Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1611
CS
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla questione relativa al computo della piscina nella superficie lorda di pavimento

    Il motivo è inammissibile poiché la questione del superamento della superficie lorda di pavimento massima non era stata oggetto di un motivo specifico nel ricorso di primo grado. La contestazione relativa al computo della piscina non era stata ritualmente sollevata nel ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Illegittima integrazione delle condizioni stabilite nella convenzione del 2006

    Il motivo è infondato. La convenzione originaria prevedeva già un obbligo di garantire l'accesso agevolato alla piscina per determinate categorie. L'integrazione contestata appare giustificata in un'ottica perequativa del vantaggio riconosciuto alla società (maggiore superficie lorda di pavimento). La società non ha dimostrato in modo concreto e puntuale la modifica dell'equilibrio contrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1611
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1611
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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