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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 6445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6445 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06445/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06973/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Dini Modigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento della Prefettura di Roma, Servizio Asilo e Immigrazione, Area IV, del 23.5.2025, che ha respinto la richiesta di accesso alle misure di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015 presentata dal ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\8\2025:
del decreto della Prefettura di Roma, Area IV, emesso l'8.7.2025, prot. uscita n. -OMISSIS-, avente ad
oggetto il mancato accesso del sig. -OMISSIS- alle misure di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs.
142/2015 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PP AR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso proposto avverso il diniego di accesso alle misure di accoglienza, specificata in atti;
Vista la costituzione delle amministrazioni intimate;
Rilevato che la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026;
Considerato che, con nota depositata il 10 febbraio 2026, l’amministrazione ha dato atto dell’avvenuto ingresso del nominativo dell’istante presso il CAS indicato in atti;
Considerato di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in presenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PO, Presidente
PP AR NO, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP AR NO | RO PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.