulta dalla CTP che si produce. A nulla, nel tempo, sono valsi i vari solleciti bonari volti a liberare la porzione di terreno occupato ed a rimuovere i manufatti da egli realizzati ed a rideterminare con esattezza i confini tra
i lotti, delimitandoli correttamente, costringendo l'odierno attore a sporgere denunzia cui ha fatto seguito un rinvio a giudizio in sede penale del sig. come si evince dalla produzione che si CP_1 allega”.
Dunque, dal tenore letterale di quanto sopra riportato appare chiaro che Parte_1 non ha prospettato alcuna incertezza in merito ad un eventuale sconfinamento di controparte, asserendo piuttosto in maniera chiara, precisa ed univoca il suo diritto di proprietà su una porzione di terreno, a suo dire, occupata da controparte. Porzione individuata in maniera sufficientemente chiara in ragione del riferimento ad un muro esistente sui luoghi, nonché in forza del richiamo “per relationem” alla CTP allegata alla citazione, dove in maniera precisa, con elaborato grafico, sono indicate le zone ritenute illegittimamente oggetto di appropriazione.
Del resto, le conclusioni sopra dette sono corroborate anche in ragione delle domande avanzate, con le quali è stato chiesto, senza margine di incertezza, la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione del muro e dei manufatti asseritamente ritenuti insistenti sul fondo di proprietà dell'attore; né la domanda “de qua” è stata successivamente oggetto di modifica entro i termini stabiliti dal codice di rito.
Qualificata, allora, la domanda nei termini sopra detti, deve osservarsi che con l'azione di rivendicazione, dovendo l'attore previamente provare il suo diritto di proprietà, egli ha l'onere di dimostrare il suo acquisto del bene a titolo originario. Ove questo non sia a titolo originario, deve dare la prova del suo titolo di acquisto negoziale, e del titolo di acquisto dei precedenti titolari, fino a risalire ad un acquisto avvenuto a titolo originario (la c.d. “probatio diabolica”).
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 4 In alternativa, per i beni immobili, l'attore può dimostrare il tempo di durata del suo possesso, unendo, eventualmente, ex art. 1146 cc, allo stesso anche quello dei suoi autori, fino a provare un possesso continuato per venti anni del cespite, così da configurare, comunque, in suo favore un acquisto a titolo originario, ex art. 1158 cc. Diversamente, per i beni mobili di cui l'attore lamenti di aver perso il godimento, è sufficiente, ex art. 1153 cc., che egli dimostri di aver ricevuto, al tempo dell'acquisto, il possesso, in buona fede, del bene, in base ad un titolo negoziale idoneo al trasferimento della proprietà.
Tuttavia, deve anche precisarsi che: “La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Non occorre, cioè, che egli, invocando un titolo di acquisto derivativo, giunga fino ad un acquisto a titolo originario del suo autore. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n.1569 del 19/01/2022)” (Cass. n. 32074/2024).
Pertanto, ove l'attore abbia dedotto un valido titolo attributivo della proprietà in suo favore e la controparte non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa la prova del diritto in esame può dirsi raggiunta.
Orbene, nella fattispecie in esame nessuna contestazione specifica è stata avanzata dal convenuto sull'esistenza di un valido titolo attributivo del diritto di proprietà all'attore sulla quota di pertinenza “del viale di mq. 263 riportato al catasto del Comune di Casteladaccia agli art. 9862,
9863,986, foglio 1 p.lle 789, 300, 917 e 818, confinante con la proprietà di Controparte_1
e con la SS 113 – via Nazionale del Comune di LD” (cfr. atto di citazione).
Titolo costituito dal decreto di trasferimento, rep. n. 151/2011 del 12.09.2011, emesso dal
Giudice dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Palermo nel procedimento n. 581/86. Titolo depositato in atti ed in cui espressamente è dato leggere come oggetto del trasferimento a
[...] di una: “Villetta sita in LD (Pa) SS 113 Km 240,480 superficie commerciale Parte_1 mq 138 circa. Insiste su terreno denunciato al N.C.T. di LD (PA) al fg. 1 p.lla 301 e 920. È compresa la quota di pertinenza del viale di mq 263 riportato in catasto agli articoli 9862, 9863, fg
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 5 1 p.lle 798,300,917, 818” (decreto trascritto a Palermo in data 23.09.2011 ai nn. 45382/32819, come riportato nella CTU agli atti).
Inoltre, trattandosi di trasferimento a titolo derivativo, deve rilevarsi che nessuna contestazione specifica è stata avanzata in merito alla sussistenza del diritto di proprietà sui cespiti di cui è causa in capo ai danti causa di . Parte_1
Oggetto del contendere è, invece, se, in base ai titoli attributivi delle rispettive proprietà, la porzione di fondo rivendicata dall'attore sia effettivamente illegittimamente posseduta dal convenuto.
Detto in altri termini, posto come non contestato che i rispettivi titoli delineano l'oggetto delle rispettive proprietà, ivi compresa la relativa estensione, la controversia verte sul se la situazione di fatto esistente sui luoghi sia in contrasto con le determinazioni dei titoli, generando, così, a danno dell'attore uno spossessamento illegittimo di una porzione di fondo di sua proprietà.
In merito, deve, innanzitutto, evidenziarsi che il CTU nella propria relazione ha affermato che:
“il terreno in questione si sviluppa con una cospicua pendenza da Ovest verso Est, ovvero, dalla S.S.
113 alla linea della battigia;
[…] entrambi i lotti sono dotati di recinzione perimetrale e cancelli per
l'ingresso carrabile, prospicienti la predetta strada statale. Entrando nel lotto di parte attrice, sul lato sinistro, si riscontra la presenza di un muro – oggetto di contenzioso – che di fatto separa le due proprietà” (cfr. pag. 5 CTU).
In merito, invece, alle risultanze tecniche sulle condizioni strutturali del muro oggetto di causa, la citata CTU ha evidenziato che trattasi di un: “manufatto vetusto con palesi segni di obsolescenza strutturale: in alcuni punti, i conci di tufo che lo compongono risultano quasi completamente erosi o addirittura mancanti ed i pilastri in c.a. mostrano i ferri a vista con evidenti fenomeni di corrosione”
(cfr. pag. 6 CTU).
Nella relazione peritale è dato poi leggere che: “Per accertare e determinare i confini tra i fondi delle due parti, si sono analizzati i rispettivi titoli di proprietà allegati agli atti di causa, sono state effettuate le necessarie indagini ipocatastali, si sono compiuti gli opportuni rilievi metrici e topografici”.
Inoltre, nella CTU il perito ha dato atto che: “Nel corso dei sopralluoghi (All. N. 1), oltre a documentare fotograficamente lo stato dei luoghi di causa (All. N.2), il sottoscritto ha effettuato una verifica dei manufatti presenti e delle loro dimensioni e reciproche distanze, sia con l'ausilio dei CTP presenti, mediante misurazioni con strumentazione manuale, sia con il supporto del proprio ausiliario, geom. , mediante una strumentazione GPS che, utilizzando un sistema di Persona_1 georadiolocalizzazione basato su una rete di satelliti artificiali in orbita, ha consentito la
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 6 determinazione della posizione “assoluta” dei vari punti rilevati, con una capacità di precisione di rilevamento da sub-metrica a centimetrica. […] L'insieme di tali punti rilevati, infine, elaborato graficamente tramite un apposito software, è stato sovrapposto sia alla cartografia esistente
(considerando l'inevitabile margine di errore dovuto alla scala 1:2000 della rappresentazione grafica dell'estratto catastale, nella quale un millimetro corrisponde a due metri), sia al precedente rilievo strumentale che ha generato la stessa cartografia esistente, ovvero il citato frazionamento agli atti del catasto. Si precisa che l'acquisizione dei punti rilevati è stata estesa ben oltre i limiti delle due proprietà, al fine di ricavare il numero più ampio di elementi di riferimento e di confronto.
[…] Dal complesso delle operazioni descritte in precedenza, è stata dunque individuata e rappresentata graficamente l'esatta posizione del confine tra i due lotti, come meglio evidenziato nella successiva risposta al “Quesito C” e nei grafici allegati alla presente relazione di c.t.u. (All.
N. 6). Da tutto quanto sopra esposto, quindi, si può affermare che il citato muro che separa di fatto
i due lotti di proprietà delle parti in causa, ricade per intero all'interno del lotto di proprietà della parte attrice”.
Ebbene, ritiene lo scrivente, in mancanza di ulteriori elementi ricavabili dai titoli di proprietà in atti (e considerato anche che parte convenuta dopo il deposito della CTU nessuna contestazione specifica ha avanzato con riguardo alle risultanze peritali), di valorizzare quanto emerso da tali accertamenti, atteso che l'elaborato è stato redatto con motivazioni logiche e coerenti.
Pertanto, deve considerarsi che: “[…] il rilievo topografico (All. N. 6) ha consentito di individuare sia l'esatta posizione del muro oggetto di contenzioso, sia l'effettiva posizione del confine catastale tra i due fondi, ovvero la linea di confine tra le P.lle 797 e 799 (di proprietà del convenuto)
e le contigue P.lle 798, 300 e 917 (di proprietà dell'attore), accertando che il confine attualmente delineato dal citato muro di divisione, non corrisponde, in realtà, all'effettivo confine catastale tra le due proprietà”. Inoltre, il CTU ha dato atto di aver “[…] provveduto a fissare sul terreno alcuni picchetti in metallo, numerati da 1 a 5 ed uniti alla sommità da un nastro colorato, in corrispondenza della predetta linea del confine catastale tra le due proprietà, ricadente di fatto per intero all'interno del lotto del sig. in modo da segnare la posizione dei futuri termini divisori tra i due lotti. CP_1
Tale operazione è stata documentata fotograficamente (All. N. 2) […].” (pag. 12 CTU).
Nello specifico, il CTU ha indicato le attività poste in essere sul fondo al fine di apporre i segnali utili a circoscrivere e rendere oggettivamente percepibile la linea di confine tra le due proprietà, dichiarando in proposito che: “[…] sono state annotate le singole distanze tra i vari picchetti e la faccia del muro (oggetto di causa) prospiciente la proprietà del convenuto: i picchetti nn. 1, 2 e 3
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 7 distano dal muro circa mt 2,65, mentre i picchetti nn. 4 e 5 distano circa mt 2,55. Nel punto in cui si sarebbe dovuto infiggere nel terreno il picchetto n. 6, in direzione perpendicolare al picchetto n. 5 e distante da questi circa mt 6,80, nonché distante circa mt 9,35 dalla faccia del muro predetto, sono presenti i resti di un muretto basso e di un marciapiede, realizzato in battuto di cemento. Pertanto, si è provveduto a segnare con lo spray rosso, sullo stesso marciapiede e sul citato muretto, la posizione corrispondente al “picchetto n. 6”. In maniera analoga, il punto corrispondente al
“picchetto n. 7” è stato segnato sul muretto di recinzione esterna del lotto del convenuto, in prossimità del cancello di ingresso.” (cfr. pag. 13 CTU).
In definitiva, ne consegue che deve essere dichiarata accertata la proprietà di parte attrice entro la linea di confine delineata dal CTU. Per l'effetto, il convenuto deve essere condannato alla immediata rimozione del manufatto (il muro) che insiste illegittimamente nella porzione di fondo dell'attore, provvedendo, altresì, alla restituzione della parte di fondo illegittimamente posseduta, così come determinata all'esito degli accertamenti compiuti nel presente giudizio (si precisa che la rimozione del muro dovrà essere effettuata solo previo rilascio delle necessaria autorizzazioni amministrative da parte degli enti competenti).
Quanto alle spese processuali, esse vengono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto della attività svolta, ai valori minimi, con distrazione in favore dell'avv. Giulio Drago, dichiaratosi antistatario (scaglione indeterminabile complessità bassa).
Quanto alle spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto, ferma la solidarietà esterna tra le pari nei confronti del consulente, nei rapporti interni vengono poste a carico della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) condanna all'immediato rilascio, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle porzioni di fondo di proprietà di quest'ultimo, indebitamente occupate, così come identificate dal C.T.U. nella relazione peritale in atti;
n. 2941/2020 r.g.a.c. Pag. 8 2) per l'effetto di cui al punto 1) condanna , previo rilascio delle Controparte_1 necessarie autorizzazioni amministrative da parte degli enti competenti, alla rimozione del muro, allo stato, costituente il manufatto divisorio tra le proprietà delle parti in causa;
3) condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 [...]
che liquida nell' importo di € 3.809,00 a titolo di compenso professionale Parte_1 ed € 237,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giulio Drago, dichiaratosi antistatario;
4) pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di . Controparte_1
11.11.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
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