Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01611/2026REG.PROV.COLL.
N. 03862/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3862 del 2024, proposto da Quarzo 1990 società a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sesto San Giovanni, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2608/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il consigliere AO OT; nessuno è comparso per le parti;
1. La società Quarzo 1990 s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Lombardia, Sez. II, ha respinto il ricorso di primo grado proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni n. 26 del 18 aprile 2017, contestata nella parte in cui il Consiglio comunale, approvando la convenzione di gestione di un Centro sportivo e autorizzando il rilascio di un permesso di costruire in deroga, ha integrato la convenzione di gestione all’art. 8, con la seguente lettera d): “ è inoltre garantito l’accesso ai bambini fino al 11 anno di età iscritti e organizzati nei servizi educativi pubblici o equiparati, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 dal secondo lunedì del mese di giugno all’ultimo venerdì del mese di agosto ”.
2. La società appellante premette quanto segue.
2.1. Il Comune di Sesto San Giovanni e la società Quarzo 1990 a responsabilità limitata hanno stipulato in data 30 giugno 2006 una convenzione per l’attuazione del programma integrato di intervento relativo all’ambito “Z.T. 2.1. DECAPAGGIO”, di cui alla l.r. n. 12/2005.
La predetta convenzione prevedeva, all’art. 12, la realizzazione di un Centro Sportivo convenzionato su area concessa in diritto di superficie alla società Quarzo 1990 s.r.l. (“ Il Comune autorizza la società “QUARZO 1990 Società a responsabilità limitata” a realizzare sull’area ad essa concessa in diritto di superficie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 4, della presente Convenzione, il Centro Sportivo… al cui interno è prevista la realizzazione di un edificio con superficie lorda di pavimento massima pari a 6000 mq … ”).
2.2. In data 30 settembre 2015, la società Quarzo 1990 s.r.l. presentava l’istanza per il rilascio del permesso di costruire, che comprendeva gli elaborati documentali e grafici del progetto preliminare del nuovo Centro Sportivo, nonché la bozza di Convenzione per gestione e uso dell’impianto.
In data 5 ottobre 2015, la società Quarzo 1990 s.r.l. chiedeva al Comune di Sesto San Giovanni la proroga dei termini di Convenzione, che veniva accordata dal Comune in data 2 novembre 2015.
2.3. In data 16 febbraio 2016, la società Quarzo 1990 s.r.l. presentava un’istanza di rilascio di un titolo abilitativo in deroga rispetto a quanto previsto nell’art. 12 della citata Convenzione attuativa del PII; in particolare, richiedeva che il titolo abilitativo fosse rilasciato anche eventualmente in deroga al limite di 6.000 mq, di cui all’art. 12 della Convenzione, dal momento che la predetta amministrazione aveva considerato nel computo volumetrico anche la realizzanda piscina, il che comportava il superamento di tale limite.
In data 3 marzo 2016, si concludeva la Conferenza di Servizi indetta per il progetto in questione, con il rigetto dell’istanza della società.
2.4. Infine, con deliberazione n. 26 del 18 aprile 2017, il Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni autorizzava la deroga del programma integrato di intervento (con la previsione di una maggiore superficie lorda di pavimento) e approvava la convenzione di gestione, integrando il relativo testo all’art. 8 con la seguente lettera d): “ è inoltre garantito l’accesso ai bambini fino al 11 anno di età iscritti e organizzati nei servizi educativi pubblici o equiparati, nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 dal secondo lunedì del mese di giugno all’ultimo venerdì del mese di agosto ”.
2.5. La società impugnava in parte qua la deliberazione consiliare davanti al T.a.r. Lombardia, che respingeva il ricorso.
3. Tanto premesso, la società appellante ha censurato la sentenza di primo grado sulla base di due articolati motivi.
4. Il Comune di Sesto San Giovanni, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, sulla richiesta di passaggio in decisione depositata dalla società appellante, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Con il primo motivo di gravame, la società appellante deduce error in iudicando : violazione dell’art. 112 c.p.c.
La società Quarzo 1990 evidenzia che l’art. 12 della convenzione stipulata nel giugno del 2006 prevedeva la realizzazione di un Centro Sportivo da parte dell’odierna appellante sull’area concessa in diritto di superficie dal Comune di Sesto San Giovanni e, precisamente, la realizzazione di un “ edificio con superficie lorda di pavimento massima pari a 6000 mq., comprensivo dei servizi alle persone e dotato dei parcheggi pertinenziali… ”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società Quarzo s.r.l. aveva evidenziato che l’amministrazione comunale le aveva contestato il superamento negli elaborati progettuali della superficie lorda di pavimento prevista dalla Convenzione; il giudice di primo grado non si sarebbe soffermato sulla questione relativa al computo della piscina nella superficie lorda di pavimento, essendosi limitato a richiamare la natura giuridica delle convenzioni urbanistiche e la giurisprudenza consolidata che configura il permesso di costruire in deroga, ex art. 14, d.P.R. n. 380/2001, come un atto eccezionale soggetto alla valutazione discrezionale della P.A.
Il giudice di primo grado sarebbe quindi incorso nel vizio di omessa pronuncia, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
Il Collegio deve rilevare che il superamento della superficie lorda di pavimento massima di mq 6.000, prevista dagli artt. 4 e 12 della Convenzione urbanistica del 30 giugno 2006, di cui l’amministrazione comunale dà atto nelle premesse della deliberazione consiliare n. 26/2017, non è stato oggetto di un motivo specifico nel ricorso di primo grado.
Nel ricorso introduttivo del giudizio è stato formulato un unico motivo (“ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12 della Convenzione urbanistica “PII Decapaggio”; eccesso di potere e ingiustizia manifesta; difetto di motivazione” ), nel quale è stata contestata la modifica della Convenzione relativa alla gestione dell’impianto sportivo e, in particolare, l’estensione delle categorie agevolate, in asserita violazione degli impegni assunti nella Convenzione urbanistica del 30 giugno 2006.
In altri termini, la contestazione sollevata in grado di appello relativa al computo della piscina nella superficie lorda di pavimento ammessa non è stata ritualmente sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio e non può quindi costituire motivo di censura della sentenza impugnata.
Al riguardo, si precisa, che non rilevano, le deduzioni contenute nella parte in fatto del ricorso di primo grado, trattandosi di “motivi intrusi” che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 10 settembre 2024, n. 7509) correttamente non sono stati considerati dal T.a.r..
7. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante deduce error in iudicando : violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della convenzione e degli artt. 1325 e ss. c.c.
Con il ricorso di primo grado la società ricorrente (odierna appellante) aveva contestato la deliberazione consiliare impugnata in relazione all’inserimento nell’art. 8 della Convenzione di gestione, allegata al permesso di costruire in deroga, la seguente clausola: “ d) è inoltre garantito l’accesso ai bambini fino a 11 anno di età iscritti e organizzati nei servizi educativi pubblici o equiparati, nei giorni feriali, dalle ore 09.00 alle ore 15.00 dal secondo lunedì del mese di giugno all’ultimo venerdì del mese di agosto ”.
In particolare, era stata censurata la modifica inserita nello schema di convenzione, evidenziando che l’estensione delle categorie di persone che possono fruire in forma agevolata della piscina aveva comportato una variazione dell’equilibrio economico – finanziario dell’investimento.
Il giudice di primo grado ha respinto la censura con la seguente motivazione: “ … il precedente testo della convenzione può essere liberamente modificato dall’organo titolare della potestà decisionale in merito, avendo la convenzione presentata per la deliberazione consiliare solo il valore contrattuale di una puntuazione di contratto o di semplice proposta contrattuale. A sua volta la parte privata resta libera di accettare o meno la nuova proposta contrattuale proveniente dal Comune ”.
La società appellante evidenzia che l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione dell’impianto da realizzare si inserisce nell’ambito del procedimento avviato in attuazione dell’art. 12 della convenzione del 2006.
La clausola introdotta nello schema della convenzione per la gestione dell’impianto costituirebbe una illegittima integrazione delle condizioni stabilite nella convenzione del 2006.
In sintesi, con la deliberazione consiliare impugnata, il Comune avrebbe modificato unilateralmente le condizioni stabilite nella convenzione del 2006, in violazione dei principi civilistici cui la p.a. è soggetta quando opera iure privatorum (art. 1, comma 1 – bis, l. n. 241/1990).
Il motivo è infondato.
La Convenzione del 30 giugno 2006, all’art. 12, comma 5, disponeva quanto segue:
“ 5. Con successivo atto convenzionale, proposto dai soggetti attuatori ed approvato con Deliberazione dell’Organo comunale competente, saranno definiti e regolati i rapporti per la gestione del Centro Sportivo al fine di garantire livelli qualitativi dei servizi erogati non inferiori agli standard offerti dai servizi comunali con riferimento alla accessibilità (orari, giorni e periodi di apertura), alla sicurezza ed igiene dell’impianto, alla professionalità del servizio di assistenza agli utenti ed ai requisiti di qualità ambientale degli spazi interni. Il Soggetto attuatore si impegna a far avere al Comune carta dei servizi.
In particolare, l’utilizzo della piscina (per un minimo del 20% della superficie occupata complessivamente da rispettivo specchio d’acqua), dovrà essere garantito da lunedì a venerdì, per almeno tre ore comprese nella fascia oraria dalle 10.00 alle 17.00 con abbattimento del 50% delle tariffe praticate a favore delle categorie indicate dalla Amministrazione Comunale ”.
Nella deliberazione consiliare del 2017, il Comune, attraverso un emendamento, ha inserito all’art. 8 della convenzione di gestione, allegata al permesso di costruire in deroga, la seguente clausola: “ d) è inoltre garantito l’accesso ai bambini fino a 11 anno di età iscritti e organizzati nei servizi educativi pubblici o equiparati, nei giorni feriali, dalle ore 09.00 alle ore 15.00 dal secondo lunedì del mese di giugno all’ultimo venerdì del mese di agosto ”.
Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che con la deliberazione consiliare impugnata è stata approvata una “ …deroga al Programma Integrato di Intervento Decapaggio, “per la realizzazione di una maggiore slp pari a 1.894,23 mq, come da richiesta di Permesso di Costruire… ”, presentata dalla società appellante.
La società appellante ha potuto fruire di una maggiore superficie lorda di pavimento rispetto a quella prevista dalla Convenzione urbanistica del 30 giugno 2006, con la conseguenza che appare giustificata, in un’ottica perequativa del vantaggio riconosciuto alla società, la previsione dell’accesso agevolato alla piscina per i bambini fino a 11 anni di età, tenendo conto, peraltro, che l’agevolazione è limitata ad una precisa fascia oraria e al solo periodo estivo.
Oltre a ciò, in considerazione del tempo trascorso dalla stipula della convenzione del 30 giugno 2006 e della deroga concessa in favore della società (che le ha consentito la realizzazione di una superficie lora di pavimento maggiore di quella originariamente prevista), la società appellante avrebbe dovuto dimostrare in maniera concreta e puntuale la modifica dell’equilibrio contrattuale derivante dalla previsione della agevolazione contestata, essendosi invece limitata a formulare deduzioni di carattere generico a tale riguardo.
8. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate, il ricorso in appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della amministrazione comunale appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TI, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
AO OT, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO OT | IA TI |
IL SEGRETARIO