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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1341/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001054000 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3196/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, notificato in data 21 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500001054000 emessa da Agenzia delle Entrate-
SC (AD), deducendone:
- l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte;
- la nullità per vizio di motivazione;
- la prescrizione dei crediti.
Il ricorso è stato regolarmente notificato ad AD, come da ricevuta di avvenuta consegna PEC acquisita agli atti:
"Il giorno 21/03/2025 alle ore 10:30:37 (+0100) il messaggio avente ad oggetto 'Notificazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/92', proveniente da Email_4 ed indirizzato a Email_5, è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: 865C448C.00769339.B80A4936.9FD43763.posta-certificata@legalmail.it."
Si è costituita in giudizio soltanto Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, la quale, nelle proprie controdeduzioni, ha affermato espressamente che la notificazione delle cartelle di pagamento è attività esclusiva dell'Agente della riscossione, rinviando alle difese di AD e precisando che “come avrà modo di dimostrare la convenuta AD, le cartelle richiamate nell'intimazione risultano correttamente notificate”.
AD, invece, non si è costituita e non ha depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione delle cartelle richiamate nel preavviso di fermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il preavviso oggetto di impugnazione riporta, a stampa, le presunte date di notificazione delle varie cartelle, ma tali indicazioni non sono accompagnate da relate di notifica, avvisi di ricevimento, estratti di ruolo con attestazione degli esiti, o altre prove valide.
È principio consolidato che, in tema di riscossione mediante ruolo, incombe sull'Agente della riscossione l'onere di provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto successivo
(tra cui il fermo amministrativo). La giurisprudenza è costante nel ritenere che:
- la notifica delle cartelle non può essere presunta;
- la produzione dell'estratto di ruolo non è sufficiente se non contiene gli estremi della notifica o se non è accompagnato dalle relative relate;
- l'assenza della prova della notifica comporta l'illegittimità dell'atto consequenziale.
Nel caso di specie, AD è stata regolarmente citata (PEC del 21/03/2025) ma non si è costituita;
essa non ha fornito alcuna prova della notificazione delle cartelle. La mancata produzione delle prove di notifica non può essere supplita né dalle mere indicazioni contenute nel preavviso di fermo, né dalle affermazioni dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, la quale non è titolare del potere di notificazione delle cartelle. Pertanto, la doglianza del ricorrente è integralmente fondata.
Sull'impugnabilità dell'atto per vizi presupposti
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, la mancata notifica degli atti presupposti consente la loro contestazione unitamente all'atto notificato. Poiché AD non ha dimostrato la previa notificazione delle cartelle, il ricorrente è legittimato a far valere tale vizio nella presente sede. L'assenza totale di prova sulla notifica delle cartelle determina l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo, el'annullamento dell'atto impugnato.
Nessuna refluenza ha sulle cartelle prodormiche in quanto oggetto del giudizio è il preavviso che è un atto cautelare di garanzia scisso dalla procedura di riscossione.
Per il principio di causalità condanna AD alle spese del giudizio,- anche in assenza di sua costituzione
( c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) come da dispositivo.
Per le medesime ragioni compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, in composizione monocratica 1. Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1. 2. Annulla la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500001054000. 3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-SC (AD) al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfettario) da liquidarsi a favore dei due procuratori dichiaratisi antistatari.
Compensa le spese con l'agenzia delle Entrate Così deciso in Palermo, 18.12.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1341/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001054000 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3196/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, notificato in data 21 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500001054000 emessa da Agenzia delle Entrate-
SC (AD), deducendone:
- l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento presupposte;
- la nullità per vizio di motivazione;
- la prescrizione dei crediti.
Il ricorso è stato regolarmente notificato ad AD, come da ricevuta di avvenuta consegna PEC acquisita agli atti:
"Il giorno 21/03/2025 alle ore 10:30:37 (+0100) il messaggio avente ad oggetto 'Notificazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/92', proveniente da Email_4 ed indirizzato a Email_5, è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: 865C448C.00769339.B80A4936.9FD43763.posta-certificata@legalmail.it."
Si è costituita in giudizio soltanto Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, la quale, nelle proprie controdeduzioni, ha affermato espressamente che la notificazione delle cartelle di pagamento è attività esclusiva dell'Agente della riscossione, rinviando alle difese di AD e precisando che “come avrà modo di dimostrare la convenuta AD, le cartelle richiamate nell'intimazione risultano correttamente notificate”.
AD, invece, non si è costituita e non ha depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione delle cartelle richiamate nel preavviso di fermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il preavviso oggetto di impugnazione riporta, a stampa, le presunte date di notificazione delle varie cartelle, ma tali indicazioni non sono accompagnate da relate di notifica, avvisi di ricevimento, estratti di ruolo con attestazione degli esiti, o altre prove valide.
È principio consolidato che, in tema di riscossione mediante ruolo, incombe sull'Agente della riscossione l'onere di provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto successivo
(tra cui il fermo amministrativo). La giurisprudenza è costante nel ritenere che:
- la notifica delle cartelle non può essere presunta;
- la produzione dell'estratto di ruolo non è sufficiente se non contiene gli estremi della notifica o se non è accompagnato dalle relative relate;
- l'assenza della prova della notifica comporta l'illegittimità dell'atto consequenziale.
Nel caso di specie, AD è stata regolarmente citata (PEC del 21/03/2025) ma non si è costituita;
essa non ha fornito alcuna prova della notificazione delle cartelle. La mancata produzione delle prove di notifica non può essere supplita né dalle mere indicazioni contenute nel preavviso di fermo, né dalle affermazioni dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale, la quale non è titolare del potere di notificazione delle cartelle. Pertanto, la doglianza del ricorrente è integralmente fondata.
Sull'impugnabilità dell'atto per vizi presupposti
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, la mancata notifica degli atti presupposti consente la loro contestazione unitamente all'atto notificato. Poiché AD non ha dimostrato la previa notificazione delle cartelle, il ricorrente è legittimato a far valere tale vizio nella presente sede. L'assenza totale di prova sulla notifica delle cartelle determina l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo, el'annullamento dell'atto impugnato.
Nessuna refluenza ha sulle cartelle prodormiche in quanto oggetto del giudizio è il preavviso che è un atto cautelare di garanzia scisso dalla procedura di riscossione.
Per il principio di causalità condanna AD alle spese del giudizio,- anche in assenza di sua costituzione
( c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) come da dispositivo.
Per le medesime ragioni compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, in composizione monocratica 1. Accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1. 2. Annulla la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500001054000. 3. Condanna l'Agenzia delle Entrate-SC (AD) al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso forfettario) da liquidarsi a favore dei due procuratori dichiaratisi antistatari.
Compensa le spese con l'agenzia delle Entrate Così deciso in Palermo, 18.12.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO