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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16432 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di revocazione iscritta al n. 28448/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 9.6.2025 con termine di deposito delle memorie di replica al 29.9.2025 e vertente
TRA
e con il patrocinio dell'avv. Daniele Berardi Parte_1 Parte_2
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Fernanda Fiorini Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTA contumace
Oggetto: revocazione ex art. 395 cpc avverso la sentenza n. 18678/2019 del Tribunale di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. verbale del 9.6.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Pa 1.1 e la hanno impugnato per revocazione, ex 395 n. 4 c.p.c., la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 18678/19 del Tribunale civile di Roma, deducendo la sussistenza dell'errore di fatto revocatorio, e ciò in quanto il giudice aveva respinto l'appello, quanto ai motivi vertenti sul merito della vicenda, sul presupposto di non aver rinvenuto in atti il fascicolo di parte, al contrario presente, quanto ai fascicoli di parte del primo grado, al momento del passaggio della causa alla fase decisoria.
A sostegno delle deduzioni, hanno allegato che:
- benché all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2019, nel proc. RG 62736/2016 (al cui esito è stata emessa la sentenza n 18678/2019), il difensore delle parti (avv. Simone Fiore, in sostituzione dell'avv. Berardi) avesse chiesto di essere autorizzato “al ritiro dei propri fascicoli di parte” (e, quindi, vuoi del fascicolo di parte del grado di appello, vuoi di quelli del primo grado,
1 rispettivamente della e dalla le quali avevano adito separatamente il Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace, con giudizi successivamente riuniti in primo grado), il giudice aveva autorizzato il ritiro del solo fascicolo del grado di appello, come poteva evincersi dal fatto che il decidente aveva dato atto del “ritiro del fascicolo da parte dell'appellane”, utilizzando, quindi, non il plurale, ma il singolare;
- vista la presenza in atti del fascicolo di parte del primo grado (al cui interno era depositato il rapporto dei VV.UU., sulla cui assenza il giudice aveva fondato la statuizione di rigetto dell'appello), doveva ritenersi che i fatti posti a fondamento della decisione fossero “incontrastabilmente esclusi” e si fosse
“supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”.
In subordine hanno sostenuto che il giudice avrebbe potuto pervenire alle medesime conclusioni di accoglimento del gravame (e responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista) sulla base dichiarazione/ammissione di tamponamento dell'autovettura a firma della sig.ra CP_2 dichiarazione presente in atti, nel fascicolo della compagnia assicurativa.
Le parti hanno quindi concluso chiedendo “nel merito, revocare l'impugnata sentenza del Tribunale civile di Roma n. 18678/19 ai sensi del disposto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. come sopra meglio dedotto e per l'effetto, riformare la sentenza accogliendo le domande iniziali come dedotte nell'atto di citazione in appello e nella successiva comparsa conclusionale, anche, eventualmente qualora
l'Ill.mo Tribunale lo ritenga opportuno e necessario, a seguito della negata istruttoria come da precedenti scritti difensivi e deduzioni a verbale alle quali integralmente ci si riporta come sopra dedotto”.
1.2 La compagnia assicurativa ha chiesto di dichiarare inammissibile o in subordine, di respingere il gravame.
1.3 Rimasta contumace all'esito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, Controparte_2 disattese le istanze di prova, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.4 Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/06/2025, il giudizio di cassazione avverso la sentenza n. 18678/2019 è stato definito con la sentenza n. 16304/2025 del
17/06/2025, che ha cassato la sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione.
2. Sui motivi di revocazione
Le parti hanno impugnato la sentenza n. 18678/19 ex art. 395 c. 4 cpc ritenendo un errore di fatto in relazione alla circostanza che il giudice, nel definire la causa, aveva dato atto dell'assenza dei fascicoli di parte, fascicoli che, in relazione a quelli del primo grado, tuttavia non erano stati mai ritirati e si trovavano ancora all'interno del fascicolo d'ufficio.
Avverso la stessa sentenza n. 18678/2019 le parti hanno proposto ricorso per Cassazione, definito con la sentenza n. 16304/2025, la quale ha cassato con rinvio la sentenza n. 18678/2019.
2 Orbene, deve rilevarsi che (cfr. Cass. 27946/2023) “Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402
c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione”.
Ed infatti, il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione sul merito della decisione, determina una situazione in cui - ove quest'ultima venga cassata dal giudice di legittimità (con o senza rinvio) prima della definizione del giudizio di revocazione ed ove, come nel caso di specie, la statuizione impugnata per revocazione sia la medesima oggetto della predetta cassazione - l'oggetto stesso del giudizio di revocazione viene meno. Ne consegue che, nel giudizio ex art. 395 c.p.c. in cui sia constatata detta cassazione, l'impugnazione, divenuta priva di oggetto, risulta carente del requisito dell'interesse.
Peraltro, l'impugnazione per revocazione era da ritenersi infondata nel merito.
Al riguardo, viene affermato che sarebbe stato richiesto il ritiro dei fascicoli di parte (ivi compresi quelli del primo grado) ma il giudice avrebbe autorizzato il ritiro del solo fascicolo del grado di appello, come dovrebbe evincersi dalla circostanza che il giudice aveva utilizzato il singolare (e non plurale) nel dare atto del “ritiro del fascicolo da parte dell'appellante”.
E tuttavia tale ricostruzione si scontra con i seguenti rilievi:
a) il fascicolo del giudizio di appello è sempre un fascicolo unico, all'interno del quale il fascicolo di primo grado non ha autonomia, ma costituisce una parte o componente del fascicolo d'appello;
b) ai sensi dell'art. 169, comma 2, cpc, il ritiro del fascicolo di parte, al momento della rimessione della causa alla fase decisoria, non necessita di alcuna autorizzazione del giudice, essendo nelle facoltà delle parti (tanto che nessun provvedimento autorizzatorio è stato adottato, essendosi il giudice limitato a dare atto del ritiro del fascicolo di parte, utilizzando correttamente il singolare visto che il fascicolo era unico, come già evidenziato sub a);
c) la circostanza assunta dalle parti attrici – dell'essere stati i fascicoli del primo grado rinvenuti all'interno del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace all'udienza del 19.12.2019, celebrata all'esito del ricorso per correzione di errore materiale – non consente di ritenere che tali fascicoli fossero in atti precedentemente, quando, in data 2.2.2019, è stata assunta la decisione n. 18678/19;
d) del tutto inammissibili sono poi le prove orali di cui le parti hanno richiesto l'assunzione (“Vero che all'udienza del 06.06.2019 il G.U. Dott. nonostante la Sua richiesta di ritiro di tutti i CP_3
3 fascicoli di parte sia di primo che di secondo grado della e della acconsentii, CP_4 Pt_2 autorizzando, il ritiro del solo fascicolo di parte di secondo grado che venne da Lei ritirato, lasciando gli altri due di parte di primo grado nel fascicolo d'ufficio del G.d.p.?”), tendenti a provare fatti da un lato in contrasto rispetto al verbale di causa, e dall'altro incompatibili con le già evidenziate questioni relative all'unicità del fascicolo di parte ed all'assenza di potere autorizzativo, ex art. 169, comma 2, cpc, quanto al ritiro del fascicolo di parte al momento del passaggio della causa alla fase decisoria;
e) del tutto inammissibile era poi il motivo revocatorio posto in via subordinata, con il quale le parti si dolgono dell'omessa applicazione della presunzione di responsabilità ex art. 149 CdS, o, in ulteriore subordine, della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., non essendo tali doglianze relative a vizi revocatori (quali errori di percezione del giudice), per essere invece volte a contestare nel merito le valutazioni del giudice (quali errori di giudizio), come tali proponibili solo attraverso il diverso rimedio del ricorso per Cassazione;
f) deve infine evidenziarsi che, ove pure la fase rescindente avesse avuto esito diverso, il mancato deposito, nel presente procedimento, dei fascicoli di parte di cui al proc RG 62736/2016 (definito con la sentenza n. 18679/2019), avrebbe comunque reso impossibile l'accoglimento delle domande in sede rescissoria, mancando ogni possibilità non solo di ricostruire la dinamica del sinistro, ma - valutazione quest'ultima del tutto assorbente –anche di verificare la sussistenza dei danni dei quali la e la chiedono il risarcimento. Pt_1 Parte_1 Parte_2
3. Sul regime delle spese
Le spese del grado, tra le parti costituite, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
Spese irripetibili nei rapporti con rimasta contumace. Controparte_2
Da respingere è la richiesta ex art. 96 cpc, in assenza dello stato soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'impugnazione;
2) condanna la e la in solido, al rimborso delle spese di lite del grado, Pt_1 Parte_1 Parte_2
a favore della , che liquida in 2.552,00 euro per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
Iva e Cassa;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con Controparte_2
4) respinge la richiesta ex art.96 cpc.
