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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8548/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8548/2025 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Elena Maria Balzaretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in , via Stefano Clemente n. 22 Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in , Controparte_1 C.F._1 Pt_1 corso Orbassano n. 224 int. 9
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità del signor
nato a [...] il [...], CF. CP_2
, deceduto in , il 30.01.2017 da parte delle convenuta C.F._2 Pt_1
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, e conseguentemente che la medesima è erede del signor;
C.F._1 CP_2
Ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., il Parte_2
ha convenuto in giudizio , chiedendo
[...] Controparte_3 che ne venisse accertata la qualità di erede di , deceduto in data 30.1.2027, CP_2 in forza di accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.p.c.
Ha dedotto che l'interesse all'accertamento richiesto derivava dall'essere, il Condominio, creditore di per spese condominiali riferite all'alloggio sito Controparte_3 nel condominio medesimo censito al foglio 1393 part. 29 sub 28; non avendo la resistente provveduto al pagamento, il aveva ottenuto dal Tribunale di Torino decreto Parte_1 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9036/2022, notificato insieme ad atto di precetto per l'importo complessivo di € 8.713,45; rimasto inevaso anche l'atto di precetto, il
Condominio aveva notificato atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto il cespite sopra indicato di proprietà di ne era scaturita la procedura esecutiva n. CP_3
201/2023 RGE, nell'ambito della quale il giudice dell'esecuzione aveva rilevato la mancanza di continuità delle trascrizioni, per essere l'immobile pignorato, per la quota di
½, di provenienza ereditaria dalla successione di , marito della convenuta, CP_2 senza che fosse stata trascritta l'accettazione di eredità; il Condominio aveva quindi chiesto ed ottenuto termine per intraprendere le opportune azioni giudiziali necessarie ad ottenere la continuità delle trascrizioni e così poter andare avanti nell'azione esecutiva.
*** *** ***
Il pignoramento ha per oggetto l'immobile sito in , corso Orbassano n. 224 int. 9 Pt_1 censito al foglio 1393 part. 29 sub 28 (cfr. atto di pignoramento doc. 1 e nota di trascrizione doc. 4).
Dal certificato ipotecario prodotto con nota di deposito del 14.10.2025, risulta che il suddetto immobile (precedentemente censito al foglio 96 n. 346 sub 28, come attestato anche dalla nota di trascrizione del pignoramento) è stato acquistato in data 21.12.1983 dai coniugi e per le quote di ½ ciascuno CP_2 Controparte_3
(primo atto anteriore al ventennio); il certificato ipotecario evidenzia poi la trascrizione, in data 29.11.2017, sulla quota di ½ dell'immobile oggetto di pignoramento, di denuncia di successione contro , deceduto in data 30.1.2017 (come risulta anche dal CP_2 certificato di morte doc. 5) ed a favore del coniuge in forza Controparte_3 di testamento.
Dunque dal certificato ipotecario si desume la qualità, dell'odierna resistente, di chiamata alla successione del marito in forza di testamento. CP_2
pagina 2 di 5 L'accettazione dell'eredità, allo stato non trascritta nei registri immobiliari, deriva dall'applicazione dell'art. 485 c.c.
Dal certificato storico di residenza sub doc. 7, risulta, infatti, che Controparte_3
abbia la residenza presso l'immobile di Corso Orbassano n. 224 int. 9 sin dal
[...]
1989; che si tratti di residenza effettiva è dimostrato dalla regolarità delle notifiche eseguite presso il suddetto indirizzo, dove sono stati notificati il precetto, il pignoramento ed anche il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Può dunque dirsi provato che la resistente, già proprietaria della quota di ½ dell'immobile, chiamata all'eredità del coniuge , sia nel possesso di un bene ereditario CP_2
(l'immobile, appunto).
Deve sul punto evidenziarsi che “Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per
l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (come ad esempio, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza” (Cass. n. 4456/201).
Inoltre, è indifferente il titolo del possesso (l'art. 485 c.c. dice “a qualsiasi titolo”), essendovi dunque compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, incluso anche il compossesso (Cass. n. 6167/2019).
Ed altresì: “Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente (…) manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. n. 4456/2019); “ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo” (Cass. n. 4835/1980).
Anche il possesso del coniuge derivante dall'art. 540 c.c. è idoneo alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 485 c.c.: “In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della pagina 3 di 5 moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione,
l'accettazione "ex lege" dell'eredità” (Cass. n. 1018 del 05/05/2008).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, con riguardo al caso di specie deve concludersi che la resistente, moglie del de cuius e già proprietaria della quota di ½ dell'immobile caduto in successione, dalla stessa abitato sin dal 1989, esercita un possesso idoneo per gli effetti dell'art. 485 c.c.
Sempre la convenuta, rimanendo contumace, ha rinunciato a dimostrare la redazione dell'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione;
anche l'attestazione dell'ufficio delle successioni del Tribunale sub doc. 6 non contiene alcuna evidenza dell'effettuazione dell'inventario.
In definitiva, parte resistente deve essere considerata erede pura e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c., norma che configura una forma di accettazione legale (Cass. n.
881/1967; n. 1018/2008), cioè che opera al ricorrere dei presupposti di legge, indipendentemente dalla volontà del chiamato.
La domanda va dunque accolta, con la precisazione che non deve essere ordinato al
Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Sebbene non sia stato richiesto un accertamento sulle quote di proprietà dell'immobile pignoramento, si ritiene opportuno osservare che non essendo stato prodotto il testamento non è possibile stabilire se altri soggetti siano stati designati eredi oltre alla resistente. Ad ogni modo, dal già richiamato certificato dell'ufficio successioni risulta che abbiano rinunciato all'eredità i figli del de cuius ed anche i nipoti dello stesso;
pertanto, ove il testamento abbia designato eredi anche i figli, questi hanno rinunciato così come anche gli ulteriori discendenti, pertanto, esclusa la rappresentazione, opera l'accrescimento della quota in favore dell'odierna resistente, che quindi diventa unica proprietaria del cespite;
ove, invece, i figli, eredi necessari, fossero stati pretermessi dal testamento, la rinuncia pagina 4 di 5 all'eredità (effettuata, ad esempio, per mancata conoscenza del testamento e con la convinzione che fosse aperta la successione legittima) appare incompatibile con la pretesa di conseguire la quota legittima, dunque anche in questo caso deve affermarsi che la resistente è titolare dell'intera proprietà senza possibilità di impugnazione.
Restano solo da regolare le spese di lite, che vanno poste a carico della resistente per il principio di soccombenza. Il criterio della soccombenza, infatti, è proiezione del principio di causalità ed il è stato costretto a promuovere il presente giudizio a causa Parte_1 dell'inadempimento della resistente alle obbligazioni condominiali e segnatamente al fine di portare avanti l'esecuzione per il recupero coattivo del credito, in assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità a cura e spese della stessa resistente, convocata anche in mediazione.
Ai fini della liquidazione, che si rimanda al dispositivo, viene utilizzato lo scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00 in base all'ammontare del credito per cui si procede, mentre i parametri applicati saranno quelli minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta, esclusa la fase istruttoria che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta che è erede pura e semplice di , Controparte_3 CP_2 nato a [...] il [...] e deceduto a il 30.1.2017; Pt_1 condanna a rifondere a Controparte_3 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per
[...] Pt_1 compenso e in € 286,12 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona CO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8548/2025 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Elena Maria Balzaretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in , via Stefano Clemente n. 22 Pt_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in , Controparte_1 C.F._1 Pt_1 corso Orbassano n. 224 int. 9
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità del signor
nato a [...] il [...], CF. CP_2
, deceduto in , il 30.01.2017 da parte delle convenuta C.F._2 Pt_1
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, e conseguentemente che la medesima è erede del signor;
C.F._1 CP_2
Ordinare al Conservatore dei R.R.I.I. competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., il Parte_2
ha convenuto in giudizio , chiedendo
[...] Controparte_3 che ne venisse accertata la qualità di erede di , deceduto in data 30.1.2027, CP_2 in forza di accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.p.c.
Ha dedotto che l'interesse all'accertamento richiesto derivava dall'essere, il Condominio, creditore di per spese condominiali riferite all'alloggio sito Controparte_3 nel condominio medesimo censito al foglio 1393 part. 29 sub 28; non avendo la resistente provveduto al pagamento, il aveva ottenuto dal Tribunale di Torino decreto Parte_1 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 9036/2022, notificato insieme ad atto di precetto per l'importo complessivo di € 8.713,45; rimasto inevaso anche l'atto di precetto, il
Condominio aveva notificato atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto il cespite sopra indicato di proprietà di ne era scaturita la procedura esecutiva n. CP_3
201/2023 RGE, nell'ambito della quale il giudice dell'esecuzione aveva rilevato la mancanza di continuità delle trascrizioni, per essere l'immobile pignorato, per la quota di
½, di provenienza ereditaria dalla successione di , marito della convenuta, CP_2 senza che fosse stata trascritta l'accettazione di eredità; il Condominio aveva quindi chiesto ed ottenuto termine per intraprendere le opportune azioni giudiziali necessarie ad ottenere la continuità delle trascrizioni e così poter andare avanti nell'azione esecutiva.
*** *** ***
Il pignoramento ha per oggetto l'immobile sito in , corso Orbassano n. 224 int. 9 Pt_1 censito al foglio 1393 part. 29 sub 28 (cfr. atto di pignoramento doc. 1 e nota di trascrizione doc. 4).
Dal certificato ipotecario prodotto con nota di deposito del 14.10.2025, risulta che il suddetto immobile (precedentemente censito al foglio 96 n. 346 sub 28, come attestato anche dalla nota di trascrizione del pignoramento) è stato acquistato in data 21.12.1983 dai coniugi e per le quote di ½ ciascuno CP_2 Controparte_3
(primo atto anteriore al ventennio); il certificato ipotecario evidenzia poi la trascrizione, in data 29.11.2017, sulla quota di ½ dell'immobile oggetto di pignoramento, di denuncia di successione contro , deceduto in data 30.1.2017 (come risulta anche dal CP_2 certificato di morte doc. 5) ed a favore del coniuge in forza Controparte_3 di testamento.
Dunque dal certificato ipotecario si desume la qualità, dell'odierna resistente, di chiamata alla successione del marito in forza di testamento. CP_2
pagina 2 di 5 L'accettazione dell'eredità, allo stato non trascritta nei registri immobiliari, deriva dall'applicazione dell'art. 485 c.c.
Dal certificato storico di residenza sub doc. 7, risulta, infatti, che Controparte_3
abbia la residenza presso l'immobile di Corso Orbassano n. 224 int. 9 sin dal
[...]
1989; che si tratti di residenza effettiva è dimostrato dalla regolarità delle notifiche eseguite presso il suddetto indirizzo, dove sono stati notificati il precetto, il pignoramento ed anche il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Può dunque dirsi provato che la resistente, già proprietaria della quota di ½ dell'immobile, chiamata all'eredità del coniuge , sia nel possesso di un bene ereditario CP_2
(l'immobile, appunto).
Deve sul punto evidenziarsi che “Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per
l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (come ad esempio, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza” (Cass. n. 4456/201).
Inoltre, è indifferente il titolo del possesso (l'art. 485 c.c. dice “a qualsiasi titolo”), essendovi dunque compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari, incluso anche il compossesso (Cass. n. 6167/2019).
Ed altresì: “Il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente (…) manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. n. 4456/2019); “ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo” (Cass. n. 4835/1980).
Anche il possesso del coniuge derivante dall'art. 540 c.c. è idoneo alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 485 c.c.: “In tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della pagina 3 di 5 moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione,
l'accettazione "ex lege" dell'eredità” (Cass. n. 1018 del 05/05/2008).
Alla luce della giurisprudenza richiamata, con riguardo al caso di specie deve concludersi che la resistente, moglie del de cuius e già proprietaria della quota di ½ dell'immobile caduto in successione, dalla stessa abitato sin dal 1989, esercita un possesso idoneo per gli effetti dell'art. 485 c.c.
Sempre la convenuta, rimanendo contumace, ha rinunciato a dimostrare la redazione dell'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione;
anche l'attestazione dell'ufficio delle successioni del Tribunale sub doc. 6 non contiene alcuna evidenza dell'effettuazione dell'inventario.
In definitiva, parte resistente deve essere considerata erede pura e semplice ai sensi dell'art. 485 c.c., norma che configura una forma di accettazione legale (Cass. n.
881/1967; n. 1018/2008), cioè che opera al ricorrere dei presupposti di legge, indipendentemente dalla volontà del chiamato.
La domanda va dunque accolta, con la precisazione che non deve essere ordinato al
Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza. Come affermato, infatti, da Cass. n. 10434/1993: “l'ordine in questione, da un lato, non sembra consentito in virtù dei principi stabiliti dall'art. 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, e dall'altro, è superfluo, in quanto la trascrivibilità di determinate sentenze deriva dalla legge e non necessita di un provvedimento ad hoc”.
Sebbene non sia stato richiesto un accertamento sulle quote di proprietà dell'immobile pignoramento, si ritiene opportuno osservare che non essendo stato prodotto il testamento non è possibile stabilire se altri soggetti siano stati designati eredi oltre alla resistente. Ad ogni modo, dal già richiamato certificato dell'ufficio successioni risulta che abbiano rinunciato all'eredità i figli del de cuius ed anche i nipoti dello stesso;
pertanto, ove il testamento abbia designato eredi anche i figli, questi hanno rinunciato così come anche gli ulteriori discendenti, pertanto, esclusa la rappresentazione, opera l'accrescimento della quota in favore dell'odierna resistente, che quindi diventa unica proprietaria del cespite;
ove, invece, i figli, eredi necessari, fossero stati pretermessi dal testamento, la rinuncia pagina 4 di 5 all'eredità (effettuata, ad esempio, per mancata conoscenza del testamento e con la convinzione che fosse aperta la successione legittima) appare incompatibile con la pretesa di conseguire la quota legittima, dunque anche in questo caso deve affermarsi che la resistente è titolare dell'intera proprietà senza possibilità di impugnazione.
Restano solo da regolare le spese di lite, che vanno poste a carico della resistente per il principio di soccombenza. Il criterio della soccombenza, infatti, è proiezione del principio di causalità ed il è stato costretto a promuovere il presente giudizio a causa Parte_1 dell'inadempimento della resistente alle obbligazioni condominiali e segnatamente al fine di portare avanti l'esecuzione per il recupero coattivo del credito, in assenza di trascrizione dell'accettazione di eredità a cura e spese della stessa resistente, convocata anche in mediazione.
Ai fini della liquidazione, che si rimanda al dispositivo, viene utilizzato lo scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00 in base all'ammontare del credito per cui si procede, mentre i parametri applicati saranno quelli minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività svolta, esclusa la fase istruttoria che non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta che è erede pura e semplice di , Controparte_3 CP_2 nato a [...] il [...] e deceduto a il 30.1.2017; Pt_1 condanna a rifondere a Controparte_3 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per
[...] Pt_1 compenso e in € 286,12 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 5 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona CO
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