Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6199 del 2025, proposto da
IS CI, AL RT, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 6/2024 pubbl. il 05/01/2024 RG n. 6792/2023 (Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 05/01/2024), emessa dal Tribunale di Napoli Nord che ha disposto l'accoglimento statuendo: “in accoglimento del ricorso, condanna il M.I.U.R. all'assegnazione in favore dei ricorrenti della carta docente”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, IS CI e AL RT hanno adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 6/2024, pubblicata il 5 gennaio 2024.
Il predetto titolo giudiziale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in favore delle ricorrenti della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per un valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, e specificamente:
• in favore di IS CI, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di € 2.500,00;
• in favore di AL RT, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di € 2.000,00.
Le ricorrenti espongono che la sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all'Amministrazione in data 8 gennaio 2024 e che, come da certificazione rilasciata dalla competente cancelleria in data 12 maggio 2025, la stessa è passata in giudicato.
Lamentano il perdurante inadempimento del Ministero, essendo infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, e chiedono che venga ordinata l'ottemperanza al giudicato, con la nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta. Chiedono, inoltre, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., e alla refusione delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, il ricorso è ricevibile, essendo stato notificato e depositato in data 15 novembre 2025, nel rispetto dei termini processuali.
Il ricorso è, altresì, ammissibile. Sussistono, infatti, tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo. Le ricorrenti hanno agito per l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, depositando copia autentica del titolo e della relativa certificazione di definitività. Risulta, inoltre, ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, la cui osservanza costituisce condizione di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. La notifica del titolo esecutivo è infatti avvenuta in data 8 gennaio 2024, mentre il presente ricorso è stato introdotto il 15 novembre 2025.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto all'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6/2024 del Tribunale di Napoli Nord è pacifico, non avendo l'Amministrazione resistente, rimasta peraltro non costituita, fornito alcuna prova dell'avvenuto adempimento.
Conseguentemente, va dichiarato l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, provvedendo all'assegnazione della "Carta elettronica" in favore di ciascuna ricorrente per gli importi e le annualità sopra specificati, oltre interessi come statuito nel titolo giudiziale. Per l'adempimento spontaneo viene assegnato il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Deve essere accolta anche la richiesta di applicazione di una penalità di mora (astreinte), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Tale istituto ha una finalità sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l'adempimento del debitore. Sebbene la condanna in esame riguardi un'obbligazione di facere (l'emissione di buoni elettronici), essa è pienamente assimilabile a una condanna pecuniaria, essendo il valore economico della prestazione precisamente determinato. Pertanto, in accoglimento della richiesta di parte, si ritiene equo fissare la penalità di mora in una somma pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio spettante a ciascuna ricorrente, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo adempimento, con il limite massimo complessivo del 10% del valore della sorta capitale dovuta a ciascuna.
In accoglimento della richiesta formulata dalle ricorrenti, per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Tale figura viene individuata nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, dovrà compiere tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla formale richiesta che la parte interessata gli rivolgerà dopo lo spirare del termine concesso all'Amministrazione. Si rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza, l'eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l'organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento, incluse le opportune variazioni di bilancio.
4.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
1. ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 6/2024, provvedendo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, all'assegnazione della "Carta elettronica" in favore delle ricorrenti per gli importi e le annualità specificati in motivazione, oltre interessi come da titolo;
2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per il caso di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al punto 1), al pagamento in favore di ciascuna ricorrente di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio spettante, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo adempimento, e comunque entro il limite massimo del 10% del valore della sorta capitale dovuta a ciascuna.
3. nomina, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto 1), quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, affinché, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti da apposita istanza della parte interessata, provveda a compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della predetta sentenza;
4. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'avv. Mario Caliendo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI SE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
IO MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO MA | RI SE |
IL SEGRETARIO