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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2024, n. 14479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14479 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 281 undecies cpc, artt. 116, 84 e 170 dpr 115/02; art. 15 d.lgs 150/11, iscritta al n. 5440/24 del Ruolo Generale, posta in deliberazione all'udienza del 18.9.24 e vertente
TRA
Avv. (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. RICORRENTE E
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1 difeso dalla Avvocatura dello Stato, sede di Roma
RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi del difensore All'udienza del 18.9.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto.
L'avv. ha proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso in data Parte_1
2.1.24 dalla Corte di Appello di Roma, III Sezione penale, e notificato in data 1.2.24, con il quale gli è stata liquidata la somma di € 1.033,00, oltre all'aumento del 15% ex art. 2 del D.M. 55/2014, quale compenso professionale spettante al predetto, per l'attività svolta quale difensore d'ufficio ex art. 97, I comma, c.p.c., a favore del proprio assistito NU Di MM, imputato insolvibile nell'ambito del procedimento penale n. 24926/2015 R.G.PM – n. 5123/2021 R.G.CA.
Il ricorrente, in particolare, sostiene, in primo luogo, che il compenso sia stato erroneamente calcolato sulla base del “Protocollo per la liquidazione delle spettanze dei difensori nelle materie disciplinate dal D.P.R. 115/2002”, anziché del D.M. 55/2014 e lamenta, poi, la mancata liquidazione dei compensi, quantificati in complessivi € 1.696,29, per le intraprese procedure di accertamento e recupero del credito professionale.
Si è costituito il , eccependo preliminarmente l'incompetenza Controparte_1 del Tribunale adito in favore della Corte di Appello di Roma, nonché l'eventuale 1 tardività dell'impugnazione e, nel merito, la infondatezza della censura relativa al citato Protocollo, nonché la sproporzione della somma richiesta per le azioni esecutive rispetto a quella liquidata a titolo di onorari, sostenendo, in definitiva, che la cifra liquidata sia da considerarsi comprensiva anche delle spettanze relative alle procedure di recupero del credito.
Ciò premesso, deve ritenersi fondata la eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale, in favore della Corte d'Appello; infatti, in base all'art. 84 del d.p.r. 115/02, contro il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa la opposizione di cui al successivo art. 170; in base all'art. 15 del d.lgs 150/11: “
1.Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.” Giova, poi, ricordare che l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 84; pertanto, le disposizioni normative che precedono trovano applicazione anche con riferimento al difensore d'ufficio che dimostri “di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. Dovrà, quindi, dichiararsi la competenza funzionale della Corte d'Appello di Roma e disporsi la riassunzione della domanda davanti alla predetta autorità giudiziaria. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, non ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione, con conseguente liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e la risoluzione in rito.
P.Q.M.
Il Giudice:
- dichiara l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore della Corte di Appello di Roma e dispone la riassunzione della causa nei termini di legge;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del resistente, che CP_1 liquida ex DM 55/14 in € 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 24.9.24 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 281 undecies cpc, artt. 116, 84 e 170 dpr 115/02; art. 15 d.lgs 150/11, iscritta al n. 5440/24 del Ruolo Generale, posta in deliberazione all'udienza del 18.9.24 e vertente
TRA
Avv. (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c. RICORRENTE E
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1 difeso dalla Avvocatura dello Stato, sede di Roma
RESISTENTE Oggetto: opposizione liquidazione compensi del difensore All'udienza del 18.9.24 la difesa delle parti ha concluso come in atti. Visti gli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. il giudice ha fatto precisare le conclusioni e disposto la discussione orale della causa, con pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto.
L'avv. ha proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso in data Parte_1
2.1.24 dalla Corte di Appello di Roma, III Sezione penale, e notificato in data 1.2.24, con il quale gli è stata liquidata la somma di € 1.033,00, oltre all'aumento del 15% ex art. 2 del D.M. 55/2014, quale compenso professionale spettante al predetto, per l'attività svolta quale difensore d'ufficio ex art. 97, I comma, c.p.c., a favore del proprio assistito NU Di MM, imputato insolvibile nell'ambito del procedimento penale n. 24926/2015 R.G.PM – n. 5123/2021 R.G.CA.
Il ricorrente, in particolare, sostiene, in primo luogo, che il compenso sia stato erroneamente calcolato sulla base del “Protocollo per la liquidazione delle spettanze dei difensori nelle materie disciplinate dal D.P.R. 115/2002”, anziché del D.M. 55/2014 e lamenta, poi, la mancata liquidazione dei compensi, quantificati in complessivi € 1.696,29, per le intraprese procedure di accertamento e recupero del credito professionale.
Si è costituito il , eccependo preliminarmente l'incompetenza Controparte_1 del Tribunale adito in favore della Corte di Appello di Roma, nonché l'eventuale 1 tardività dell'impugnazione e, nel merito, la infondatezza della censura relativa al citato Protocollo, nonché la sproporzione della somma richiesta per le azioni esecutive rispetto a quella liquidata a titolo di onorari, sostenendo, in definitiva, che la cifra liquidata sia da considerarsi comprensiva anche delle spettanze relative alle procedure di recupero del credito.
Ciò premesso, deve ritenersi fondata la eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale, in favore della Corte d'Appello; infatti, in base all'art. 84 del d.p.r. 115/02, contro il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa la opposizione di cui al successivo art. 170; in base all'art. 15 del d.lgs 150/11: “
1.Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.” Giova, poi, ricordare che l'art. 116 del D.P.R. 115/2002 ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 84; pertanto, le disposizioni normative che precedono trovano applicazione anche con riferimento al difensore d'ufficio che dimostri “di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. Dovrà, quindi, dichiararsi la competenza funzionale della Corte d'Appello di Roma e disporsi la riassunzione della domanda davanti alla predetta autorità giudiziaria. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, non ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni richieste per la compensazione, con conseguente liquidazione secondo i parametri minimi del DM 55/14 per le fasi studio, introduttiva e decisionale, stante la semplificazione processuale e la risoluzione in rito.
P.Q.M.
Il Giudice:
- dichiara l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in favore della Corte di Appello di Roma e dispone la riassunzione della causa nei termini di legge;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del resistente, che CP_1 liquida ex DM 55/14 in € 852,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Roma, 24.9.24 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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