Sentenza 14 luglio 2025
Ordinanza cautelare 31 ottobre 2025
Improcedibile
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00844/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2025, proposto da
NN OR, in proprio e quale legale rappresentante della OR Art Collections S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Gianluigi Pellegrino, Daniele Rosato e Francesco Emanuele Salamone, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l’annullamento
del provvedimento del 25/11/2024 p. 22065 del Ministero della cultura, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Ufficio esportazione, recante annullamento d’ufficio dell’attestato di libera circolazione n. 23402 del 14/5/2024 a scarico del certificato di avvenuta spedizione n. 67 del 2008, nonché della successiva licenza di esportazione definitiva n. 100066 del 21/5/2024, entrambi rilasciati dall’Ufficio esportazione di Genova in relazione ad una coppia di comò intarsiati in legno;
del provvedimento prot. n. 730 del 10/01/2025, a firma del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura, con cui si dispone l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione – di cui alla nota della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio prot. 18103 del 24/05/2024 – al rinnovo del predetto certificato n. 67 del 2008;
di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, anche non conosciuto, ivi compresi, ove occorrer possa, le relative comunicazioni di avvio del procedimento, gli atti allegati e richiamati nei predetti atti e con cui sono stati trasmessi, se ed in quanto lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 18 marzo 2008, la Società incaricata dall’odierno ricorrente chiedeva di importare temporaneamente dalla Gran Bretagna una “coppia di larghi comò intarsiati di PP NI avente un valore dichiarato di € 2.235.830,00. La richiesta è stata assentita dall’Ufficio esportazione di Genova del Ministero per i beni e le attività culturali con il certificato di avvenuta spedizione n. 67 del 18 marzo 2008, reiteratamente rinnovato previ accertamenti effettuati dall’Ufficio nelle date 18 dicembre 2013, 20 giugno 2018 e 7 maggio 2024.
Sono stati quindi rilasciati l’attestato di libera circolazione “a scarico” n. 23402 del 14 maggio 2024 e la licenza di esportazione definitiva n. 100066 del 21 maggio 2024.
Con nota del 15 novembre 2024, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia comunicava l’avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela degli atti da ultimo indicati, motivando l’urgenza di provvedere con riferimento all’imminente messa all’asta dei beni in questione presso la sede parigina di Sotheby’s e, nel merito, prospettando che si trattasse di beni pubblici costituenti arredo del Palazzo Reale di Milano, a suo tempo illecitamente esportati dal territorio nazionale.
Nonostante l’apporto partecipativo del privato, l’attestato di libera circolazione e la licenza di esportazione definitiva sono stati annullati d’ufficio con il provvedimento prot. n. 22065 del 25 novembre 2024.
Con atto del 10 gennaio 2025, infine, il Ministero della cultura ha annullato d’ufficio l’autorizzazione rilasciata il 24 maggio 2024 per l’ulteriore rinnovo quinquennale del certificato di avvenuta spedizione.
L’interessato ha impugnato i provvedimenti anzidetti con ricorso notificato il 22 gennaio 2025 e depositato il successivo 31 gennaio, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, dell’art. 72 del D.Lgs. n. 42/2004, degli artt. 169, 170, 172 e 173 del R.D. n. 363/1913, degli art. 3 e 5 del D.M. 17/5/2018 n. 246, della circolare n. 13 del 24/5/2019. Sviamento ed eccesso di potere. Carenza, travisamento ed erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria e di adeguata motivazione”.
Posto che il controllo sulla provenienza dei beni deve essere effettuato prima del rilascio del titolo per l’importazione temporanea, l’Ufficio non avrebbe potuto intervenire in autotutela mediante l’annullamento di atti che postulano unicamente la verifica dell’identità dei beni rispetto a quelli temporaneamente importati.
II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.M. 17/5/2018 n. 246. Sviamento ed eccesso di potere. Falsità di presupposti. Difetto di adeguata motivazione. Irragionevolezza manifesta”.
L’annullamento dell’attestato di libera circolazione “a scarico” sarebbe illogico in quanto, al momento dell’esercizio dell’autotutela, i beni erano già tornati all’estero.
III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 41 Cost. Carenza di presupposti. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di adeguata motivazione”.
