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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7719/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 200589 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 200589 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 200589 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26/09/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Catania, avverso il diniego della richiesta di definizione agevolata della lite relativa al ricorso pendente presso la Corte di giustizia di primo grado di Catania R.G. 1686/2028.
Deduceva ed eccepiva:
che aveva inteso definire il contenzioso relativo all'avviso di accertamento n. TYS012A02566/2017, impugnato davanti alla Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Catania RGR 1686/2018;
che il diniego è illegittimo in quanto la definizione della lite si è perfezionata con la presentazione della domanda ed il pagamento della prima rata, scomputando gli importi iscritti a ruolo e versati a seguito di riscossione provvisoria;
che lo scomputo è legittimo, per cui il versamento eseguito è legittimo;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 161 comma 196 della L. 197/2022, stante che, dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata vanno scomputati quelli già iscritti a ruolo a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e, la definizione della lite per gli importi pagati ed iscritti a ruolo non danno luogo a restituzione di somme già versate, per cui il pagamento dell'imposta iscritta a titolo provvisorio pagata mediante rottamazione della cartella di pagamento non può essere rimborsato e deve essere scomputato dagli importi dovuti, tenuto conto che nessun importo è stato omesso.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto di diniego della istanza di definizione della lite.
Allegava documentazione.
In data 21/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva:
che alla luce della pretestuosità delle eccezioni sollevate dal ricorrente si rende necessario fare chiarezza sulla fattispecie oggetto di ricorso, precisava, pertanto:
che il sig. Ricorrente_1, in data 22/09/2023 con protocollo telematico n. 23092217061734958, presentava domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1 comma 186-203 della
Legge n. 197/2022. Con la suddetta domanda il contribuente avrebbe voluto definire una controversia pendente avente per oggetto l'avviso di accertamento n. TYS01A02566/2017;
che il comma 196 dell'art. 1 della citata legge così recita: “Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”;
che risulta dunque errata la tesi di parte ricorrente quando afferma di aver correttamente “scomputato l'importo di € 1.616,00 iscritto a ruolo, il cui pagamento è effettuato mediante c.d. rottamazione cartelle di pagamento”. La norma è chiara e non dà luogo a confusione alcuna, infatti: dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati. Non dice che si scomputano gli importi da versare per effetto di altre definizioni agevolate. Pertanto l'Ufficio constatato che l'importo versato in pendenza di giudizio alla data di presentazione della domanda ammontava ad € 502,44 e non ad
€ 1.616,00 come indicato in domanda e che di conseguenza il ricorrente (avendo optato per la rateizzazione di quanto dovuto) avrebbe dovuto pagare 20 rate da € 193,03 oltre agli interessi di rateazione e non 20 rate da € 137,36;
che l'importo versato per la prima rata (€ 137,36) era inferiore al dovuto (€ 193,03);
che l'insufficiente versamento eccede i limiti del “lieve inadempimento” essendo ben superiore al 3% di cui all'art. 15 ter del DPR n. 602/73;
che la definizione non si è perfezionata per violazione del comma 194 della Legge 197/2022, ha legittimamente notificato il diniego della definizione della controversia tributaria in esame;
che l'Ufficio, per prassi, esaminate le domande di definizione lite presentate, rilevati lievi inadempimenti, ha invitato i contribuenti a regolarizzare i versamenti, questo, nell'interesse dei contribuenti ma anche dell'Ufficio, al fine di agevolare la definizione delle controversie pendenti;
che nel caso in esame vi è un errore sostanziale nella presentazione della domanda, laddove il ricorrente ha indicato quale importo versato in pendenza di giudizio, non già gli importi effettivamente versati alla data di presentazione della domanda, ma le somme ancora da versare per effetto di altra definizione agevolata;
che l'errore non può essere qualificato quale lieve inadempimento che si verifica allorquando il contribuente effettua un insufficiente versamento non superiore al 3% del dovuto. Del resto, la Legge
197/2022 è chiara, non prevede alcun obbligo per l'Ufficio di invitare il contribuente alla correzione e regolarizzazione della domanda presentata, e, soprattutto, il calcolo che doveva essere fatto era semplice e di facile comprensione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. Con vittoria di spese di lite. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese
All'udienza del 08/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che le eccezioni in ricorso avverso il diniego dell'Ufficio resistente sono infondate in fatto ed in diritto, posto che il ricorrente al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha eseguito un versamento inferiore a quello dovuto, avendo preso in considerazione e scomputato somme non versate, infatti, così come correttamente eccepito dall'Ufficio resistente dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano soltanto quelli già versati e non certamente quelli da versare per effetto di altre definizioni agevolate;
che il ricorrente ha commesso un chiaro errore nella presentazione della domanda, indicando quale importo versato in pendenza di giudizio, non già gli importi effettivamente versati alla data di presentazione della domanda, ma le somme ancora da versare per effetto di altra definizione agevolata;
che la Legge 197/2022 non prevede e non impone alcun obbligo per l'Ufficio di invitare il contribuente alla correzione e regolarizzazione della domanda presentata.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Catania il 08/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7719/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95014 Giarre CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 200589 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 200589 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 200589 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26/09/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Catania, avverso il diniego della richiesta di definizione agevolata della lite relativa al ricorso pendente presso la Corte di giustizia di primo grado di Catania R.G. 1686/2028.
Deduceva ed eccepiva:
che aveva inteso definire il contenzioso relativo all'avviso di accertamento n. TYS012A02566/2017, impugnato davanti alla Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Catania RGR 1686/2018;
che il diniego è illegittimo in quanto la definizione della lite si è perfezionata con la presentazione della domanda ed il pagamento della prima rata, scomputando gli importi iscritti a ruolo e versati a seguito di riscossione provvisoria;
che lo scomputo è legittimo, per cui il versamento eseguito è legittimo;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 161 comma 196 della L. 197/2022, stante che, dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata vanno scomputati quelli già iscritti a ruolo a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e, la definizione della lite per gli importi pagati ed iscritti a ruolo non danno luogo a restituzione di somme già versate, per cui il pagamento dell'imposta iscritta a titolo provvisorio pagata mediante rottamazione della cartella di pagamento non può essere rimborsato e deve essere scomputato dagli importi dovuti, tenuto conto che nessun importo è stato omesso.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto di diniego della istanza di definizione della lite.
Allegava documentazione.
In data 21/11/2024 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeduceva:
che alla luce della pretestuosità delle eccezioni sollevate dal ricorrente si rende necessario fare chiarezza sulla fattispecie oggetto di ricorso, precisava, pertanto:
che il sig. Ricorrente_1, in data 22/09/2023 con protocollo telematico n. 23092217061734958, presentava domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1 comma 186-203 della
Legge n. 197/2022. Con la suddetta domanda il contribuente avrebbe voluto definire una controversia pendente avente per oggetto l'avviso di accertamento n. TYS01A02566/2017;
che il comma 196 dell'art. 1 della citata legge così recita: “Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”;
che risulta dunque errata la tesi di parte ricorrente quando afferma di aver correttamente “scomputato l'importo di € 1.616,00 iscritto a ruolo, il cui pagamento è effettuato mediante c.d. rottamazione cartelle di pagamento”. La norma è chiara e non dà luogo a confusione alcuna, infatti: dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati. Non dice che si scomputano gli importi da versare per effetto di altre definizioni agevolate. Pertanto l'Ufficio constatato che l'importo versato in pendenza di giudizio alla data di presentazione della domanda ammontava ad € 502,44 e non ad
€ 1.616,00 come indicato in domanda e che di conseguenza il ricorrente (avendo optato per la rateizzazione di quanto dovuto) avrebbe dovuto pagare 20 rate da € 193,03 oltre agli interessi di rateazione e non 20 rate da € 137,36;
che l'importo versato per la prima rata (€ 137,36) era inferiore al dovuto (€ 193,03);
che l'insufficiente versamento eccede i limiti del “lieve inadempimento” essendo ben superiore al 3% di cui all'art. 15 ter del DPR n. 602/73;
che la definizione non si è perfezionata per violazione del comma 194 della Legge 197/2022, ha legittimamente notificato il diniego della definizione della controversia tributaria in esame;
che l'Ufficio, per prassi, esaminate le domande di definizione lite presentate, rilevati lievi inadempimenti, ha invitato i contribuenti a regolarizzare i versamenti, questo, nell'interesse dei contribuenti ma anche dell'Ufficio, al fine di agevolare la definizione delle controversie pendenti;
che nel caso in esame vi è un errore sostanziale nella presentazione della domanda, laddove il ricorrente ha indicato quale importo versato in pendenza di giudizio, non già gli importi effettivamente versati alla data di presentazione della domanda, ma le somme ancora da versare per effetto di altra definizione agevolata;
che l'errore non può essere qualificato quale lieve inadempimento che si verifica allorquando il contribuente effettua un insufficiente versamento non superiore al 3% del dovuto. Del resto, la Legge
197/2022 è chiara, non prevede alcun obbligo per l'Ufficio di invitare il contribuente alla correzione e regolarizzazione della domanda presentata, e, soprattutto, il calcolo che doveva essere fatto era semplice e di facile comprensione.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. Con vittoria di spese di lite. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese
All'udienza del 08/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che le eccezioni in ricorso avverso il diniego dell'Ufficio resistente sono infondate in fatto ed in diritto, posto che il ricorrente al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha eseguito un versamento inferiore a quello dovuto, avendo preso in considerazione e scomputato somme non versate, infatti, così come correttamente eccepito dall'Ufficio resistente dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano soltanto quelli già versati e non certamente quelli da versare per effetto di altre definizioni agevolate;
che il ricorrente ha commesso un chiaro errore nella presentazione della domanda, indicando quale importo versato in pendenza di giudizio, non già gli importi effettivamente versati alla data di presentazione della domanda, ma le somme ancora da versare per effetto di altra definizione agevolata;
che la Legge 197/2022 non prevede e non impone alcun obbligo per l'Ufficio di invitare il contribuente alla correzione e regolarizzazione della domanda presentata.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Catania il 08/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES