Ordinanza collegiale 10 novembre 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 20/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Magri e Gaetano Elnekave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, Rete Ferroviaria Italiana Spa, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento nota prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- (doc. 10), notificato a mani il medesimo giorno, con il quale il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- revocava al ricorrente la patente di guida di cat. B rilasciatagli il -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, della Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, non conosciuta;
- del Certificato Medico di data -OMISSIS- (doc. 5) con il quale la Commissione Medica Locale (CML) di -OMISSIS- giudicava il ricorrente non idoneo per la patente di guida Normale categoria AB “-OMISSIS-(referto -OMISSIS-)”, nonché di tutti gli atti di accertamento sanitario ad esso collegati;
- delle note prot. /P/VR/-OMISSIS- del -OMISSIS- e /P/VR/-OMISSIS-, entrambe del -OMISSIS-, a mezzo delle quali la Commissione medica presso RFI Spa - D.P.O. Direzione Sanità di -OMISSIS- giudicava il ricorrente “non idoneo” per la patente Normale Categoria AB, nonché di tutti gli atti di accertamento sanitario ivi allegati e/o indicati (doc. 9);
- e della nota di data -OMISSIS- del medico dott. -OMISSIS- di invio del ricorrente alla CML di-OMISSIS-a e della coeva nota datata -OMISSIS- di prenotazione della visita alla CML (docc. 1-2);
- e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, nonché di ogni altro atto del procedimento ad oggi non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. RI BI IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I provvedimenti impugnati .
1.1. Con ricorso notificato in data 1° ottobre 2025 e ritualmente depositato, il ricorrente, pensionato, di anni 75, ha impugnato il provvedimento in data -OMISSIS- con cui il Direttore dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di -OMISSIS-ha disposto la revoca della patente di guida di categoria B intestata al ricorrente a decorrere dalla data di adozione del provvedimento stesso. Il provvedimento è stato adottato in espressa applicazione degli articoli 119 comma 4 e 130 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 285/1992, sul rilievo che il ricorrente, in sede di rinnovo della patente, è stato giudicato dalla competente Commissione medica locale, in data 14 aprile 2025, “non idoneo a condurre veicoli a motore (…)-OMISSIS-” .
1.2. Più nel dettaglio, alla luce della documentazione prodotta in atti dal ricorrente, si evince che:
- in data 30 gennaio 2025 il ricorrente si sottoponeva alla visita medica periodica per il rinnovo della patente di guida presso l’ACI di -OMISSIS-, e in tale occasione il medico accertatore riteneva di non poter esprimere, allo stato, un giudizio di idoneità alla guida, nutrendo “dubbi sulle -OMISSIS-” dell’interessato; decideva pertanto di inviarlo, ai sensi dell’art. 119 comma 4 d. lgs. n. 285/1992, alla Commissione Medica locale di -OMISSIS-;
- in prossimità della visita presso la CML di -OMISSIS-, il ricorrente si sottoponeva in data 4 marzo 2025 a visita neurologica presso l’Ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS- e in data 11 marzo 2025 a valutazione neuropsicologica presso l’ASST di -OMISSIS-; la visita neurologica dava esito negativo quanto ad EO (Esame Obiettivo Neurologico) e nessuna controindicazione alla guida di autoveicoli; la visita neuropsicologica, invece, evidenziava “-OMISSIS-” ;
- il 14 aprile 2025 il ricorrente si sottoponeva a visita presso la CML di -OMISSIS-che, come detto, concludeva per l’inidoneità del ricorrente alla guida “-OMISSIS-”;
- lo stesso giorno, sulla base delle indicazioni ricevute dai membri della CML, il ricorrente inoltrava ad R.F.I. s.p.a. – D.P.O. Direzione Sanità di -OMISSIS- apposita domanda per essere sottoposto a visita medica finalizzata ad una diversa valutazione rispetto a quella espressa dalla CML di -OMISSIS-;
- nell’ambito di tale procedimento di riesame, il ricorrente si sottoponeva in data 14 maggio 2025 a nuova visita neurologica presso l’Ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS-, che, all’esito della somministrazione di ulteriori test per la valutazione delle -OMISSIS-, “conferma(va) -OMISSIS-” ;
- il successivo 11 giugno 2025, il ricorrente si sottoponeva presso la medesima struttura a visita neurologica con somministrazione di test ed esame obiettivo; il referto concludeva confermando “-OMISSIS-” ;
- quindi, in data 1° luglio 2025 il ricorrente si sottoponeva a visita in autotutela patenti ex art. 119 comma 5 d. lgs. 285/1992 presso R.F.I. – Direzione Sanità – UST -OMISSIS-; in tale occasione venivano ripetuti test psicoattitudinali ed esame obiettivo e venivano esaminati i risultati degli esami svolti dal paziente il 14 maggio 2025 e l’11 giugno 2025; all’esito, il referto rassegnava le seguenti conclusioni diagnostiche: “-OMISSIS-. Si giudica NON IDONEO per alcuna categoria di patente”;
- seguiva, da ultimo, la notifica del provvedimento della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- del -OMISSIS- di revoca della patente.
2. Il ricorso .
2.1. Il ricorso è stato affidato a quattro motivi, con cui il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili, così sintetizzabili:
1) la decisione del medico accertatore monocratico di inviare il ricorrente alla CML sarebbe stata arbitraria, dal momento che il medico avrebbe formulato “dubbi” sull’idoneità alla guida dell’interessato in assenza di esami strumentali e di laboratorio e senza neppure aver esaminato documentazione medica dell’interessato; ciò integrerebbe la violazione dell’art. 119 comma 4 C.d.S. il quale prevede, alla lettera d), che ciò possa avvenire soltanto “nei confronti di coloro dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico (…) dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida”;
2) il giudizio di inidoneità alla guida sarebbe stato formulato in assenza dei presupposti oggettivi previsti dalla legge, ossia l’esistenza di una affezione neurologica “grave”, tale da incidere sulla sicurezza della guida (ex art. 119 comma 1 d. lgs. n. 285/1992, e art. 319 comma 1 D.P.R. n. 495/1992); nel caso di specie, infatti, l’Ufficio della Motorizzazione ha ritenuto di revocare la patente pur a fronte di un decadimento cognitivo giudicato “lieve”, e senza motivare in ordine all’incidenza di tale condizione sulla sicurezza della guida;
3) i referti delle due Commissioni mediche che hanno esaminato il ricorrente (CML di -OMISSIS- e RFI-UST -OMISSIS-) sarebbero inficiati dalla presenza in entrambi i collegi di un medesimo componente, il dr. -OMISSIS-, con conseguente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.; in sostanza, al ricorrente sarebbe stato impedito di giovarsi pienamente della possibilità della revisione in autotutela concessa dall’art. 119 comma 5 d. lgs. n. 285/1992;
4) il provvedimento di revoca della patente non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, impedendo al ricorrente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo allegando osservazioni ed eventuali nuovi documenti.
2.2. Sotto il profilo cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento impugnato ai fini della ripetizione della visita di accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, e con ordine alla Motorizzazione di restituire immediatamente la patente al ricorrente nelle more di tale riesame. A fondamento dell’istanza, il ricorrente ha dedotto il danno grave e irreparabile arrecatogli dall’atto impugnato, che gli renderebbe impossibile attendere alle normali funzioni di vita.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di -OMISSIS- si sono costituiti con atto di stile.
3.2. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Sezione ha ordinato all’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- di depositare in giudizio copia del provvedimento impugnato e degli atti prodromici del procedimento amministrativo, unitamente ad una relazione del responsabile del procedimento sui fatti di causa.
3.3. L’Amministrazione ha ottemperato all’incombente istruttorio depositando relazione del responsabile del procedimento sui fatti di causa, corredata dalla pertinente documentazione, evidenziando in particolare il carattere vincolato del provvedimento impugnato alla luce dei due giudizi conformi di inidoneità alla guida formulati dalla CML di -OMISSIS- e da RFI -OMISSIS-, espressione della discrezionalità tecnica delle amministrazioni competenti, insindacabili dall’Ufficio della Motorizzazione.
3.4. Parte ricorrente ha replicato con memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso; le deduzioni della Motorizzazione in ordine al carattere vincolato del provvedimento impugnato non sarebbero pertinenti, dal momento che l’Ufficio avrebbe dovuto comunque verificare la legittimità formale del procedimento amministrativo, affetto quanto meno da due criticità fondamentali: la presenza nel collegio medico di seconda istanza di un componente presente anche nel collegio medico di prima istanza, e l’assenza di un iter logico atto a integrare una motivazione sufficiente per sostenere la conclusione di non idoneità alla guida; a ciò si aggiungerebbe anche la mancata comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe impedito al ricorrente di partecipare proficuamente al procedimento amministrativo.
3.5. All’udienza camerale del 8 gennaio 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e datone avviso alle parti presenti, che non hanno formulato obiezioni né richieste istruttorie.
4. Decisione .
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti.
4.1. L’art. 119 comma 4 lettera d) del d. lgs. n. 285/1992 prevede che “L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali (…) nei riguardi: (…) d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza alla guida” . La norma disciplina il potere del medico monocratico di cui al comma 2 dell’art. 119, compulsato in sede di rinnovo della patente di guida, di soprassedere dall’esprimere un giudizio immediato di idoneità alla guida e di demandare il relativo accertamento alla commissione medica locale di cui al comma 4 qualora, all’esito della visita dell’interessato, egli nutra dei “dubbi circa l’idoneità e la sicurezza alla guida”. La norma non impone al medico monocratico di formulare i predetti dubbi esclusivamente sulla base di approfondimenti “strumentali e di laboratorio” , ma gli consente di farlo anche sulla base del mero “accertamento clinico” del paziente, che com’è noto si articola nell’esame anamnestico e nell’esame obiettivo dell’interessato. Nel caso di specie, in piena conformità alla previsione normativa, il medico monocratico ha dato atto nella nota di invio del paziente alla CML di -OMISSIS-(doc. 1 ricorrente) di non poter esprimere, allo stato, un giudizio di idoneità alla guida dell’odierno ricorrente “poiché dalla raccolta anamnestica, dagli accertamenti presentati dall’interessato e dalla visita medica effettuata [erano emersi] dubbi sulle capacità cognitive” dell’interessato. Il medico ha dato quindi atto di aver proceduto all’esame anamnestico e alla visita medica dell’interessato, e cioè all’ ”accertamento clinico” previsto dalla norma applicata; evidentemente la sintomatologia del paziente emergente dall’accertamento clinico era già di per sé talmente evidente - come peraltro avrebbe confermato il successivo evolversi della vicenda - da giustificare quanto meno un approfondimento istruttorio e valutativo da parte della commissione medica locale, anche in mancanza, allo stato, di “esami strumentali e di laboratorio” , che comunque sarebbero stati acquisiti nella successiva fase del procedimento (come difatti è avvenuto).
4.2. La normativa di settore, peraltro, non prevede che il giudizio di non idoneità alla guida possa essere formulato dall’autorità competente - come sostenuto dal ricorrente - soltanto in presenza di una affezione neurologica “grave” , il che, secondo il ricorrente, renderebbe illegittimo il provvedimento impugnato dal momento che in occasione delle due visite neurologiche di riesame svolte il 14 maggio e l’11 giugno 2025 è risultato un quadro di deterioramento cognitivo di grado “lieve” . L’art. 119 comma 1 d. lgs. 285/1992 prevede che non può ottenere la patente di guida “chi sia affetto da una malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore” ; a sua volta, l’art. 319 D.P.R. n. 495/1992 prevede che per la conferma di validità della patente di guida occorre che il richiedente “non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita”. La legge, pertanto, non subordina il giudizio di inidoneità alla guida all’accertamento di una patologia fisica o psichica “grave” , ma all’accertamento di una qualsiasi patologia fisica o psichica che sia tale “da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita”; patologia che è di per sé “grave” ai limitati fini che qui interessano (quand’anche possa non esserlo in altri ambiti della vita dell’interessato) perché non garantisce che la guida possa avvenire in condizioni di sicurezza per l’incolumità pubblica, oltre che del diretto interessato. Nel caso di specie, i dubbi formulati dal medico monocratico hanno trovato piena conferma negli approfondimenti diagnostici eseguiti dall’interessato nell’imminenza delle due visite eseguite dinanzi alle commissioni mediche di prima e di seconda istanza, che si sono espresse in modo concorde per l’inidoneità del ricorrente “per alcuna patente di guida”, motivando i propri giudizi in modo puntuale ed inequivoco. Tali giudizi costituiscono espressione della discrezionalità tecnica propria degli organismi medici compulsati, basata su cognizioni della scienza medica e specialistica ed esercitata secondo parametri di giudizio insindacabili in sede giudiziale se non in presenza di macroscopiche abnormità ovvero di manifesta irragionevolezza o ancora di evidente travisamento fattuale: profili che nel caso di specie il Collegio non rileva, e che, peraltro, non sono stati nemmeno dedotti dal ricorrente.
4.3. La presenza in entrambe le commissioni mediche, di primo e secondo grado, di un medesimo componente (il dr. -OMISSIS-) non ha inficiato la legittimità della valutazione di riesame dal momento che, a prescindere da ogni diversa considerazione, l’organismo collegiale di seconda istanza, composto da tre membri, si è espresso all’unanimità, sicchè il predetto componente non ha svolto in ogni caso un ruolo determinante nella formulazione del giudizio di inidoneità.
4.4. Infine, l’ultima censura dedotta dal ricorrente, concernente la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca della patente, è meramente formalistica: sia dinanzi alla commissione medica di prima istanza che dinanzi alla commissione medica di seconda istanza, il ricorrente ha potuto interloquire pienamente con gli organismi competenti presentando propria documentazione medica; peraltro, nel lamentare la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca della patente, il ricorrente non precisa quali circostanze e quali diverse evidenze documentali avrebbe potuto allegare in seno al procedimento amministrativo al fine di orientare la decisione degli organismi competenti verso un esito diverso e a sé più favorevole.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, della delicatezza degli interessi coinvolti e della sostanziale assenza di attività difensiva e processuale delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
RI BI IM, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BI IM | RO DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.