L’assenza di certezze in ordine alla provenienza dei beni avrebbe precluso l’adozione di provvedimenti gravemente lesivi della sfera giuridica del proprietario.
IV) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Difetto di adeguata motivazione”.
L’Amministrazione non avrebbe effettuato la doverosa ponderazione tra l’interesse pubblico e i contrapposti interessi del privato.
V) “Illegittimità derivata e propria del provvedimento del 10/1/2025 di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione (con nota prot. 18103 del 24/5/2024) al rinnovo del certificato di avvenuta spedizione del 2008. Violazione di legge. Eccesso di potere”.
Il rubricato provvedimento del Ministero della cultura sarebbe inficiato, in via propria e derivata, dagli stessi vizi sopra denunciati.
Costituitosi in resistenza con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, il Ministero della cultura chiede che il ricorso sia respinto siccome infondato.
Previo deposito di memorie conclusive, all’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’art. 72, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, stabilisce che “ i certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati ”.
Secondo quanto precisato dall’art. 3 del d.M. beni e attività culturali 17 maggio 2018, n. 246, recante la disciplina delle condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali, i controlli che l’ufficio esportazione deve compiere ai fini del rilascio dei certificati anzidetti riguardano “ l’attendibilità della documentazione presentata, la provenienza e/o l’identità del bene ”.
Il successivo art. 5 prevede che la cosa per la quale è stato rilasciato un certificato di avvenuta importazione o avvenuta spedizione in corso di validità “ può essere riesportata o spedita verso uno Stato membro dell’Unione europea presentando la cosa stessa al medesimo ufficio di esportazione che ha rilasciato il certificato ”; “ l’ufficio esportazione rilascia l’attestato di libera circolazione a scarico se la cosa è spedita verso un altro Stato membro o la licenza di esportazione a scarico se è esportata verso un Paese terzo, procedendo, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 68 e dell’articolo 74 del Codice ”.
L’art. 173 del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363 (vigente ratione temporis ), prevedeva, ai fini del ritorno all’estero dei beni temporaneamente importati, che l’ufficio esportazione al quale sono presentati “ avrà cura di eseguire i più accurati riscontri per accertare l’identità della cosa ”.
La ricostruzione del quadro normativo di riferimento dimostra che i controlli relativi alla provenienza lecita del bene culturale devono essere svolti prima del rilascio del titolo (certificato di avvenuta spedizione o di avvenuta importazione) per la sua importazione temporanea.
Entro il termine di validità della certificazione di ingresso, l’interessato può rispedire (verso un Paese membro dell’Unione europea) o riesportare (verso un Paese terzo) il bene temporaneamente importato, a tal fine munendosi di un attestato di libera circolazione o di una licenza di esportazione “a scarico” della certificazione medesima che postula unicamente l’accertamento dell’identità del bene.
Il rilascio della certificazione “a scarico”, dunque, non richiede alcun controllo circa la provenienza lecita del bene, trattandosi di incombente istruttorio che deve precedere la certificazione di ingresso, ma soltanto l’accertamento della corrispondenza del bene presentato per il ritorno all’estero con quello temporaneamente importato, al fine di evitare che possa essere portato all’estero un bene diverso da quello che vi si trovava in precedenza.
Nel caso in esame, la motivazione dell’impugnato atto di annullamento d’ufficio non contiene alcun rilievo in ordine all’identità dei beni che formano oggetto delle certificazioni “a scarico” con quelli temporaneamente importati, ma evidenzia pretese carenze degli accertamenti svolti nel 2008 ai fini dell’autorizzazione alla temporanea importazione degli stessi.
Trattasi, quindi, di rilievi non conferenti al contenuto degli atti sui quali incide l’esercizio del potere di autotutela ed eventualmente riferibili al certificato di avvenuta spedizione del 2008 che, tuttavia, non potrebbe più essere rimosso in autotutela.
La mancata indicazione di profili di illegittimità propri degli atti annullati d’ufficio comporta l’insussistenza del presupposto fondamentale per l’esercizio del potere di autotutela.
Il successivo provvedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione al rinnovo del certificato di avvenuta spedizione è viziato per illegittimità derivata dagli atti a monte.
Per tali ragioni, il ricorso è fondato e, previo assorbimento delle altre censure dedotte, deve essere accolto.
La particolarità della controversia induce a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO