Articolo 1 della Legge 27 dicembre 1906, n. 680
Articolo 2
Versione
26 gennaio 1907
Art. 1.

Per le promozioni ai gradi di capitano, tenente e sottotenente macchinista e per quelle dei macchinisti del Corpo Reale equipaggi, inscritti nel ruolo di naviganti, sono adattati i criteri esposti nella seguente tabella, in luogo di quelli stabiliti dall' art. 31 della legge 6 marzo 1898, n. 59 , relativi all'avanzamento nei Corpi militari della R. marina:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 26 gennaio 1907