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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10566/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 29/09/2025 da , con il proc. e dom. avv. BERGAMO FEDERICA, Parte_1
e da , con il proc. e dom. avv. BOSSI GIOVANNI BATTISTA, Parte_2 avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 25/10/1975 in FAGAGNA
(UD), con atto trascritto presso il Comune di FAGAGNA (UD) al numero 24, parte 2, serie A, anno 1975;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 06/04/1976) e (il 09/05/1985), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 25/10/1975, in FAGAGNA (UD), con
[...] atto trascritto presso il comune di FAGAGNA (UD) al n. 24, Parte 2, Serie A, anno 1975, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dà atto che il sig. si impegnava a trasferire la propria residenza entro e non oltre Pt_2
30 giorni dal deposito del ricorso;
3) dà atto che la sig.ra concede al sig. la facoltà di trasferire la propria Pt_1 Pt_2 residenza presso l'immobile sito nel Comune di Fagagna, via dei Fistulari n. 47/2 Piano
S1-T, Catasto Fabbricati, Foglio 16, numero 3018 sub 11, Cat. A/2, Cl. 2, Consistenza
3,0 vani;
4) nulla a titolo di mantenimento per i coniugi in quanto gli stessi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
5) dà atto che la sig.ra si è impegnata a liberare da persone e/o cose, entro 60 giorni Pt_1 dalla presente omologa, il bene immobile sito nel Comune di Fagagna, via dei Fistulari
n. 47/2 Piano S, Catasto Fabbricati, Foglio 16, numero 3018 sub 7, Cat. C/6, Cl. 6,
Consistenza 20 mq, in difetto autorizzando il sig. a disporne il rilascio Parte_2
a spese ed onere a carico esclusivamente della sig.ra ; Parte_1
6) dà atto che i coniugi riconoscono di avere definito ogni loro rapporto e/o questione patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e ragione, dedotta o deducibile;
7) dà atto che le parti convengono che il sig. , oltre a sostenere integralmente le Pt_2 spese legali del proprio avvocato, si accolli parte delle spese legali dell'avv. Bergamo quantificate in € 1.000,00 da versarsi a suo favore contestualmente al deposito del ricorso. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FAGAGNA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 24, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1975.
2 Udine, li 04/12/2025
Il giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini
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