4 Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 19.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di revocazione iscritta al n. 28448/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 9.6.2025 con termine di deposito delle memorie di replica al 29.9.2025 e vertente
TRA
e con il patrocinio dell'avv. Daniele Berardi Parte_1 Parte_2
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'avv. Fernanda Fiorini Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTA contumace
Oggetto: revocazione ex art. 395 cpc avverso la sentenza n. 18678/2019 del Tribunale di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. verbale del 9.6.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Pa 1.1 e la hanno impugnato per revocazione, ex 395 n. 4 c.p.c., la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 18678/19 del Tribunale civile di Roma, deducendo la sussistenza dell'errore di fatto revocatorio, e ciò in quanto il giudice aveva respinto l'appello, quanto ai motivi vertenti sul merito della vicenda, sul presupposto di non aver rinvenuto in atti il fascicolo di parte, al contrario presente, quanto ai fascicoli di parte del primo grado, al momento del passaggio della causa alla fase decisoria.
A sostegno delle deduzioni, hanno allegato che:
- benché all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2019, nel proc. RG 62736/2016 (al cui esito è stata emessa la sentenza n 18678/2019), il difensore delle parti (avv. Simone Fiore, in sostituzione dell'avv. Berardi) avesse chiesto di essere autorizzato “al ritiro dei propri fascicoli di parte” (e, quindi, vuoi del fascicolo di parte del grado di appello, vuoi di quelli del primo grado,
1 rispettivamente della e dalla le quali avevano adito separatamente il Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace, con giudizi successivamente riuniti in primo grado), il giudice aveva autorizzato il ritiro del solo fascicolo del grado di appello, come poteva evincersi dal fatto che il decidente aveva dato atto del “ritiro del fascicolo da parte dell'appellane”, utilizzando, quindi, non il plurale, ma il singolare;
- vista la presenza in atti del fascicolo di parte del primo grado (al cui interno era depositato il rapporto dei VV.UU., sulla cui assenza il giudice aveva fondato la statuizione di rigetto dell'appello), doveva ritenersi che i fatti posti a fondamento della decisione fossero “incontrastabilmente esclusi” e si fosse
“supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”.
In subordine hanno sostenuto che il giudice avrebbe potuto pervenire alle medesime conclusioni di accoglimento del gravame (e responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista) sulla base dichiarazione/ammissione di tamponamento dell'autovettura a firma della sig.ra CP_2 dichiarazione presente in atti, nel fascicolo della compagnia assicurativa.
Le parti hanno quindi concluso chiedendo “nel merito, revocare l'impugnata sentenza del Tribunale civile di Roma n. 18678/19 ai sensi del disposto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. come sopra meglio dedotto e per l'effetto, riformare la sentenza accogliendo le domande iniziali come dedotte nell'atto di citazione in appello e nella successiva comparsa conclusionale, anche, eventualmente qualora
l'Ill.mo Tribunale lo ritenga opportuno e necessario, a seguito della negata istruttoria come da precedenti scritti difensivi e deduzioni a verbale alle quali integralmente ci si riporta come sopra dedotto”.
1.2 La compagnia assicurativa ha chiesto di dichiarare inammissibile o in subordine, di respingere il gravame.
1.3 Rimasta contumace all'esito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, Controparte_2 disattese le istanze di prova, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.4 Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/06/2025, il giudizio di cassazione avverso la sentenza n. 18678/2019 è stato definito con la sentenza n. 16304/2025 del
17/06/2025, che ha cassato la sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione.
2. Sui motivi di revocazione
Le parti hanno impugnato la sentenza n. 18678/19 ex art. 395 c. 4 cpc ritenendo un errore di fatto in relazione alla circostanza che il giudice, nel definire la causa, aveva dato atto dell'assenza dei fascicoli di parte, fascicoli che, in relazione a quelli del primo grado, tuttavia non erano stati mai ritirati e si trovavano ancora all'interno del fascicolo d'ufficio.
Avverso la stessa sentenza n. 18678/2019 le parti hanno proposto ricorso per Cassazione, definito con la sentenza n. 16304/2025, la quale ha cassato con rinvio la sentenza n. 18678/2019.
2 Orbene, deve rilevarsi che (cfr. Cass. 27946/2023) “Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402
c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione”.
Ed infatti, il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione sul merito della decisione, determina una situazione in cui - ove quest'ultima venga cassata dal giudice di legittimità (con o senza rinvio) prima della definizione del giudizio di revocazione ed ove, come nel caso di specie, la statuizione impugnata per revocazione sia la medesima oggetto della predetta cassazione - l'oggetto stesso del giudizio di revocazione viene meno. Ne consegue che, nel giudizio ex art. 395 c.p.c. in cui sia constatata detta cassazione, l'impugnazione, divenuta priva di oggetto, risulta carente del requisito dell'interesse.
Peraltro, l'impugnazione per revocazione era da ritenersi infondata nel merito.
Al riguardo, viene affermato che sarebbe stato richiesto il ritiro dei fascicoli di parte (ivi compresi quelli del primo grado) ma il giudice avrebbe autorizzato il ritiro del solo fascicolo del grado di appello, come dovrebbe evincersi dalla circostanza che il giudice aveva utilizzato il singolare (e non plurale) nel dare atto del “ritiro del fascicolo da parte dell'appellante”.
E tuttavia tale ricostruzione si scontra con i seguenti rilievi:
a) il fascicolo del giudizio di appello è sempre un fascicolo unico, all'interno del quale il fascicolo di primo grado non ha autonomia, ma costituisce una parte o componente del fascicolo d'appello;
b) ai sensi dell'art. 169, comma 2, cpc, il ritiro del fascicolo di parte, al momento della rimessione della causa alla fase decisoria, non necessita di alcuna autorizzazione del giudice, essendo nelle facoltà delle parti (tanto che nessun provvedimento autorizzatorio è stato adottato, essendosi il giudice limitato a dare atto del ritiro del fascicolo di parte, utilizzando correttamente il singolare visto che il fascicolo era unico, come già evidenziato sub a);
c) la circostanza assunta dalle parti attrici – dell'essere stati i fascicoli del primo grado rinvenuti all'interno del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace all'udienza del 19.12.2019, celebrata all'esito del ricorso per correzione di errore materiale – non consente di ritenere che tali fascicoli fossero in atti precedentemente, quando, in data 2.2.2019, è stata assunta la decisione n. 18678/19;
d) del tutto inammissibili sono poi le prove orali di cui le parti hanno richiesto l'assunzione (“Vero che all'udienza del 06.06.2019 il G.U. Dott. nonostante la Sua richiesta di ritiro di tutti i CP_3
3 fascicoli di parte sia di primo che di secondo grado della e della acconsentii, CP_4 Pt_2 autorizzando, il ritiro del solo fascicolo di parte di secondo grado che venne da Lei ritirato, lasciando gli altri due di parte di primo grado nel fascicolo d'ufficio del G.d.p.?”), tendenti a provare fatti da un lato in contrasto rispetto al verbale di causa, e dall'altro incompatibili con le già evidenziate questioni relative all'unicità del fascicolo di parte ed all'assenza di potere autorizzativo, ex art. 169, comma 2, cpc, quanto al ritiro del fascicolo di parte al momento del passaggio della causa alla fase decisoria;
e) del tutto inammissibile era poi il motivo revocatorio posto in via subordinata, con il quale le parti si dolgono dell'omessa applicazione della presunzione di responsabilità ex art. 149 CdS, o, in ulteriore subordine, della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., non essendo tali doglianze relative a vizi revocatori (quali errori di percezione del giudice), per essere invece volte a contestare nel merito le valutazioni del giudice (quali errori di giudizio), come tali proponibili solo attraverso il diverso rimedio del ricorso per Cassazione;
f) deve infine evidenziarsi che, ove pure la fase rescindente avesse avuto esito diverso, il mancato deposito, nel presente procedimento, dei fascicoli di parte di cui al proc RG 62736/2016 (definito con la sentenza n. 18679/2019), avrebbe comunque reso impossibile l'accoglimento delle domande in sede rescissoria, mancando ogni possibilità non solo di ricostruire la dinamica del sinistro, ma - valutazione quest'ultima del tutto assorbente –anche di verificare la sussistenza dei danni dei quali la e la chiedono il risarcimento. Pt_1 Parte_1 Parte_2
3. Sul regime delle spese
Le spese del grado, tra le parti costituite, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
Spese irripetibili nei rapporti con rimasta contumace. Controparte_2
Da respingere è la richiesta ex art. 96 cpc, in assenza dello stato soggettivo richiesto dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'impugnazione;
2) condanna la e la in solido, al rimborso delle spese di lite del grado, Pt_1 Parte_1 Parte_2
a favore della , che liquida in 2.552,00 euro per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
Iva e Cassa;
3) dichiara irripetibili le spese del grado nei rapporti con Controparte_2
4) respinge la richiesta ex art.96 cpc.
4 Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 19.11.2025
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