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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1445/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1445/2022
promossa da:
FA IE, elettivamente domiciliata in Bettolle (SI) presso lo studio dell'Avv.
IA GI, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
Avv. , in proprio. CP_1 CP_2
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 781/2022 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente appello, in totale riforma della sentenza di primo grado: Nel merito In via principale, per tutti i motivi e ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare fondato, l'appello proposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla sig. FA IE all'avv. Francesco
CH in riferimento alle spese processuali, non essendo applicabile, per le motivazioni e la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello, la soccombenza virtuale.
E comunque rigettare integralmente le domande avanzate dalla parte ricorrente Avv.
Francesco CH in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non accertate né provate. Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge. In via istruttoria chiede ammettersi i mezzi istruttori come articolati con la comparsa di costituzione di primo grado e quindi:
1. Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate in ricorso, qui da intendersi ripetute e trascritte: si chiede ammettersi prova per testi del signore: a) sig. Tes_1
residente in [...] – 53048 Sinalunga (SI) sui seguenti capitoli di prova:
1) veniva contattato dalla signora FA IE nei primi giorni del mese di ottobre Tes_2
2020. In caso affermativo, riferisca le ragioni. 2) V.C. in data 25 e 26 ottobre 2020 si recava in Loc. Creti presso l'abitazione della signora FA effettuava opere di rimozione della tamponatura presente nel pergolato di proprietà della stessa come da documento n.
3 che Le si mostra;
in caso affermativo riferisca al Giudice la tipologia dei lavori”.
Per la parte appellata: “Voglia l'On. Corte di Appello di Firenze dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondata, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum debeatur, la impugnazione proposta avverso la sentenza n°781/2022 del
Tribunale di Arezzo e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e, quindi, condannare l'appellante FA IE alla refusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio in favore della parte appellata. in via istruttoria rigettare le richieste formulate da parte appellante perché decaduta, nel rito, e del tutto irrilevanti nel merito”.
MOTIVAZIONE
1) IE FA ha proposto appello avverso la sentenza n. 781/2022 del
Tribunale di Arezzo, con la quale, dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, la stessa sig.ra FA era stata condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte, Avv. CP_1
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata con ricorso ex art. 702bis c.p.c. dal predetto Avv. allegando che: CP_1
2 • era proprietario di un immobile all'interno del Condominio Casale Il Falco sito in
Cortona Loc. Creti C.S. 33/A, in cui si trovava anche un immobile di proprietà della sig.ra FA;
• la stessa FA aveva chiuso il patio della propria unità immobiliare con una struttura fissa in legno e vetro: tale opera era abusiva e, in quanto tale, era stata attinta da ordinanza di demolizione del Comune di Cortona n°125 del 29 aprile
2014, non adempiuta dalla FA;
• la realizzazione di tale opera, inoltre, aveva comportato l'inglobazione nell'immobile della FA delle mura perimetrali dell'edificio, di proprietà comune dei condomini, incidendo peraltro sulla statica dell'edificio, facendo gravare un peso maggiore sul pavimento del patio ed aggravando il fenomeno di cedimento del terreno che ha provocato crepe nelle pareti dell'edificio condominiale;
• l'opera, inoltre, ledeva il decoro architettonico dell'edificio, dato che tutti gli altri patii erano rimasti aperti ed era stata realizzata in contrasto con l'art. 8 del
Regolamento di Condominio;
• l'opera, infine, era stata realizzata in violazione delle distanze legali rispetto alla proprietà condominiale.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Arezzo, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua: ordinare a FA IE di rimuovere la struttura in legno e vetro realizzata a chiusura del patio nonché l'impianto di climatizzazione appoggiato ad essa struttura riportando il patio nello stato quo ante ovvero aperto per tre lati. Con condanna al pagamento delle spese di lite oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
1.2) Si era costituita la sig.ra FA, che aveva contestato le allegazioni del ricorrente, in particolare esponendo che:
o la struttura oggetto delle domande del ricorrente era già stata rimossa, in data
26.10.2020, e dunque prima della stessa notifica del ricorso introduttivo (avvenuta il 2.11.2020), con conseguente cessazione della materia del contendere “...con ogni consequenziale di legge, anche in materia di regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale”;
o le domande del ricorrente non potevano comunque considerarsi fondate, in quanto:
− l'edificio non era condominiale, non sussistendo alcun regolamento condominiale in senso proprio, mentre la facciata dell'edificio già occupata
3 dalla struttura oggetto di causa doveva considerarsi di proprietà esclusiva della FA (e non “comune”);
− non era stata provocata alcuna lesione al decoro del fabbricato;
− la struttura realizzata: a) non aveva inglobato alcuna parte comune della facciata, b) non aveva inciso sulla statica dell'edificio, c) non aveva aggravato il cedimento del terreno.
o le lesioni presenti nel fabbricato erano dovute agli interventi fatti eseguire, nel proprio appartamento, dallo stesso ricorrente.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via Preliminare: - accertato e dichiarato che parte resistente sig.ra FA IE in data antecedente alla notifica del ricorso da parte dell'avv. Francesco CH esattamente in data 26 ottobre 2020, ha rimosso la tamponatura in legno realizzata a chiusura del patio in ottemperanza con l'Ordinanza del
Comune di Cortona n. 08 del 23.06.2020 (v. doc. n. 5) nonché dell'impianto di climatizzazione appoggiato ad essa struttura;
- Voglia per l'effetto dichiarare
l'improcedibilità del ricorso proposto dall'avv. Francesco CH per cessata materia del contendere essendo mutata la situazione dedotta in giudizio che ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio;
- Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario, oltre alle spese tecniche sostenute dalla resistente come da notula che ci si riserva di produrre;
- Rilevando che l'eccezione preliminare risulta da sola, sufficiente a definire allo stato il procedimento si chiede che sulla stessa il Giudice già alla prima udienza trattenga la causa in decisione. In subordine
e Nel Merito - Accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità di quanto dedotto da parte ricorrente avv. Francesco CH nel proprio ricorso ex art. 702 bis cpc per tutto quanto esposto in narrativa;
- Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario, oltre alle spese tecniche sostenute che la cui notula ci si riserva di produrre”.
1.3) Il Tribunale di Arezzo, dato corso al mutamento di rito, aveva infine ritenuto che:
− era cessata la materia del contendere, essendo stata rimossa la struttura oggetto delle domande di parte ricorrente;
− occorreva comunque statuire sulle spese di giudizio, in conformità al principio della c.d. “soccombenza virtuale”;
4 − “...deve ritenersi ammissibile la domanda attorea sussistendo, al momento dell'introduzione del presente giudizio, l'interesse dell'Avv. ad ottenere CP_1
il ripristino dello stato dei luoghi in quanto la costruzione oggetto di causa non era stata ancora demolita dalla FA. Infatti, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato il 7.10.2020 (momento che segna la pendenza della lite, art. 39, ult. comma c.p.c; Cass. Sez Un. 10935/1995; Cass. civ. 6511/2012), mentre la costruzione, come sostenuto dalla FA, è stata demolita il 26.10.2020 ossia in data successiva a quella del deposito del ricorso”;
− la struttura:
o era stata realizzata senza l'autorizzazione del Comune, che aveva disposto la rimozione della stessa;
o era lesiva del decoro architettonico dell'edificio;
− la domanda del ricorrente avrebbe quindi trovato accoglimento, in caso non fosse insorta la cessazione della materia del contendere, e le spese dovevano quindi essere poste a carico della FA.
1.3.1) Era quindi stata resa la seguente statuizione: “Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) condanna IE
FA al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Francesco CH che liquida in € 3.235,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge nonché € 286,00 per esborsi”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra FA,
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “OMESSA MOTIVAZIONE ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE
RISULTANZE PROCESSUALI”, con il quale è stata contestata la valutazione del
Tribunale di Arezzo secondo cui, una volta preso atto della ravvisabilità della cessazione della materia del contendere, ha ritenuto di dover decidere in ordine alle spese di lite facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale;
2°. “ERRONEA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO
GRADO DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE E VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ART.LI 1120 E 1122 C.C. E CONSEGUENTE
CARENZA DI ANALISI DI DOCUMENTI ISTRUTTORI”, censurando la conclusione del giudice di prime cure secondo cui la struttura realizzata dalla sig.ra
FA doveva ritenersi lesiva del decoro architettonico dell'edificio.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
5 2.2) Radicatosi il contraddittorio, l'appellato ha contestato le allegazioni, richieste e censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha quindi chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure che, una volta dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha posto le spese di lite del giudizio a carico integrale della sig.ra FA.
L'appellante ha censurato tale decisione adducendo l'erroneità della stessa, in quanto nel caso di specie le parti si erano date “...reciproco atto del mutamento della situazione dedotta in giudizio chiedendo congiuntamente cessazione della materia del contendere Si veda verbale di udienza del 17/11/2021”, sì che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare integralmente compensate tra le parti stesse le spese di lite.
Secondo l'appellante, solo nell'ipotesi in cui “...l'allegazione di un fatto sopravvenuto assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere provenga da una sola parte, tale venga parimenti valutata dal Giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiari regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza”.
Il motivo è infondato.
3.1.1) Premesso che il precedente giurisprudenziale menzionato da parte appellante
(Cass. 28622 del 7.11.2019) appare scarsamente conferente con la presente fattispecie
(dal momento che nel caso preso in considerazione dalla Suprema Corte è stato escluso che si fosse in presenza di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere), deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità sia invece consolidata nel senso che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (così Cass. 30251 del
31.10.2023), con la precisazione per cui “Nel processo tributario, come nel processo
6 civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche
d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare
l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”
(Cass. 19568 del 4.8.2017).
Dunque, la cessazione della materia del contendere risulta parametrata unicamente al venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, delineandosi un perimetro applicativo cui è estraneo l'accordo delle parti stesse (se non cristallizzato in una convergente richiesta di compensazione delle spese) ed il cui la decisione in punto di spese viene ad essere determinata, invece che in applicazione del principio di soccombenza in senso formale, con riferimento al principio di soccombenza virtuale, valutando cioè in via ipotetica quale parte sarebbe stata soccombente ove non fosse venuto meno il contrasto tra le parti del processo.
3.2) Con il secondo motivo, poi, è stato contestato il merito della conclusione raggiunta dal Tribunale di Arezzo in ordine all'individuazione della parte virtualmente soccombente (secondo le argomentazioni ricordate al pregresso paragrafo 1.3).
A sostegno della censura in oggetto, l'appellante ha dedotto che:
− l'edificio oggetto di causa non poteva definirsi condominiale in quanto il relativo regolamento non era applicabile alla sig.ra FA, come esplicitato nella relazione di parte (a firma Arch. dimessa in prime cure, ove il predetto Per_1
professionista aveva escluso il carattere condominiale del fabbricato, valorizzando il fatto che il relativo regolamento non era stato trascritto (“Non risponde pertanto
a legittimità che l'edificio sia da intendersi condominiale come asserito dal
Giudice di primo grado. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la validità del regolamento stesso in considerazione del fatto che questa difesa, per il tramite del Consulente di parte aveva già specificato trattarsi di un regolamento condominiale ne' trascritto né registrato e quindi inopponibile alla FA”);
− la facciata in cui era stata realizzata la struttura era di proprietà esclusiva della
FA;
− la struttura non aveva leso il decoro architettonico del fabbricato, stante anche l'assenza di vincoli paesaggistici e ambientali.
3.2.1) Il motivo è infondato.
A) In primo luogo, va rilevato come il fatto che il regolamento condominiale sia o meno stato trascritto non incida sulla ravvisabilità dell'esistenza di un condominio, ricordandosi come la giurisprudenza di legittimità (con l'autorità della composizione a
Sezioni Unite) abbia evidenziato che “Il regime del condominio negli edifici — inteso
7 come diritto e come organizzazione — si istaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono più piani o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dalla relazione di accessorietà è legato un certo numero di cose, impianti
e servizi comuni. Il condominio si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti” (così Cass. S.U. n. 2046 del 31.1.2006).
Tutti i rilievi difensivi svolti dall'appellante con riferimento alla dedotta non ravvisabilità, nel caso di specie, di un condominio, sono dunque da ritenersi insuscettibili di essere condivisi.
B) Premessa poi l'irrilevanza, nel caso di specie, dell'assenza di vincoli paesaggistici e/o ambientali (non venendo in rilievo al fine della valutazione dell'esistenza di una lesione al decoro architettonico del fabbricato), si osserva come si presentino del tutto condivisibili le valutazioni espresse dal giudice di prime cure sia sul piano giuridico che sul piano della valutazione concreta degli effetti derivanti dalla realizzazione della struttura realizzata dalla sig.ra FA (di cui, peraltro, l'amministrazione comunale aveva ordinato la rimozione).
B1) Anzitutto, risulta conforme all'impianto interpretativo della giurisprudenza di legittimità la valutazione del Tribunale di Arezzo secondo cui “...il decoro architettonico attiene a tutto ciò che dell'edificio è visibile e apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità. In tema di condominio, il decoro architettonico, quando possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è un bene comune, ai sensi dell'articolo 1117 cod. civ., il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare (Cass. civ.
8830/2008 che ha ritenuto lesivo il comportamento del condomino proprietario delle unità abitative al piano terra e primo che, per realizzare un vano di circa mq. 25 da adibire a servizi igienici e cucina, aveva inglobato uno degli archi laterali asimmetrici del piano terra del fabbricato, interrompendo l'armonia del prospetto architettonico costituito dall'arco centrale di ingresso all'androne e da ciascuno dei due archi sugli altri lati;
Cass. civ. 10350/2011). In particolare, il proprietario della singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio esercitare una autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne, siano esse comuni o di proprietà individuale, che incidano sul decoro architettonico dell'intero corpo di fabbrica o di parti significative di esso
(Cass. n. 17398/2004)”.
8 Tali argomentazioni (confortate dalle pronunce menzionate) risultano infatti pienamente aderenti alla fattispecie in esame.
In tal senso si pone in effetti il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove si è ritenuto che la lesione del decoro architettonico di un fabbricato risulta integrata dall'alterazione delle linee architettoniche dello stesso, a prescindere dal gradiente estetico dell'opera realizzata (cfr, da ultimo, Cass. 18928 dell'11.9.2020:
“Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione”).
B2) In secondo luogo, parimenti condivisibili sono i rilievi del Tribunale secondo cui “Calando tale principio di esegesi giurisprudenziale di legittimità nel caso concreto, si deve necessariamente pervenire alla conclusione che l'opera realizzata dalla FA risulta oggettivamente lesiva della fisionomia del fabbricato In effetti, dalla CP_3
semplice osservazione delle rappresentazioni fotografiche in atti si coglie il rilevante impatto che l'opera realizzata dalla FA ha generato alle linee architettoniche del fabbricato condominiale “Casale Il Falco” interrompendo l'armonia del prospetto architettonico costituito da una casa colonica in cui il patio al piano terra doveva essere aperto nei tre lati, come per le altre abitazioni facenti parte del condominio. Infatti, la struttura in legno aveva completamente ricoperto le pietre a vista che caratterizzano
l'edificio e aveva alterato la linea originale dando alla facciata una nuova consistenza considerate le dimensioni della struttura, la sua inamovibilità ed i materiali usati”.
La visione della documentazione fotografica in atti (costituita da numerose immagini) conforta pienamente, in effetti, il giudizio espresso dal giudice di prime cure, nei termini sopra delineati.
L'opera realizzata (e poi eliminata) dalla FA risulta (-va) costituita da un'imponente struttura in legno, sostanzialmente posta ad integrale copertura di uno dei lati del fabbricato, sancendo in modo netto la differenza dei materiali utilizzati (pietra, per il fabbricato, ed architravi in legno, per la struttura) ed alterando inesorabilmente la sagoma e l'impianto architettonico del fabbricato stesso.
Né, per giungere a tale conclusione, occorre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (come appare suggerire parte appellante), trattandosi di valutare una situazione di fatto alla stregua di coordinate culturali che non implicano il dispiegamento di peculiari conoscenze tecniche.
9 4) Il gravame deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 (in considerazione del valore della causa, attinente unicamente alle spese di lite del primo grado di giudizio) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
FA IE avverso la sentenza n. 781/2022 del Tribunale di Arezzo, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante FA IE a rifondere a parte appellata CH
Francesco le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.915,00 per compenso, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante FA
IE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
10 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1445/2022
promossa da:
FA IE, elettivamente domiciliata in Bettolle (SI) presso lo studio dell'Avv.
IA GI, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
Avv. , in proprio. CP_1 CP_2
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 781/2022 del Tribunale di Arezzo
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente appello, in totale riforma della sentenza di primo grado: Nel merito In via principale, per tutti i motivi e ragioni esposte in premessa, accertare e dichiarare fondato, l'appello proposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla sig. FA IE all'avv. Francesco
CH in riferimento alle spese processuali, non essendo applicabile, per le motivazioni e la giurisprudenza richiamata nell'atto di appello, la soccombenza virtuale.
E comunque rigettare integralmente le domande avanzate dalla parte ricorrente Avv.
Francesco CH in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non accertate né provate. Con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge. In via istruttoria chiede ammettersi i mezzi istruttori come articolati con la comparsa di costituzione di primo grado e quindi:
1. Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze indicate in ricorso, qui da intendersi ripetute e trascritte: si chiede ammettersi prova per testi del signore: a) sig. Tes_1
residente in [...] – 53048 Sinalunga (SI) sui seguenti capitoli di prova:
1) veniva contattato dalla signora FA IE nei primi giorni del mese di ottobre Tes_2
2020. In caso affermativo, riferisca le ragioni. 2) V.C. in data 25 e 26 ottobre 2020 si recava in Loc. Creti presso l'abitazione della signora FA effettuava opere di rimozione della tamponatura presente nel pergolato di proprietà della stessa come da documento n.
3 che Le si mostra;
in caso affermativo riferisca al Giudice la tipologia dei lavori”.
Per la parte appellata: “Voglia l'On. Corte di Appello di Firenze dichiarare inammissibile o comunque manifestamente infondata, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum debeatur, la impugnazione proposta avverso la sentenza n°781/2022 del
Tribunale di Arezzo e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado e, quindi, condannare l'appellante FA IE alla refusione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio in favore della parte appellata. in via istruttoria rigettare le richieste formulate da parte appellante perché decaduta, nel rito, e del tutto irrilevanti nel merito”.
MOTIVAZIONE
1) IE FA ha proposto appello avverso la sentenza n. 781/2022 del
Tribunale di Arezzo, con la quale, dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, la stessa sig.ra FA era stata condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti della controparte, Avv. CP_1
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata con ricorso ex art. 702bis c.p.c. dal predetto Avv. allegando che: CP_1
2 • era proprietario di un immobile all'interno del Condominio Casale Il Falco sito in
Cortona Loc. Creti C.S. 33/A, in cui si trovava anche un immobile di proprietà della sig.ra FA;
• la stessa FA aveva chiuso il patio della propria unità immobiliare con una struttura fissa in legno e vetro: tale opera era abusiva e, in quanto tale, era stata attinta da ordinanza di demolizione del Comune di Cortona n°125 del 29 aprile
2014, non adempiuta dalla FA;
• la realizzazione di tale opera, inoltre, aveva comportato l'inglobazione nell'immobile della FA delle mura perimetrali dell'edificio, di proprietà comune dei condomini, incidendo peraltro sulla statica dell'edificio, facendo gravare un peso maggiore sul pavimento del patio ed aggravando il fenomeno di cedimento del terreno che ha provocato crepe nelle pareti dell'edificio condominiale;
• l'opera, inoltre, ledeva il decoro architettonico dell'edificio, dato che tutti gli altri patii erano rimasti aperti ed era stata realizzata in contrasto con l'art. 8 del
Regolamento di Condominio;
• l'opera, infine, era stata realizzata in violazione delle distanze legali rispetto alla proprietà condominiale.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Arezzo, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la propria competenza e la sommarietà della cognizione della causa de qua: ordinare a FA IE di rimuovere la struttura in legno e vetro realizzata a chiusura del patio nonché l'impianto di climatizzazione appoggiato ad essa struttura riportando il patio nello stato quo ante ovvero aperto per tre lati. Con condanna al pagamento delle spese di lite oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
1.2) Si era costituita la sig.ra FA, che aveva contestato le allegazioni del ricorrente, in particolare esponendo che:
o la struttura oggetto delle domande del ricorrente era già stata rimossa, in data
26.10.2020, e dunque prima della stessa notifica del ricorso introduttivo (avvenuta il 2.11.2020), con conseguente cessazione della materia del contendere “...con ogni consequenziale di legge, anche in materia di regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale”;
o le domande del ricorrente non potevano comunque considerarsi fondate, in quanto:
− l'edificio non era condominiale, non sussistendo alcun regolamento condominiale in senso proprio, mentre la facciata dell'edificio già occupata
3 dalla struttura oggetto di causa doveva considerarsi di proprietà esclusiva della FA (e non “comune”);
− non era stata provocata alcuna lesione al decoro del fabbricato;
− la struttura realizzata: a) non aveva inglobato alcuna parte comune della facciata, b) non aveva inciso sulla statica dell'edificio, c) non aveva aggravato il cedimento del terreno.
o le lesioni presenti nel fabbricato erano dovute agli interventi fatti eseguire, nel proprio appartamento, dallo stesso ricorrente.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via Preliminare: - accertato e dichiarato che parte resistente sig.ra FA IE in data antecedente alla notifica del ricorso da parte dell'avv. Francesco CH esattamente in data 26 ottobre 2020, ha rimosso la tamponatura in legno realizzata a chiusura del patio in ottemperanza con l'Ordinanza del
Comune di Cortona n. 08 del 23.06.2020 (v. doc. n. 5) nonché dell'impianto di climatizzazione appoggiato ad essa struttura;
- Voglia per l'effetto dichiarare
l'improcedibilità del ricorso proposto dall'avv. Francesco CH per cessata materia del contendere essendo mutata la situazione dedotta in giudizio che ha determinato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio;
- Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario, oltre alle spese tecniche sostenute dalla resistente come da notula che ci si riserva di produrre;
- Rilevando che l'eccezione preliminare risulta da sola, sufficiente a definire allo stato il procedimento si chiede che sulla stessa il Giudice già alla prima udienza trattenga la causa in decisione. In subordine
e Nel Merito - Accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità di quanto dedotto da parte ricorrente avv. Francesco CH nel proprio ricorso ex art. 702 bis cpc per tutto quanto esposto in narrativa;
- Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge, per i quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario, oltre alle spese tecniche sostenute che la cui notula ci si riserva di produrre”.
1.3) Il Tribunale di Arezzo, dato corso al mutamento di rito, aveva infine ritenuto che:
− era cessata la materia del contendere, essendo stata rimossa la struttura oggetto delle domande di parte ricorrente;
− occorreva comunque statuire sulle spese di giudizio, in conformità al principio della c.d. “soccombenza virtuale”;
4 − “...deve ritenersi ammissibile la domanda attorea sussistendo, al momento dell'introduzione del presente giudizio, l'interesse dell'Avv. ad ottenere CP_1
il ripristino dello stato dei luoghi in quanto la costruzione oggetto di causa non era stata ancora demolita dalla FA. Infatti, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato depositato il 7.10.2020 (momento che segna la pendenza della lite, art. 39, ult. comma c.p.c; Cass. Sez Un. 10935/1995; Cass. civ. 6511/2012), mentre la costruzione, come sostenuto dalla FA, è stata demolita il 26.10.2020 ossia in data successiva a quella del deposito del ricorso”;
− la struttura:
o era stata realizzata senza l'autorizzazione del Comune, che aveva disposto la rimozione della stessa;
o era lesiva del decoro architettonico dell'edificio;
− la domanda del ricorrente avrebbe quindi trovato accoglimento, in caso non fosse insorta la cessazione della materia del contendere, e le spese dovevano quindi essere poste a carico della FA.
1.3.1) Era quindi stata resa la seguente statuizione: “Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) condanna IE
FA al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Francesco CH che liquida in € 3.235,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge nonché € 286,00 per esborsi”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra FA,
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “OMESSA MOTIVAZIONE ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE
RISULTANZE PROCESSUALI”, con il quale è stata contestata la valutazione del
Tribunale di Arezzo secondo cui, una volta preso atto della ravvisabilità della cessazione della materia del contendere, ha ritenuto di dover decidere in ordine alle spese di lite facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale;
2°. “ERRONEA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO
GRADO DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE E VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ART.LI 1120 E 1122 C.C. E CONSEGUENTE
CARENZA DI ANALISI DI DOCUMENTI ISTRUTTORI”, censurando la conclusione del giudice di prime cure secondo cui la struttura realizzata dalla sig.ra
FA doveva ritenersi lesiva del decoro architettonico dell'edificio.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
5 2.2) Radicatosi il contraddittorio, l'appellato ha contestato le allegazioni, richieste e censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha quindi chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la decisione del giudice di prime cure che, una volta dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha posto le spese di lite del giudizio a carico integrale della sig.ra FA.
L'appellante ha censurato tale decisione adducendo l'erroneità della stessa, in quanto nel caso di specie le parti si erano date “...reciproco atto del mutamento della situazione dedotta in giudizio chiedendo congiuntamente cessazione della materia del contendere Si veda verbale di udienza del 17/11/2021”, sì che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare integralmente compensate tra le parti stesse le spese di lite.
Secondo l'appellante, solo nell'ipotesi in cui “...l'allegazione di un fatto sopravvenuto assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere provenga da una sola parte, tale venga parimenti valutata dal Giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiari regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza”.
Il motivo è infondato.
3.1.1) Premesso che il precedente giurisprudenziale menzionato da parte appellante
(Cass. 28622 del 7.11.2019) appare scarsamente conferente con la presente fattispecie
(dal momento che nel caso preso in considerazione dalla Suprema Corte è stato escluso che si fosse in presenza di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere), deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità sia invece consolidata nel senso che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (così Cass. 30251 del
31.10.2023), con la precisazione per cui “Nel processo tributario, come nel processo
6 civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche
d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare
l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”
(Cass. 19568 del 4.8.2017).
Dunque, la cessazione della materia del contendere risulta parametrata unicamente al venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, delineandosi un perimetro applicativo cui è estraneo l'accordo delle parti stesse (se non cristallizzato in una convergente richiesta di compensazione delle spese) ed il cui la decisione in punto di spese viene ad essere determinata, invece che in applicazione del principio di soccombenza in senso formale, con riferimento al principio di soccombenza virtuale, valutando cioè in via ipotetica quale parte sarebbe stata soccombente ove non fosse venuto meno il contrasto tra le parti del processo.
3.2) Con il secondo motivo, poi, è stato contestato il merito della conclusione raggiunta dal Tribunale di Arezzo in ordine all'individuazione della parte virtualmente soccombente (secondo le argomentazioni ricordate al pregresso paragrafo 1.3).
A sostegno della censura in oggetto, l'appellante ha dedotto che:
− l'edificio oggetto di causa non poteva definirsi condominiale in quanto il relativo regolamento non era applicabile alla sig.ra FA, come esplicitato nella relazione di parte (a firma Arch. dimessa in prime cure, ove il predetto Per_1
professionista aveva escluso il carattere condominiale del fabbricato, valorizzando il fatto che il relativo regolamento non era stato trascritto (“Non risponde pertanto
a legittimità che l'edificio sia da intendersi condominiale come asserito dal
Giudice di primo grado. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la validità del regolamento stesso in considerazione del fatto che questa difesa, per il tramite del Consulente di parte aveva già specificato trattarsi di un regolamento condominiale ne' trascritto né registrato e quindi inopponibile alla FA”);
− la facciata in cui era stata realizzata la struttura era di proprietà esclusiva della
FA;
− la struttura non aveva leso il decoro architettonico del fabbricato, stante anche l'assenza di vincoli paesaggistici e ambientali.
3.2.1) Il motivo è infondato.
A) In primo luogo, va rilevato come il fatto che il regolamento condominiale sia o meno stato trascritto non incida sulla ravvisabilità dell'esistenza di un condominio, ricordandosi come la giurisprudenza di legittimità (con l'autorità della composizione a
Sezioni Unite) abbia evidenziato che “Il regime del condominio negli edifici — inteso
7 come diritto e come organizzazione — si istaura per legge nel fabbricato, nel quale esistono più piani o porzioni di piano, che appartengono in proprietà esclusiva a persone diverse, ai quali dalla relazione di accessorietà è legato un certo numero di cose, impianti
e servizi comuni. Il condominio si costituisce (ex lege) non appena, per qualsivoglia fatto traslativo, i piani o le porzioni di piano del fabbricato vengono ad appartenere a soggetti differenti” (così Cass. S.U. n. 2046 del 31.1.2006).
Tutti i rilievi difensivi svolti dall'appellante con riferimento alla dedotta non ravvisabilità, nel caso di specie, di un condominio, sono dunque da ritenersi insuscettibili di essere condivisi.
B) Premessa poi l'irrilevanza, nel caso di specie, dell'assenza di vincoli paesaggistici e/o ambientali (non venendo in rilievo al fine della valutazione dell'esistenza di una lesione al decoro architettonico del fabbricato), si osserva come si presentino del tutto condivisibili le valutazioni espresse dal giudice di prime cure sia sul piano giuridico che sul piano della valutazione concreta degli effetti derivanti dalla realizzazione della struttura realizzata dalla sig.ra FA (di cui, peraltro, l'amministrazione comunale aveva ordinato la rimozione).
B1) Anzitutto, risulta conforme all'impianto interpretativo della giurisprudenza di legittimità la valutazione del Tribunale di Arezzo secondo cui “...il decoro architettonico attiene a tutto ciò che dell'edificio è visibile e apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità. In tema di condominio, il decoro architettonico, quando possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia, è un bene comune, ai sensi dell'articolo 1117 cod. civ., il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare (Cass. civ.
8830/2008 che ha ritenuto lesivo il comportamento del condomino proprietario delle unità abitative al piano terra e primo che, per realizzare un vano di circa mq. 25 da adibire a servizi igienici e cucina, aveva inglobato uno degli archi laterali asimmetrici del piano terra del fabbricato, interrompendo l'armonia del prospetto architettonico costituito dall'arco centrale di ingresso all'androne e da ciascuno dei due archi sugli altri lati;
Cass. civ. 10350/2011). In particolare, il proprietario della singola unità immobiliare non può mai, senza autorizzazione del condominio esercitare una autonoma facoltà di modificare quelle parti esterne, siano esse comuni o di proprietà individuale, che incidano sul decoro architettonico dell'intero corpo di fabbrica o di parti significative di esso
(Cass. n. 17398/2004)”.
8 Tali argomentazioni (confortate dalle pronunce menzionate) risultano infatti pienamente aderenti alla fattispecie in esame.
In tal senso si pone in effetti il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove si è ritenuto che la lesione del decoro architettonico di un fabbricato risulta integrata dall'alterazione delle linee architettoniche dello stesso, a prescindere dal gradiente estetico dell'opera realizzata (cfr, da ultimo, Cass. 18928 dell'11.9.2020:
“Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione”).
B2) In secondo luogo, parimenti condivisibili sono i rilievi del Tribunale secondo cui “Calando tale principio di esegesi giurisprudenziale di legittimità nel caso concreto, si deve necessariamente pervenire alla conclusione che l'opera realizzata dalla FA risulta oggettivamente lesiva della fisionomia del fabbricato In effetti, dalla CP_3
semplice osservazione delle rappresentazioni fotografiche in atti si coglie il rilevante impatto che l'opera realizzata dalla FA ha generato alle linee architettoniche del fabbricato condominiale “Casale Il Falco” interrompendo l'armonia del prospetto architettonico costituito da una casa colonica in cui il patio al piano terra doveva essere aperto nei tre lati, come per le altre abitazioni facenti parte del condominio. Infatti, la struttura in legno aveva completamente ricoperto le pietre a vista che caratterizzano
l'edificio e aveva alterato la linea originale dando alla facciata una nuova consistenza considerate le dimensioni della struttura, la sua inamovibilità ed i materiali usati”.
La visione della documentazione fotografica in atti (costituita da numerose immagini) conforta pienamente, in effetti, il giudizio espresso dal giudice di prime cure, nei termini sopra delineati.
L'opera realizzata (e poi eliminata) dalla FA risulta (-va) costituita da un'imponente struttura in legno, sostanzialmente posta ad integrale copertura di uno dei lati del fabbricato, sancendo in modo netto la differenza dei materiali utilizzati (pietra, per il fabbricato, ed architravi in legno, per la struttura) ed alterando inesorabilmente la sagoma e l'impianto architettonico del fabbricato stesso.
Né, per giungere a tale conclusione, occorre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (come appare suggerire parte appellante), trattandosi di valutare una situazione di fatto alla stregua di coordinate culturali che non implicano il dispiegamento di peculiari conoscenze tecniche.
9 4) Il gravame deve quindi essere respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 (in considerazione del valore della causa, attinente unicamente alle spese di lite del primo grado di giudizio) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
FA IE avverso la sentenza n. 781/2022 del Tribunale di Arezzo, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante FA IE a rifondere a parte appellata CH
Francesco le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.915,00 per compenso, di cui € 536,00 per la fase di studio, € 536,00 per la fase introduttiva, € 992,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante FA
IE, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
10 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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