Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 426
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte

    L'Agente della Riscossione non ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, elemento essenziale per la validità dell'atto consequenziale. La mera indicazione delle date nel preavviso e le affermazioni dell'Agenzia delle Entrate non sono sufficienti a supplire la mancanza di prove di notifica.

  • Rigettato
    Nullità per vizio di motivazione

    La Corte ha accolto il ricorso per omessa notifica delle cartelle presupposte, rendendo irrilevante l'esame del vizio di motivazione in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo principale.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha accolto il ricorso per omessa notifica delle cartelle presupposte, rendendo irrilevante l'esame della prescrizione dei crediti in quanto assorbito dall'accoglimento del motivo principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 426
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 426
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo