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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/07/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2024/2020 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 18/6/24 e promossa DA e rappresentati e difesi dal prof. Parte_1 Parte_2 avv. Angelo Riccio, ed elett.te dom.ti presso il suo studio sito in Bologna, via Farini n. 3. Appellante CONTRO
in persona del suo legale rappr.te Controparte_1 p.t., con l'Avv. Gian Franco DOTTI, elett.te dom.to in CORSO G. MATTEOTTI N. 7 48018 FAENZA presso lo studio dello stesso. Appellata AVVERSO la sentenza n. 242/2020 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 13/03/2020.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, con atto di citazione per querela di falso in via principale ex art. 221 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna il
[...]
già Controparte_1 Controparte_2 chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse la falsità degli ordini di bonifico di Euro 27.600,00 del 17 gennaio 2006 e di Euro 13.200,00 del 4 gennaio 2006, entrambi addebitati sul conto corrente n. 14290E intestato a in quanto non Parte_1 sottoscritti e non autorizzati dal;
accertare e dichiarare Pt_1 la falsità dell'ordine di bonifico di Euro 32.000,00 del 15 novembre 2005, addebitato sul conto corrente n. 14267A intestato a in quanto non sottoscritto e non autorizzato Parte_2 dalla accertare e dichiarare conseguentemente la Parte_2 nullità delle suddette operazioni di addebito in conto corrente, in quanto effettuate dalla banca in assenza di autorizzazione dei rispettivi intestatari dei conti correnti, con diritto degli attori alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; condannare la a restituire al Controparte_1 Pt_1
la somma di Euro 40.800,00, oltre interessi legali dal 17
[...] gennaio 2006 sulla somma di Euro 27.600,00 e dal 4 gennaio 2006 sulla somma di Euro 13.200,00; condannare la CP_1 CP_1
a restituire alla la somma di Euro
[...] Parte_2 32.000,00, oltre interessi legali dal 15 novembre 2005, giorno dell'addebito in conto corrente;
condannare la Controparte_1
a risarcire al i danni subiti e subendi a
[...] Parte_1 seguito del pignoramento dell'immobile di sua proprietà sito a Verbania;
condannare la a risarcire alla Controparte_1 i danni subiti a seguito del pignoramento Parte_2 dell'immobile di sua proprietà per ½ sito a Vignone, via San Martino, pari ad Euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con vittoria di spese.
-La convenuta, da parte sua, contestava totalmente la CP_2 domanda, eccependo che gli attori riproponevano nel presente giudizio di falso questioni che avevano già proposto in precedenti due distinti giudizi decisi dal tribunale con due distinte sentenze emesse nel 2008, non impugnate, dunque non più riproponibili in quanto coperte dal giudicato, sia interno che esterno.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda attrice, condannando gli attori in solido al pagamento delle spese di lite.
-Avverso tale decisione propongono appello e Parte_1 Pt_2 per i seguenti motivi. Sostengono gli appellanti esser la sentenza impugnata illegittima ed errata:
1) nella parte in cui dichiarava inammissibile il giudizio di falso e le domande ad esso connesse, di nullità, di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno, in quanto asseritamente coperte dal giudicato implicito di cui alle sentenze n. 1153 e n.1154 del 2013 del Tribunale di Ravenna;
2) nella parte in cui dichiarava infondata la domanda di risarcimento danni, in quanto mancherebbe qualsivoglia nesso di causalità tra l'asserito comportamento scorretto dell'istituto di credito e l'ipotetico danno;
3) nella parte in cui non ammette le istanze istruttorie richieste sin dall'atto introduttivo;
4) nella parte in cui, da un lato, ritiene tardiva la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, dall'altro, utilizza la CTU tardivamente depositata con la medesima memoria. Contrariamente a quanto a quanto riteneva il Tribunale, che avrebbe confuso le domande con le eccezioni, e che utilizzava una CTU che lo stesso Tribunale ha ritenuto inammissibile in quanto tardivamente depositata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sostengono gli appellanti che con le sentenze n. 1153 e n. 1154 del 2013 il Tribunale di Ravenna in realtà non aveva mai deciso, neppure in via incidentale, la querela di falso eccepita nei predetti giudizi, tanto è vero che i predetti giudizi di cui alle sentenze n. 1153 e n. 1154 del 2013, vennero decise senza l'intervento del Pubblico Ministero ed in composizione monocratica, a conferma che le pronunce in questione, come chiaramente emerge dalle rispettive motivazioni e dai rispettivi dispositivi, non avevano riguardato le questioni di falso che non sono mai state decise. E' poiché ai sensi dell'art. 2909 c.c. fa stato solo l'accertamento contenuto nelle sentenze n. 1153 e n. 1154 del 2013, tale accertamento non ha riguardato la querela di falso che non era stata neppure respinta come emerge dal dispositivo in quanto non è stata decisa e non poteva pertanto fare stato un non accertamento e una non statuizione mai presa né esplicitamente, né implicitamente dal Tribunale di Ravenna nei precedenti giudizi. In ogni caso, insistono gli appellanti come, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale con la sentenza impugnata, poiché gli attori avevano ed hanno interesse a fare emergere l'espressa declaratoria di falso, mai pronunciata prima, ai fini di giudicato, l'autonoma querela di falso proposta in via principale ex art. 221 c.p.c. non poteva essere dichiarata inammissibile, dovendo la sentenza impugnata esser riformata sul punto. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la giurisprudenza citata dagli attori in primo grado non era affatto inconferente, dato che statuisce il principio che la mancata espressa pronuncia sulla nullità non comporta il giudicato implicito, come erroneamente asserito dal Tribunale. Richiamano gli appellanti all'evidenza il nuovo orientamento della Cassazione che enuncia il principio di diritto secondo cui qualora non venga espressamente ed esplicitamente respinta nei precedenti giudizi la domanda di nullità è irrilevante ed inopponibile il giudicato interno e/o il giudicato esterno sulla implicita validità dell'operazione contrattuale. In altri termini, secondo la reiterata tesi di parte appellante, per operare l'eccezione di giudicato, è necessario ed indispensabile che il precedente giudice si sia in modo non equivoco, espressamente ed esplicitamente pronunciato sulla validità del contratto o della clausola, sottolineando anche sotto tale aspetto come, poiché nei precedenti giudizi definiti con sentenze n. 1153/2013 e 1154/2013, il Tribunale di Ravenna non si è espressamente ed esplicitamente pronunciato né sulla querela di falso né tantomeno sulla nullità delle operazioni di addebito in conto corrente per la falsità degli ordini di bonifico riproposti nel presente giudizio è evidente che, contrariamente a quanto adduce il Tribunale, agli attori non è preclusa in questa sede la possibilità di chiedere ed ottenere la declaratoria di falso e di nullità mai pronunciata nei precedenti giudizi. Ne consegue, sotto ulteriore profilo, la irrilevanza ed inopponibilità del giudicato interno e/o del giudicato esterno sulla implicita validità dell'operazione contrattuale. Censurano poi gli appellanti la mancata ammissibilità dell'autonoma azione di nullità dell'operazione contrattuale non pronunciata espressamente nei precedenti giudizi. Inoltre, a fronte di una nullità rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c., lamentano gli appellanti che il Tribunale di Ravenna dei primo giudizi del 2008 rimaneva inerte anche alle sollecitazioni in cui insistevano in tal senso, non pronunciandosi né espressamente né implicitamente sulla querela di falso e sulla nullità delle operazioni false poste in essere dalla
, insistendo, in ogni caso sulla sussistenza di un un CP_2 giudicato interno implicito. Inoltre, l'azione di nullità era da ritenersi imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., mentre l'azione di ripetizione di indebito era soggetta ad una prescrizione decennale che comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità, mancando prima di quel momento “la possibilità legale dell'esercizio del diritto” (cfr. Cass., 12/9/00, n. 12038). In ogni caso, l'azione di ripetizione non si è prescritta in quanto nei precedenti giudizi era stata interrotta la prescrizione. Infine, insistevano gli appellanti sulla eccezione di nullità dell'asserito riconoscimento di debito come da lettera datata 22 maggio 2007, per mancanza di causa e nullità del rapporto presupposto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'asserito riconoscimento di debito che gli attori avrebbero Pt_1 effettuato con la lettera datata 22 maggio 2007, era comunque nullo per mancanza di causa in concreto.
-Si costituiva l'appellata contestando Controparte_1 totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è del tutto infondato per le ragioni che seguono. A) e ripropongono in questo giudizio Parte_2 Parte_1 introdotto con querela di falso in via principale, le stesse domande già proposte in precedenza nel 2008 con le cause di opposizione a D.I. radicate avanti al Tribunale di Ravenna – Sezione Distaccata di Faenza, con il numero di RG. 157/2008 (opposizione di avverso il D.I. n. 128/2008 Trib. Parte_2 Ravenna ex Sez. Dist. Faenza) e con il n. 158/2008 (l'opposizione di avverso il D.I. n. 127/2008 Trib. Ravenna – ex Parte_1 Sez. Dist. Faenza). All'epoca l'opposizione era stata proposta da ciascuno dei Pt_1 con separata domanda, mentre nel 2018 la querela di falso veniva proposta congiuntamente, tuttavia sempre riferita alle stesse operazioni e agli stessi rapporti bancari allora dedotti, ovvero i rispettivi conti correnti. Le due cause di opposizione a decreto ingiuntivo venivano decise dal Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 1154/2013 e n. 1153/2013, ed entrambe furono sostanzialmente favorevoli all'Istituto bancario, sebbene il dispositivo avesse accolto parzialmente le opposizioni, per importi modesti correttivi di elementi accessori del credito portato dai bonifici ordinati dagli opponenti, quali gli importi rettificati delle commissioni di massimo scoperto. Invero già in quei giudizi, il contenuto sostanziale della opposizione di ciascuno dei fratelli si articolava nella Pt_1 richiesta che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità da parte della convenuta, dell'addebito in CP_2 conto corrente delle somme di cui ai tre bonifici, riproposti nel presente giudizio di falso. E, analogamente, il chiedeva, sempre nel 2008, che Parte_1 il Tribunale di Ravenna accertasse e dichiarasse che “la CP_2 convenuta ha senza autorizzazione addebitato illegittimamente in conto corrente la somma di € 32.000,00 (rectius di € 27.600,00) e la somma di € 13.200,00”. Allo stesso modo, nel presente giudizio, iniziato a distanza di circa dieci anni dai primi due, i chiedono nuovamente che Pt_1 il Tribunale adito accerti e dichiari la “falsità degli ordini di bonifico”, tutti addebitati sui rispettivi conti correnti a ciascuno di essi intestato. Orbene, valorizzando pienamente il Giudice dei giudizi di opposizione la citata lettera 22.05.2007 (prodotta dalla banca come allegato n. 4 al fascicolo dell'opposizione a D.I.), ogni contestazione, anche quella sulla veridicità della firma degli ordini dispositivi dei bonifici, veniva superata e disattesa
“dalla comunicazione dell'odierno opponente inoltrata in data 22.05.2007 all'Istituto di Credito ingiungente, a seguito della richiesta di rientro azionata per le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto con la quale lo stesso chiedeva Parte_1 di essere autorizzato ad una dilazione di pagamento per rientrare dell'esposizione debitoria”. Nondimeno, quel giudicante, pur non pronunziandosi esplicitamente con una statuizione sulla questione incidentale di falso che pure i avevano sollevato, e per la quale era stata ammessa e Pt_1 disposta una CTU grafologica che, addirittura, riconosceva la censura degli attori, concludendo per la negazione che la firma apposta negli ordini di bonifico fosse quella degli stessi, tuttavia affermava come “D'altra parte la CTU grafologica disposta in corso di causa, non autorizza, pur nella conclusioni cui era pervenuta, ad inficiare la circostanza che Parte_1 ricevendo una richiesta della di rientrare dell'esposizione CP_2 debitoria relativa al conto in sofferenza di cui era titolare, (confronta allegato 5 del fascicolo monitorio) non solo non contestava in alcun modo la debenza della somma a debito ma chiedeva di poter usufruire di una dilazione di pagamento per provvedere al rientro”. Dunque, il rilievo convincente e risolutivo era quello per cui, in via concludente, i non solo si erano riferiti ai bonifici, Pt_1 dati per scontato l'essere stati emessi su loro ordine, ma avevano richiesto, sempre in quella lettera del 2007, addirittura una dilazione alla per il rientro, ovviamente in un momento in CP_2 cui la società degli attori già cominciava, molto probabilmente, a navigare in cattive acque. Ciò posto, la questione che nell'economia decisoria del presente giudizio di falso, in ordine alla gravata decisione di inammissibilità, rileva immediatamente, ed è oggetto di contrasto interpretativo tra le parti, è che entrambe le sentenze n.1153/2013 e n.1154/13 non venivano mai impugnate, passando così in giudicato, sotto ogni angolazione, sia interna che esterna.
B) Gli odierni appellanti, con il presente giudizio, tentano per c.d. di far “rientrare dalla finestra” una questione che è andata fuori per altra via. Ovvero, tentano di far resuscitare la possibilità giuridica e processuale di sollevare nuovamente in questo giudizio ed in questo grado, le eccezioni di falso delle firme e la nullità dei bonifici per le stesse identiche ragioni sostanziali sollevate nei giudizi del 2008, insistenndo che non poteva essersi formato lo sbarramento del giudicato, ciò in forza dell'applicazione di un nuovo indirizzo reso dalla Suprema Corte, per il quale ogni pronunzia positiva sulla sussistenza del credito non poteva esser validamente espressa, anche se per altre ragioni, qualora il Giudice, ed anche in grado di appello, non si fosse esplicitamente pronunziato sulle eccepite nullità o questioni di falso del documento presupposto dell'accertamento del credito. Dunque, secondo la difesa degli appellanti, sarebbe stata statuita la irrilevanza ed inopponibilità del giudicato interno/esterno sulla implicita validità dell'operazione contrattuale, nonché l'ammissibilità dell'autonoma azione di nullità dell'operazione contrattuale non pronunciata espressamente nei precedenti giudizi, richiamando Cass. SS.UU. 12/12/14 n.26242, condiviso anche da Cass. SS.UU. 22/3/17 n.7294. Ora, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudicato, che va interpretato alla stregua di una norma giuridica (Sez. 3, sent. n. 3453 del 18/1/2012), si forma non solo sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo, ma anche su quelle espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise (arg. ex sent. n. 11356 del 19/01/2006). In particolare, il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente al c.d. giudicato implicito, cioé agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione (sent. n. 24594 del 23/11/2005, Rv. 584335 – 01). Il giudicato, inoltre, “copre il dedotto ed il deducibile in relazione all'oggetto della domanda;
ragion per cui, una volta accolta la domanda, la cosa giudicata non si limita alle eccezioni proposte, ma si estende a quelle proponibili (ossia che si sarebbero potuto proporre e che invece non lo furono, o che proposte, non vennero coltivate)”. (sent. n. 25214 del 6/5/2015). Premette il primo Giudice come “Non è contestato che i giudizi iniziati nel 2008 e conclusi nel 2013 con le sentenze rese dal Tribunale di Ravenna n. 1153/2013 e n. 1154/2013, decisorie delle opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi dall'istituto di credito nei confronti di e abbiano avuto ad Parte_1 Parte_2 oggetto anche le domande di accertamento in via incidentale della falsità e della nullità delle operazioni di bonifico sopra indicate, oltre alla domanda di ripetizione d'indebito; implicitamente disattese poiché le sentenze concludevano per l'accoglimento parziale delle opposizioni, con condanna dei debitori al pagamento della quasi totalità degli importi originariamente incorporati nei decreti ingiuntivi, previo scomputo di costi che la CTU contabile aveva ritenuto indebiti.” Tuttavia, spiega esattamente il collegio ravennate come la giurisprudenza citata da parte attrice, e riproposta in questa sede, tesa a voler dimostrare che, in caso di omessa espressa pronuncia del giudice a suo tempo investito sulla domanda di nullità su di essa non si formerebbe il giudicato implicito, è inconferente nella presente fattispecie, e -va aggiunto- non tanto e non solo per il principio in sé per sé, atteso che certamente la Suprema Corte si è orientata nel senso di ritenere ammissibile un vaglio del giudice di secondo grado sulla validità del contratto, ma -ed è il punto che rivela l'intrinseca apoditticità della tesi appellante- qualora nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto la questione di validità ovvero l'adempimento che tale validità presuppone, il giudice non si sia pronunciato sul punto, e le parti abbiano proposto impugnazione avverso la decisione. L'architettura della presente impugnazione viene così a cadere proprio sul rilievo che è evidente che la giurisprudenza invocata riconosce i poteri del giudice di secondo grado, anche d'ufficio, di vagliare preliminarmente il dovere del primo giudice di verificare e statuire sulla questione di nullità, ma, chiaramente, con riferimento al limite dell'effetto devolutivo dell'appello di quel giudizio, unitariamente considerato, anche nel grado impugnatorio. In altre parole, il giudice di appello può essere compulsato anche in via officiosa per esercitare il potere di rilievo della nullità del contratto, relativamente ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, ma ciò solo allorquando “sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.”. Dunque, dal giudice di primo grado, di quel giudizio, su cui viene
-e deve- essere investito il giudice del gravame, non di altri giudizi intrapresi surrettiziamente ex novo su quella eccezione, la cui omessa statuizione doveva esser fatta valere con il relativo gravame avente ad oggetto quella statuizione. Ne consegue la corretta ed esatta configurazione da parte del primo decidente, circa lo sbarramento del giudicato, sotto ogni profilo, non essendo stato proposto, all'epoca, alcun appello avverso entrambe le sentenze.
-C) Per puro scrupolo dialettico, insinuano suggestivamente gli appellanti un' ulteriore argomentazione, circa la sussistenza di un giudicato esterno, concernente “implicitamente la veridicità e validità delle operazioni false”, avendo il Tribunale dato, nei precedenti giudizi, attuazione agli addebiti di cui ai bonifici contestati, ritenendoli pienamente veri ai fini della conferma dei decreti ingiuntivi opposti, e tale asserito e contestato giudicato
“sulla falsità” non precludeva e non precluderebbe le domande proposte autonomamente proposte in questa sede. Orbene, se così fosse, non vi sarebbe stata necessità di intraprendere questo nuovo ed autonomo giudizio di falso, atteso che ben potevano gli attori esperire diversi rimedi. Di contro, in quanto il profilo della “implicita veridicità” di operazioni, in realtà false, è di per sé una dinamica inerente ai due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei limiti di quel merito, ed ogni questione (in questo caso la falsità) diversa dal motivo risolutivo prescelto dal giudice (riconoscimento del debito, anche ai fini dell' inversione dell'onere probatorio) rimane superata ed assorbita propriamente dal merito stesso della opposizione (accoglimento parziale).
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna gli appellanti in solido al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €5.809,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 28/6/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2024/2020 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 18/6/24 e promossa DA e rappresentati e difesi dal prof. Parte_1 Parte_2 avv. Angelo Riccio, ed elett.te dom.ti presso il suo studio sito in Bologna, via Farini n. 3. Appellante CONTRO
in persona del suo legale rappr.te Controparte_1 p.t., con l'Avv. Gian Franco DOTTI, elett.te dom.to in CORSO G. MATTEOTTI N. 7 48018 FAENZA presso lo studio dello stesso. Appellata AVVERSO la sentenza n. 242/2020 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 13/03/2020.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, con atto di citazione per querela di falso in via principale ex art. 221 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Ravenna il
[...]
già Controparte_1 Controparte_2 chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse la falsità degli ordini di bonifico di Euro 27.600,00 del 17 gennaio 2006 e di Euro 13.200,00 del 4 gennaio 2006, entrambi addebitati sul conto corrente n. 14290E intestato a in quanto non Parte_1 sottoscritti e non autorizzati dal;
accertare e dichiarare Pt_1 la falsità dell'ordine di bonifico di Euro 32.000,00 del 15 novembre 2005, addebitato sul conto corrente n. 14267A intestato a in quanto non sottoscritto e non autorizzato Parte_2 dalla accertare e dichiarare conseguentemente la Parte_2 nullità delle suddette operazioni di addebito in conto corrente, in quanto effettuate dalla banca in assenza di autorizzazione dei rispettivi intestatari dei conti correnti, con diritto degli attori alla ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; condannare la a restituire al Controparte_1 Pt_1
la somma di Euro 40.800,00, oltre interessi legali dal 17
[...] gennaio 2006 sulla somma di Euro 27.600,00 e dal 4 gennaio 2006 sulla somma di Euro 13.200,00; condannare la CP_1 CP_1
a restituire alla la somma di Euro
[...] Parte_2 32.000,00, oltre interessi legali dal 15 novembre 2005, giorno dell'addebito in conto corrente;
condannare la Controparte_1
a risarcire al i danni subiti e subendi a
[...] Parte_1 seguito del pignoramento dell'immobile di sua proprietà sito a Verbania;
condannare la a risarcire alla Controparte_1 i danni subiti a seguito del pignoramento Parte_2 dell'immobile di sua proprietà per ½ sito a Vignone, via San Martino, pari ad Euro 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso con vittoria di spese.
-La convenuta, da parte sua, contestava totalmente la CP_2 domanda, eccependo che gli attori riproponevano nel presente giudizio di falso questioni che avevano già proposto in precedenti due distinti giudizi decisi dal tribunale con due distinte sentenze emesse nel 2008, non impugnate, dunque non più riproponibili in quanto coperte dal giudicato, sia interno che esterno.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda attrice, condannando gli attori in solido al pagamento delle spese di lite.
-Avverso tale decisione propongono appello e Parte_1 Pt_2 per i seguenti motivi. Sostengono gli appellanti esser la sentenza impugnata illegittima ed errata:
1) nella parte in cui dichiarava inammissibile il giudizio di falso e le domande ad esso connesse, di nullità, di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno, in quanto asseritamente coperte dal giudicato implicito di cui alle sentenze n. 1153 e n.1154 del 2013 del Tribunale di Ravenna;
2) nella parte in cui dichiarava infondata la domanda di risarcimento danni, in quanto mancherebbe qualsivoglia nesso di causalità tra l'asserito comportamento scorretto dell'istituto di credito e l'ipotetico danno;
3) nella parte in cui non ammette le istanze istruttorie richieste sin dall'atto introduttivo;
4) nella parte in cui, da un lato, ritiene tardiva la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e, dall'altro, utilizza la CTU tardivamente depositata con la medesima memoria. Contrariamente a quanto a quanto riteneva il Tribunale, che avrebbe confuso le domande con le eccezioni, e che utilizzava una CTU che lo stesso Tribunale ha ritenuto inammissibile in quanto tardivamente depositata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., sostengono gli appellanti che con le sentenze n. 1153 e n. 1154 del 2013 il Tribunale di Ravenna in realtà non aveva mai deciso, neppure in via incidentale, la querela di falso eccepita nei predetti giudizi, tanto è vero che i predetti giudizi di cui alle sentenze n. 1153 e n. 1154 del 2013, vennero decise senza l'intervento del Pubblico Ministero ed in composizione monocratica, a conferma che le pronunce in questione, come chiaramente emerge dalle rispettive motivazioni e dai rispettivi dispositivi, non avevano riguardato le questioni di falso che non sono mai state decise. E' poiché ai sensi dell'art. 2909 c.c. fa stato solo l'accertamento contenuto nelle sentenze n. 1153 e n. 1154 del 2013, tale accertamento non ha riguardato la querela di falso che non era stata neppure respinta come emerge dal dispositivo in quanto non è stata decisa e non poteva pertanto fare stato un non accertamento e una non statuizione mai presa né esplicitamente, né implicitamente dal Tribunale di Ravenna nei precedenti giudizi. In ogni caso, insistono gli appellanti come, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale con la sentenza impugnata, poiché gli attori avevano ed hanno interesse a fare emergere l'espressa declaratoria di falso, mai pronunciata prima, ai fini di giudicato, l'autonoma querela di falso proposta in via principale ex art. 221 c.p.c. non poteva essere dichiarata inammissibile, dovendo la sentenza impugnata esser riformata sul punto. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la giurisprudenza citata dagli attori in primo grado non era affatto inconferente, dato che statuisce il principio che la mancata espressa pronuncia sulla nullità non comporta il giudicato implicito, come erroneamente asserito dal Tribunale. Richiamano gli appellanti all'evidenza il nuovo orientamento della Cassazione che enuncia il principio di diritto secondo cui qualora non venga espressamente ed esplicitamente respinta nei precedenti giudizi la domanda di nullità è irrilevante ed inopponibile il giudicato interno e/o il giudicato esterno sulla implicita validità dell'operazione contrattuale. In altri termini, secondo la reiterata tesi di parte appellante, per operare l'eccezione di giudicato, è necessario ed indispensabile che il precedente giudice si sia in modo non equivoco, espressamente ed esplicitamente pronunciato sulla validità del contratto o della clausola, sottolineando anche sotto tale aspetto come, poiché nei precedenti giudizi definiti con sentenze n. 1153/2013 e 1154/2013, il Tribunale di Ravenna non si è espressamente ed esplicitamente pronunciato né sulla querela di falso né tantomeno sulla nullità delle operazioni di addebito in conto corrente per la falsità degli ordini di bonifico riproposti nel presente giudizio è evidente che, contrariamente a quanto adduce il Tribunale, agli attori non è preclusa in questa sede la possibilità di chiedere ed ottenere la declaratoria di falso e di nullità mai pronunciata nei precedenti giudizi. Ne consegue, sotto ulteriore profilo, la irrilevanza ed inopponibilità del giudicato interno e/o del giudicato esterno sulla implicita validità dell'operazione contrattuale. Censurano poi gli appellanti la mancata ammissibilità dell'autonoma azione di nullità dell'operazione contrattuale non pronunciata espressamente nei precedenti giudizi. Inoltre, a fronte di una nullità rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c., lamentano gli appellanti che il Tribunale di Ravenna dei primo giudizi del 2008 rimaneva inerte anche alle sollecitazioni in cui insistevano in tal senso, non pronunciandosi né espressamente né implicitamente sulla querela di falso e sulla nullità delle operazioni false poste in essere dalla
, insistendo, in ogni caso sulla sussistenza di un un CP_2 giudicato interno implicito. Inoltre, l'azione di nullità era da ritenersi imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., mentre l'azione di ripetizione di indebito era soggetta ad una prescrizione decennale che comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità, mancando prima di quel momento “la possibilità legale dell'esercizio del diritto” (cfr. Cass., 12/9/00, n. 12038). In ogni caso, l'azione di ripetizione non si è prescritta in quanto nei precedenti giudizi era stata interrotta la prescrizione. Infine, insistevano gli appellanti sulla eccezione di nullità dell'asserito riconoscimento di debito come da lettera datata 22 maggio 2007, per mancanza di causa e nullità del rapporto presupposto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'asserito riconoscimento di debito che gli attori avrebbero Pt_1 effettuato con la lettera datata 22 maggio 2007, era comunque nullo per mancanza di causa in concreto.
-Si costituiva l'appellata contestando Controparte_1 totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è del tutto infondato per le ragioni che seguono. A) e ripropongono in questo giudizio Parte_2 Parte_1 introdotto con querela di falso in via principale, le stesse domande già proposte in precedenza nel 2008 con le cause di opposizione a D.I. radicate avanti al Tribunale di Ravenna – Sezione Distaccata di Faenza, con il numero di RG. 157/2008 (opposizione di avverso il D.I. n. 128/2008 Trib. Parte_2 Ravenna ex Sez. Dist. Faenza) e con il n. 158/2008 (l'opposizione di avverso il D.I. n. 127/2008 Trib. Ravenna – ex Parte_1 Sez. Dist. Faenza). All'epoca l'opposizione era stata proposta da ciascuno dei Pt_1 con separata domanda, mentre nel 2018 la querela di falso veniva proposta congiuntamente, tuttavia sempre riferita alle stesse operazioni e agli stessi rapporti bancari allora dedotti, ovvero i rispettivi conti correnti. Le due cause di opposizione a decreto ingiuntivo venivano decise dal Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 1154/2013 e n. 1153/2013, ed entrambe furono sostanzialmente favorevoli all'Istituto bancario, sebbene il dispositivo avesse accolto parzialmente le opposizioni, per importi modesti correttivi di elementi accessori del credito portato dai bonifici ordinati dagli opponenti, quali gli importi rettificati delle commissioni di massimo scoperto. Invero già in quei giudizi, il contenuto sostanziale della opposizione di ciascuno dei fratelli si articolava nella Pt_1 richiesta che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità da parte della convenuta, dell'addebito in CP_2 conto corrente delle somme di cui ai tre bonifici, riproposti nel presente giudizio di falso. E, analogamente, il chiedeva, sempre nel 2008, che Parte_1 il Tribunale di Ravenna accertasse e dichiarasse che “la CP_2 convenuta ha senza autorizzazione addebitato illegittimamente in conto corrente la somma di € 32.000,00 (rectius di € 27.600,00) e la somma di € 13.200,00”. Allo stesso modo, nel presente giudizio, iniziato a distanza di circa dieci anni dai primi due, i chiedono nuovamente che Pt_1 il Tribunale adito accerti e dichiari la “falsità degli ordini di bonifico”, tutti addebitati sui rispettivi conti correnti a ciascuno di essi intestato. Orbene, valorizzando pienamente il Giudice dei giudizi di opposizione la citata lettera 22.05.2007 (prodotta dalla banca come allegato n. 4 al fascicolo dell'opposizione a D.I.), ogni contestazione, anche quella sulla veridicità della firma degli ordini dispositivi dei bonifici, veniva superata e disattesa
“dalla comunicazione dell'odierno opponente inoltrata in data 22.05.2007 all'Istituto di Credito ingiungente, a seguito della richiesta di rientro azionata per le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto con la quale lo stesso chiedeva Parte_1 di essere autorizzato ad una dilazione di pagamento per rientrare dell'esposizione debitoria”. Nondimeno, quel giudicante, pur non pronunziandosi esplicitamente con una statuizione sulla questione incidentale di falso che pure i avevano sollevato, e per la quale era stata ammessa e Pt_1 disposta una CTU grafologica che, addirittura, riconosceva la censura degli attori, concludendo per la negazione che la firma apposta negli ordini di bonifico fosse quella degli stessi, tuttavia affermava come “D'altra parte la CTU grafologica disposta in corso di causa, non autorizza, pur nella conclusioni cui era pervenuta, ad inficiare la circostanza che Parte_1 ricevendo una richiesta della di rientrare dell'esposizione CP_2 debitoria relativa al conto in sofferenza di cui era titolare, (confronta allegato 5 del fascicolo monitorio) non solo non contestava in alcun modo la debenza della somma a debito ma chiedeva di poter usufruire di una dilazione di pagamento per provvedere al rientro”. Dunque, il rilievo convincente e risolutivo era quello per cui, in via concludente, i non solo si erano riferiti ai bonifici, Pt_1 dati per scontato l'essere stati emessi su loro ordine, ma avevano richiesto, sempre in quella lettera del 2007, addirittura una dilazione alla per il rientro, ovviamente in un momento in CP_2 cui la società degli attori già cominciava, molto probabilmente, a navigare in cattive acque. Ciò posto, la questione che nell'economia decisoria del presente giudizio di falso, in ordine alla gravata decisione di inammissibilità, rileva immediatamente, ed è oggetto di contrasto interpretativo tra le parti, è che entrambe le sentenze n.1153/2013 e n.1154/13 non venivano mai impugnate, passando così in giudicato, sotto ogni angolazione, sia interna che esterna.
B) Gli odierni appellanti, con il presente giudizio, tentano per c.d. di far “rientrare dalla finestra” una questione che è andata fuori per altra via. Ovvero, tentano di far resuscitare la possibilità giuridica e processuale di sollevare nuovamente in questo giudizio ed in questo grado, le eccezioni di falso delle firme e la nullità dei bonifici per le stesse identiche ragioni sostanziali sollevate nei giudizi del 2008, insistenndo che non poteva essersi formato lo sbarramento del giudicato, ciò in forza dell'applicazione di un nuovo indirizzo reso dalla Suprema Corte, per il quale ogni pronunzia positiva sulla sussistenza del credito non poteva esser validamente espressa, anche se per altre ragioni, qualora il Giudice, ed anche in grado di appello, non si fosse esplicitamente pronunziato sulle eccepite nullità o questioni di falso del documento presupposto dell'accertamento del credito. Dunque, secondo la difesa degli appellanti, sarebbe stata statuita la irrilevanza ed inopponibilità del giudicato interno/esterno sulla implicita validità dell'operazione contrattuale, nonché l'ammissibilità dell'autonoma azione di nullità dell'operazione contrattuale non pronunciata espressamente nei precedenti giudizi, richiamando Cass. SS.UU. 12/12/14 n.26242, condiviso anche da Cass. SS.UU. 22/3/17 n.7294. Ora, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudicato, che va interpretato alla stregua di una norma giuridica (Sez. 3, sent. n. 3453 del 18/1/2012), si forma non solo sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo, ma anche su quelle espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise (arg. ex sent. n. 11356 del 19/01/2006). In particolare, il giudicato sostanziale si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente al c.d. giudicato implicito, cioé agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione (sent. n. 24594 del 23/11/2005, Rv. 584335 – 01). Il giudicato, inoltre, “copre il dedotto ed il deducibile in relazione all'oggetto della domanda;
ragion per cui, una volta accolta la domanda, la cosa giudicata non si limita alle eccezioni proposte, ma si estende a quelle proponibili (ossia che si sarebbero potuto proporre e che invece non lo furono, o che proposte, non vennero coltivate)”. (sent. n. 25214 del 6/5/2015). Premette il primo Giudice come “Non è contestato che i giudizi iniziati nel 2008 e conclusi nel 2013 con le sentenze rese dal Tribunale di Ravenna n. 1153/2013 e n. 1154/2013, decisorie delle opposizioni ai decreti ingiuntivi emessi dall'istituto di credito nei confronti di e abbiano avuto ad Parte_1 Parte_2 oggetto anche le domande di accertamento in via incidentale della falsità e della nullità delle operazioni di bonifico sopra indicate, oltre alla domanda di ripetizione d'indebito; implicitamente disattese poiché le sentenze concludevano per l'accoglimento parziale delle opposizioni, con condanna dei debitori al pagamento della quasi totalità degli importi originariamente incorporati nei decreti ingiuntivi, previo scomputo di costi che la CTU contabile aveva ritenuto indebiti.” Tuttavia, spiega esattamente il collegio ravennate come la giurisprudenza citata da parte attrice, e riproposta in questa sede, tesa a voler dimostrare che, in caso di omessa espressa pronuncia del giudice a suo tempo investito sulla domanda di nullità su di essa non si formerebbe il giudicato implicito, è inconferente nella presente fattispecie, e -va aggiunto- non tanto e non solo per il principio in sé per sé, atteso che certamente la Suprema Corte si è orientata nel senso di ritenere ammissibile un vaglio del giudice di secondo grado sulla validità del contratto, ma -ed è il punto che rivela l'intrinseca apoditticità della tesi appellante- qualora nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto la questione di validità ovvero l'adempimento che tale validità presuppone, il giudice non si sia pronunciato sul punto, e le parti abbiano proposto impugnazione avverso la decisione. L'architettura della presente impugnazione viene così a cadere proprio sul rilievo che è evidente che la giurisprudenza invocata riconosce i poteri del giudice di secondo grado, anche d'ufficio, di vagliare preliminarmente il dovere del primo giudice di verificare e statuire sulla questione di nullità, ma, chiaramente, con riferimento al limite dell'effetto devolutivo dell'appello di quel giudizio, unitariamente considerato, anche nel grado impugnatorio. In altre parole, il giudice di appello può essere compulsato anche in via officiosa per esercitare il potere di rilievo della nullità del contratto, relativamente ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, ma ciò solo allorquando “sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.”. Dunque, dal giudice di primo grado, di quel giudizio, su cui viene
-e deve- essere investito il giudice del gravame, non di altri giudizi intrapresi surrettiziamente ex novo su quella eccezione, la cui omessa statuizione doveva esser fatta valere con il relativo gravame avente ad oggetto quella statuizione. Ne consegue la corretta ed esatta configurazione da parte del primo decidente, circa lo sbarramento del giudicato, sotto ogni profilo, non essendo stato proposto, all'epoca, alcun appello avverso entrambe le sentenze.
-C) Per puro scrupolo dialettico, insinuano suggestivamente gli appellanti un' ulteriore argomentazione, circa la sussistenza di un giudicato esterno, concernente “implicitamente la veridicità e validità delle operazioni false”, avendo il Tribunale dato, nei precedenti giudizi, attuazione agli addebiti di cui ai bonifici contestati, ritenendoli pienamente veri ai fini della conferma dei decreti ingiuntivi opposti, e tale asserito e contestato giudicato
“sulla falsità” non precludeva e non precluderebbe le domande proposte autonomamente proposte in questa sede. Orbene, se così fosse, non vi sarebbe stata necessità di intraprendere questo nuovo ed autonomo giudizio di falso, atteso che ben potevano gli attori esperire diversi rimedi. Di contro, in quanto il profilo della “implicita veridicità” di operazioni, in realtà false, è di per sé una dinamica inerente ai due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei limiti di quel merito, ed ogni questione (in questo caso la falsità) diversa dal motivo risolutivo prescelto dal giudice (riconoscimento del debito, anche ai fini dell' inversione dell'onere probatorio) rimane superata ed assorbita propriamente dal merito stesso della opposizione (accoglimento parziale).
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna gli appellanti in solido al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €5.809,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 28/6/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)