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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Prova dell’avvenuta cessione del credito: non basta produrre l’avviso di pubblicazione in G.U.Accesso limitatoValentina Baroncini · https://www.altalex.com/ · 28 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1219/2024 R.G. vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Valentina Caimi C.F._2
ATTORI-OPPONENTI
E
(già , procuratrice della società Controparte_1 CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 II comma c.p.c.
Conclusioni delle parti: cfr comparse conclusionali.
FATTO
Con atto di opposizione all'esecuzione del 24.5.2024 gli opponenti in epigrafe hanno contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata di COMPASS, deducendo il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente e la vessatorietà delle clausole applicate al contratto di finanziamento posto a fondamento del titolo esecutivo.
Con memoria del 5.6.2024, si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione e argomentando sulla titolarità del credito in capo alla stessa.
Il GE con ordinanza del 9.7.2024, in fase cautelare, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Introdotto tempestivamente il giudizio di merito con atto di citazione dell'8.10.2024, gli opponenti debitori esecutati hanno insistito sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di concludendo: “Accogliere l'opposizione alla procedura CP_2
310/2024, per i motivi di cui in narrativa e pertanto dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
e dichiarare pertanto che gli odierni attori nulla devono alla per l'effetto Parte_3 CP_2
dichiarare estinta la procedura esecutiva 310/2024 pendente innanzi al Tribunale di Marsala in subordine, , nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione revocare, per il motivi di cui in narrativa, il provvedimento di condanna alle spese legali liquidare in fase cautelare”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2024 la ribadendo CP_1
di avere fornito la prova della titolarità del credito in capo a ha chiesto il CP_2
rigetto dell'opposizione.
Indi, istruita la causa documentalmente, con assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla parte opposta, all'udienza cartolare del 2.12.2025 è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di nella sua Controparte_1
qualità di procuratrice di sollevata dall'opponente è fondata e merita Parte_4
accoglimento.
Gli opponenti hanno rilevato, preliminarmente, la carenza di legittimazione in capo alla società per non essere la stessa titolare del credito azionato, non CP_2
essendovi alcuna prova che i diritti di credito nascenti dal contratto di finanziamento originariamente sottoscritto tra la e gli odierni opponenti, siano stati CP_1
trasferiti dalla predetta mutuante all'attuale parte opposta.
L'eccezione formulata dagli opponenti attiene alla carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione di credito nonché della mancanza di prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto di contestazione nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari/finanziari. Ebbene, rispetto a detta eccezione, l'opposta, creditore procedente, ha sostenuto che sia sufficiente e probante, ai fini dell'esistenza del contratto di cessione-quivi non prodotto-e del suo contenuto, l'essere la cessione derivata da un atto di natura pubblica oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo la speciale disciplina dell'art. 58 del T.u.b. e di cui produce il relativo avviso.
Ebbene, il suddetto assunto non e' condivisibile.
Invero, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ha il solo scopo di sostituire, ad ogni effetto, la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, ai fini della efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
Ed infatti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito (in blocco) è sufficiente a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore (Cass. ord. 20495/2020), ma non anche a provare la legittimazione processuale, poiché "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"
(Cass. ord. N. 24798/2020).
La giurisprudenza sia di legittimità che di merito e' consolidata sul punto ed ha piu' volte ribadito che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta
Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell' art. 58, comma 2 (T.U.B.) ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., ma non costituisce, ex se, prova della cessione e che la parte che agisca affermandosi, come nella specie, successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù della predetta operazione, sia tenuta a provare, con qualunque altro mezzo, sia l'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), sia la riconducibilità in concreto del credito controverso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
Applicando i suddetti principi al caso in esame consegue che la societa' cessionaria, odierna opposta, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, omettendo di dimostrare sia l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo, sia la riconducibilità, con certezza, del credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ed invero, essa opposta, inoltre, nel tentativo di comprovare l'effettiva stipulazione del riferito contratto di cessione si è limitata a produrre in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente la pubblicazione dell'avviso di cessione il quale, peraltro, neppure indica l'elenco dei crediti ceduti riportante l'identificativo del credito.
Difetta, pertanto, non solo la prova della riferita cessione, ma non risulta depositata agli atti del giudizio alcuna prova che dimostri che il credito, sulla cui base parte opposta agisce, abbia taluna delle generiche caratteristiche proprie dei crediti oggetto di cessione nella operazione di cartolarizzazione indicata nella G.U. prodotta.
Nella fattispecie in esame, pertanto, considerato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale fa riferimento ai crediti conferiti e che non risulta prodotto il contratto di cessione dei crediti, né altra documentazione dalla quale poter desumere che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti (né del resto sono state allegate e provate le circostanze in base alle quali poter stabilire che il credito di cui si discute è compreso tra quelli ceduti in base ai criteri indicati nell'estratto della GU prodotto), si ritiene che l'eccezione sollevata dagli opponenti sia fondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014, applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa, sulla base dell'attivita' svolta.
P. Q. M.
il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- accoglie l'opposizione dichiarando la carenza di legittimazione attiva di
[...]
(già , procuratrice della società CP_1 CP_1 CP_2
- condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.397,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Marsala, 18.12.2025
Il Giudice Monica D'Angelo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Monica D'angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1219/2024 R.G. vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Valentina Caimi C.F._2
ATTORI-OPPONENTI
E
(già , procuratrice della società Controparte_1 CP_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Barbaro e Luigi Tinuzzo
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615 II comma c.p.c.
Conclusioni delle parti: cfr comparse conclusionali.
FATTO
Con atto di opposizione all'esecuzione del 24.5.2024 gli opponenti in epigrafe hanno contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata di COMPASS, deducendo il difetto di legittimazione attiva della creditrice procedente e la vessatorietà delle clausole applicate al contratto di finanziamento posto a fondamento del titolo esecutivo.
Con memoria del 5.6.2024, si è costituita parte opposta chiedendo il rigetto della opposizione e argomentando sulla titolarità del credito in capo alla stessa.
Il GE con ordinanza del 9.7.2024, in fase cautelare, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Introdotto tempestivamente il giudizio di merito con atto di citazione dell'8.10.2024, gli opponenti debitori esecutati hanno insistito sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di concludendo: “Accogliere l'opposizione alla procedura CP_2
310/2024, per i motivi di cui in narrativa e pertanto dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
e dichiarare pertanto che gli odierni attori nulla devono alla per l'effetto Parte_3 CP_2
dichiarare estinta la procedura esecutiva 310/2024 pendente innanzi al Tribunale di Marsala in subordine, , nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione revocare, per il motivi di cui in narrativa, il provvedimento di condanna alle spese legali liquidare in fase cautelare”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.11.2024 la ribadendo CP_1
di avere fornito la prova della titolarità del credito in capo a ha chiesto il CP_2
rigetto dell'opposizione.
Indi, istruita la causa documentalmente, con assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c., formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dalla parte opposta, all'udienza cartolare del 2.12.2025 è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di nella sua Controparte_1
qualità di procuratrice di sollevata dall'opponente è fondata e merita Parte_4
accoglimento.
Gli opponenti hanno rilevato, preliminarmente, la carenza di legittimazione in capo alla società per non essere la stessa titolare del credito azionato, non CP_2
essendovi alcuna prova che i diritti di credito nascenti dal contratto di finanziamento originariamente sottoscritto tra la e gli odierni opponenti, siano stati CP_1
trasferiti dalla predetta mutuante all'attuale parte opposta.
L'eccezione formulata dagli opponenti attiene alla carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione di credito nonché della mancanza di prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto di contestazione nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari/finanziari. Ebbene, rispetto a detta eccezione, l'opposta, creditore procedente, ha sostenuto che sia sufficiente e probante, ai fini dell'esistenza del contratto di cessione-quivi non prodotto-e del suo contenuto, l'essere la cessione derivata da un atto di natura pubblica oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo la speciale disciplina dell'art. 58 del T.u.b. e di cui produce il relativo avviso.
Ebbene, il suddetto assunto non e' condivisibile.
Invero, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ha il solo scopo di sostituire, ad ogni effetto, la notificazione dell'atto ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, ai fini della efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
Ed infatti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito (in blocco) è sufficiente a dispensare il cessionario dall'obbligo della notificazione ex art. 1264 c.c. nei confronti del debitore (Cass. ord. 20495/2020), ma non anche a provare la legittimazione processuale, poiché "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"
(Cass. ord. N. 24798/2020).
La giurisprudenza sia di legittimità che di merito e' consolidata sul punto ed ha piu' volte ribadito che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta
Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell' art. 58, comma 2 (T.U.B.) ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., ma non costituisce, ex se, prova della cessione e che la parte che agisca affermandosi, come nella specie, successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù della predetta operazione, sia tenuta a provare, con qualunque altro mezzo, sia l'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), sia la riconducibilità in concreto del credito controverso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
Applicando i suddetti principi al caso in esame consegue che la societa' cessionaria, odierna opposta, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, omettendo di dimostrare sia l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo, sia la riconducibilità, con certezza, del credito in contestazione tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ed invero, essa opposta, inoltre, nel tentativo di comprovare l'effettiva stipulazione del riferito contratto di cessione si è limitata a produrre in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale inerente la pubblicazione dell'avviso di cessione il quale, peraltro, neppure indica l'elenco dei crediti ceduti riportante l'identificativo del credito.
Difetta, pertanto, non solo la prova della riferita cessione, ma non risulta depositata agli atti del giudizio alcuna prova che dimostri che il credito, sulla cui base parte opposta agisce, abbia taluna delle generiche caratteristiche proprie dei crediti oggetto di cessione nella operazione di cartolarizzazione indicata nella G.U. prodotta.
Nella fattispecie in esame, pertanto, considerato che la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale fa riferimento ai crediti conferiti e che non risulta prodotto il contratto di cessione dei crediti, né altra documentazione dalla quale poter desumere che il credito per cui è causa rientra tra quelli ceduti (né del resto sono state allegate e provate le circostanze in base alle quali poter stabilire che il credito di cui si discute è compreso tra quelli ceduti in base ai criteri indicati nell'estratto della GU prodotto), si ritiene che l'eccezione sollevata dagli opponenti sia fondata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del D.M. 55/2014, applicati i parametri medi, in relazione allo scaglione di valore della causa, sulla base dell'attivita' svolta.
P. Q. M.
il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- accoglie l'opposizione dichiarando la carenza di legittimazione attiva di
[...]
(già , procuratrice della società CP_1 CP_1 CP_2
- condanna l'opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.397,00, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Marsala, 18.12.2025
Il Giudice Monica D'Angelo